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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/11/2025, n. 1688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1688 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4194/2024 R.G. sul ricorso depositato il 21/08/2024 proposto da (difeso dall'avv. Giampaolo Francesco) Parte_1 nei confronti di (difesa dall'avv.Ettore Triolo) Controparte_1 dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ,
così definitivamente provvede :
“Accoglie la domanda e annulla l'ordinanza ingiunzione opposta.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 500,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
Piaccia all'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, l'illegittimità dei procedimenti sanzionatori in contestazione e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'estinzione del diritto di riscuotere le sanzioni amministrative da parte CP_ dell' per violazione dell'art. 14 L. 689/1981, con ogni conseguenza di legge.
Con vittoria di spese di lite da distrarsi.
Parte ricorrente deduceva che:
1 agiva avverso l' ordinanza – ingiunzione n. OI-002697467, notificata in data 23.07.2024,con cui l' intimava all'odierna parte ricorrente il pagamento dell'importo di euro 327,23 a titolo di CP_2
“sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali, annualità 2014” ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 così come accertato con il seguente atto:
- atto di accertamento prot. n. .6700.24/08/2018.0280431 del 24.08.2018; CP_2
L' come in epigrafe si costituiva e contestava la Controparte_1 domanda.
Rimessa la causa in decisione, la domanda è accolta.
L'opposizione è tempestiva .
TARDIVA CONTESTAZIONE DELL'ILLECITO
Quanto al primo motivo della tardività della contestazione per violazione dell'art 14 comma 2 della Legge 689/81 risulta avvenuta con accertamento notificato il 5.9.2018 per l'annualità del
2014
e poi altro atto di rettifica notificato il 6.2.2024
Va rilevato che la depenalizzazione è intervenuta con l'art. 3 , co.6 dlgs n. 8 del 15.1.2016 entrata in vigore il 6.2.2016.
In tema di recente Cass. N. 7641/2025 e 8078/25 .
Nel caso invece in esame non è dato alcun termine diverso né una previsione di inapplicabilità dell'art 14 cit
L'art. 6 del d.lgs. n.8/2016 rubricato “disposizioni applicabili espressamente prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n.689”
L'art 23 d.l. n. 48 del 2023 laddove prevede 2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto- legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello
2 dell'annualità oggetto di violazione.> depone che per il periodo anteriore l'art 14 cit. è applicabile alla materia in esame CP_ L' prova a giustificazione della inerzia protratta per oltre i 90 giorni .
Nulla dice di quando avrebbe appreso l'omissione .
IL mancato pagamento delle somme non era dunque un fatto ignoto all'istituto .
Pur venendo in rilievo violazioni facilmente rilevabili dall' , che non implicano particolari CP_1 aggravi istruttori, non sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione .
Il termine di accertamento e contestazione non può essere derogato in ragione di una situazione generale che configura , in realtà , un profilo di autoorganizzazione amministrativa o dell'ente ed in questa sede non è possibile verificare il dato complessivo generale del carico di lavoro gravante sugli Uffici per stabilire pure la giustificazione della ritardata conclusione della procedura di accertamento e conseguente invio della preventiva contestazione .
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione
Restano assorbiti i restanti motivi.
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria, 18.11.2025.
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4194/2024 R.G. sul ricorso depositato il 21/08/2024 proposto da (difeso dall'avv. Giampaolo Francesco) Parte_1 nei confronti di (difesa dall'avv.Ettore Triolo) Controparte_1 dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ,
così definitivamente provvede :
“Accoglie la domanda e annulla l'ordinanza ingiunzione opposta.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 500,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
Piaccia all'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, l'illegittimità dei procedimenti sanzionatori in contestazione e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'estinzione del diritto di riscuotere le sanzioni amministrative da parte CP_ dell' per violazione dell'art. 14 L. 689/1981, con ogni conseguenza di legge.
Con vittoria di spese di lite da distrarsi.
Parte ricorrente deduceva che:
1 agiva avverso l' ordinanza – ingiunzione n. OI-002697467, notificata in data 23.07.2024,con cui l' intimava all'odierna parte ricorrente il pagamento dell'importo di euro 327,23 a titolo di CP_2
“sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali, annualità 2014” ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 così come accertato con il seguente atto:
- atto di accertamento prot. n. .6700.24/08/2018.0280431 del 24.08.2018; CP_2
L' come in epigrafe si costituiva e contestava la Controparte_1 domanda.
Rimessa la causa in decisione, la domanda è accolta.
L'opposizione è tempestiva .
TARDIVA CONTESTAZIONE DELL'ILLECITO
Quanto al primo motivo della tardività della contestazione per violazione dell'art 14 comma 2 della Legge 689/81 risulta avvenuta con accertamento notificato il 5.9.2018 per l'annualità del
2014
e poi altro atto di rettifica notificato il 6.2.2024
Va rilevato che la depenalizzazione è intervenuta con l'art. 3 , co.6 dlgs n. 8 del 15.1.2016 entrata in vigore il 6.2.2016.
In tema di recente Cass. N. 7641/2025 e 8078/25 .
Nel caso invece in esame non è dato alcun termine diverso né una previsione di inapplicabilità dell'art 14 cit
L'art. 6 del d.lgs. n.8/2016 rubricato “disposizioni applicabili espressamente prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n.689”
L'art 23 d.l. n. 48 del 2023 laddove prevede 2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto- legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello
2 dell'annualità oggetto di violazione.> depone che per il periodo anteriore l'art 14 cit. è applicabile alla materia in esame CP_ L' prova a giustificazione della inerzia protratta per oltre i 90 giorni .
Nulla dice di quando avrebbe appreso l'omissione .
IL mancato pagamento delle somme non era dunque un fatto ignoto all'istituto .
Pur venendo in rilievo violazioni facilmente rilevabili dall' , che non implicano particolari CP_1 aggravi istruttori, non sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione .
Il termine di accertamento e contestazione non può essere derogato in ragione di una situazione generale che configura , in realtà , un profilo di autoorganizzazione amministrativa o dell'ente ed in questa sede non è possibile verificare il dato complessivo generale del carico di lavoro gravante sugli Uffici per stabilire pure la giustificazione della ritardata conclusione della procedura di accertamento e conseguente invio della preventiva contestazione .
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione
Restano assorbiti i restanti motivi.
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria, 18.11.2025.
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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