Parere sospensivo 31 maggio 2016
Parere definitivo 21 novembre 2016
Decreto decisorio 11 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. I, parere sospensivo 31/05/2016, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2016 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 01309/2016 e data 31/05/2016 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 25 maggio 2016
NUMERO AFFARE 00567/2016
OGGETTO:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Ricorso straordinario, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta a norma dell’art. 11 del d.P.R. n. 1199/1971, dai signori LD IL, LO EZ IL, IZ OL, AN ZZ, AD ON, BE BE BI e MA CC contro il comune di Manerbio e nei confronti della MAT di RT A. s.r.l. unipersonale in liquidazione volontaria, IA RG AG e la MA.Sa. s.r.l., per l’annullamento della deliberazione del consiglio comunale di Manerbio n. 45 del 28 settembre 2015, avente ad oggetto l’approvazione del piano attuativo relativo all’ADT 10, a destinazione commerciale e residenziale, presentato dai controinteressati.
LA SEZIONE
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Gabriele Carlotti;
PREMESSO E CONSIDERATO:
1.) I ricorrenti hanno irritualmente depositato presso questo Consiglio, in data 24 marzo 2016, il ricorso straordinario in oggetto. In pari data i ricorrenti hanno altresì depositato un’istanza cautelare autonoma.
2.) Con nota prot. n. 6641 del 13 aprile 2016, il presidente della Sezione ha sollecitato il Ministero a riferire almeno sull’istanza sospensiva e a trasmettere successivamente la relazione di merito. A tutt’oggi il Ministero non ha dato riscontro alla predetta nota.
3.) Il Collegio, nonostante il silenzio serbato dal Ministero, ritiene di doversi ugualmente pronunciare sull’istanza cautelare, sebbene il deposito del ricorso sia avvenuto in assenza dei presupposti stabiliti dall’art. 11, comma 2, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
4.) I ricorrenti, tutti residenti, proprietari o titolari di attività imprenditoriali nelle vie E. MI e A. TI nel comune di Manerbio, si lamentano della previsione urbanistica relativa alla realizzazione di opere extra comparto, di cui al piano attuativo ADT 10, con le quali verrebbe modificata la viabilità esistente, con particolare riferimento alle vie MI, TI e RE del comune di Manerbio. In via cautelare deducono che sono già iniziati i lavori di modifica dell’assetto viario.
5.) Oltre ad aver dedotto plurimi motivi d’illegittimità, i ricorrenti lamentano un pericolo di pregiudizio che, sulla base della lettura congiunta del ricorso e dell’autonoma istanza cautelare, consisterebbe in sostanza nelle conseguenze derivanti dal previsto aumento del traffico veicolare sulla via A.TI; più in particolare, secondo i ricorrenti, tale aumento del traffico renderebbe più disagevole l’accesso alle loro proprietà, poste lungo la via pubblica, e determinerebbe altresì un abbassamento delle condizioni di sicurezza stradale.
6.) Il Collegio ritiene che il danno paventato, per le proprietà dei ricorrenti, non sia irreparabile e tantomeno grave. Allo stato di una sommaria delibazione, nel bilanciamento degli opposti interessi, si presenta pertanto prevalente quello pubblico alla rapida conclusione dei lavori.
7.) Si ribadisce che il Ministero dovrà provvedere, nel più breve tempo possibile, ad inviare a questa Sezione la prescritta relazione ministeriale.
P.Q.M.
esprime il parere che l’istanza cautelare debba essere respinta.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gabriele Carlotti | Raffaele Carboni |
IL SEGRETARIO
IA Cristina Manuppelli