Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 09/04/2026, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00678/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01542/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1542 del 2025, proposto dalla sig.ra ZI EL ON, rappresentata e difesa dall'avvocato Mariano Agrusta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cava de' Tirreni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Cascone, Giuliana Senatore e Manuela Casilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento dell'ordinanza n. 63 del 17.06.2025 (N. Reg. Gen. 180 del 17.06.2025), notificata in data 19.06.2025 a firma del Dirigente del II Settore del Comune di Cava de' Tirreni Arch. Luigi Collazzo e del Responsabile U.O.S. Ing. Piero Guglielmotti con cui si è ordinata la demolizione di opere abusive realizzate in detto Comune alla Via Palatucci 90 con contestuale obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cava de' Tirreni;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2026 il dott. OB RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che :
con l’epigrafato ricorso la sig.ra ZI EL ON ha impugnato l’ordinanza n.63 del 17.6.2025 emessa dal Comune di Cava dei Tirreni con la quale è stata disposta la demolizione delle seguenti opere “1. Trasformazione dell’intercapedine del sottotetto in abitazione. Riscontrabile anche dalla presenza degli impianti e dei sanitari e dalla mancata realizzazione degli oblò di aerazione. Pertanto è presenta una diversa distribuzione degli ambienti interni; 2. Realizzazione di n. 4 (quattro) abbaini al posto dei terrazzi a tasca; 3. Spostamento delle quattro finestre raso-falsa su falde diverse e realizzazione di altre due finestre; 4. Spostamento porte di ingresso; 5. Presenza di 2 (due) canne fumarie; 6. Altezza sotto trave al colmo di circa mt 2,61 e 2,62 invece di mt 2,70”;
nell’atto introduttivo parte ricorrente, oltre ad affermare la propria estraneità rispetto agli abusi de quibus e sostanzialmente il proprio difetto di legittimazione passiva per aver alienato l’immobile prima dell’accertamento degli abusi (che disconosce di aver realizzato), risulta aver presentato istanza di permesso di costruire in sanatoria.
Richiamata la costante giurisprudenza di questo Tribunale che, seguendo un più ampio orientamento afferma che “ la presentazione dell’istanza di sanatoria ha fatto venir meno l’interesse attuale e concreto alla decisione del ricorso avverso la demolizione, essendo quest’ultima sospesa ex lege e potendo l’interessato avversare l’eventuale diniego sull’istanza medesima, espresso o tacito, mentre l’eventuale definizione positiva della sanatoria è suscettibile di far cessare l’intera materia del contendere ” (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 12 gennaio 2022, n. 49).
Reputato altresì che d’altro canto, è evidente che l’iniziativa spontanea assunta dalla parte privata sul piano sostanziale, volta alla richiesta di un provvedimento di sanatoria, collide con l’assunto attoreo dato dalla legittimità delle opere edilizie concretamente eseguite, ponendo pure un dubbio di ammissibilità della relativa censura, in quanto svolta in violazione del principio per cui nemo potest venire contra factum proprium (Cons. Stato, Sez. II, 9 agosto 2021, n. 5825; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 16 settembre 2022, n. 2387).
Soggiunto che lo svolgimento di una censura tesa ad affermare, in sede giurisdizionale, la legittimità di un comportamento autodenunciato come abusivo in sede sostanziale (con la presentazione di un’istanza di sanatoria) configura un utilizzo non corretto dello strumento processuale, venendo dedotti, in ragione dell’esito del procedimento sfavorevole all’istante, fatti incompatibili con la condotta spontaneamente e volontariamente assunta in sede amministrativa (Cons. Stato, Sez. VI, 1 giugno 2022, n. 4444; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 16 settembre 2022, n. 2387).
Reputato pertanto che il ricorso sia improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, dovendo se del caso la ricorrente (ove interessata) gravare il diniego di sanatoria, ivi recuperando censure e argomenti proposti avverso l’ordinanza di demolizione; viceversa, nel caso di accoglimento perderà ogni interesse alla coltivazione di un gravame avverso l’ordinanza di demolizione.
Osservato che, in ogni caso, la circostanza della recente alienazione dell’immobile rappresentata dalla ricorrente non la esime ex sé dalla responsabilità dell’esecuzione dei lavori abusivi, tenuto conto, peraltro, che l’ordinanza di demolizione è stata emessa per difformità esecutive rispetto al permesso di costruire ottenuto nel 2023 dalla stessa ricorrente e quindi, in assenza di concreti elementi di contestazione contenuti nel ricorso, per difformità esecutive addebitabili alla sua stessa responsabilità.
Dato atto, infine, che con le note d’udienza depositate in data 7.4.2026 parte ricorrente ha espressamente aderito al rilievo di sopravvenuta improcedibilità sollevato dal Comune resistente nelle proprie difese;
Ritenuto, a questo punto, di dover dichiarare improcedibile il ricorso potendo tuttavia il Tribunale compensare le spese di causa in ragione dello specifico e peculiare andamento della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
RA Zoppo, Primo Referendario
OB RI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OB RI | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO