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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 02/10/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n.286/2021 R.G.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario all'udienza del 24 settembre 2025, ha emesso, a seguito di lettura in udienza del dispositivo, la seguente
Sentenza
Nel processo di appello in materia di previdenza fra
, rappr. e dif. da avv. Mariano Maraglino Appellante Parte_1
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Andriulli e Nasso CP_1
Appellato
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 4 agosto 2021 impugnava Parte_1 la sentenza resa in data 28 maggio 2021 con cui era stata rigettata la domanda di riliquidazione, avanzata dall'istante, della pensione in godimento n. cat. VO 10088870, sulla prospettazione che l' , in sede di liquidazione della pensione, aveva applicato erroneamente la disciplina di legge CP_1 in riferimento al calcolo della contribuzione da assumere a base della retribuzione pensionabile, escludendo da tale calcolo la contribuzione per i periodi di malattia e/o infortunio;
aveva chiesto pertanto che il Giudice del Lavoro ricalcolasse il proprio trattamento pensionistico, con condanna dell' al pagamento in proprio favore via via perequati, oltre accessori di legge. CP_2 Si è costituito l' , chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1 La causa, all'udienza del 24 settembre 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§---
Lamenta parte appellante con l'unico motivo di ricorso che il Giudice di prime cure, aderendo ad orientamento della Suprema Corte, abbia ritenuto la decadenza c.d. “tombale”: l'appellante prospetta l'«inesistenza della decadenza in senso estintivo, per cui il decorso del termine di cui all'art. 47, sesto comma, del d.P.R. n. 639/1970 comporterebbe l'estinzione del diritto alle sole differenze maturate sui ratei arretrati collocati oltre tre anni prima rispetto alla data di instaurazione del giudizio (secondo il meccanismo della decadenza c.d. mobile), ferma restando comunque l'ammissibilità dell'azione giudiziaria. A sostegno della sua prospettazione invoca i principi sanciti dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 17340/2021 (c.d. “decadenza mobile”).
1 Tale orientamento, tuttavia, non è unanime. È noto infatti che la Corte di cassazione, con le ordinanze nn. 13865/2021 e 11909/2021, ha dichiarato la radicale inammissibilità della domanda giudiziaria, volta ad ottenere il ricalcolo del trattamento in essere, instaurata dopo la scadenza del termine di decadenza di cui al sesto comma dell'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970 come novellato dall'art. 38 del d.l. n. 98/2011. È avviso dell'appellato che l'orientamento da ultimo segnalato meriti piena condivisione, per essere l'unico compatibile con il tenore testuale del ripetuto art. 47, sesto comma, del d.P.R. n. 639/1970. Il ridetto articolo così dispone: «Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte».
Il Giudice di primo grado, sposando l'orientamento della c.d. “decadenza tombale” seguito dall' , testualmente così espone in sentenza: “E'da rilevare la decadenza della domanda CP_1 giudiziaria ai sensi dell'art. 47 d.p.r. n. 639/70. A tale riguardo, decisivo ed assorbente rilievo assume la considerazione che la liquidazione del trattamento pensionistico di cui si discute risalga al mese di settembre 2012, mentre la domanda giudiziale al vaglio risulta depositata in data
10.7.2020, con il corollario che la parte ricorrente è conseguentemente incorsa nella decadenza triennale di cui all'art. 47 D.P.R. n. 639/70 (tenuto conto che “stante il tenore letterale della norma deve ragionevolmente affermarsi che la decadenza è evitata solo dalla proposizione dell'azione giudiziaria”; cfr. Cass. Sez. Lavoro n. sentenza n. 28416 del 2020). Né può ritenersi che il regime decadenziale di cui si discute non sia nel caso applicabile, laddove la domanda attorea al specificatamente mira ad ottenere il ricalcolo del trattamento pensionistico sulla base dell'esatto computo “della contribuzione da assumere a base della retribuzione pensionabile”. Sulla scorta della condivisibile decisione assunta dalla Suprema Corte con la precitata sentenza n.
28416/2020, è, inoltre, da ritenere che la decadenza che viene in rilievo involga la riliquidazione del trattamento pensionistico nella sua interezza e non soltanto i singoli ratei maturati oltre il triennio decorrente a ritroso dalla data di proposizione della domanda giudiziale. In altri termini, avendo la pronuncia in questione rigettato integralmente la domanda attorea, senza disporre il rinvio della controversia al giudice di merito per la riliquidazione della prestazione, non può che aver implicitamente disatteso la tesi della c.d. decadenza mobile, definitivamente optando per la tesi contraria della c.d. decadenza tombale, che, appunto, comporta (tanto nel caso esaminato dalla Suprema Corte, quanto nell'ambito della presente vicenda litigiosa) il totale rigetto della domanda di riliquidazione.
---§§ooo§§--- A giudizio di questa Corte, e in adesione a proprio orientamento da tempo seguìto, l'opzione per la
“decadenza tombale” non è condivisibile. La decadenza non è per così dire tombale ma mobile. Anche la Suprema Corte sul punto ha sostenuto che “in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale”1. Essa ha, infatti, valorizzato il dato letterale e testuale(, l'art. 47, comma 6, estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3, in relazione ai quali l'art. 6 del d.l. 29.3.91, n.
103, convertito in I. 1.6.91, n. 166, chiarisce che la decadenza determina l'estinzione ai ratei pregressi), nonché tutti i precedenti giurisprudenziali in ordine alla natura del termine decadenziale in genere, che è stato riferito ai singoli ratei (tra le tante, Cass. Sez. L, Sentenza n.
13104 del 08/09/2003, Rv. 566651 - 01; Sez. L, Sentenza n. 152 del 09/01/1999, Rv. 522121 - 01; Sez. L, Sentenza n. 2364 del 07/02/2004, Rv. 569965 - 01); quanto si ricava dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna l'emanazione dell'articolo 38, dove si afferma che a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sé imprescrittibile, il diritto ai singoli
2 reati è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile., in ragione della loro autonoma cadenza temporale;
infine ha richiamato i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le altre,
Corte Costituzionale 26 febbraio 2010, n. 71; 22 luglio 99, n. 345; 15 luglio 85, n. 203).
L'appello va dunque accolto, con applicazione del principio della decadenza mobile, con rideterminazione dei ratei pensionistici maturati nel triennio calcolato a ritroso dal deposito delle domanda giudiziale: depositata quest'ultima in data 10.7.2020, la riliquidazione è riconosciuta in relazione ai ratei dal 10.7.2017.
Quanto all'ammontare degli stessi, la quantificazione del rateo, secondo il computo finale dell' (vedi prospetto agli atti (“Altri calcoli effettuati”) esso ammonta a € 735,41, computo CP_1 dell' accettato in udienza dal procuratore dell'appellante, che ha ritenuto tale somma CP_1 satisfattiva.
In riforma dell'appellata sentenza, va dichiarato il diritto di alla riliquidazione Parte_1 della pensione di vecchiaia in godimento cat. VO 10088870 dal 10 luglio 2017 mediante corresponsione del rateo mensile per l'importo di € 735,41 con condanna dell' dalla predetta CP_1 data al pagamento della somma differenziale, via via perequata, rispetto a quella corrisposta, oltre accessori di legge.
Quanto al regolamento delle spese, per il primo grado di giudizio, avuto riguardo allo scaglione di riferimento esse vanno quantificate e liquidate in € 680,00, ed in € 500,00 (mancando la fase istruttoria) per il presente grado di giudizio, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
p.q.m.
In accoglimento dell'appello, e riforma della sentenza di primo grado, dichiara il diritto di Pt_1 alla riliquidazione della pensione di vecchiaia in godimento cat. VO 10088870 dal 10
[...] luglio 2017 mediante corresponsione del rateo mensile per l'importo di € 735,41 con condanna dell' dalla predetta data al pagamento della somma differenziale, via via perequata, rispetto a CP_1 quella corrisposta, oltre accessori di legge.
Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio di primo grado, che liquida in € 680,00, e di CP_1 secondo grado che liquida in € 500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Mariano Maraglino, dichiaratosi anticipante.
Taranto, 24 settembre 2025 Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
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Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario all'udienza del 24 settembre 2025, ha emesso, a seguito di lettura in udienza del dispositivo, la seguente
Sentenza
Nel processo di appello in materia di previdenza fra
, rappr. e dif. da avv. Mariano Maraglino Appellante Parte_1
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Andriulli e Nasso CP_1
Appellato
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 4 agosto 2021 impugnava Parte_1 la sentenza resa in data 28 maggio 2021 con cui era stata rigettata la domanda di riliquidazione, avanzata dall'istante, della pensione in godimento n. cat. VO 10088870, sulla prospettazione che l' , in sede di liquidazione della pensione, aveva applicato erroneamente la disciplina di legge CP_1 in riferimento al calcolo della contribuzione da assumere a base della retribuzione pensionabile, escludendo da tale calcolo la contribuzione per i periodi di malattia e/o infortunio;
aveva chiesto pertanto che il Giudice del Lavoro ricalcolasse il proprio trattamento pensionistico, con condanna dell' al pagamento in proprio favore via via perequati, oltre accessori di legge. CP_2 Si è costituito l' , chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1 La causa, all'udienza del 24 settembre 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§---
Lamenta parte appellante con l'unico motivo di ricorso che il Giudice di prime cure, aderendo ad orientamento della Suprema Corte, abbia ritenuto la decadenza c.d. “tombale”: l'appellante prospetta l'«inesistenza della decadenza in senso estintivo, per cui il decorso del termine di cui all'art. 47, sesto comma, del d.P.R. n. 639/1970 comporterebbe l'estinzione del diritto alle sole differenze maturate sui ratei arretrati collocati oltre tre anni prima rispetto alla data di instaurazione del giudizio (secondo il meccanismo della decadenza c.d. mobile), ferma restando comunque l'ammissibilità dell'azione giudiziaria. A sostegno della sua prospettazione invoca i principi sanciti dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 17340/2021 (c.d. “decadenza mobile”).
1 Tale orientamento, tuttavia, non è unanime. È noto infatti che la Corte di cassazione, con le ordinanze nn. 13865/2021 e 11909/2021, ha dichiarato la radicale inammissibilità della domanda giudiziaria, volta ad ottenere il ricalcolo del trattamento in essere, instaurata dopo la scadenza del termine di decadenza di cui al sesto comma dell'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970 come novellato dall'art. 38 del d.l. n. 98/2011. È avviso dell'appellato che l'orientamento da ultimo segnalato meriti piena condivisione, per essere l'unico compatibile con il tenore testuale del ripetuto art. 47, sesto comma, del d.P.R. n. 639/1970. Il ridetto articolo così dispone: «Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte».
Il Giudice di primo grado, sposando l'orientamento della c.d. “decadenza tombale” seguito dall' , testualmente così espone in sentenza: “E'da rilevare la decadenza della domanda CP_1 giudiziaria ai sensi dell'art. 47 d.p.r. n. 639/70. A tale riguardo, decisivo ed assorbente rilievo assume la considerazione che la liquidazione del trattamento pensionistico di cui si discute risalga al mese di settembre 2012, mentre la domanda giudiziale al vaglio risulta depositata in data
10.7.2020, con il corollario che la parte ricorrente è conseguentemente incorsa nella decadenza triennale di cui all'art. 47 D.P.R. n. 639/70 (tenuto conto che “stante il tenore letterale della norma deve ragionevolmente affermarsi che la decadenza è evitata solo dalla proposizione dell'azione giudiziaria”; cfr. Cass. Sez. Lavoro n. sentenza n. 28416 del 2020). Né può ritenersi che il regime decadenziale di cui si discute non sia nel caso applicabile, laddove la domanda attorea al specificatamente mira ad ottenere il ricalcolo del trattamento pensionistico sulla base dell'esatto computo “della contribuzione da assumere a base della retribuzione pensionabile”. Sulla scorta della condivisibile decisione assunta dalla Suprema Corte con la precitata sentenza n.
28416/2020, è, inoltre, da ritenere che la decadenza che viene in rilievo involga la riliquidazione del trattamento pensionistico nella sua interezza e non soltanto i singoli ratei maturati oltre il triennio decorrente a ritroso dalla data di proposizione della domanda giudiziale. In altri termini, avendo la pronuncia in questione rigettato integralmente la domanda attorea, senza disporre il rinvio della controversia al giudice di merito per la riliquidazione della prestazione, non può che aver implicitamente disatteso la tesi della c.d. decadenza mobile, definitivamente optando per la tesi contraria della c.d. decadenza tombale, che, appunto, comporta (tanto nel caso esaminato dalla Suprema Corte, quanto nell'ambito della presente vicenda litigiosa) il totale rigetto della domanda di riliquidazione.
---§§ooo§§--- A giudizio di questa Corte, e in adesione a proprio orientamento da tempo seguìto, l'opzione per la
“decadenza tombale” non è condivisibile. La decadenza non è per così dire tombale ma mobile. Anche la Suprema Corte sul punto ha sostenuto che “in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale”1. Essa ha, infatti, valorizzato il dato letterale e testuale(, l'art. 47, comma 6, estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3, in relazione ai quali l'art. 6 del d.l. 29.3.91, n.
103, convertito in I. 1.6.91, n. 166, chiarisce che la decadenza determina l'estinzione ai ratei pregressi), nonché tutti i precedenti giurisprudenziali in ordine alla natura del termine decadenziale in genere, che è stato riferito ai singoli ratei (tra le tante, Cass. Sez. L, Sentenza n.
13104 del 08/09/2003, Rv. 566651 - 01; Sez. L, Sentenza n. 152 del 09/01/1999, Rv. 522121 - 01; Sez. L, Sentenza n. 2364 del 07/02/2004, Rv. 569965 - 01); quanto si ricava dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna l'emanazione dell'articolo 38, dove si afferma che a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sé imprescrittibile, il diritto ai singoli
2 reati è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile., in ragione della loro autonoma cadenza temporale;
infine ha richiamato i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le altre,
Corte Costituzionale 26 febbraio 2010, n. 71; 22 luglio 99, n. 345; 15 luglio 85, n. 203).
L'appello va dunque accolto, con applicazione del principio della decadenza mobile, con rideterminazione dei ratei pensionistici maturati nel triennio calcolato a ritroso dal deposito delle domanda giudiziale: depositata quest'ultima in data 10.7.2020, la riliquidazione è riconosciuta in relazione ai ratei dal 10.7.2017.
Quanto all'ammontare degli stessi, la quantificazione del rateo, secondo il computo finale dell' (vedi prospetto agli atti (“Altri calcoli effettuati”) esso ammonta a € 735,41, computo CP_1 dell' accettato in udienza dal procuratore dell'appellante, che ha ritenuto tale somma CP_1 satisfattiva.
In riforma dell'appellata sentenza, va dichiarato il diritto di alla riliquidazione Parte_1 della pensione di vecchiaia in godimento cat. VO 10088870 dal 10 luglio 2017 mediante corresponsione del rateo mensile per l'importo di € 735,41 con condanna dell' dalla predetta CP_1 data al pagamento della somma differenziale, via via perequata, rispetto a quella corrisposta, oltre accessori di legge.
Quanto al regolamento delle spese, per il primo grado di giudizio, avuto riguardo allo scaglione di riferimento esse vanno quantificate e liquidate in € 680,00, ed in € 500,00 (mancando la fase istruttoria) per il presente grado di giudizio, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
p.q.m.
In accoglimento dell'appello, e riforma della sentenza di primo grado, dichiara il diritto di Pt_1 alla riliquidazione della pensione di vecchiaia in godimento cat. VO 10088870 dal 10
[...] luglio 2017 mediante corresponsione del rateo mensile per l'importo di € 735,41 con condanna dell' dalla predetta data al pagamento della somma differenziale, via via perequata, rispetto a CP_1 quella corrisposta, oltre accessori di legge.
Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio di primo grado, che liquida in € 680,00, e di CP_1 secondo grado che liquida in € 500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Mariano Maraglino, dichiaratosi anticipante.
Taranto, 24 settembre 2025 Il Presidente relatore
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