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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 04/07/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE PROCEDIMENTO N.1863 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in persona del Giudice Massimo
Ginesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al 1863/2022 del Ruolo Generale dell'anno
2022, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies all'udienza del ____
promossa da
e Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. SCARANO ANTONIO ANGELO, C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore per mandato in atti_
Attore
contro
e C.F. Controparte_1 C.F._3 CP_2
rappresentati e difesi dall'avv. BERTOCCHI GIOVANNI BATTISTA C.F._4
ed elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso lo studio del difensore per delega in atti
Convenuto
OGGETTO: costituzione servitù coattiva _
CONCLUSIONI DELLE PARTI, COME PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 28.10.2024 AI SENSI DELL'ART. 45 L.18.6.2009 N. 69 SI OMETTE L' ESPOSIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 La domanda avanzata da parte attrice è fondata quanto alla costituzione della servitù, in rodine alla quale – per il vero – i convenuti non hanno manifestato opposizione né
anteriormente al giudizio né costituendosi in questa sede
Sul punto potrà dunque statuirsi secondo quanto delineato dal CTU.
L'unico e vero thema decidedendum, in ordine alle quali le parti hanno inteso coltivare controversia, che ben poteva essere risolta in mediazione, rimane l'indennità dovuta ai convenuti, che il CTU ha stimato in euro 6.400,oo, importo comprensivo di euro 1.800,00 che il tecnico – senza indicare alcun parametro di valutazione – indica quale corrispettivo per il disagio che i titolari del fondo servente dovranno subire durante i lavori per l'esecuzione e le future manutenzioni.
Premesso che le future manutenzioni rappresentano un evento del tutto futuro e incerto e che, per le modalità di realizzazione e di esercizio di un così breve tratto fognario,
appaiono destinati ad essere di incidenza irrilevante sul godimento del bene dei convenuti;
laddove poi assumessero carattere straordinario ed invasivo si dovrà semmai ricorrere ad azioni di volta in volta calibrate sulla scorta delle norme in tema di opere sul fondo servente o, eventualmente, secondo il paradigma di cui all'art. 843 c.c.
Appare invece fondato riconoscere un importo per il disagio subito dai convenuti durante la realizzazione che, tuttavia, considerati i quattro giorni stimati per il compimento dell'opera e del fatto che palusibilmente il vialetto resterà comunque percorribile a piedi, appare congruo stimare in 800 euro omnia
Quanto all'indennità per l'occupazione, propriamente intesa, va rilevato che “L'indennità
dovuta dal proprietario del fondo in cui favore è stata costituita la servitù di passaggio coattivo, pur non rappresentando il corrispettivo dell'utilità conseguita dal fondo dominante, costituisce un indennizzo dovuto da ragguagliare al danno cagionato al fondo servente, sicché, per la sua determinazione, non può aversi riguardo esclusivamente al valore della superficie di terreno assoggettata alla servitù, dovendosi tenere altresì conto di ogni altro pregiudizio subìto dal fondo servente in relazione alla sua destinazione a
2 causa del transito di persone e di veicoli.” (Cass. 7972/2022).
Si tratta di valutazioni, espresse dall'ausiliario, che appaiono pertinenti, congruenti e prive di vizi logici e che, in assenza di elementi contrari che era onere del convenuto fornire, possono essere fatte proprie dal giudice.
L'incaponimento delle parti su somme di segno diametralmente opposto, a fronte di una soluzione individuata dal CTU che si colloca in un punto intermedio rispetto a quelle proposte dalle parti, paiono sussistere giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite e di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così dispone:
costituisce di servitù di scarico fognario a carico del fondo di proprietà di e Controparte_1
sito in Massa alla via Garosi e catastalmente censito al foglio 146, part. CP_2
203 ed a favore del fondo di proprietà di e , sito in Parte_1 Parte_2
Massa alla via Garosi e catastalmente censito al foglio 146, part. 247, sub 1, secondo il percorso, l'ampiezza e le modalità delineate nella relazione CTU Ing. con Per_1
realizzazione delle opere a cura e spese degli attori condanna e a versare ai convenuti indennità nella misura Controparte_1 CP_2
di euro 5.400,00
Pone a carico degli attori ex art 614 bis c.p.c. la somma giornaliera di euro 200,00 per ogni giorno di ritardo nelle esecuzione delle opere a decorrere dall'quinto.
Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite e quelle di CTU
Così deciso dal Tribunale di Massa il 11/06/2025
Il Giudice
Massimo Ginesi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in persona del Giudice Massimo
Ginesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al 1863/2022 del Ruolo Generale dell'anno
2022, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies all'udienza del ____
promossa da
e Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. SCARANO ANTONIO ANGELO, C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore per mandato in atti_
Attore
contro
e C.F. Controparte_1 C.F._3 CP_2
rappresentati e difesi dall'avv. BERTOCCHI GIOVANNI BATTISTA C.F._4
ed elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso lo studio del difensore per delega in atti
Convenuto
OGGETTO: costituzione servitù coattiva _
CONCLUSIONI DELLE PARTI, COME PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 28.10.2024 AI SENSI DELL'ART. 45 L.18.6.2009 N. 69 SI OMETTE L' ESPOSIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 La domanda avanzata da parte attrice è fondata quanto alla costituzione della servitù, in rodine alla quale – per il vero – i convenuti non hanno manifestato opposizione né
anteriormente al giudizio né costituendosi in questa sede
Sul punto potrà dunque statuirsi secondo quanto delineato dal CTU.
L'unico e vero thema decidedendum, in ordine alle quali le parti hanno inteso coltivare controversia, che ben poteva essere risolta in mediazione, rimane l'indennità dovuta ai convenuti, che il CTU ha stimato in euro 6.400,oo, importo comprensivo di euro 1.800,00 che il tecnico – senza indicare alcun parametro di valutazione – indica quale corrispettivo per il disagio che i titolari del fondo servente dovranno subire durante i lavori per l'esecuzione e le future manutenzioni.
Premesso che le future manutenzioni rappresentano un evento del tutto futuro e incerto e che, per le modalità di realizzazione e di esercizio di un così breve tratto fognario,
appaiono destinati ad essere di incidenza irrilevante sul godimento del bene dei convenuti;
laddove poi assumessero carattere straordinario ed invasivo si dovrà semmai ricorrere ad azioni di volta in volta calibrate sulla scorta delle norme in tema di opere sul fondo servente o, eventualmente, secondo il paradigma di cui all'art. 843 c.c.
Appare invece fondato riconoscere un importo per il disagio subito dai convenuti durante la realizzazione che, tuttavia, considerati i quattro giorni stimati per il compimento dell'opera e del fatto che palusibilmente il vialetto resterà comunque percorribile a piedi, appare congruo stimare in 800 euro omnia
Quanto all'indennità per l'occupazione, propriamente intesa, va rilevato che “L'indennità
dovuta dal proprietario del fondo in cui favore è stata costituita la servitù di passaggio coattivo, pur non rappresentando il corrispettivo dell'utilità conseguita dal fondo dominante, costituisce un indennizzo dovuto da ragguagliare al danno cagionato al fondo servente, sicché, per la sua determinazione, non può aversi riguardo esclusivamente al valore della superficie di terreno assoggettata alla servitù, dovendosi tenere altresì conto di ogni altro pregiudizio subìto dal fondo servente in relazione alla sua destinazione a
2 causa del transito di persone e di veicoli.” (Cass. 7972/2022).
Si tratta di valutazioni, espresse dall'ausiliario, che appaiono pertinenti, congruenti e prive di vizi logici e che, in assenza di elementi contrari che era onere del convenuto fornire, possono essere fatte proprie dal giudice.
L'incaponimento delle parti su somme di segno diametralmente opposto, a fronte di una soluzione individuata dal CTU che si colloca in un punto intermedio rispetto a quelle proposte dalle parti, paiono sussistere giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite e di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così dispone:
costituisce di servitù di scarico fognario a carico del fondo di proprietà di e Controparte_1
sito in Massa alla via Garosi e catastalmente censito al foglio 146, part. CP_2
203 ed a favore del fondo di proprietà di e , sito in Parte_1 Parte_2
Massa alla via Garosi e catastalmente censito al foglio 146, part. 247, sub 1, secondo il percorso, l'ampiezza e le modalità delineate nella relazione CTU Ing. con Per_1
realizzazione delle opere a cura e spese degli attori condanna e a versare ai convenuti indennità nella misura Controparte_1 CP_2
di euro 5.400,00
Pone a carico degli attori ex art 614 bis c.p.c. la somma giornaliera di euro 200,00 per ogni giorno di ritardo nelle esecuzione delle opere a decorrere dall'quinto.
Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite e quelle di CTU
Così deciso dal Tribunale di Massa il 11/06/2025
Il Giudice
Massimo Ginesi
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