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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 02/10/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1225/2024 L.P. ESPOSITO Pt_1 contro
CP_1 CP_1 CP_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. CASTAGNACCI OMAR per CP_2
e che non risultano depositate note per conto di parte ricorrente ed CP_1 visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 01/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 1225 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA
(C.F. = ), Parte_2 C.F._1 rappresentato e con difesa tecnica in forza di procura ex art. 83 c.p.c., allegata al ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'Avv. FRANCESCABIANCHINI del Foro di Roma, con studio in Via Crescenzio n. 20 - 00193 Roma RM. Il difensore dichiara ex artt. 170 e 176 c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente procedimento all'indirizzo conosciuto di Giustizia come risultante dai Registri Pubblici. Per ogni diversa comunicazione da parte dei soggetti interessati dal presente atto, si indica il seguente e unico recapito dello studio legale ove reperire ogni informazione: 06.79340282. RICORRENTE E C.F. = ) Controparte_3 P.IVA_1 corrente in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Alessia Manno ( ), in virtù di procura generale alle liti a rogito C.F._2 del dott. Notaio in Roma, rep. 37875, raccolta 7313, del 22 marzo 2024 (PEC: Persona_1
t.; Fax: 0694527555 presso cui dichiara di voler ricevere le Email_1 comunicazioni di legge), elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29 presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto RESISTENTE NONCHE'
(C.F. = ) Controparte_4 P.IVA_2
del 22. ertito con la L. n. 225 del 01.12.2016, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di società del , con sede Controparte_5 Controparte_6 legale in Roma, via G. Grezar 14, C.F. , in persona dell'Avv. Gianluca Mantellini, in P.IVA_3 qualità di Responsabile Atti Successi io , a ciò autorizzato per procura CP_7 speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 181515 raccolta nr Persona_2
12772 del 25/07/2024, rilasciata da , rappresentata e difesa Controparte_8 giusta procura in calce alla memoria di costituzione dall'Avv. Niccolò Basili C.F._3
) del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del me
[...] sito in Roma, Via Ulpiano n. 29 (All. 1). Il difensore indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: nonché il numero di fax 06/ 37898264, presso Email_2 il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni inerenti al presente procedimento, così indicati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del D.P.R. dell'11 Febbraio 2005 n. 68 e successive modifiche ed integrazioni di legge;
CHIAMATA IN CAUSA OGGETTO: opposizione a preavviso di iscrizione di ipoteca. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 14.8.2025 ha adito questo Tribunale in funzione di Parte_2
Giudice del Lavoro proponendo opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria n. 125762024- 00000330000 (fascicolo n. 2024/11112) notificato il 13/08/2024 e all'avviso di addebito n. CP_1
42520140002179040000 menzionato tra gli altri dal suddetto preavviso. A sostegno della propria opposizione, premessa l'affermazione del proprio interesse ad agire, ha genericamente eccepito: a) l'infondatezza della pretesa e la decadenza dall'azione; b) la rilevabilità d'ufficio della prescrizione del credito;
c) l'inesistenza della notifica dell'atto presupposto e degli atti interruttivi della prescrizione;
d) la prescrizione del credito. Tanto esposto ha concluso chiedendo “Preliminarmente: Sospendere inaudita altera parte i provvedimenti opposti, attesa la possibilità da parte del creditore di procedere ex art. 483 c.p.c. e per tutte le motivazioni ivi narrate. Nel merito: accogliere integralmente la domanda, annullando i provvedimenti opposti per tutti le motivazioni ivi narrate. Si avanza richiesta di distrazione in favore della parte rappresentata ex art. 91 c.p.c.; …” L' si è costituito eccependo preliminarmente l'esistenza di plurimi vizi attinenti la notifica del CP_1 ricorso introduttivo, la sottoscrizione del ricorso, le attestazioni di conformità delle copie analogiche allegate e della stessa procura. Ancora in via preliminare ha denunciato la nullità del ricorso per indeterminatezza dell'oggetto e l'omessa evocazione in giudizio di . Nel merito CP_2 ha lamentato la tardività ed inammissibilità del ricorso ed ha concluso chie "dichiarare la presente opposizione inammissibile e radicalmente nulla per le ragioni e vizi tutti denunciati. In subordine e previa integrazione del contraddittorio nei confronti di rigettare il ricorso in quanto tardivo ed infondato in fatto CP_2
e in diritto e per l'effetto dichiarare legittima l'iscrizione a ruolo dell con conferma dell'avviso richiamato CP_1 CP_ nell'avverso ricorso. In via subordinata comunque accertare la piena l à della pretesa contributiva dell relativamente a tutte le diverse somme che risulteranno dovute per i fatti di causa, all'esito del presente giudizio. In ogni caso, condannare la parte che risulterà soccombente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio in favore dell' stante altresì l'assenza di contestazione nel merito dei titoli sottostanti a suo tempo CP_1 notificati da . CP_1
Con ordinanza 3.2.2025 è stata disposta la regolarizzazione della procura rilasciata da parte ricorrente al proprio legale ed è stata autorizzata la chiamata in causa di Controparte_4
.
[...]
si è costituita opponendosi alla sospensione invocata da controparte. Nel merito ha rilevato la carenza di legittimazione quanto alla formazione e notificazione dell'atto presupposto e l'infondatezza della eccezione di prescrizione per effetto dei seguenti atti interruttivi del termine:
- Intimazione di pagamento n. 12520169003361119000, notificata in data 21.11.2016
- Intimazione di pagamento n. 12520229001661129000, notificata in data 05.08.2022
- Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 12576202400000330000 notificata il 13.08.2024. A conferma della notificazione e conoscenza dell'avviso di addebito ha inoltre rammentato le seguenti richieste provenienti da parte ricorrente riguardo ai crediti oggetto del preavviso ed aventi valore di riconoscimento del credito:
- Richiesta in rateizzazione dell'11-03-2025, prot. 83737, decaduta in data 14-08- 2016;
- Richiesta in rateizzazione del 02-11-2016, prot.99586, decaduta in data 24-01-2017;
- Richiesta prot. 2019040100811410, dell'01-04-2019, def. agevolata ter, nessuna rata pagata. Ha fatto inoltre richiamo alla sospensione dei termini di prescrizione dei crediti contributivi riconducibile alla normativa di emergenza Covis. Ha quindi eccepito la tardività ed inammissibilità dell'opposizione ed ha conseguentemente concluso chiedendo “A) In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione formulata;
B) Nel merito, rigettare l'opposizione, perché infondata in fatto e diritto;
C) Con vittoria di spese ed onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto”. La causa, istruita con prove documentali ed ordine di esibizione emesso ex art. 210 c.p.c. nei confronti dell' è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale all'esito della CP_1 trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. Le eccezioni preliminari sollevate dall' e dalla chiamata in causa vanno disattese posto che le CP_1 irregolarità denunciate non hanno impedito il raggiungimento dello scopo e la costituzione in giudizio ha avuto effetto sanante. Oggetto della controversia deve ritenersi limitato alla validità ed efficacia del preavviso di iscrizione ipotecaria e all'unico atto presupposto (l'avviso di addebito avente riguardo a crediti CP_1 contributivi. L'istanza di sospensione formulata da parte ricorrente deve essere disattesa non potendosi riconoscere all'atto in contestazione alcuna efficacia esecutiva. Nel merito il ricorso è infondato e deve essere respinto.
SULLA CHIAMATA IN CAUSA DI QUALE ENTE INCARICATO DELLA CP_2
RISCOSSIONE ED AUTORE DELL'ATTO IMPUGNATO E SULLA QUALIFICAZIONE DELL'AZIONE Va premesso che in materia di riscossione dei crediti contributivi mediante ruolo possono essere proposte (singolarmente o congiuntamente) tre diversi tipi di azione (Cass. civ., sez. VI, 2 settembre 2020, n. 18256): a) l'opposizione al ruolo esattoriale (o all'avviso di addebito) per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, proponibile nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento (il cui rispetto è rimesso alla verifica anche d'ufficio del giudice: Cass. nn. 19226 del 2018 e 21153 del 2019; Cass., 15 aprile 2021 n. 10031); con tale rimedio è consentito al contribuente contestare, sotto il profilo genetico, l'esistenza dell'obbligo contributivo e del relativo credito. La mancata tempestiva proposizione dell'opposizione da luogo alla incontestabilità del credito. L'opposizione, da proporre nei confronti dell'ente impositore, introduce un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, sicché l'eventuale annullamento della cartella o dell'avviso di addebito per motivi formali e per decadenza dal potere impositivo ex art. 25 d.lgs 46/99, non esonera il giudice dall'obbligo di accertare la fondatezza della pretesa creditoria. Resta peraltro fermo che sull'ente previdenziale, che benché convenuto nell'opposizione assume il ruolo di attore in senso sostanziale, grava l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa. b) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. esperibile allorché si contesti il diritto di procedere in esecuzione per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito,
o l'intervenuto pagamento della somma precettata). La S.C. qualifica l'azione come accertamento negativo del credito. Anche questa azione – attinente al merito della pretesa – deve essere proposta nei confronti dell'ente impositore innanzi al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1), ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.). Sebbene sia finalizzata a contestare il diritto di procedere in via esecutiva, l'azione è esperibile anche in via recuperatoria dell'opposizione al ruolo sopra menzionata (e, dunque, per la deduzione di fatti impeditivi dell'insorgenza dell'obbligo o del credito, o di fatti modificativi ed estintivi del credito antecedenti alla formazione e alla notifica del titolo) allorché si deduca l'omessa notifica dell'avviso di addebito (o della cartella di pagamento) e dunque si eccepisca di non aver mai avuto conoscenza del titolo esecutivo (presupposto dell'atto di riscossione) e di non aver mai potuto avvalersi del rimedio giurisdizionale predisposto a tutela dall'ordinamento; c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. da proporre nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'atto oggetto della opposizione (in virtù del rinvio operato dall'art. 29, co. 2, del d.lgs. n. 46/1999), per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo, ovvero alla cartella di pagamento (o avviso di addebito), alla loro notifica o a quella dei successivi atti di riscossione (intimazioni di pagamento o preavvisi di fermo e di ipoteca) e deve essere anch'essa incardinata innanzi al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) già iniziata. Essa è esperibile nei confronti dell'ente che ha emesso l'atto oggetto dell'opposizione: dell' se ha ad oggetto l'avviso di addebito;
dell'agente della riscossione se concerne gli atti CP_1 emessi da quest'ultimo ed è volta a denunciare vizi del singolo atto o della sequenza procedimentale di riscossione o della esecuzione (anche conseguente alla omessa notifica dell'atto presupposto). Alla luce di tali premesse l'opposizione proposta dal ricorrente va qualificata quale opposizione all'esecuzione da intendersi esperita in via recuperatoria dell'opposizione a ruolo, nella parte in cui – asserita l'omessa notifica dell'avviso di addebito – se ne sostiene l'illegittimità per infondatezza della pretesa e decadenza;
la stessa opposizione va invece qualificata quale opposizione agli atti esecutivi nella parte in cui contesta l'irregolarità del preavviso di iscrizione ipotecaria come conseguenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto. Legittimato a contraddire alla prima eccezione è lente impositore (nella specie l' mentre CP_1 legittimato a resistere rispetto alla seconda domanda è l'agente della riscossione ( ). CP_2 Entrambi i rimedi presuppongono l'omessa notifica dell'avviso di addebito e tutt tituto, nel costituirsi in giudizio, ha fornito prova della notifica a mezzo posta dell'atto in data 2.2.2015. Ne deriva la tardività ed inammissibilità (ai sensi dell'art. 24 d.lgs 46/99) di ogni questione concernente il merito della pretesa contributiva e l'infondatezza della opposizione agli atti esecutivi proposta in opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria.
DELLA ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE DEL CREDITO CONTRIBUTIVO Parte ricorrente ha lamentato l'estinzione del credito per effetto della maturazione del termine quinquennale della prescrizione. Il rilievo è fondato. L' come detto, ha fornito prova della notifica dell'avviso n. 42520140002179040000 in data CP_1
2.2.2015. Il termine quinquennale di prescrizione sarebbe stato destinato a scadere in data 1.2.2020. Il concessionario ha tuttavia dedotto l'interruzione del termine in virtù delle intimazioni n. 12520169003361119000 e n. 12520229001661129000. Della prima – a riprova della notifica - ha depositato la comunicazione concernente il tentativo di notifica a mezzo pec (in data 24.10.2016) recante l'avviso di mancato recapito per "indirizzo non valido"), l'attestazione della Camera di Commercio di Viterbo dell'avvenuto deposito telematico e pubblicazione dell'atto ai sensi dell'art. 7 quater del D.L. 22 Ottobre 2016, n. 193 convertito con Legge 1 dicembre 2016, n. 225 ed infine la comunicazione al destinatario di avvenuta notifica del 29.10.2016 sensi dell' art. 26, co. 2, d.P.R. n. 602/1973 e la relativa cartolina postale di ricevimento del 21.1.2016. Ai sensi dei co. 3 lett. b) e 4 dell'art. 60ter del dPR 600/1973 (richiamato dall'art. 26 co. 2 del dPR 602/73) la notifica ha effetto per il destinatario dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa;
ne deriva l'interruzione del termine di prescrizione dalla data del 30.10.2016 e il conseguente differimento della maturazione alla data del 30.10.2021. Della intimazione n. 12520229001661129000 datata 31.5.2022 a riprova della notifica ha invece allegato una cartolina postale di ricevimento recante l'attestazione (in data 3.8.2022) di omessa consegna per essere risultato sconosciuto il destinatario. Lo stesso concessionario ha poi individuato quali ulteriori atti interruttivi della prescrizione le richieste in rateizzazione del 02-11-2016, prot. 99586 e di definizione agevolata ter prot. 2019040100811410, dell'01-04-2019. Pur dovendo attribuire a tali richieste la natura di riconoscimento del debito ed efficacia interruttiva della prescrizione, le deduzioni del concessionario sono da disattendere in concreto non avendo il medesimo depositato la relativa documentazione, la quale sarebbe stata servita a verificare la riconducibilità delle istanze al credito rivendicato con l'avviso di addebito in contestazione. Né a tal fine appare utile fare richiamo all'estratto di ruolo allegato alla memoria di costituzione. Alla luce di tali elementi sembra potersi escludere una tempestiva interruzione del termine di prescrizione.
Va tuttavia rammentato che per effetto della normativa emergenziale i termini di prescrizione erano stati tuttavia prorogati per complessivi 311 giorni:
- 129 giorni (23 febbraio - 30 giugno 2020) in forza dell'art. 37, comma 2, del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 (secondo il quale "
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo"); ed ulteriori
- 182 giorni (31 dicembre 2020 - 30 giugno 2021) in virtù dell'art. 11, comma 9, del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21 (il quale dispone che "
9. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo"). Si deve tuttavia ribadire che in assenza di precedenti atti interruttivi il termine di prescrizione del credito di cui all'avviso di addebito n. 42520140002179040000 doveva ritenersi scaduto già alla data del 1° febbraio 2020, vale a dire ancor prima dell'entrata in vigore della normativa emergenziale (17.03.2020) e del termine di decorrenza della proroga in essa prevista (23 febbraio 2020).
Per le medesime ragioni va disattesa anche l'ulteriore argomentazione formulata dal concessionario con la quale si invoca la contestuale applicazione dell'art. 68, co 1, ultimo periodo, del DL n. 18/2020 e dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, da esso richiamato.
assume infatti che in virtù di tali norme il termine di prescrizione sarebbe stato differito CP_2 etto della sospensione delle attività di riscossione delle entrate affidate all' . CP_2
Va al riguardo rammentato che ai sensi dell'art. 68 “
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021
[poi prorogato fino al 31 agosto 2021], derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. L'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, invece recita: “
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (...) comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3. L' non procede alla notifica delle cartelle di pagamento Controparte_9 durante il periodo di sospensione di cui al comma 1. Assume conseguentemente che per effetto del 1 e 3 comma dell'art. 12 l'attività di CP_2 riscossione e il conseguente termine di prescrizione risulterebbe sospeso per complessivi 487 giorni;
tale periodo potrebbe al più ritenersi assorbito da quello del co. 2 alla luce del quale i termini dovrebbero ritenersi sospesi per complessivi due anni (fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione). Non essendo seriamente sostenibile il cumulo dei diversi periodi di sospensione occorrerebbe ritenere che il termine, destinato a scadere dopo l'8/3/2020, per effetto dei co. 1 e 3 sarebbe stato prorogato fino al 39/9/2021; mentre, ai sensi del co. 2, risulterebbe prorogato fino al 31 dicembre 31/12/2023. Anche a voler ritenere la contestuale applicabilità delle disposizioni, si ritiene un non senso ipotizzare che i periodi di sospensione siano cumulabili tra loro ed eventualmente con quello di 311 giorni di cui agli artt. 37, comma 2, del d.l. n. 18/2020 e 11, comma 9, del d.l. 31.12.2020, n. 183. Ma ciò che comunque rileva è che tutte le ipotesi di sospensione concernono termini in scadenza dopo la maturazione della prescrizione (il 1.2.2020) del credito in contestazione: il 23 febbraio 2020 quanto alla sospensione ex artt. 37, co. 2, d.l. n. 18/2020; il 31.12.2020 quella ex art. 11, co. 9, d.l. 31.12.2020, n. 183; e l'8 marzo 2020 quella ex art. 68, co 1, DL n. 18/2020 e 12 del D.Lgs. n. 159/2015. In virtù di tali argomenti e sotto tale profilo il ricorso va quindi accolto con declaratoria di estinzione del credito e annullamento dell'avviso di addebito, nonché annullamento in parte qua della comunicazione di preavviso di iscrizione di ipoteca. La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione, così provvede:
- accogliendo parzialmente il ricorso proposto da nei confronti di con Parte_2 CP_1 la chiamata in causa di in opposizione al Controparte_4 preavviso di iscrizione di /11112) notificato il 13/08/2024 e all'avviso di addebito n. 42520140002179040000 000 notificato il 2.2.2015 CP_1 accerta e dichiara estinto per prescri l credito portato dal predetto avviso di addebito e conseguentemente annulla il preavviso di iscrizione di ipoteca nella parte in cui menziona tre i debiti anche la predetta somma;
- compensa le spese. Viterbo lì, 1 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO
Proc. R.G.L.P. n. 1225/2024 L.P. ESPOSITO Pt_1 contro
CP_1 CP_1 CP_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. CASTAGNACCI OMAR per CP_2
e che non risultano depositate note per conto di parte ricorrente ed CP_1 visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 01/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 1225 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA
(C.F. = ), Parte_2 C.F._1 rappresentato e con difesa tecnica in forza di procura ex art. 83 c.p.c., allegata al ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'Avv. FRANCESCABIANCHINI del Foro di Roma, con studio in Via Crescenzio n. 20 - 00193 Roma RM. Il difensore dichiara ex artt. 170 e 176 c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente procedimento all'indirizzo conosciuto di Giustizia come risultante dai Registri Pubblici. Per ogni diversa comunicazione da parte dei soggetti interessati dal presente atto, si indica il seguente e unico recapito dello studio legale ove reperire ogni informazione: 06.79340282. RICORRENTE E C.F. = ) Controparte_3 P.IVA_1 corrente in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Alessia Manno ( ), in virtù di procura generale alle liti a rogito C.F._2 del dott. Notaio in Roma, rep. 37875, raccolta 7313, del 22 marzo 2024 (PEC: Persona_1
t.; Fax: 0694527555 presso cui dichiara di voler ricevere le Email_1 comunicazioni di legge), elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29 presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto RESISTENTE NONCHE'
(C.F. = ) Controparte_4 P.IVA_2
del 22. ertito con la L. n. 225 del 01.12.2016, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di società del , con sede Controparte_5 Controparte_6 legale in Roma, via G. Grezar 14, C.F. , in persona dell'Avv. Gianluca Mantellini, in P.IVA_3 qualità di Responsabile Atti Successi io , a ciò autorizzato per procura CP_7 speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 181515 raccolta nr Persona_2
12772 del 25/07/2024, rilasciata da , rappresentata e difesa Controparte_8 giusta procura in calce alla memoria di costituzione dall'Avv. Niccolò Basili C.F._3
) del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del me
[...] sito in Roma, Via Ulpiano n. 29 (All. 1). Il difensore indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: nonché il numero di fax 06/ 37898264, presso Email_2 il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni inerenti al presente procedimento, così indicati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del D.P.R. dell'11 Febbraio 2005 n. 68 e successive modifiche ed integrazioni di legge;
CHIAMATA IN CAUSA OGGETTO: opposizione a preavviso di iscrizione di ipoteca. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 14.8.2025 ha adito questo Tribunale in funzione di Parte_2
Giudice del Lavoro proponendo opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria n. 125762024- 00000330000 (fascicolo n. 2024/11112) notificato il 13/08/2024 e all'avviso di addebito n. CP_1
42520140002179040000 menzionato tra gli altri dal suddetto preavviso. A sostegno della propria opposizione, premessa l'affermazione del proprio interesse ad agire, ha genericamente eccepito: a) l'infondatezza della pretesa e la decadenza dall'azione; b) la rilevabilità d'ufficio della prescrizione del credito;
c) l'inesistenza della notifica dell'atto presupposto e degli atti interruttivi della prescrizione;
d) la prescrizione del credito. Tanto esposto ha concluso chiedendo “Preliminarmente: Sospendere inaudita altera parte i provvedimenti opposti, attesa la possibilità da parte del creditore di procedere ex art. 483 c.p.c. e per tutte le motivazioni ivi narrate. Nel merito: accogliere integralmente la domanda, annullando i provvedimenti opposti per tutti le motivazioni ivi narrate. Si avanza richiesta di distrazione in favore della parte rappresentata ex art. 91 c.p.c.; …” L' si è costituito eccependo preliminarmente l'esistenza di plurimi vizi attinenti la notifica del CP_1 ricorso introduttivo, la sottoscrizione del ricorso, le attestazioni di conformità delle copie analogiche allegate e della stessa procura. Ancora in via preliminare ha denunciato la nullità del ricorso per indeterminatezza dell'oggetto e l'omessa evocazione in giudizio di . Nel merito CP_2 ha lamentato la tardività ed inammissibilità del ricorso ed ha concluso chie "dichiarare la presente opposizione inammissibile e radicalmente nulla per le ragioni e vizi tutti denunciati. In subordine e previa integrazione del contraddittorio nei confronti di rigettare il ricorso in quanto tardivo ed infondato in fatto CP_2
e in diritto e per l'effetto dichiarare legittima l'iscrizione a ruolo dell con conferma dell'avviso richiamato CP_1 CP_ nell'avverso ricorso. In via subordinata comunque accertare la piena l à della pretesa contributiva dell relativamente a tutte le diverse somme che risulteranno dovute per i fatti di causa, all'esito del presente giudizio. In ogni caso, condannare la parte che risulterà soccombente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio in favore dell' stante altresì l'assenza di contestazione nel merito dei titoli sottostanti a suo tempo CP_1 notificati da . CP_1
Con ordinanza 3.2.2025 è stata disposta la regolarizzazione della procura rilasciata da parte ricorrente al proprio legale ed è stata autorizzata la chiamata in causa di Controparte_4
.
[...]
si è costituita opponendosi alla sospensione invocata da controparte. Nel merito ha rilevato la carenza di legittimazione quanto alla formazione e notificazione dell'atto presupposto e l'infondatezza della eccezione di prescrizione per effetto dei seguenti atti interruttivi del termine:
- Intimazione di pagamento n. 12520169003361119000, notificata in data 21.11.2016
- Intimazione di pagamento n. 12520229001661129000, notificata in data 05.08.2022
- Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 12576202400000330000 notificata il 13.08.2024. A conferma della notificazione e conoscenza dell'avviso di addebito ha inoltre rammentato le seguenti richieste provenienti da parte ricorrente riguardo ai crediti oggetto del preavviso ed aventi valore di riconoscimento del credito:
- Richiesta in rateizzazione dell'11-03-2025, prot. 83737, decaduta in data 14-08- 2016;
- Richiesta in rateizzazione del 02-11-2016, prot.99586, decaduta in data 24-01-2017;
- Richiesta prot. 2019040100811410, dell'01-04-2019, def. agevolata ter, nessuna rata pagata. Ha fatto inoltre richiamo alla sospensione dei termini di prescrizione dei crediti contributivi riconducibile alla normativa di emergenza Covis. Ha quindi eccepito la tardività ed inammissibilità dell'opposizione ed ha conseguentemente concluso chiedendo “A) In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione formulata;
B) Nel merito, rigettare l'opposizione, perché infondata in fatto e diritto;
C) Con vittoria di spese ed onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto”. La causa, istruita con prove documentali ed ordine di esibizione emesso ex art. 210 c.p.c. nei confronti dell' è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale all'esito della CP_1 trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. Le eccezioni preliminari sollevate dall' e dalla chiamata in causa vanno disattese posto che le CP_1 irregolarità denunciate non hanno impedito il raggiungimento dello scopo e la costituzione in giudizio ha avuto effetto sanante. Oggetto della controversia deve ritenersi limitato alla validità ed efficacia del preavviso di iscrizione ipotecaria e all'unico atto presupposto (l'avviso di addebito avente riguardo a crediti CP_1 contributivi. L'istanza di sospensione formulata da parte ricorrente deve essere disattesa non potendosi riconoscere all'atto in contestazione alcuna efficacia esecutiva. Nel merito il ricorso è infondato e deve essere respinto.
SULLA CHIAMATA IN CAUSA DI QUALE ENTE INCARICATO DELLA CP_2
RISCOSSIONE ED AUTORE DELL'ATTO IMPUGNATO E SULLA QUALIFICAZIONE DELL'AZIONE Va premesso che in materia di riscossione dei crediti contributivi mediante ruolo possono essere proposte (singolarmente o congiuntamente) tre diversi tipi di azione (Cass. civ., sez. VI, 2 settembre 2020, n. 18256): a) l'opposizione al ruolo esattoriale (o all'avviso di addebito) per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, proponibile nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento (il cui rispetto è rimesso alla verifica anche d'ufficio del giudice: Cass. nn. 19226 del 2018 e 21153 del 2019; Cass., 15 aprile 2021 n. 10031); con tale rimedio è consentito al contribuente contestare, sotto il profilo genetico, l'esistenza dell'obbligo contributivo e del relativo credito. La mancata tempestiva proposizione dell'opposizione da luogo alla incontestabilità del credito. L'opposizione, da proporre nei confronti dell'ente impositore, introduce un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, sicché l'eventuale annullamento della cartella o dell'avviso di addebito per motivi formali e per decadenza dal potere impositivo ex art. 25 d.lgs 46/99, non esonera il giudice dall'obbligo di accertare la fondatezza della pretesa creditoria. Resta peraltro fermo che sull'ente previdenziale, che benché convenuto nell'opposizione assume il ruolo di attore in senso sostanziale, grava l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa. b) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. esperibile allorché si contesti il diritto di procedere in esecuzione per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito,
o l'intervenuto pagamento della somma precettata). La S.C. qualifica l'azione come accertamento negativo del credito. Anche questa azione – attinente al merito della pretesa – deve essere proposta nei confronti dell'ente impositore innanzi al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1), ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.). Sebbene sia finalizzata a contestare il diritto di procedere in via esecutiva, l'azione è esperibile anche in via recuperatoria dell'opposizione al ruolo sopra menzionata (e, dunque, per la deduzione di fatti impeditivi dell'insorgenza dell'obbligo o del credito, o di fatti modificativi ed estintivi del credito antecedenti alla formazione e alla notifica del titolo) allorché si deduca l'omessa notifica dell'avviso di addebito (o della cartella di pagamento) e dunque si eccepisca di non aver mai avuto conoscenza del titolo esecutivo (presupposto dell'atto di riscossione) e di non aver mai potuto avvalersi del rimedio giurisdizionale predisposto a tutela dall'ordinamento; c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. da proporre nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'atto oggetto della opposizione (in virtù del rinvio operato dall'art. 29, co. 2, del d.lgs. n. 46/1999), per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo, ovvero alla cartella di pagamento (o avviso di addebito), alla loro notifica o a quella dei successivi atti di riscossione (intimazioni di pagamento o preavvisi di fermo e di ipoteca) e deve essere anch'essa incardinata innanzi al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) già iniziata. Essa è esperibile nei confronti dell'ente che ha emesso l'atto oggetto dell'opposizione: dell' se ha ad oggetto l'avviso di addebito;
dell'agente della riscossione se concerne gli atti CP_1 emessi da quest'ultimo ed è volta a denunciare vizi del singolo atto o della sequenza procedimentale di riscossione o della esecuzione (anche conseguente alla omessa notifica dell'atto presupposto). Alla luce di tali premesse l'opposizione proposta dal ricorrente va qualificata quale opposizione all'esecuzione da intendersi esperita in via recuperatoria dell'opposizione a ruolo, nella parte in cui – asserita l'omessa notifica dell'avviso di addebito – se ne sostiene l'illegittimità per infondatezza della pretesa e decadenza;
la stessa opposizione va invece qualificata quale opposizione agli atti esecutivi nella parte in cui contesta l'irregolarità del preavviso di iscrizione ipotecaria come conseguenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto. Legittimato a contraddire alla prima eccezione è lente impositore (nella specie l' mentre CP_1 legittimato a resistere rispetto alla seconda domanda è l'agente della riscossione ( ). CP_2 Entrambi i rimedi presuppongono l'omessa notifica dell'avviso di addebito e tutt tituto, nel costituirsi in giudizio, ha fornito prova della notifica a mezzo posta dell'atto in data 2.2.2015. Ne deriva la tardività ed inammissibilità (ai sensi dell'art. 24 d.lgs 46/99) di ogni questione concernente il merito della pretesa contributiva e l'infondatezza della opposizione agli atti esecutivi proposta in opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria.
DELLA ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE DEL CREDITO CONTRIBUTIVO Parte ricorrente ha lamentato l'estinzione del credito per effetto della maturazione del termine quinquennale della prescrizione. Il rilievo è fondato. L' come detto, ha fornito prova della notifica dell'avviso n. 42520140002179040000 in data CP_1
2.2.2015. Il termine quinquennale di prescrizione sarebbe stato destinato a scadere in data 1.2.2020. Il concessionario ha tuttavia dedotto l'interruzione del termine in virtù delle intimazioni n. 12520169003361119000 e n. 12520229001661129000. Della prima – a riprova della notifica - ha depositato la comunicazione concernente il tentativo di notifica a mezzo pec (in data 24.10.2016) recante l'avviso di mancato recapito per "indirizzo non valido"), l'attestazione della Camera di Commercio di Viterbo dell'avvenuto deposito telematico e pubblicazione dell'atto ai sensi dell'art. 7 quater del D.L. 22 Ottobre 2016, n. 193 convertito con Legge 1 dicembre 2016, n. 225 ed infine la comunicazione al destinatario di avvenuta notifica del 29.10.2016 sensi dell' art. 26, co. 2, d.P.R. n. 602/1973 e la relativa cartolina postale di ricevimento del 21.1.2016. Ai sensi dei co. 3 lett. b) e 4 dell'art. 60ter del dPR 600/1973 (richiamato dall'art. 26 co. 2 del dPR 602/73) la notifica ha effetto per il destinatario dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa;
ne deriva l'interruzione del termine di prescrizione dalla data del 30.10.2016 e il conseguente differimento della maturazione alla data del 30.10.2021. Della intimazione n. 12520229001661129000 datata 31.5.2022 a riprova della notifica ha invece allegato una cartolina postale di ricevimento recante l'attestazione (in data 3.8.2022) di omessa consegna per essere risultato sconosciuto il destinatario. Lo stesso concessionario ha poi individuato quali ulteriori atti interruttivi della prescrizione le richieste in rateizzazione del 02-11-2016, prot. 99586 e di definizione agevolata ter prot. 2019040100811410, dell'01-04-2019. Pur dovendo attribuire a tali richieste la natura di riconoscimento del debito ed efficacia interruttiva della prescrizione, le deduzioni del concessionario sono da disattendere in concreto non avendo il medesimo depositato la relativa documentazione, la quale sarebbe stata servita a verificare la riconducibilità delle istanze al credito rivendicato con l'avviso di addebito in contestazione. Né a tal fine appare utile fare richiamo all'estratto di ruolo allegato alla memoria di costituzione. Alla luce di tali elementi sembra potersi escludere una tempestiva interruzione del termine di prescrizione.
Va tuttavia rammentato che per effetto della normativa emergenziale i termini di prescrizione erano stati tuttavia prorogati per complessivi 311 giorni:
- 129 giorni (23 febbraio - 30 giugno 2020) in forza dell'art. 37, comma 2, del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 (secondo il quale "
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo"); ed ulteriori
- 182 giorni (31 dicembre 2020 - 30 giugno 2021) in virtù dell'art. 11, comma 9, del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21 (il quale dispone che "
9. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo"). Si deve tuttavia ribadire che in assenza di precedenti atti interruttivi il termine di prescrizione del credito di cui all'avviso di addebito n. 42520140002179040000 doveva ritenersi scaduto già alla data del 1° febbraio 2020, vale a dire ancor prima dell'entrata in vigore della normativa emergenziale (17.03.2020) e del termine di decorrenza della proroga in essa prevista (23 febbraio 2020).
Per le medesime ragioni va disattesa anche l'ulteriore argomentazione formulata dal concessionario con la quale si invoca la contestuale applicazione dell'art. 68, co 1, ultimo periodo, del DL n. 18/2020 e dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, da esso richiamato.
assume infatti che in virtù di tali norme il termine di prescrizione sarebbe stato differito CP_2 etto della sospensione delle attività di riscossione delle entrate affidate all' . CP_2
Va al riguardo rammentato che ai sensi dell'art. 68 “
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021
[poi prorogato fino al 31 agosto 2021], derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. L'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, invece recita: “
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (...) comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3. L' non procede alla notifica delle cartelle di pagamento Controparte_9 durante il periodo di sospensione di cui al comma 1. Assume conseguentemente che per effetto del 1 e 3 comma dell'art. 12 l'attività di CP_2 riscossione e il conseguente termine di prescrizione risulterebbe sospeso per complessivi 487 giorni;
tale periodo potrebbe al più ritenersi assorbito da quello del co. 2 alla luce del quale i termini dovrebbero ritenersi sospesi per complessivi due anni (fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione). Non essendo seriamente sostenibile il cumulo dei diversi periodi di sospensione occorrerebbe ritenere che il termine, destinato a scadere dopo l'8/3/2020, per effetto dei co. 1 e 3 sarebbe stato prorogato fino al 39/9/2021; mentre, ai sensi del co. 2, risulterebbe prorogato fino al 31 dicembre 31/12/2023. Anche a voler ritenere la contestuale applicabilità delle disposizioni, si ritiene un non senso ipotizzare che i periodi di sospensione siano cumulabili tra loro ed eventualmente con quello di 311 giorni di cui agli artt. 37, comma 2, del d.l. n. 18/2020 e 11, comma 9, del d.l. 31.12.2020, n. 183. Ma ciò che comunque rileva è che tutte le ipotesi di sospensione concernono termini in scadenza dopo la maturazione della prescrizione (il 1.2.2020) del credito in contestazione: il 23 febbraio 2020 quanto alla sospensione ex artt. 37, co. 2, d.l. n. 18/2020; il 31.12.2020 quella ex art. 11, co. 9, d.l. 31.12.2020, n. 183; e l'8 marzo 2020 quella ex art. 68, co 1, DL n. 18/2020 e 12 del D.Lgs. n. 159/2015. In virtù di tali argomenti e sotto tale profilo il ricorso va quindi accolto con declaratoria di estinzione del credito e annullamento dell'avviso di addebito, nonché annullamento in parte qua della comunicazione di preavviso di iscrizione di ipoteca. La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione, così provvede:
- accogliendo parzialmente il ricorso proposto da nei confronti di con Parte_2 CP_1 la chiamata in causa di in opposizione al Controparte_4 preavviso di iscrizione di /11112) notificato il 13/08/2024 e all'avviso di addebito n. 42520140002179040000 000 notificato il 2.2.2015 CP_1 accerta e dichiara estinto per prescri l credito portato dal predetto avviso di addebito e conseguentemente annulla il preavviso di iscrizione di ipoteca nella parte in cui menziona tre i debiti anche la predetta somma;
- compensa le spese. Viterbo lì, 1 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO