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Sentenza 25 giugno 2024
Sentenza 25 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 25/06/2024, n. 2045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2045 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott.ssa Aquilina Picciocchi, dopo l'udienza del 25.6.2024, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA nei termini e nei modi di cui alla richiamata disciplina, nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 8224/2021 del Ruolo Generale Lavoro, vertente
T R A
difesa e rappresentata dagli avv.ti Tommaso D'Amico e Gloria Parte_1
Beatrice Cantatore
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura dell'Istituto (avv.to Marta Odorizzi)
RESISTENTE
OGGETTO: mancata iscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/11/2021, il ricorrente ha chiesto all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “A) accertare e dichiarare il diritto dell'istante all'iscrizione negli elenchi OTD ed al riconoscimento, come periodi utili ai fini assicurativi e contributivi, delle giornate lavorative prestate nell'anno 2020, pari a totali 102 e per l'effetto, condannare l'istituto convenuto a registrare nelle forme di legge il detto periodo contributivo;
B) condannare, altresì, l'istituto al pagamento di spese diritti ed onorari di causa, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario”.
1 Tempestivamente costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza del ricorso, CP_2
evidenziando la legittimità del proprio operato (come risultante dal verbale ispettivo depositato) e ne ha chiesto il rigetto.
Dopo l'udienza del 25.6.2024, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., acquisite brevi note di trattazione scritta da almeno una delle parti, la causa viene decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
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1. - In via preliminare, si deve dare atto della rinuncia all'azione depositata dalla parte ricorrente.
Ciò posto, la rinuncia all'azione integra un vero e proprio atto di disposizione del diritto azionato.
Essa denota il sopravvenuto difetto di interesse di parte attrice alla decisione e conduce, per tale ragione, ad una pronuncia di cessata materia del contendere.
Tuttavia, equivalendo, nella sostanza, ad un rigetto nel merito delle pretese attoree, tale rinuncia comporta la preclusione a far valere in un successivo giudizio le medesime ragioni con una nuova domanda.
La rinuncia all'azione presuppone il rilascio di un mandato ad hoc, che attribuisca al difensore tale specifico potere (cfr. Cass. Civ., sez. II n. 4837/19) e, a differenza della rinuncia agli atti, non necessita di alcuna accettazione di controparte per risultare perfettamente efficace e condurre, quindi, all'estinzione del processo.
Nel caso di specie, è stata depositata la rinuncia all'azione sottoscritta personalmente dalla ricorrente con la conseguenza che è cessata la materia del Parte_1
contendere.
2. - Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti in considerazione dell'atteggiamento processuale della parte ricorrente, che ha rinunciato all'azione in corso di causa, agevolando per tal via la definizione della lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Foggia, dopo l'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 25.6.2024
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Aquilina Picciocchi
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