Art. 5.
Il ruolo transitorio ad esaurimento del personale subalterno del cessato "Servizio speciale riservato" e' soppresso.
Il personale in esso iscritto e' inquadrato nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui alla tabella allegata alla presente legge, conservando l'anzianita' acquisita nel ruolo di provenienza e il posto di ruolo corrispondente a tale anzianita'.
L'inquadramento del personale, di cui ai precedenti commi, ha luogo come segue:
a) gli uscieri della qualifica di usciere-capo di questura;
b) gli uscieri, nella qualifica di usciere di questura;
c) gli inservienti, nella qualifica di usciere di questura, andando a prendere posto dopo l'ultimo del ruolo.
Nelle promozioni da usciere-capo di questura a commesso di questura, da conferirsi dopo l'entrata in vigore della presente legge, non piu' di un sesto dei posti, e' conferito al personale proveniente dal ruolo del personale subalterno del cessato "Servizio speciale riservato".
Il ruolo transitorio ad esaurimento del personale subalterno del cessato "Servizio speciale riservato" e' soppresso.
Il personale in esso iscritto e' inquadrato nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui alla tabella allegata alla presente legge, conservando l'anzianita' acquisita nel ruolo di provenienza e il posto di ruolo corrispondente a tale anzianita'.
L'inquadramento del personale, di cui ai precedenti commi, ha luogo come segue:
a) gli uscieri della qualifica di usciere-capo di questura;
b) gli uscieri, nella qualifica di usciere di questura;
c) gli inservienti, nella qualifica di usciere di questura, andando a prendere posto dopo l'ultimo del ruolo.
Nelle promozioni da usciere-capo di questura a commesso di questura, da conferirsi dopo l'entrata in vigore della presente legge, non piu' di un sesto dei posti, e' conferito al personale proveniente dal ruolo del personale subalterno del cessato "Servizio speciale riservato".