Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 24/11/2025, n. 20963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 20963 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 20963/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07693/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7693 del 2025, proposto da
UC UA, rappresentato e difeso dall’avvocato Camilla Triboldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate, non costituito in giudizio;
per l’accertamento
del diritto di accedere ai documenti amministrativi richiesti con istanza inviata a mezzo pec il giorno 18 aprile 2025 e per l’annullamento del provvedimento di silenzio-diniego perfezionatosi per l'inutile decorrere del termine di 30 giorni ex art. 25 l. n. 241/1990, nonché per la condanna
a consentire di prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2025 il dott. LU AR RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con istanza del 18 aprile 2025, UC UA ha chiesto all’Agenzia delle Entrate “[…] l’indicazione del nominativo del legale rappresentante del Condominio di Via San Biagio Platani, 272 – 284, Roma […] , mediante ostensione degli atti relativi alla comunicazione della variazione dei dati del rappresentante (ad esempio, tramite Modello AA5/6), nonché ogni ulteriore atto ritenuto utile all’individuazione del rappresentante ”.
2. Sulla detta istanza si è formato il silenzio diniego per l’infruttuoso decorso del termine di trenta giorni previsto dall’art. 25 l. n. 241/1990.
3. Con ricorso notificato il 26 giugno 2025 e depositato il 2 luglio 2025, UC UA ha presentato gravame ai sensi dell’art. 116 c.p.a., formulando un unico motivo (così rubricato: “ Sul diritto del Dott. UC UA ad ottenere copia della documentazione richiesta– violazione e falsa applicazione degli artt. 22-24 l. n. 241/1990, artt.9, 10 d.P.R. n. 184/2006 ”), articolando nelle proprie conclusioni le seguenti richieste: “ Voglia l’Ecc.mo TAR, così provvedere: - accertare e dichiarare il diritto del Dott. UC UA di prendere visione e/o di ottenere copia semplice dei documenti amministrativi richiesti con istanza inviata a mezzo pec in data 18 aprile 2025; - per l’effetto, condannare l’Amministrazione resistente a consentire al Dott. UC UA, di prendere visione e/o di ottenere copia semplice dei documenti amministrativi richiesti, rimettendosi al prudente apprezzamento dell’Ecc.mo TAR adito in ordine all’opportunità di provvedere ex art.
34, lett. e, c.p.a.; - in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio ex art. 93 c.p.c. ”.
4. Alla camera di consiglio del 14 ottobre 2025 è stato dato avviso di possibile irricevibilità del ricorso; la causa è stata quindi rinviata, su richiesta di parte, alla successiva camera di consiglio, onde consentire al ricorrente di prendere posizione in ordine alla questione rilevata d’ufficio.
5. Osserva il Collegio che l’istanza di accesso – espressamente qualificata come “ funzionale alla tutela giurisdizionale dei diritti del Dott. UA ” e dunque riconducibile al paradigma degli artt. 22 e 24 della l. 241/1990 – è stata notificata a mezzo pec il 18 aprile 2025, sicché il silenzio diniego ex art. 25 della l. 241/1990 in ordine alla stessa si è formato il 19 maggio 2025 (in quanto il 18 maggio era domenica). Al contrario, la notifica del ricorso è stata effettuata il 26 giugno 2025 e quindi otto giorni dopo il 18 giugno 2025.
5.1. Parte ricorrente sostiene, nella memoria depositata il 20 ottobre 2025, che « in data 6 maggio 2025 – come da documentazione già versata in atti sub doc. 6 e doc. 7 – l’Agenzia delle Entrate comunicava di aver trasmesso la comunicazione prescritta per legge ai controinteressati e, per l’effetto, rappresentava al Dott. UC UA che “durante tale periodo il termine di trenta giorni previsto per fornire riscontro alla Sua istanza deve intendersi sospeso”. Il procedimento avviato a seguito dell’istanza di accesso agli atti, stando così le cose, si sarebbe dovuto concludere non più entro il 19 maggio 2025, bensì entro il 29 maggio 2025 ».
5.2. Ritiene il Collegio che le deduzioni di parte ricorrente non meritino seguito, alla luce delle indicazioni che si traggono dalla condivisibile e maggioritaria giurisprudenza in subiecta materia , secondo cui la richiesta rivolta dall’amministrazione al controinteressato per presentare eventuali opposizioni entro il termine di dieci giorni ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 184 del 2006, non ha effetti interruttivi del termine di trenta giorni assegnato dal legislatore all’amministrazione per provvedere e decorso il quale la domanda di accesso si intende respinta (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. V, 26 settembre 2025, n. 3005. Cfr., altresì, Cons. Stato, Sez. VI, 29 aprile 2019, n. 2737, secondo cui: “ solo per l’accesso civico generalizzato è prevista la sospensione, fino ad un massimo di dieci giorni, del termine procedimentale di trenta, per come stabilito all’art. 5, comma 5, d.lgs. 33/2013, con una disposizione non riprodotta nella l. 241/1990 né estensibile in altro modo alla procedura di accesso documentale ” e T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 16 luglio 2012, n. 3457, ove si legge che “ l’obbligo di notificare la richiesta ai controinteressati, se individuati, deriva dall’art. 3 del regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi (D.P.R n. 184/2006), ma tale adempimento non può incidere sul decorso dei termini previsti dalla fonte legislativa sovraordinata ”).
6. In conclusione, per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
7. Nulla deve disporsi sulle spese, in difetto di costituzione dell’amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LA MA, Presidente
Virginia Giorgini, Referendario
LU AR RA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU AR RA | LA MA |
IL SEGRETARIO