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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/03/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 122/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 122/2023 promossa da:
c.f. ), Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'Avv. Lorenzo Tomassini
APPELLANTE contro
Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. Daniele Benfenati
APPELLATO
Conclusioni per l'appellante:
“in accoglimento dell'appello proposto ed in totale riforma della sentenza n. 2467/2022 del Tribunale di
Bologna pubblicata il 06.10.2022 a definizione della causa RG n. 3221/2021, piaccia all'Ecc.ma Corte
d'Appello di Bologna, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito, in via principale
-revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 597/2021 emesso dal Tribunale di Bologna e,
pagina 1 di 10 conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna appellante alla società appellata per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte come formulate dall'avversaria;
– con vittoria integrale di spese e compensi, oltre a spese generali e successive occorrende, dei due gradi di giudizio”.
Conclusioni per l'appellato:
l'IIl.ma Corte D'Appello di Bologna, contrariis reiectis, voglia: rigettale l'appello proposto dalla e, per l'effetto, confermare Parte_2 integralmente la sentenza n. 2467/2022 emessa dal Tribunale di Bologna il 6/10/22 a definizione del primo grado della causa rubricata al n. RG. 3221/21 e pubblicata in pari data.
Con integrale vittoria di competenze del Giudizio d'Appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il otteneva dal Tribunale di Bologna decreto ingiuntivo n. Controparte_1
597/21 provvisoriamente esecutivo emesso in data 11/02/2021 nei confronti della per il pagamento della somma di € 36.600,00 in forza Parte_1
delle fatture n. 1 e n. 2 dell'anno 2019 per l'utilizzo degli spazi sportivi all'interno degli impianti di nelle stagioni sportive 2016/2017 e 2017/2018; con atto sottoscritto in data 20/06/2019 la riconosceva il suo debito e si Parte_1
impegnava a saldarlo entro la fine del 2020 con emissione di titoli di credito.
2. La proponeva opposizione al suddetto decreto per i seguenti motivi: Parte_1
1) Difetto di legitimatio ad processum della parte ricorrente, in quanto il sig. Persona_1
che era vice presidente della non aveva poteri di rappresentanza secondo lo statuto, CP_1
essendo il Presidente sig. deceduto il 28/11/2020, con conseguente Persona_2
nullità del D.I. per difetto dei poteri rappresentativi;
2) falsità ideologica del riconoscimento di debito, essendo insussistente il rapporto sottostante, dal momento che per la stagione 2017-2018 la non aveva utilizzato Parte_1
il campo da pallacanestro di in quanto occupato da altre società, se non per l'importo CP_1
di € 14.109,50, mentre nell'anno 2015-2016 aveva pagato le fatture nn. 11, 22, 24 e 25/2016
pagina 2 di 10 per complessivi € 15.285,00 e per l'anno 2016-2017 l'opponente aveva saldato la fattura n.
37/2016 di € 2.863,75; contestava infine l'esigibilità dell'iva richiesta, trattandosi di operazioni fuori campo ex art. 4.
3. si costituiva in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto e rilevando, in CP_1
particolare: a) l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legitimatio ad processum dal momento che il sig. aveva operato in regime di prorogatio, quale “facente Persona_1
funzioni” in sostituzione dell'organo amministrativo decaduto ed in attesa della nomina di quello nuovo;
b) la fondatezza del proprio credito in quanto l'opposta dal 2009 era titolare della concessione comunale per la gestione del centro sportivo Bruno Corticelli e per tutto il periodo in cui il sig. legale rappresentante dell'opponente, aveva fatto Persona_3
parte dell'organo amministrativo della , la aveva Parte_1
usufruito dei campi da basket e da volley per gli allenamenti e per le partite delle diverse squadre che annoverava senza che risultassero “ufficialmente” i turni occupati e il prezzo fatturato.
4. Per le stagioni sportive 2011/2012, 2012/2013 e la prima parte di quella 2013-2014 non veniva emessa a alcuna fattura, per la seconda parte della stagione Parte_1
sportiva 2013/2014 ed i primi tre mesi della stagione sportiva 2014/2015 venivano fatturati solo € 1.440,00, per spazi che venivano solitamente fatturati a tutti gli altri utenti a non meno di € 40,00 all'ora. Esponeva l'opposta, inoltre, che il sig. quale Persona_4
Presidente dell'opponente, in data 24/05/17 aveva inviato una comunicazione mail al con la quale confermava che l'utilizzo degli impianti sportivi da parte delle Controparte_1
squadre facenti capo alla non era mai cambiato e che il relativo prezzo era stato Parte_1
pagato solo parzialmente, con il saldo delle sole fatture prodotte dall'opponente (doc.8 fascicolo dell'opposta). Ancora più significativa appariva poi la comunicazione inviata dal sig. in data 23/09/18 in cui, con specifico riferimento alle stagioni sportive Per_4
2016/2017 e 2017/2018 confermava che la occupava gli spazi per 27 ore Parte_1
settimanali e proponeva un forfait di € 17.000,00 (doc. 9 fascicolo dell'opposta).
5. Esponeva inoltre l'opposta che il C.S.C. in data 23/10/18 riscontrava la suddetta comunicazione ponendo in risalto il problema delle tariffe per l'utilizzo degli spazi che pagina 3 di 10 venivano ceduti a € 40,00 all'ora, mentre il forfait proposto corrispondeva a circa € 18,00 orarie (doc. 11 fascicolo dell'opposta). L'opposta osservava infine che, pur ammettendo l'esistenza dell'accordo forfettario di € 17.000,00 netti ogni anno, per tutte e tre le stagioni sportive considerate e decurtato dal totale di € 51.000,00, escluso quanto esplicitamente riconosciuto come pagato dall'opponente, ovvero € 18.148,75, rimaneva comunque un debito di circa € 32.000,00 netti, ai quali dovevano essere aggiunte le cospicue somme relative all'occupazione degli spazi necessari per le partite di tutti i campionati sportivi a cui partecipavano le sette o più squadre.
6. L'opposta contestava inoltre la censura concernente l'iva, deducendo che dal combinato disposto dagli artt. 148, comma 3, d.p.r. 917/1986 e 4, comma 4, d.p.r. 633/72 emergeva la possibilità di detassare le tipologie di prestazione per cui è causa, ma soltanto in presenza delle seguenti condizioni: 1) entrambi i soggetti devono essere enti su base associativa, ricompresi nell'elenco dettato dalla norma;
2) entrambe le associazioni devono far parte della medesima organizzazione locale o nazionale per espressa previsione statutaria;
3) entrambe le associazioni devono essere costituite per atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata;
4) devono aver trasmesso il modello EAS;
5) devono aver inserito in statuto le clausole contenute nel comma 8 dell'art. 148 del Tuir;
6) devono aver svolto l'attività oggetto della transazione economica in diretta attuazione degli scopi istituzionali.
L'opposta sosteneva quindi di avere correttamente emesso fatture con iva considerata la certezza di non rispettare quantomeno la condizione di cui al punto 2).
7. La causa veniva istruita mediante prove per testi e decisa con la sentenza oggi impugnata con la quale il Tribunale di Bologna rigettava l'opposizione e condannava la Parte_1
al pagamento delle spese di lite.
[...]
8. Preliminarmente il Tribunale rigettava l'eccezione di difetto di legitimatio ad processum del ricorrente, ritenendo che la legittimazione processuale del Vice Presidente trovava Per_1
giustificazione nell'applicazione dell'istituto della prorogatio, posto che in seguito alla decadenza del Cda per motivi legati al decesso del Presidente in data 27/11/20, spettava al sig. il compito di convocare l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo organo Per_1
amministrativo, ma il momento storico caratterizzato dalle restrizioni adottate in emergenza pagina 4 di 10 sanitaria per il Covid 19, nonché la particolare composizione sociale della , rendevano difficoltoso detto incombente, di tal che l'istituto della prorogatio aveva impedito la paralisi dell'attività dell'opposta, consentendo al il sig. di operare in qualità di “facente Per_1
funzioni” in sostituzione dell'organo amministrativo decaduto ed in attesa della ricostituzione del nuovo. Inoltre, osservava il Tribunale che lo Statuto della CSC all'art. 24 prevedeva espressamente che “all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di
Amministrazione ed eventualmente al Vice Presidente, ai Consiglieri Delegati, se nominati, è attribuita la rappresentanza della società. Gli stessi rappresentano la società in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanza giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti”.
9. Nel merito, osservava che l'opposta aveva dimostrato la fondatezza della pretesa creditoria avanzata, sia a mezzo delle produzioni documentali versate in atti che tramite l'escussione dei testi indotti ed in particolare il teste che in data Persona_4
20/06/2019 in qualità di legale rappresentante della aveva Parte_1
sottoscritto il riconoscimento di debito nei confronti di C.S.C., aveva confermato che:
a) l'importo di € 30.000,00 oltre iva indicato nel riconoscimento di debito era stato concordato tra lo stesso e il Consiglio di Amministrazione di al termine di una CP_1
trattativa quale saldo e stralcio del debito effettivo, pari a € 75.000,00, della nei Parte_1
confronti della per le stagioni sportive 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018;
b) la era stata esentata dal presentare a la richiesta scritta dei turni Parte_1
settimanali di occupazione dei campi da parte delle squadre di basket e di volley perché
l'assegnazione degli spazi veniva direttamente gestita e decisa all'interno del centro sportivo dal sig. che in detto periodo faceva parte dell'organo CP_1 Persona_3
amministrativo della;
c) tutte le squadre riconducibili alla nelle stagioni suindicate si Parte_1
allenavano nei campi del centro sportivo almeno due volte la settimana e giocavano le partite dei relativi campionati nella medesima palestra interna al centro;
d) nelle stagioni 2016/2017 e 2017/2018 l'opponente, effettiva assegnataria di turni infrasettimanali della palestra per il basket ed il volley all'interno del centro sportivo, pagina 5 di 10 subaffittava gli spazi ad altre società sportive incassando il relativo prezzo.
10. Osservava inoltre il Tribunale che l'effettivo esercizio da parte del sig. della Per_4
carica di Presidente della era stato confermato dai testimoni , Parte_1 Testimone_1
Direttrice del Quartiere dal 2016 al 2019, e dipendente Parte_3 Testimone_2
presso lo stesso Quartiere, i quali avevano dichiarato che il sig. era il soggetto che Per_4
presentava la domanda di assegnazione degli spazi e di gestione delle palestre per la
. Parte_1
11. Avverso la sentenza ha proposto appello la chiedendone Parte_1
la riforma;
si è costituita in giudizio l'appellata chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.09.2024, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
12. Con l'unico motivo di appello, articolato in successivi paragrafi, si lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado per omessa valutazione di prove dirimenti e nullità della stessa ai sensi dell'art. 132, n. 4, c.p.c. per omessa/insufficiente esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, deducendo che il Tribunale non avrebbe motivato in merito alle ragioni che lo avrebbero indotto ad ignorare le argomentazioni e le prove fornite dall'opponente a giustificazione dell'opposizione e della dedotta inesistenza del credito sotteso al riconoscimento di debito azionato con il monitorio.
13. Si deduce, in sintesi:
- che la sentenza non avrebbe sciolto il nodo della ritenuta attendibilità del Per_4
nonostante la gravissima conflittualità di questi verso la ed il signor Parte_1 Per_3
che sarebbe dimostrata per tabulas;
[...]
- che emergerebbero comunque contraddizioni tra il documento ricognitivo utilizzato per ottenere il decreto ingiuntivo e la testimonianza resa dal sottoscrittore del medesimo;
- che il presunto riconoscimento di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto di dispensare il destinatario della promessa, ovvero l'odierna appellata, dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale che, quindi, si presume pagina 6 di 10 fino a prova contraria, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto;
- che sarebbe stato dimostrato documentalmente il pagamento degli spazi, in difformità rispetto a quanto falsamente affermato nel “riconoscimento” dal signor in Persona_4
quanto la opponente, per la stagione 2015/2016, aveva saldato regolarmente “e Parte_1
con mezzi tracciabili” le fatture emesse dalla a proprio carico per un totale di €. Parte_4
15.285,00 (e non di €.
8.000 come falsamente scritto e sottoscritto dal;
Per_4
- che per la stagione successiva, la 2016/17, la aveva saldato altrettanto Parte_1
regolarmente la fattura n. 37 del 09.11.2016 emessa dalla per €. 2.863,75; Parte_4
- che per la stagione 2017/2018 l'odierna appellante avrebbe dimostrato l'assenza dal
Centro Sportivo in quanto il campo da pallacanestro era indisponibile poiché CP_1
occupato da diverse associazioni sportive che ne saturavano la disponibilità.
- che sarebbe stata omessa ogni valutazione sulle testimonianze dei signori
[...]
e , i quali avrebbero confermato che nelle stagioni sportive Tes_3 Testimone_4
2016/17 e 2017/18, con eccezione per i mesi di settembre e di ottobre dell'anno 2016, la aveva utilizzato, per l'allenamento dei propri giocatori, le palestre Parte_1
scolastiche ottenute in gestione dal Comune di Bologna e non quella del;
- che il Giudice di primo grado, oltre a non aver posto a fondamento della propria decisione le prove offerte dall'appellante, si sarebbe comportato analogamente anche rispetto ai fatti non specificamente contestati dall'opposta;
- che sarebbe stata omessa la valutazione della documentazione sull'attendibilità del teste che nutriva da anni grave inimicizia e profondo risentimento personale nei Persona_4
confronti del signor tanto da commettere fatti gravi in danno al medesimo Persona_3
ed alla che, poi, lo avrebbero esposto a querele ed all'espulsione Parte_1
dall'associazione;
- che infine sarebbe stata omessa la valutazione delle argomentazioni e della documentazione prodotta in atti riguardo l'indebita applicazione dell'iva, trattandosi di operazione fuori campo ex art. 4 DPR 633/72, tanto che nel passato, così come dimostrato pagina 7 di 10 dalle fatture allegate sub 26), 27), 28), 29) e 31), l'opposta non aveva mai applicato l'imposta nella consapevolezza del fatto che nessuna delle parti rivestisse la qualifica di imprenditore commerciale e che essa stessa, essendo società sportiva, ne fosse esentata avendo l'obbligo normativo di affiliarsi al Coni o a federazioni o enti di promozione sportiva e, quindi, di operare in regime di esenzione verso associazioni sportive o società sportive parimenti affiliate al Coni o a federazioni ed enti.
14. Così riassunte le argomentazioni esposte nell'atto di appello, la Corte le ritiene totalmente infondate.
In sintesi le doglianze sono, quasi esclusivamente, volte a sostenere l'inattendibilità dell'atto di riconoscimento di debito sottoscritto dal Sig. legale rappresentante della Persona_4
all'epoca dei fatti oggetto di causa, il quale però in sede testimoniale ha Parte_1
confermato tutte le circostanze sulle quali era stato chiamato a deporre, togliendo ogni dubbio circa la sussistenza di un maggior debito di € 75.000,00 accumulato dalla nei confronti della per l'uso della palestra nelle stagioni sportive Parte_1
2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, al netto delle fatture già pagate, che aveva condotto le due società dopo lunghe trattative a sottoscrivere l'atto del 20/06/2019 nel quale avevano concordato un saldo e stralcio di € 30.000,00 che la si Parte_1
impegnava a saldare entro la fine del 2020 con l'emissione di titoli di credito.
15. Ciò posto, quanto sottoscritto dal sig. in qualità di legale rappresentante Persona_4
della in data 20/06/2019, nonché quanto successivamente confermato dallo Parte_1
stesso sotto giuramento all'udienza del 05/05/2022, non può essere ritenuto inattendibile a motivo dell'asserita grave inimicizia dello stesso nei confronti del signor Persona_3
attuale legale rappresentante della , la quale, da sola, non sarebbe comunque Parte_1
sufficiente a rendere invalido o inefficace l'atto di riconoscimento di debito, al quale ha partecipato anche la C.S.C., dal momento che l'odierno appellante non ha fornito nessuna effettiva prova che il rapporto fondamentale tra le due associazioni non sia mai sorto, o si fosse già estinto con il pagamento delle fatture relative alle stagioni sportive 2015-2018.
Deve ritenersi, anzi, che il raggiungimento di un accordo per un saldo e stralcio di €
30.000,00, a fronte di un maggior credito di € 75.000,00 vantato da costituisca la CP_1
pagina 8 di 10 prova che il sig. all'epoca del riconoscimento di debito abbia ben svolto il suo ruolo Per_4
di legale rappresentante nell'interesse della , odierna opponente. Parte_1
16. Quanto al motivo di appello con il quale si lamenta l'indebita applicazione dell'IVA, deve rilevarsi che l'appellante non ha mai specificamente contestato quanto esposto da
C.S.C. a giustificazione dell'applicazione dell'IVA nelle fatture azionate, ovvero che nelle prestazioni tra associazioni l'esclusione dell'IVA è possibile solo ove siano realizzati integralmente tutti i sei punti indicati nell'art. 4, comma 4, d.p.r. 633/72, e che la CSC, nell'incertezza di non rispettare il punto 2 (entrambe le associazioni devono far parte della medesima organizzazione locale o nazionale per espressa previsione statutaria), ha ritenuto prudenzialmente di emettere fattura con IVA poiché, in caso di mancata applicazione dell'IVA, l'onere della prova della regolarità dell'operazione sorge in capo all'associazione che incassa i proventi.
Anche sul punto la sentenza merita dunque conferma.
17. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore dell'appellata, che si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri forensi per lo scaglione di riferimento, ad esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna la in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, al pagamento a favore di – delle spese di CP_1 Controparte_1 CP_1
lite del grado di giudizio che si liquidano in Euro 6.946,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
pagina 9 di 10 - si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n.
115/2002 (T.U. Spese di Giustizia) a carico di parte appellante.
Così deciso in Bologna, il 11.03.2025.
Il Presidente dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 122/2023 promossa da:
c.f. ), Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'Avv. Lorenzo Tomassini
APPELLANTE contro
Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. Daniele Benfenati
APPELLATO
Conclusioni per l'appellante:
“in accoglimento dell'appello proposto ed in totale riforma della sentenza n. 2467/2022 del Tribunale di
Bologna pubblicata il 06.10.2022 a definizione della causa RG n. 3221/2021, piaccia all'Ecc.ma Corte
d'Appello di Bologna, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito, in via principale
-revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 597/2021 emesso dal Tribunale di Bologna e,
pagina 1 di 10 conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna appellante alla società appellata per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte come formulate dall'avversaria;
– con vittoria integrale di spese e compensi, oltre a spese generali e successive occorrende, dei due gradi di giudizio”.
Conclusioni per l'appellato:
l'IIl.ma Corte D'Appello di Bologna, contrariis reiectis, voglia: rigettale l'appello proposto dalla e, per l'effetto, confermare Parte_2 integralmente la sentenza n. 2467/2022 emessa dal Tribunale di Bologna il 6/10/22 a definizione del primo grado della causa rubricata al n. RG. 3221/21 e pubblicata in pari data.
Con integrale vittoria di competenze del Giudizio d'Appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il otteneva dal Tribunale di Bologna decreto ingiuntivo n. Controparte_1
597/21 provvisoriamente esecutivo emesso in data 11/02/2021 nei confronti della per il pagamento della somma di € 36.600,00 in forza Parte_1
delle fatture n. 1 e n. 2 dell'anno 2019 per l'utilizzo degli spazi sportivi all'interno degli impianti di nelle stagioni sportive 2016/2017 e 2017/2018; con atto sottoscritto in data 20/06/2019 la riconosceva il suo debito e si Parte_1
impegnava a saldarlo entro la fine del 2020 con emissione di titoli di credito.
2. La proponeva opposizione al suddetto decreto per i seguenti motivi: Parte_1
1) Difetto di legitimatio ad processum della parte ricorrente, in quanto il sig. Persona_1
che era vice presidente della non aveva poteri di rappresentanza secondo lo statuto, CP_1
essendo il Presidente sig. deceduto il 28/11/2020, con conseguente Persona_2
nullità del D.I. per difetto dei poteri rappresentativi;
2) falsità ideologica del riconoscimento di debito, essendo insussistente il rapporto sottostante, dal momento che per la stagione 2017-2018 la non aveva utilizzato Parte_1
il campo da pallacanestro di in quanto occupato da altre società, se non per l'importo CP_1
di € 14.109,50, mentre nell'anno 2015-2016 aveva pagato le fatture nn. 11, 22, 24 e 25/2016
pagina 2 di 10 per complessivi € 15.285,00 e per l'anno 2016-2017 l'opponente aveva saldato la fattura n.
37/2016 di € 2.863,75; contestava infine l'esigibilità dell'iva richiesta, trattandosi di operazioni fuori campo ex art. 4.
3. si costituiva in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto e rilevando, in CP_1
particolare: a) l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legitimatio ad processum dal momento che il sig. aveva operato in regime di prorogatio, quale “facente Persona_1
funzioni” in sostituzione dell'organo amministrativo decaduto ed in attesa della nomina di quello nuovo;
b) la fondatezza del proprio credito in quanto l'opposta dal 2009 era titolare della concessione comunale per la gestione del centro sportivo Bruno Corticelli e per tutto il periodo in cui il sig. legale rappresentante dell'opponente, aveva fatto Persona_3
parte dell'organo amministrativo della , la aveva Parte_1
usufruito dei campi da basket e da volley per gli allenamenti e per le partite delle diverse squadre che annoverava senza che risultassero “ufficialmente” i turni occupati e il prezzo fatturato.
4. Per le stagioni sportive 2011/2012, 2012/2013 e la prima parte di quella 2013-2014 non veniva emessa a alcuna fattura, per la seconda parte della stagione Parte_1
sportiva 2013/2014 ed i primi tre mesi della stagione sportiva 2014/2015 venivano fatturati solo € 1.440,00, per spazi che venivano solitamente fatturati a tutti gli altri utenti a non meno di € 40,00 all'ora. Esponeva l'opposta, inoltre, che il sig. quale Persona_4
Presidente dell'opponente, in data 24/05/17 aveva inviato una comunicazione mail al con la quale confermava che l'utilizzo degli impianti sportivi da parte delle Controparte_1
squadre facenti capo alla non era mai cambiato e che il relativo prezzo era stato Parte_1
pagato solo parzialmente, con il saldo delle sole fatture prodotte dall'opponente (doc.8 fascicolo dell'opposta). Ancora più significativa appariva poi la comunicazione inviata dal sig. in data 23/09/18 in cui, con specifico riferimento alle stagioni sportive Per_4
2016/2017 e 2017/2018 confermava che la occupava gli spazi per 27 ore Parte_1
settimanali e proponeva un forfait di € 17.000,00 (doc. 9 fascicolo dell'opposta).
5. Esponeva inoltre l'opposta che il C.S.C. in data 23/10/18 riscontrava la suddetta comunicazione ponendo in risalto il problema delle tariffe per l'utilizzo degli spazi che pagina 3 di 10 venivano ceduti a € 40,00 all'ora, mentre il forfait proposto corrispondeva a circa € 18,00 orarie (doc. 11 fascicolo dell'opposta). L'opposta osservava infine che, pur ammettendo l'esistenza dell'accordo forfettario di € 17.000,00 netti ogni anno, per tutte e tre le stagioni sportive considerate e decurtato dal totale di € 51.000,00, escluso quanto esplicitamente riconosciuto come pagato dall'opponente, ovvero € 18.148,75, rimaneva comunque un debito di circa € 32.000,00 netti, ai quali dovevano essere aggiunte le cospicue somme relative all'occupazione degli spazi necessari per le partite di tutti i campionati sportivi a cui partecipavano le sette o più squadre.
6. L'opposta contestava inoltre la censura concernente l'iva, deducendo che dal combinato disposto dagli artt. 148, comma 3, d.p.r. 917/1986 e 4, comma 4, d.p.r. 633/72 emergeva la possibilità di detassare le tipologie di prestazione per cui è causa, ma soltanto in presenza delle seguenti condizioni: 1) entrambi i soggetti devono essere enti su base associativa, ricompresi nell'elenco dettato dalla norma;
2) entrambe le associazioni devono far parte della medesima organizzazione locale o nazionale per espressa previsione statutaria;
3) entrambe le associazioni devono essere costituite per atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata;
4) devono aver trasmesso il modello EAS;
5) devono aver inserito in statuto le clausole contenute nel comma 8 dell'art. 148 del Tuir;
6) devono aver svolto l'attività oggetto della transazione economica in diretta attuazione degli scopi istituzionali.
L'opposta sosteneva quindi di avere correttamente emesso fatture con iva considerata la certezza di non rispettare quantomeno la condizione di cui al punto 2).
7. La causa veniva istruita mediante prove per testi e decisa con la sentenza oggi impugnata con la quale il Tribunale di Bologna rigettava l'opposizione e condannava la Parte_1
al pagamento delle spese di lite.
[...]
8. Preliminarmente il Tribunale rigettava l'eccezione di difetto di legitimatio ad processum del ricorrente, ritenendo che la legittimazione processuale del Vice Presidente trovava Per_1
giustificazione nell'applicazione dell'istituto della prorogatio, posto che in seguito alla decadenza del Cda per motivi legati al decesso del Presidente in data 27/11/20, spettava al sig. il compito di convocare l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo organo Per_1
amministrativo, ma il momento storico caratterizzato dalle restrizioni adottate in emergenza pagina 4 di 10 sanitaria per il Covid 19, nonché la particolare composizione sociale della , rendevano difficoltoso detto incombente, di tal che l'istituto della prorogatio aveva impedito la paralisi dell'attività dell'opposta, consentendo al il sig. di operare in qualità di “facente Per_1
funzioni” in sostituzione dell'organo amministrativo decaduto ed in attesa della ricostituzione del nuovo. Inoltre, osservava il Tribunale che lo Statuto della CSC all'art. 24 prevedeva espressamente che “all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di
Amministrazione ed eventualmente al Vice Presidente, ai Consiglieri Delegati, se nominati, è attribuita la rappresentanza della società. Gli stessi rappresentano la società in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanza giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti”.
9. Nel merito, osservava che l'opposta aveva dimostrato la fondatezza della pretesa creditoria avanzata, sia a mezzo delle produzioni documentali versate in atti che tramite l'escussione dei testi indotti ed in particolare il teste che in data Persona_4
20/06/2019 in qualità di legale rappresentante della aveva Parte_1
sottoscritto il riconoscimento di debito nei confronti di C.S.C., aveva confermato che:
a) l'importo di € 30.000,00 oltre iva indicato nel riconoscimento di debito era stato concordato tra lo stesso e il Consiglio di Amministrazione di al termine di una CP_1
trattativa quale saldo e stralcio del debito effettivo, pari a € 75.000,00, della nei Parte_1
confronti della per le stagioni sportive 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018;
b) la era stata esentata dal presentare a la richiesta scritta dei turni Parte_1
settimanali di occupazione dei campi da parte delle squadre di basket e di volley perché
l'assegnazione degli spazi veniva direttamente gestita e decisa all'interno del centro sportivo dal sig. che in detto periodo faceva parte dell'organo CP_1 Persona_3
amministrativo della;
c) tutte le squadre riconducibili alla nelle stagioni suindicate si Parte_1
allenavano nei campi del centro sportivo almeno due volte la settimana e giocavano le partite dei relativi campionati nella medesima palestra interna al centro;
d) nelle stagioni 2016/2017 e 2017/2018 l'opponente, effettiva assegnataria di turni infrasettimanali della palestra per il basket ed il volley all'interno del centro sportivo, pagina 5 di 10 subaffittava gli spazi ad altre società sportive incassando il relativo prezzo.
10. Osservava inoltre il Tribunale che l'effettivo esercizio da parte del sig. della Per_4
carica di Presidente della era stato confermato dai testimoni , Parte_1 Testimone_1
Direttrice del Quartiere dal 2016 al 2019, e dipendente Parte_3 Testimone_2
presso lo stesso Quartiere, i quali avevano dichiarato che il sig. era il soggetto che Per_4
presentava la domanda di assegnazione degli spazi e di gestione delle palestre per la
. Parte_1
11. Avverso la sentenza ha proposto appello la chiedendone Parte_1
la riforma;
si è costituita in giudizio l'appellata chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.09.2024, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
12. Con l'unico motivo di appello, articolato in successivi paragrafi, si lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado per omessa valutazione di prove dirimenti e nullità della stessa ai sensi dell'art. 132, n. 4, c.p.c. per omessa/insufficiente esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, deducendo che il Tribunale non avrebbe motivato in merito alle ragioni che lo avrebbero indotto ad ignorare le argomentazioni e le prove fornite dall'opponente a giustificazione dell'opposizione e della dedotta inesistenza del credito sotteso al riconoscimento di debito azionato con il monitorio.
13. Si deduce, in sintesi:
- che la sentenza non avrebbe sciolto il nodo della ritenuta attendibilità del Per_4
nonostante la gravissima conflittualità di questi verso la ed il signor Parte_1 Per_3
che sarebbe dimostrata per tabulas;
[...]
- che emergerebbero comunque contraddizioni tra il documento ricognitivo utilizzato per ottenere il decreto ingiuntivo e la testimonianza resa dal sottoscrittore del medesimo;
- che il presunto riconoscimento di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto di dispensare il destinatario della promessa, ovvero l'odierna appellata, dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale che, quindi, si presume pagina 6 di 10 fino a prova contraria, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto;
- che sarebbe stato dimostrato documentalmente il pagamento degli spazi, in difformità rispetto a quanto falsamente affermato nel “riconoscimento” dal signor in Persona_4
quanto la opponente, per la stagione 2015/2016, aveva saldato regolarmente “e Parte_1
con mezzi tracciabili” le fatture emesse dalla a proprio carico per un totale di €. Parte_4
15.285,00 (e non di €.
8.000 come falsamente scritto e sottoscritto dal;
Per_4
- che per la stagione successiva, la 2016/17, la aveva saldato altrettanto Parte_1
regolarmente la fattura n. 37 del 09.11.2016 emessa dalla per €. 2.863,75; Parte_4
- che per la stagione 2017/2018 l'odierna appellante avrebbe dimostrato l'assenza dal
Centro Sportivo in quanto il campo da pallacanestro era indisponibile poiché CP_1
occupato da diverse associazioni sportive che ne saturavano la disponibilità.
- che sarebbe stata omessa ogni valutazione sulle testimonianze dei signori
[...]
e , i quali avrebbero confermato che nelle stagioni sportive Tes_3 Testimone_4
2016/17 e 2017/18, con eccezione per i mesi di settembre e di ottobre dell'anno 2016, la aveva utilizzato, per l'allenamento dei propri giocatori, le palestre Parte_1
scolastiche ottenute in gestione dal Comune di Bologna e non quella del;
- che il Giudice di primo grado, oltre a non aver posto a fondamento della propria decisione le prove offerte dall'appellante, si sarebbe comportato analogamente anche rispetto ai fatti non specificamente contestati dall'opposta;
- che sarebbe stata omessa la valutazione della documentazione sull'attendibilità del teste che nutriva da anni grave inimicizia e profondo risentimento personale nei Persona_4
confronti del signor tanto da commettere fatti gravi in danno al medesimo Persona_3
ed alla che, poi, lo avrebbero esposto a querele ed all'espulsione Parte_1
dall'associazione;
- che infine sarebbe stata omessa la valutazione delle argomentazioni e della documentazione prodotta in atti riguardo l'indebita applicazione dell'iva, trattandosi di operazione fuori campo ex art. 4 DPR 633/72, tanto che nel passato, così come dimostrato pagina 7 di 10 dalle fatture allegate sub 26), 27), 28), 29) e 31), l'opposta non aveva mai applicato l'imposta nella consapevolezza del fatto che nessuna delle parti rivestisse la qualifica di imprenditore commerciale e che essa stessa, essendo società sportiva, ne fosse esentata avendo l'obbligo normativo di affiliarsi al Coni o a federazioni o enti di promozione sportiva e, quindi, di operare in regime di esenzione verso associazioni sportive o società sportive parimenti affiliate al Coni o a federazioni ed enti.
14. Così riassunte le argomentazioni esposte nell'atto di appello, la Corte le ritiene totalmente infondate.
In sintesi le doglianze sono, quasi esclusivamente, volte a sostenere l'inattendibilità dell'atto di riconoscimento di debito sottoscritto dal Sig. legale rappresentante della Persona_4
all'epoca dei fatti oggetto di causa, il quale però in sede testimoniale ha Parte_1
confermato tutte le circostanze sulle quali era stato chiamato a deporre, togliendo ogni dubbio circa la sussistenza di un maggior debito di € 75.000,00 accumulato dalla nei confronti della per l'uso della palestra nelle stagioni sportive Parte_1
2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, al netto delle fatture già pagate, che aveva condotto le due società dopo lunghe trattative a sottoscrivere l'atto del 20/06/2019 nel quale avevano concordato un saldo e stralcio di € 30.000,00 che la si Parte_1
impegnava a saldare entro la fine del 2020 con l'emissione di titoli di credito.
15. Ciò posto, quanto sottoscritto dal sig. in qualità di legale rappresentante Persona_4
della in data 20/06/2019, nonché quanto successivamente confermato dallo Parte_1
stesso sotto giuramento all'udienza del 05/05/2022, non può essere ritenuto inattendibile a motivo dell'asserita grave inimicizia dello stesso nei confronti del signor Persona_3
attuale legale rappresentante della , la quale, da sola, non sarebbe comunque Parte_1
sufficiente a rendere invalido o inefficace l'atto di riconoscimento di debito, al quale ha partecipato anche la C.S.C., dal momento che l'odierno appellante non ha fornito nessuna effettiva prova che il rapporto fondamentale tra le due associazioni non sia mai sorto, o si fosse già estinto con il pagamento delle fatture relative alle stagioni sportive 2015-2018.
Deve ritenersi, anzi, che il raggiungimento di un accordo per un saldo e stralcio di €
30.000,00, a fronte di un maggior credito di € 75.000,00 vantato da costituisca la CP_1
pagina 8 di 10 prova che il sig. all'epoca del riconoscimento di debito abbia ben svolto il suo ruolo Per_4
di legale rappresentante nell'interesse della , odierna opponente. Parte_1
16. Quanto al motivo di appello con il quale si lamenta l'indebita applicazione dell'IVA, deve rilevarsi che l'appellante non ha mai specificamente contestato quanto esposto da
C.S.C. a giustificazione dell'applicazione dell'IVA nelle fatture azionate, ovvero che nelle prestazioni tra associazioni l'esclusione dell'IVA è possibile solo ove siano realizzati integralmente tutti i sei punti indicati nell'art. 4, comma 4, d.p.r. 633/72, e che la CSC, nell'incertezza di non rispettare il punto 2 (entrambe le associazioni devono far parte della medesima organizzazione locale o nazionale per espressa previsione statutaria), ha ritenuto prudenzialmente di emettere fattura con IVA poiché, in caso di mancata applicazione dell'IVA, l'onere della prova della regolarità dell'operazione sorge in capo all'associazione che incassa i proventi.
Anche sul punto la sentenza merita dunque conferma.
17. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore dell'appellata, che si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri forensi per lo scaglione di riferimento, ad esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna la in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, al pagamento a favore di – delle spese di CP_1 Controparte_1 CP_1
lite del grado di giudizio che si liquidano in Euro 6.946,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
pagina 9 di 10 - si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n.
115/2002 (T.U. Spese di Giustizia) a carico di parte appellante.
Così deciso in Bologna, il 11.03.2025.
Il Presidente dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
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