Articolo 8 della Legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1
Articolo 7Articolo 9
Versione
15 dicembre 2017
Art. 8. Modifica all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di tutela delle minoranze linguistiche 1. All' articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Al Comun General de Fascia, ente sovracomunale costituito nel territorio coincidente con quello dei comuni di cui all'articolo 48, terzo comma, la regione e la provincia di Trento possono attribuire, trasferire o delegare funzioni amministrative, compiti o attivita' proprie, rilevanti per la valorizzazione della minoranza linguistica ladina».
Note all'art. 8:
- Il testo dell' articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , come modificato dalla presente legge costituzionale, e' il seguente:
«Art. 102. Le popolazioni ladine e quelle mochene e cimbre dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palu' del Fersina e Luserna hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attivita' culturali, di stampa e ricreative, nonche' al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse.
Nelle scuole dei comuni della Provincia di Trento ove e' parlato il ladino, il mocheno o il cimbro e' garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina o tedesca.
Al Comun General de Fascia, ente sovracomunale costituito nel territorio coincidente con quello dei comuni di cui all'articolo 48, terzo comma, la regione e la provincia di Trento possono attribuire, trasferire o delegare funzioni amministrative, compiti o attivita' proprie, rilevanti per la valorizzazione della minoranza linguistica ladina.»
Entrata in vigore il 15 dicembre 2017
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