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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 24/12/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 133/2025 PROCEDIMENTO UNITARIO
TRIBUNALE DI AREZZO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dott. FE NI Presidente est.
- dott. Andrea Turturro Giudice
- dott.ssa Elisabetta Rodinò di Miglione Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 270 CCI
Letto il ricorso con cui (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
IO De IS, ha presentato un ricorso volto all'apertura della propria liquidazione controllata;
esaminata l'integrazione documentale;
letta la relazione depositata dai gestori nominati dall'OCC (dott. e avv. Mara Paperini), Persona_1 nonché la successiva attestazione depositata su richiesta del tribunale;
visti gli artt. 268 ss. CCII;
OSSERVA
Sussiste la competenza per territorio di questo tribunale, poiché il debitore ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII) nel circondario di questo tribunale, come risulta dalla documentazione in atti.
Sussistono i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata, in quanto:
a) la ricorrente versa in uno stato di sovraindebitamento (definito dall'art. 1, comma 2, lett. c del CCII come «lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza»; ed infatti, a fronte di un indebitamento di oltre 300 mila euro, la ricorrente non dispone di un
1 proprio attivo (aspetto sul quale si avrà modo di tornare diffusamente);
b) la ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale;
c) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
d) il gestore ha valutato come completa ed attendibile la documentazione depositata a corredo della domanda, illustrando al contempo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
inoltre, il gestore ha illustrato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
e) infine, il gestore ha attestato che, al netto delle spese di procedura e di mantenimento, è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori (art. 268, comma 3, ultimo periodo).
Con riferimento a quest'ultimo aspetto, l'OCC ha rappresentato che la debitrice non possiede alcun bene immobile né mobile registrato e non ha una occupazione. Tuttavia, il suo attuale compagno sarebbe disposto a versare ai creditori una somma di denaro pari ad € 35.000,00, nonché a farsi carico delle spese procedurali. L'attivo procedurale, dunque, consisterebbe in “finanza esterna”.
Sul punto, è noto come in giurisprudenza si fronteggino due orientamenti. Un primo indirizzo risulta favorevole all'ammissibilità della liquidazione controllata sorretta da finanza esterna (Trib. Parma
20.9.2023; Trib. Nola 12.12.2023; Trib. Padova 22.10.2024; Trib. Udine 30.1.2025), mentre un secondo approccio si è espresso negativamente (Trib. Bergamo 7.6.2023; Trib. Treviso 7.8.2025). Quest'ultima impostazione si fonda essenzialmente sui seguenti argomenti: a) a differenza che sotto il vigore della Legge
3/2012 (quantomeno nella sua originaria versione), quando l'apertura della liquidazione del patrimonio con finanza esterna poteva costituire l'unica modalità tramite la quale il sovraindebitato poteva addivenire all'esdebitazione, il Codice della crisi contempla, all'art. 283, l'istituto dell'esdebitazione dell'incapiente, ragion per cui non vi sarebbe ragione per forzare le maglie dell'istituto della liquidazione controllata;
forzatura che, oltretutto, potrebbe risolversi in «una modalità di elusione dei requisiti previsti per l'esdebitazione dell'incapiente, in particolare la valutazione di meritevolezza del debitore;
condizione di ammissibilità invece non prevista per l'accesso alla liquidazione controllata»; b) l'impegno del terzo a fornire finanza esterna non costituirebbe "patrimonio responsabile" del debitore;
più esattamente, «sul piano logico-giuridico, la 'causa' dell'impegno ad apportare liquidità ausiliaria non è ravvisabile in un accrescimento del patrimonio del debitore;
non è questa la funzione giuridicamente rilevante della finanza esterna. La 'causa' è invece ravvisabile in un contributo alla regolazione delle obbligazioni del debitore nel quadro della procedura concorsuale;
tanto ciò vero che l'apporto postula necessariamente l'apertura di quest'ultima, con ciò mostrando la sua peculiare funzione causale»; in quest'ottica l'apertura sarebbe possibile solo se la finanza non fosse più esterna in quanto versata in favore del debitore prima ancora del ricorso volto all'apertura della liquidazione giudiziale.
Ritiene questo collegio che sia preferibile la prima opzione interpretativa e che gli argomenti addotti dall'orientamento negativo siano superabili.
Partendo dal primo, anche dando per scontata la secca alternatività tra liquidazione controllata e l'istituto contemplato dall'art. 283 CCII (alternatività da più parti messa in dubbio soprattutto a fronte del non del tutto perspicuo dettato del secondo comma di quest'ultima disposizione per come rimodulato dal correttivo del settembre 2024), il fatto che l'ordinamento assicuri all'incapiente una strada per accedere all'esdebitazione non incide in alcun modo sulla tematica dell'ammissibilità della liquidazione controllata
2 con “finanza esterna”. Invero, l'art. 268, comma terzo, pone come unico requisito di ammissibilità della liquidazione controllata la verifica circa l'esistenza di attivo da distribuire ai creditori, per cui la vera questione è se la c.d. finanza esterna sia o meno “attivo distribuibile” (che è poi l'interrogativo cui cerca di rispondere l'argomentazione sub b, sulla quale a breve ci si soffermerà). Quanto al carattere potenzialmente elusivo del requisito della meritevolezza, basti considerare che, così come l'ordinamento esige che la verifica circa la formazione dell'indebitamento («verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento») sia immediatamente compiuta dal giudice in caso di ricorso ex art. 283, la stessa verifica è richiesta dalla legge una volta spirato il triennio dall'apertura della liquidazione controllata a norma dell'art. 282 («l'esdebitazione opera se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 280, se il debitore non è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 344 e se non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode»). In altre parole, l'accesso alla liquidazione controllata non implica affatto una garanzia di esdebitazione, potendo quest'ultima essere conseguita soltanto a condizione che venga superato positivamente il vaglio di meritevolezza “differito”.
Venendo alla seconda (e più seria) obiezione, questo tribunale si limita a osservare che l'impegno unilaterale incondizionato di versamento di somme da parte di un terzo assume a tutti gli effetti i contorni di un credito che, se non spontaneamente adempiuto dal terzo, ben può essere preteso giudizialmente dal liquidatore. Ed allora, così come nulla osta all'apertura di una liquidazione controllata in presenza di un credito illiquido (es. risarcitorio), incerto sia nell'an che nel quantum (si ricorda che l'art. 268, comma 3, ultimo periodo, impone di verificare che sia possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori «anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie»), non si vede per quale ragione dovrebbe sbarrarsi la strada al debitore che vanti un credito certo e liquido. Semmai, ciò che il tribunale è chiamato a verificare (e prima ancora l'OCC a controllare) è se la dichiarazione di impegno assuma contorni obbligatori effettivi, con certezza nei tempi e nei modi di versamento delle somme, e se il terzo obbligato sia un soggetto solvibile e, dunque, la dichiarazione compiuta non assuma contorni in qualche modo abusivi.
L'adesione alla tesi più restrittiva, peraltro, condurrebbe a risultati paradossali avuto riguardo al sistema codicistico nel suo complesso. Invero, posto che tanto il concordato minore quanto l'accordo di ristrutturazione dei debiti postulano che a tutti i creditori sia assicurata una (anche solo minima) soddisfazione, ove si opinasse che il debitore che può contare su una finanza esterna non sufficiente ad assicurare un tale genere di soddisfacimento sia costretto ad esdebitarsi ricorrendo all'istituto di cui all'art. 283, si finirebbe per spingere il debitore verso l'impiego di uno strumento eccezionale di liberazione dai debiti senza assicurare ad almeno alcuni creditori il benché minimo soddisfacimento. Insomma, pare più razionale dal punto di vista giuridico ed economico che al debitore che, in qualunque modo, possa offrire un soddisfacimento, anche solo minimo, ai propri creditori, sia consentito ricorrere alla liquidazione controllata, giungendo così all'esdebitazione passando attraverso un (sia pur minimo) riparto.
Vero è che, in questo modo, il debitore conserverebbe così la possibilità di esdebitarsi, in futuro senza nulla offrire ai creditori, ma ciò non significa che lo stesso debitore sia così libero di comportarsi come meglio crede e che, insomma, la liquidazione controllata “con finanza esterna” rischi di trasformarsi in una sorta di veicolo abusivo mirante all'esdebitazione. Come già anticipato, ogni forma di esdebitazione (anche quella “negoziale”, che ciò passa attraverso il concordato minore o l'accordo di ristrutturazione) postula un vaglio di meritevolezza attinente alla formazione dell'indebitamento, di talché il debitore che abbia già
3 beneficiato di un'esdebitazione e che, cionondimeno, cada nuovamente in una condizione di sovraindebitamento e pretenda di ottenere il “colpo di spugna” previsto dall'art. 283 CCII, rimane assoggettato a un vaglio severissimo (e presuntivamente negativo) da parte dell'organo giudicante. Il tutto, fermo restando comunque il limite di due esdebitazioni previsto dall'art. 280, lett. e).
Venendo ora alla fattispecie in esame, la dichiarazione di impegno da parte del terzo, per come integrata su richiesta del tribunale, pare soddisfare i criteri di serietà ed effettività a cui sopra si è fatto cenno. Il compagno della sig.ra infatti, ha promesso e assunto l'obbligo giuridico di pagare, entro 30 giorni Pt_1 dalla pubblicazione della sentenza, € 35.000,00 in favore degli organi della procedura, nonché un'ulteriore somma necessaria a coprire le spese di procedura (stimata in € 8.250,00, ma ovviamente dipendente dalla liquidazione che sarà compiuta dall'organo giudicante); il tutto, rinunciando al diritto di rivalsa. Il pagamento pare sufficientemente garantito, almeno alla luce delle dichiarazioni dei redditi dimesse nel fascicolo.
Per ciò che attiene alla nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, per come recentemente riformato, il Tribunale «nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento». La norma, per come modificata, conferma l'orientamento già condiviso da questo tribunale secondo il quale il professionista liquidatore non deve (anche) essere iscritto nell'albo previsto dall'art. 356 CCII, essendo sufficiente l'iscrizione nel registro dei gestori di cui al d.m. 202/2014.
Nel caso di specie, deve prendersi atto del fatto che il dott. si è medio tempore Persona_1 cancellato dall'albo dei dottori commercialisti e da tutti gli albi o elenchi connessi, per cui non può esserne confermata la nomina. Stante la semplicità della procedura, tuttavia, è possibile ritenere che la procedura possa essere condotta efficacemente a termine dall'avv. Mara Paperini, al suo primo incarico.
Infine, ai sensi della lettera f) dell'art. 270, comma 2, il Tribunale «dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia». Ritiene il Tribunale di dover dare continuità al decreto n. 22 del 2021 con il quale il Presidente del Tribunale, sotto il regime della Legge 3/2012, ha richiamato l'attenzione sull'esigenza di contemperare, da un lato, l'interesse pubblicistico sotteso all'obbligo di pubblicità sopra richiamato e, dall'altro lato, la tutela del diritto alla riservatezza del debitore, disponendo «che la pubblicazione del decreto di apertura della procedura di risoluzione di crisi da sovraindebitamento o della sentenza di apertura della liquidazione controllata abbia la durata di sei mesi e che il giudice ordini alla cancelleria di oscurare i dati sensibili presenti nel ricorso e nel provvedimento».
P.Q.M.
▪ dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di (C.F.: Parte_1
); C.F._1
▪ nomina giudice delegato il dott. FEDERICO PANI;
▪ nomina liquidatore l'avv. MARA PAPERINI;
▪ dispone che il liquidatore apra un conto corrente dedicato alla procedura nel quale dovrà essere riversata la finanza esterna oltre all'eventuale residuo del conto corrente intestato al debitore e nel quale, mensilmente, verrà accreditata la retribuzione o l'intero introito dell'attività d'impresa o professionale eventualmente svolta, con successivo riversamento della quota necessaria per il
4 mantenimento;
▪ assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato dal ricorrente un termine non superiore a novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
▪ dispone che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
▪ dispone che, a cura del liquidatore, la sentenza venga trascritta presso gli uffici competenti (se necessario in funzione della composizione del patrimonio del soggetto sovraindebitato);
▪ dispone che la sentenza venga inserita per sei mesi nel sito internet dell'intestato Tribunale.
Si comunichi al liquidatore e al ricorrente.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 23 dicembre 2025
Il presidente est.
FE NI
5
TRIBUNALE DI AREZZO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dott. FE NI Presidente est.
- dott. Andrea Turturro Giudice
- dott.ssa Elisabetta Rodinò di Miglione Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 270 CCI
Letto il ricorso con cui (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
IO De IS, ha presentato un ricorso volto all'apertura della propria liquidazione controllata;
esaminata l'integrazione documentale;
letta la relazione depositata dai gestori nominati dall'OCC (dott. e avv. Mara Paperini), Persona_1 nonché la successiva attestazione depositata su richiesta del tribunale;
visti gli artt. 268 ss. CCII;
OSSERVA
Sussiste la competenza per territorio di questo tribunale, poiché il debitore ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII) nel circondario di questo tribunale, come risulta dalla documentazione in atti.
Sussistono i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata, in quanto:
a) la ricorrente versa in uno stato di sovraindebitamento (definito dall'art. 1, comma 2, lett. c del CCII come «lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza»; ed infatti, a fronte di un indebitamento di oltre 300 mila euro, la ricorrente non dispone di un
1 proprio attivo (aspetto sul quale si avrà modo di tornare diffusamente);
b) la ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale;
c) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
d) il gestore ha valutato come completa ed attendibile la documentazione depositata a corredo della domanda, illustrando al contempo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
inoltre, il gestore ha illustrato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
e) infine, il gestore ha attestato che, al netto delle spese di procedura e di mantenimento, è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori (art. 268, comma 3, ultimo periodo).
Con riferimento a quest'ultimo aspetto, l'OCC ha rappresentato che la debitrice non possiede alcun bene immobile né mobile registrato e non ha una occupazione. Tuttavia, il suo attuale compagno sarebbe disposto a versare ai creditori una somma di denaro pari ad € 35.000,00, nonché a farsi carico delle spese procedurali. L'attivo procedurale, dunque, consisterebbe in “finanza esterna”.
Sul punto, è noto come in giurisprudenza si fronteggino due orientamenti. Un primo indirizzo risulta favorevole all'ammissibilità della liquidazione controllata sorretta da finanza esterna (Trib. Parma
20.9.2023; Trib. Nola 12.12.2023; Trib. Padova 22.10.2024; Trib. Udine 30.1.2025), mentre un secondo approccio si è espresso negativamente (Trib. Bergamo 7.6.2023; Trib. Treviso 7.8.2025). Quest'ultima impostazione si fonda essenzialmente sui seguenti argomenti: a) a differenza che sotto il vigore della Legge
3/2012 (quantomeno nella sua originaria versione), quando l'apertura della liquidazione del patrimonio con finanza esterna poteva costituire l'unica modalità tramite la quale il sovraindebitato poteva addivenire all'esdebitazione, il Codice della crisi contempla, all'art. 283, l'istituto dell'esdebitazione dell'incapiente, ragion per cui non vi sarebbe ragione per forzare le maglie dell'istituto della liquidazione controllata;
forzatura che, oltretutto, potrebbe risolversi in «una modalità di elusione dei requisiti previsti per l'esdebitazione dell'incapiente, in particolare la valutazione di meritevolezza del debitore;
condizione di ammissibilità invece non prevista per l'accesso alla liquidazione controllata»; b) l'impegno del terzo a fornire finanza esterna non costituirebbe "patrimonio responsabile" del debitore;
più esattamente, «sul piano logico-giuridico, la 'causa' dell'impegno ad apportare liquidità ausiliaria non è ravvisabile in un accrescimento del patrimonio del debitore;
non è questa la funzione giuridicamente rilevante della finanza esterna. La 'causa' è invece ravvisabile in un contributo alla regolazione delle obbligazioni del debitore nel quadro della procedura concorsuale;
tanto ciò vero che l'apporto postula necessariamente l'apertura di quest'ultima, con ciò mostrando la sua peculiare funzione causale»; in quest'ottica l'apertura sarebbe possibile solo se la finanza non fosse più esterna in quanto versata in favore del debitore prima ancora del ricorso volto all'apertura della liquidazione giudiziale.
Ritiene questo collegio che sia preferibile la prima opzione interpretativa e che gli argomenti addotti dall'orientamento negativo siano superabili.
Partendo dal primo, anche dando per scontata la secca alternatività tra liquidazione controllata e l'istituto contemplato dall'art. 283 CCII (alternatività da più parti messa in dubbio soprattutto a fronte del non del tutto perspicuo dettato del secondo comma di quest'ultima disposizione per come rimodulato dal correttivo del settembre 2024), il fatto che l'ordinamento assicuri all'incapiente una strada per accedere all'esdebitazione non incide in alcun modo sulla tematica dell'ammissibilità della liquidazione controllata
2 con “finanza esterna”. Invero, l'art. 268, comma terzo, pone come unico requisito di ammissibilità della liquidazione controllata la verifica circa l'esistenza di attivo da distribuire ai creditori, per cui la vera questione è se la c.d. finanza esterna sia o meno “attivo distribuibile” (che è poi l'interrogativo cui cerca di rispondere l'argomentazione sub b, sulla quale a breve ci si soffermerà). Quanto al carattere potenzialmente elusivo del requisito della meritevolezza, basti considerare che, così come l'ordinamento esige che la verifica circa la formazione dell'indebitamento («verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento») sia immediatamente compiuta dal giudice in caso di ricorso ex art. 283, la stessa verifica è richiesta dalla legge una volta spirato il triennio dall'apertura della liquidazione controllata a norma dell'art. 282 («l'esdebitazione opera se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 280, se il debitore non è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 344 e se non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode»). In altre parole, l'accesso alla liquidazione controllata non implica affatto una garanzia di esdebitazione, potendo quest'ultima essere conseguita soltanto a condizione che venga superato positivamente il vaglio di meritevolezza “differito”.
Venendo alla seconda (e più seria) obiezione, questo tribunale si limita a osservare che l'impegno unilaterale incondizionato di versamento di somme da parte di un terzo assume a tutti gli effetti i contorni di un credito che, se non spontaneamente adempiuto dal terzo, ben può essere preteso giudizialmente dal liquidatore. Ed allora, così come nulla osta all'apertura di una liquidazione controllata in presenza di un credito illiquido (es. risarcitorio), incerto sia nell'an che nel quantum (si ricorda che l'art. 268, comma 3, ultimo periodo, impone di verificare che sia possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori «anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie»), non si vede per quale ragione dovrebbe sbarrarsi la strada al debitore che vanti un credito certo e liquido. Semmai, ciò che il tribunale è chiamato a verificare (e prima ancora l'OCC a controllare) è se la dichiarazione di impegno assuma contorni obbligatori effettivi, con certezza nei tempi e nei modi di versamento delle somme, e se il terzo obbligato sia un soggetto solvibile e, dunque, la dichiarazione compiuta non assuma contorni in qualche modo abusivi.
L'adesione alla tesi più restrittiva, peraltro, condurrebbe a risultati paradossali avuto riguardo al sistema codicistico nel suo complesso. Invero, posto che tanto il concordato minore quanto l'accordo di ristrutturazione dei debiti postulano che a tutti i creditori sia assicurata una (anche solo minima) soddisfazione, ove si opinasse che il debitore che può contare su una finanza esterna non sufficiente ad assicurare un tale genere di soddisfacimento sia costretto ad esdebitarsi ricorrendo all'istituto di cui all'art. 283, si finirebbe per spingere il debitore verso l'impiego di uno strumento eccezionale di liberazione dai debiti senza assicurare ad almeno alcuni creditori il benché minimo soddisfacimento. Insomma, pare più razionale dal punto di vista giuridico ed economico che al debitore che, in qualunque modo, possa offrire un soddisfacimento, anche solo minimo, ai propri creditori, sia consentito ricorrere alla liquidazione controllata, giungendo così all'esdebitazione passando attraverso un (sia pur minimo) riparto.
Vero è che, in questo modo, il debitore conserverebbe così la possibilità di esdebitarsi, in futuro senza nulla offrire ai creditori, ma ciò non significa che lo stesso debitore sia così libero di comportarsi come meglio crede e che, insomma, la liquidazione controllata “con finanza esterna” rischi di trasformarsi in una sorta di veicolo abusivo mirante all'esdebitazione. Come già anticipato, ogni forma di esdebitazione (anche quella “negoziale”, che ciò passa attraverso il concordato minore o l'accordo di ristrutturazione) postula un vaglio di meritevolezza attinente alla formazione dell'indebitamento, di talché il debitore che abbia già
3 beneficiato di un'esdebitazione e che, cionondimeno, cada nuovamente in una condizione di sovraindebitamento e pretenda di ottenere il “colpo di spugna” previsto dall'art. 283 CCII, rimane assoggettato a un vaglio severissimo (e presuntivamente negativo) da parte dell'organo giudicante. Il tutto, fermo restando comunque il limite di due esdebitazioni previsto dall'art. 280, lett. e).
Venendo ora alla fattispecie in esame, la dichiarazione di impegno da parte del terzo, per come integrata su richiesta del tribunale, pare soddisfare i criteri di serietà ed effettività a cui sopra si è fatto cenno. Il compagno della sig.ra infatti, ha promesso e assunto l'obbligo giuridico di pagare, entro 30 giorni Pt_1 dalla pubblicazione della sentenza, € 35.000,00 in favore degli organi della procedura, nonché un'ulteriore somma necessaria a coprire le spese di procedura (stimata in € 8.250,00, ma ovviamente dipendente dalla liquidazione che sarà compiuta dall'organo giudicante); il tutto, rinunciando al diritto di rivalsa. Il pagamento pare sufficientemente garantito, almeno alla luce delle dichiarazioni dei redditi dimesse nel fascicolo.
Per ciò che attiene alla nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, per come recentemente riformato, il Tribunale «nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento». La norma, per come modificata, conferma l'orientamento già condiviso da questo tribunale secondo il quale il professionista liquidatore non deve (anche) essere iscritto nell'albo previsto dall'art. 356 CCII, essendo sufficiente l'iscrizione nel registro dei gestori di cui al d.m. 202/2014.
Nel caso di specie, deve prendersi atto del fatto che il dott. si è medio tempore Persona_1 cancellato dall'albo dei dottori commercialisti e da tutti gli albi o elenchi connessi, per cui non può esserne confermata la nomina. Stante la semplicità della procedura, tuttavia, è possibile ritenere che la procedura possa essere condotta efficacemente a termine dall'avv. Mara Paperini, al suo primo incarico.
Infine, ai sensi della lettera f) dell'art. 270, comma 2, il Tribunale «dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia». Ritiene il Tribunale di dover dare continuità al decreto n. 22 del 2021 con il quale il Presidente del Tribunale, sotto il regime della Legge 3/2012, ha richiamato l'attenzione sull'esigenza di contemperare, da un lato, l'interesse pubblicistico sotteso all'obbligo di pubblicità sopra richiamato e, dall'altro lato, la tutela del diritto alla riservatezza del debitore, disponendo «che la pubblicazione del decreto di apertura della procedura di risoluzione di crisi da sovraindebitamento o della sentenza di apertura della liquidazione controllata abbia la durata di sei mesi e che il giudice ordini alla cancelleria di oscurare i dati sensibili presenti nel ricorso e nel provvedimento».
P.Q.M.
▪ dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di (C.F.: Parte_1
); C.F._1
▪ nomina giudice delegato il dott. FEDERICO PANI;
▪ nomina liquidatore l'avv. MARA PAPERINI;
▪ dispone che il liquidatore apra un conto corrente dedicato alla procedura nel quale dovrà essere riversata la finanza esterna oltre all'eventuale residuo del conto corrente intestato al debitore e nel quale, mensilmente, verrà accreditata la retribuzione o l'intero introito dell'attività d'impresa o professionale eventualmente svolta, con successivo riversamento della quota necessaria per il
4 mantenimento;
▪ assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato dal ricorrente un termine non superiore a novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
▪ dispone che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
▪ dispone che, a cura del liquidatore, la sentenza venga trascritta presso gli uffici competenti (se necessario in funzione della composizione del patrimonio del soggetto sovraindebitato);
▪ dispone che la sentenza venga inserita per sei mesi nel sito internet dell'intestato Tribunale.
Si comunichi al liquidatore e al ricorrente.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 23 dicembre 2025
Il presidente est.
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