TRIB
Sentenza 9 aprile 2024
Sentenza 9 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 09/04/2024, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 04/04/2024), nella causa n. 1370/2020 + 357/2020 RGL, promossa da:
, , e Parte_1 P.IVA_1 [...]
, ass. dall'Avv.to PILO STEFANO, Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, Controparte_1 P.IVA_2 ass. dall'Avv.to CANU MARIA ANTONIETTA,
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− parte ricorrente e Parte_1 Parte_1 hanno impugnato i verbali unici di accertamento e notificazione n°
[...]
2020004869 del 28/07/2020 e 2020003660/DDL del 28/07/2020 da cui sono scaturite:
-l'iscrizione del Sig. in Gestione Commercianti Parte_1
, in qualità di titolare, con decorrenza 01.01.2015; CP_1
-l'iscrizione in Gestione Commercianti della Sig.ra CP_1 Parte_2
in qualità di COADIUVANTE del fratello a far
[...] Parte_1 data dal 01/12/2015;
-l'annullamento del rapporto di lavoro subordinato della Sig.ra
[...]
alle dipendenze della con decorrenza 04/12/2015; Parte_2 Pt_1
− parte ricorrente ha contestato l'iscrizione alla gestione commercianti e la conseguente richiesta di contribuzione per il periodo decorrente dal 01/01/2015 al 02/12/2015, affermando che in tale periodo non svolgeva attività che
1 prevedesse l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti;
ha eccepito la prescrizione quinquennale per il periodo antecedente alla notifica del verbale accertativo;
ha dedotto la genuinità della natura subordinata del rapporto della sig.ra e la mancata responsabilità per l'eventuale corresponsione di Pt_1 contributi della ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Pt_1
“NEL MERITO b) accertare e dichiarare che la sig. era Parte_3 correttamente inquadrata quale lavoratrice subordinata della società di Pt_1
e conseguentemente nulla deve a titolo di contributi Parte_1 previdenziali per la gestione commercianti con conseguente annullamento dei verbale ispettivi posti a fondamento della pretesa previdenziale illegittima;
c) ed ancora accertare e dichiarare che nulla devono i ricorrenti all' in quanto CP_1 la sig. non svolgeva nel periodo oggetto di accertamento Parte_3 nessuna delle attività per le quali era previsto l'iscrizione alla gestione commercianti e che la pretesa nei confronti del sig. Parte_1 deve essere limitata a quanto riportato in espositiva, o, in subordine, accertare e dichiarare che le somme dovute sono inferiori rispetto a quelle portare dalla richiesta di cui alla diffida ad adempiere notificata in data 10.08.2020, sempre per tutte le ragioni sopra esposte. d) in tutti i casi con vittoria di spese, diritti ed onorari secondo i parametri forensi ed al rimborso del contributo unificato”;
− parte convenuta ha dato atto che in via amministrativa, prima CP_1 dell'introduzione del ricorso (disposizione n. 730000-21-0017 del 25/03/2021), ha limitato la decorrenza dell'iscrizione di , come titolare, da Parte_1 dicembre 2015, quando ha assunto la qualifica di socio accomandatario, e per il periodo dal 1/15 al 30/11/15 lo ha iscritto come coadiuvante della sorella, allora socia accomandataria;
ha eccepito la carenza di legittimazione del sig. Pt_1
e la nullità del ricorso;
ha negato la natura subordinata del rapporto di lavoro della sig.ra ; ha chiesto di “rigettare il ricorso in quanto infondato in Pt_1 fatto ed in diritto e per l'effetto dichiarare tenuto la società opponente tenuta al pagamento delle somme quantificate nei verbali ispettivi prodotti (dedotto quanto già eventualmente versato ad altro titolo per gli stessi periodi) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”;
− la causa è stata istruita mediante l'escussione della testimone
[...]
; Testimone_1
− all'udienza del 30/11/23 è stato riunito al presente procedimento quello con RG 357/23 avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di addebito n. 402 2022 CP_ 00035739 90 000 del 24/12/22 con cui l' ha chiesto al sig. il Pt_1 pagamento di € 19.749,19 per i contributi minimi riferiti alle iscrizioni presso la gestione commercianti dal 12/2015 al 12/2021 derivanti dai sopra indicati verbali di accertamento;
in tale procedimento, parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “b) accertare e dichiarare che la sig. era correttamente inquadrata quale lavoratrice Parte_3 subordinata della società di e Pt_1 Parte_1 conseguentemente nulla deve il sig. a titolo di Parte_1 contributi previdenziali per la gestione commercianti con conseguente annullamento dell'avviso di addebito relativamente alla richiesta di pagamento 2 diversa da quella dello stesso sig. ; c) ed ancora Parte_1 accertare e dichiarare che nulla deve il sig. all' Parte_1 CP_1 in quanto la sig. non svolgeva nel periodo oggetto di Parte_3 accertamento e cioè dal dicembre del 2015 all'attualità, nessuna delle attività per le quali era previsto l'iscrizione alla gestione commercianti e che la pretesa nei confronti del sig. deve essere limitata a quanto Pt_1 Parte_1 riportato in espositiva, o, in subordine, accertare e dichiarare che le somme dovute sono inferiori rispetto a quelle portare dall'avviso impugnato. sempre per tutte le ragioni sopra esposte. d) in tutti i casi con vittoria di spese, diritti ed onorari secondo i parametri forensi ed al rimborso del contributo unificato”;
− costituitasi nel procedimento RG 357/23, ha ribadito le eccezioni e difese CP_1 già svolte nell'impugnativa dei verbali di accertamento e chiesto il rigetto del ricorso;
− la causa è stata discussa mediante note scritte e viene così decisa.
Ritenuto che:
1. le eccezioni preliminari formulate da non possono trovare accoglimento: CP_1 il sig. , in quanto socio illimitatamente responsabile, è certamente Pt_1 legittimato a proporre opposizione gravando su di lui, oltre che sulla società, l'obbligo contributivo;
il ricorso appare completo degli elementi di fatto e di diritto utili all'identificazione della domanda e non è pertanto affetto da nullità; CP_
2. preliminarmente, occorre dare atto che l' , in via amministrativa, prima dell'introduzione del ricorso, con disposizione n. 730000-21-0017 del 25/03/2021, ha limitato la decorrenza dell'iscrizione alla gestione commercianti come titolare di , da dicembre 2015, quando lo stesso ha Parte_1 assunto la qualifica di socio accomandatario, mentre per il periodo dal 1/15 al 30/11/15 lo ha iscritto come coadiuvante della sorella, allora socia accomandataria;
3. deve poi rilevarsi che alcuna contestazione è mossa rispetto all'iscrizione di presso la gestione commercianti a partire dal dicembre Parte_1
2015;
4. quanto alla posizione della sorella rispetto alla Testimone_1 quale è in contestazione la natura dell'attività prestata per la società dal dicembre 2015, giova ribadire che la natura subordinata o autonoma di un rapporto di lavoro va accertata dal giudice in concreto, sulla scorta delle modalità di espletamento del rapporto di lavoro;
5. è noto che l'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (ex multis Cass. ord. n. 23324/21);
6. in relazione all'onere probatorio della natura subordinata dei rapporti di lavoro disconosciuti, la Suprema Corte ha di recente affermato che "6.2. È infondato nella parte in cui deduce che la Corte sia incorsa nella violazione dell'art. 2697 3 c.c., per avere gravato il lavoratore, invece che l' dell'onere di dimostrare CP_1 la persistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
6.3. Va rammentato che in forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, l' è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di CP_1 valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso è colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale – assicurativo che deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione. (Cass. 08/02/2000. n. 1399)." (Cass. ord. n. 809/2021);
7. parte ricorrente non ha assolto l'onere allegatorio e probatorio che sulla stessa gravava: la sola escussione di , che peraltro Testimone_1 impone un attento esame stante il contesto familiare in cui il rapporto si è svolto, in assenza di ulteriori riscontri esterni, non consente di ritenere provata la natura subordinata del rapporto di lavoro;
8. al contrario, numerosi sono gli elementi, documentali o non specificatamente contestati, che avallano la prospettazione di parte resistente;
in particolare, dalle visure risulta che è stata socio Testimone_1 accomandatario della dal 27/05/2005 al 30/11/2015 con iscrizione alla Parte_1
Gestione Commercianti dal 16/07/1997 al 30/11/2015 per poi lasciare il ruolo Part sociale al fratello ed essere assunta quale unica dipendente della con decorrenza 4/12/15; nel verbale del 25/06/2020 è poi lo stesso
[...]
a riferire che la ricevitoria “è condotta da me e da mia sorella” Parte_1 mediante dei turni di lavoro organizzati congiuntamente, in base alle esigenze familiari di e che “mia sorella ha Testimone_1 Parte_3 sempre svolto lo stesso tipo di lavoro da quando abbiamo costituito la società. L'unica differenza tra il mio lavoro e quello svolto da mia sorella nella nostra ricevitoria e che lo faccio qualche ora in più. Sia io che mia sorella abbiamo entrambe le chiavi di accesso dei locali della ricevitoria… tutte le decisioni della società e del lavoro sono prese da me insieme a mia sorella perché si tratta di una piccola attività a carattere familiare e non c'entra nulla il fatto che io abbia Org_ le quote di maggioranza della all'agenzia dei Monopoli io sono titolare delle necessarie autorizzazioni e mia sorella è coadiutore”; Parte_3
9. deve quindi ritenersi, incontestata la prevalenza ed abitualità dell'attività svolta dal , che la stessa abbia svolto attività Testimone_1 lavorativa soggetta all'iscrizione presso la gestione commercianti ex art. 1 CP_ comma 203 della L. n.662/1996, così come accertata dall' ;
10. priva di pregio è poi l'argomentazione di parte ricorrente secondo cui, ai sensi dell'art. 2 L. n. 613/1966, sarebbe precluso per la sig.ra , in quanto già Pt_1
4 iscritta all'assicurazione obbligatoria come dipendente, l'iscrizione alla gestione commercianti: rientra infatti nei poteri dell'ente prima e del giudice poi, l'accertamento della reale natura del rapporto con disconoscimento, se del caso, di quella subordinata con le relative conseguenze contributive;
11. deve rilevarsi che dalle parole dello stesso ricorrente emerge anche come egli abbia da sempre contribuito alla gestione dell'attività di famiglia, con conseguente obbligo di iscrizione presso la gestione commercianti ex art. 1 comma 203 della L. n.662/1996 anche per il periodo anteriore al dicembre 2015;
12. in ragione della data di notifica dei verbali, delle annualità dei contributi richiesti e dei termini di pagamento degli stessi, non risulta intervenuta la prescrizione quinquennale invocata da parte ricorrente;
13. ne consegue l'integrale rigetto dei ricorsi;
14. le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, tenendo conto della fase istruttoria svolta solo nel procedimento RG 1370/20 e dell'unicità della fase decisionale.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta i ricorsi;
- condanna le ricorrenti, solidalmente tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di parte resistente, liquidate in € 3.560,00 oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Sassari, il 09/04/2024.
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
5
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 04/04/2024), nella causa n. 1370/2020 + 357/2020 RGL, promossa da:
, , e Parte_1 P.IVA_1 [...]
, ass. dall'Avv.to PILO STEFANO, Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, Controparte_1 P.IVA_2 ass. dall'Avv.to CANU MARIA ANTONIETTA,
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− parte ricorrente e Parte_1 Parte_1 hanno impugnato i verbali unici di accertamento e notificazione n°
[...]
2020004869 del 28/07/2020 e 2020003660/DDL del 28/07/2020 da cui sono scaturite:
-l'iscrizione del Sig. in Gestione Commercianti Parte_1
, in qualità di titolare, con decorrenza 01.01.2015; CP_1
-l'iscrizione in Gestione Commercianti della Sig.ra CP_1 Parte_2
in qualità di COADIUVANTE del fratello a far
[...] Parte_1 data dal 01/12/2015;
-l'annullamento del rapporto di lavoro subordinato della Sig.ra
[...]
alle dipendenze della con decorrenza 04/12/2015; Parte_2 Pt_1
− parte ricorrente ha contestato l'iscrizione alla gestione commercianti e la conseguente richiesta di contribuzione per il periodo decorrente dal 01/01/2015 al 02/12/2015, affermando che in tale periodo non svolgeva attività che
1 prevedesse l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti;
ha eccepito la prescrizione quinquennale per il periodo antecedente alla notifica del verbale accertativo;
ha dedotto la genuinità della natura subordinata del rapporto della sig.ra e la mancata responsabilità per l'eventuale corresponsione di Pt_1 contributi della ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Pt_1
“NEL MERITO b) accertare e dichiarare che la sig. era Parte_3 correttamente inquadrata quale lavoratrice subordinata della società di Pt_1
e conseguentemente nulla deve a titolo di contributi Parte_1 previdenziali per la gestione commercianti con conseguente annullamento dei verbale ispettivi posti a fondamento della pretesa previdenziale illegittima;
c) ed ancora accertare e dichiarare che nulla devono i ricorrenti all' in quanto CP_1 la sig. non svolgeva nel periodo oggetto di accertamento Parte_3 nessuna delle attività per le quali era previsto l'iscrizione alla gestione commercianti e che la pretesa nei confronti del sig. Parte_1 deve essere limitata a quanto riportato in espositiva, o, in subordine, accertare e dichiarare che le somme dovute sono inferiori rispetto a quelle portare dalla richiesta di cui alla diffida ad adempiere notificata in data 10.08.2020, sempre per tutte le ragioni sopra esposte. d) in tutti i casi con vittoria di spese, diritti ed onorari secondo i parametri forensi ed al rimborso del contributo unificato”;
− parte convenuta ha dato atto che in via amministrativa, prima CP_1 dell'introduzione del ricorso (disposizione n. 730000-21-0017 del 25/03/2021), ha limitato la decorrenza dell'iscrizione di , come titolare, da Parte_1 dicembre 2015, quando ha assunto la qualifica di socio accomandatario, e per il periodo dal 1/15 al 30/11/15 lo ha iscritto come coadiuvante della sorella, allora socia accomandataria;
ha eccepito la carenza di legittimazione del sig. Pt_1
e la nullità del ricorso;
ha negato la natura subordinata del rapporto di lavoro della sig.ra ; ha chiesto di “rigettare il ricorso in quanto infondato in Pt_1 fatto ed in diritto e per l'effetto dichiarare tenuto la società opponente tenuta al pagamento delle somme quantificate nei verbali ispettivi prodotti (dedotto quanto già eventualmente versato ad altro titolo per gli stessi periodi) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”;
− la causa è stata istruita mediante l'escussione della testimone
[...]
; Testimone_1
− all'udienza del 30/11/23 è stato riunito al presente procedimento quello con RG 357/23 avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di addebito n. 402 2022 CP_ 00035739 90 000 del 24/12/22 con cui l' ha chiesto al sig. il Pt_1 pagamento di € 19.749,19 per i contributi minimi riferiti alle iscrizioni presso la gestione commercianti dal 12/2015 al 12/2021 derivanti dai sopra indicati verbali di accertamento;
in tale procedimento, parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “b) accertare e dichiarare che la sig. era correttamente inquadrata quale lavoratrice Parte_3 subordinata della società di e Pt_1 Parte_1 conseguentemente nulla deve il sig. a titolo di Parte_1 contributi previdenziali per la gestione commercianti con conseguente annullamento dell'avviso di addebito relativamente alla richiesta di pagamento 2 diversa da quella dello stesso sig. ; c) ed ancora Parte_1 accertare e dichiarare che nulla deve il sig. all' Parte_1 CP_1 in quanto la sig. non svolgeva nel periodo oggetto di Parte_3 accertamento e cioè dal dicembre del 2015 all'attualità, nessuna delle attività per le quali era previsto l'iscrizione alla gestione commercianti e che la pretesa nei confronti del sig. deve essere limitata a quanto Pt_1 Parte_1 riportato in espositiva, o, in subordine, accertare e dichiarare che le somme dovute sono inferiori rispetto a quelle portare dall'avviso impugnato. sempre per tutte le ragioni sopra esposte. d) in tutti i casi con vittoria di spese, diritti ed onorari secondo i parametri forensi ed al rimborso del contributo unificato”;
− costituitasi nel procedimento RG 357/23, ha ribadito le eccezioni e difese CP_1 già svolte nell'impugnativa dei verbali di accertamento e chiesto il rigetto del ricorso;
− la causa è stata discussa mediante note scritte e viene così decisa.
Ritenuto che:
1. le eccezioni preliminari formulate da non possono trovare accoglimento: CP_1 il sig. , in quanto socio illimitatamente responsabile, è certamente Pt_1 legittimato a proporre opposizione gravando su di lui, oltre che sulla società, l'obbligo contributivo;
il ricorso appare completo degli elementi di fatto e di diritto utili all'identificazione della domanda e non è pertanto affetto da nullità; CP_
2. preliminarmente, occorre dare atto che l' , in via amministrativa, prima dell'introduzione del ricorso, con disposizione n. 730000-21-0017 del 25/03/2021, ha limitato la decorrenza dell'iscrizione alla gestione commercianti come titolare di , da dicembre 2015, quando lo stesso ha Parte_1 assunto la qualifica di socio accomandatario, mentre per il periodo dal 1/15 al 30/11/15 lo ha iscritto come coadiuvante della sorella, allora socia accomandataria;
3. deve poi rilevarsi che alcuna contestazione è mossa rispetto all'iscrizione di presso la gestione commercianti a partire dal dicembre Parte_1
2015;
4. quanto alla posizione della sorella rispetto alla Testimone_1 quale è in contestazione la natura dell'attività prestata per la società dal dicembre 2015, giova ribadire che la natura subordinata o autonoma di un rapporto di lavoro va accertata dal giudice in concreto, sulla scorta delle modalità di espletamento del rapporto di lavoro;
5. è noto che l'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (ex multis Cass. ord. n. 23324/21);
6. in relazione all'onere probatorio della natura subordinata dei rapporti di lavoro disconosciuti, la Suprema Corte ha di recente affermato che "6.2. È infondato nella parte in cui deduce che la Corte sia incorsa nella violazione dell'art. 2697 3 c.c., per avere gravato il lavoratore, invece che l' dell'onere di dimostrare CP_1 la persistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
6.3. Va rammentato che in forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, l' è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di CP_1 valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso è colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale – assicurativo che deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione. (Cass. 08/02/2000. n. 1399)." (Cass. ord. n. 809/2021);
7. parte ricorrente non ha assolto l'onere allegatorio e probatorio che sulla stessa gravava: la sola escussione di , che peraltro Testimone_1 impone un attento esame stante il contesto familiare in cui il rapporto si è svolto, in assenza di ulteriori riscontri esterni, non consente di ritenere provata la natura subordinata del rapporto di lavoro;
8. al contrario, numerosi sono gli elementi, documentali o non specificatamente contestati, che avallano la prospettazione di parte resistente;
in particolare, dalle visure risulta che è stata socio Testimone_1 accomandatario della dal 27/05/2005 al 30/11/2015 con iscrizione alla Parte_1
Gestione Commercianti dal 16/07/1997 al 30/11/2015 per poi lasciare il ruolo Part sociale al fratello ed essere assunta quale unica dipendente della con decorrenza 4/12/15; nel verbale del 25/06/2020 è poi lo stesso
[...]
a riferire che la ricevitoria “è condotta da me e da mia sorella” Parte_1 mediante dei turni di lavoro organizzati congiuntamente, in base alle esigenze familiari di e che “mia sorella ha Testimone_1 Parte_3 sempre svolto lo stesso tipo di lavoro da quando abbiamo costituito la società. L'unica differenza tra il mio lavoro e quello svolto da mia sorella nella nostra ricevitoria e che lo faccio qualche ora in più. Sia io che mia sorella abbiamo entrambe le chiavi di accesso dei locali della ricevitoria… tutte le decisioni della società e del lavoro sono prese da me insieme a mia sorella perché si tratta di una piccola attività a carattere familiare e non c'entra nulla il fatto che io abbia Org_ le quote di maggioranza della all'agenzia dei Monopoli io sono titolare delle necessarie autorizzazioni e mia sorella è coadiutore”; Parte_3
9. deve quindi ritenersi, incontestata la prevalenza ed abitualità dell'attività svolta dal , che la stessa abbia svolto attività Testimone_1 lavorativa soggetta all'iscrizione presso la gestione commercianti ex art. 1 CP_ comma 203 della L. n.662/1996, così come accertata dall' ;
10. priva di pregio è poi l'argomentazione di parte ricorrente secondo cui, ai sensi dell'art. 2 L. n. 613/1966, sarebbe precluso per la sig.ra , in quanto già Pt_1
4 iscritta all'assicurazione obbligatoria come dipendente, l'iscrizione alla gestione commercianti: rientra infatti nei poteri dell'ente prima e del giudice poi, l'accertamento della reale natura del rapporto con disconoscimento, se del caso, di quella subordinata con le relative conseguenze contributive;
11. deve rilevarsi che dalle parole dello stesso ricorrente emerge anche come egli abbia da sempre contribuito alla gestione dell'attività di famiglia, con conseguente obbligo di iscrizione presso la gestione commercianti ex art. 1 comma 203 della L. n.662/1996 anche per il periodo anteriore al dicembre 2015;
12. in ragione della data di notifica dei verbali, delle annualità dei contributi richiesti e dei termini di pagamento degli stessi, non risulta intervenuta la prescrizione quinquennale invocata da parte ricorrente;
13. ne consegue l'integrale rigetto dei ricorsi;
14. le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, tenendo conto della fase istruttoria svolta solo nel procedimento RG 1370/20 e dell'unicità della fase decisionale.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta i ricorsi;
- condanna le ricorrenti, solidalmente tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di parte resistente, liquidate in € 3.560,00 oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Sassari, il 09/04/2024.
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
5