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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 14/11/2025, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1747/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1747/2025 R.G. promosso con ricorso in data 7 agosto 2025 da parte di: nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Baratoni
(Cod. Fisc. - fax 0544-31377 – pec C.F._2
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Email_1
Ravenna, Vicolo San Nicandro n. 4
e nata a [...] il [...] (Cod. Fisc. ), Parte_2 C.F._3 residente a[...], rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriella Azzalli del Foro di Ferrara (Cod. Fisc. - pec C.F._4
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Email_2
EN (FE) Via Don G. NI n. 18
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
1 CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati, come già di fatto vivono, con l'obbligo di reciproco rispetto.
2) La figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente, continuerà a vivere Per_1 presso la residenza materna.
3) La casa familiare, già di proprietà esclusiva della Sig.ra sarà a lei assegnata, dandosi Pt_2 atto che il Sig. ha già prelevato tutti i propri beni ed effetti personali. Parte_1
4) In considerazione dell'età della figlia, che ha già conseguito la maggiore età, i tempi di visita fra la stessa ed il padre, saranno regolamentati in base ad accordi fra loro liberamente assunti, sia per quanto concerne i tempi ordinari che, per quanto attiene ai periodi di vacanza.
5) Il Sig. in considerazione dell'attuale stato di inoccupazione, contribuirà al Parte_1 mantenimento ordinario della figlia con la somma mensile di € 200,00 (duecento/00), rivalutabile annualmente ex indici ISTAT, con prima rivalutazione all'agosto 2026, da corrispondersi, in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, che verrà versata direttamente, come concordato tra i coniugi, alla figlia mediante bonifico bancario sul Per_1 conto corrente alla stessa intestato, acceso presso Unicredit Banca – codice iban IT 15 M
02008 67170 000430629674. L'importo di € 200,00 verrà incrementato di € 100,00 e così per la complessiva somma di € 300,00 (trecento/00) a partire dal mese successivo al reperimento di un nuovo lavoro da parte del padre, circostanza che lo stesso dovrà immediatamente comunicare alla Sig.ra ed alla figlia Pt_2 Per_1
6) I genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno alle spese di carattere straordinario, individuate e ripartite come da Protocollo adottato dal Tribunale di Ferrara del 25.10.2017, da intendersi qui espressamente richiamato.
7) In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare tempestivamente, entro giorni 7 (sette) e comunque nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta, sempre per iscritto e con esplicita motivazione, l'eventuale dissenso;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
8) Le detrazioni competeranno a ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno ed a tal fine le parti si impegnano ed obbligano a consegnarsi tempestivamente tutta la documentazione necessaria.
9) L'Assegno Unico, se dovuto, o analoghi benefici che dovessero essere riconosciuti in sostituzione dello stesso se eliminato, spetterà a far data dalla domanda alla Sig.ra Pt_2
10) Nulla sarà dovuto da un coniuge all'altro a titolo di mantenimento ex art. 156 c.c. in assenza dei presupposti di legge.
2 11) Con l'esecuzione dei presenti accordi i coniugi dichiarano di avere provveduto alla regolamentazione dei rapporti fra gli stessi in essere e per l'effetto di null'altro avere reciprocamente a pretendere o richiedere per qualsivoglia titolo o ragione.
12) Le spese legali sono e resteranno compensate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 7 agosto 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
All'udienza in data 11 novembre 2025, i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui alla nota di deposito in data 30 ottobre 2025.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...], il Parte_1
30.07.1977, e nata a [...] il [...], unitisi in Parte_2 matrimonio ad EN (FE) in data 28/08/2011 (Registro Stato civile atti di matrimonio
Comune di EN: Atto n. 18 Parte II Serie A Anno 2011).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3 3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EN, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 13 novembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1747/2025 R.G. promosso con ricorso in data 7 agosto 2025 da parte di: nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Baratoni
(Cod. Fisc. - fax 0544-31377 – pec C.F._2
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Email_1
Ravenna, Vicolo San Nicandro n. 4
e nata a [...] il [...] (Cod. Fisc. ), Parte_2 C.F._3 residente a[...], rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriella Azzalli del Foro di Ferrara (Cod. Fisc. - pec C.F._4
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Email_2
EN (FE) Via Don G. NI n. 18
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
1 CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati, come già di fatto vivono, con l'obbligo di reciproco rispetto.
2) La figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente, continuerà a vivere Per_1 presso la residenza materna.
3) La casa familiare, già di proprietà esclusiva della Sig.ra sarà a lei assegnata, dandosi Pt_2 atto che il Sig. ha già prelevato tutti i propri beni ed effetti personali. Parte_1
4) In considerazione dell'età della figlia, che ha già conseguito la maggiore età, i tempi di visita fra la stessa ed il padre, saranno regolamentati in base ad accordi fra loro liberamente assunti, sia per quanto concerne i tempi ordinari che, per quanto attiene ai periodi di vacanza.
5) Il Sig. in considerazione dell'attuale stato di inoccupazione, contribuirà al Parte_1 mantenimento ordinario della figlia con la somma mensile di € 200,00 (duecento/00), rivalutabile annualmente ex indici ISTAT, con prima rivalutazione all'agosto 2026, da corrispondersi, in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, che verrà versata direttamente, come concordato tra i coniugi, alla figlia mediante bonifico bancario sul Per_1 conto corrente alla stessa intestato, acceso presso Unicredit Banca – codice iban IT 15 M
02008 67170 000430629674. L'importo di € 200,00 verrà incrementato di € 100,00 e così per la complessiva somma di € 300,00 (trecento/00) a partire dal mese successivo al reperimento di un nuovo lavoro da parte del padre, circostanza che lo stesso dovrà immediatamente comunicare alla Sig.ra ed alla figlia Pt_2 Per_1
6) I genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno alle spese di carattere straordinario, individuate e ripartite come da Protocollo adottato dal Tribunale di Ferrara del 25.10.2017, da intendersi qui espressamente richiamato.
7) In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare tempestivamente, entro giorni 7 (sette) e comunque nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta, sempre per iscritto e con esplicita motivazione, l'eventuale dissenso;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
8) Le detrazioni competeranno a ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno ed a tal fine le parti si impegnano ed obbligano a consegnarsi tempestivamente tutta la documentazione necessaria.
9) L'Assegno Unico, se dovuto, o analoghi benefici che dovessero essere riconosciuti in sostituzione dello stesso se eliminato, spetterà a far data dalla domanda alla Sig.ra Pt_2
10) Nulla sarà dovuto da un coniuge all'altro a titolo di mantenimento ex art. 156 c.c. in assenza dei presupposti di legge.
2 11) Con l'esecuzione dei presenti accordi i coniugi dichiarano di avere provveduto alla regolamentazione dei rapporti fra gli stessi in essere e per l'effetto di null'altro avere reciprocamente a pretendere o richiedere per qualsivoglia titolo o ragione.
12) Le spese legali sono e resteranno compensate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 7 agosto 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
All'udienza in data 11 novembre 2025, i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui alla nota di deposito in data 30 ottobre 2025.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...], il Parte_1
30.07.1977, e nata a [...] il [...], unitisi in Parte_2 matrimonio ad EN (FE) in data 28/08/2011 (Registro Stato civile atti di matrimonio
Comune di EN: Atto n. 18 Parte II Serie A Anno 2011).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3 3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EN, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 13 novembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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