Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 26/03/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
PARTE ATTRICE: Ema_1 CodiceFiscale_1 Controparte_1
PARTE CONVENUTA: contumace Controparte_2 C.F._2
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
N. RGC 305 - 2024
Vendita di cose mobili
All'udienza del 26/03/2025 alle ore 10.30 è presente per parte attrice l'Avv. CP_1
IL GIUDICE
invita la procuratrice a discutere la causa
L'Avv. discute la causa riportandosi all'atto introduttivo e alle note conclusive CP_1
IL GIUDICE
si ritira in camera di consiglio verbale chiuso alle ore 10.42
Riaperto il verbale alle ore 15.40, assenti le parti,
Il Giudice Onorario della Sezione Civile dott.ssa Rosita Cosentino, ad esito della camera di consiglio nel procedimento in epigrafe specificato vertente tra le parti indicate in epigrafe ha pronunziato la seguente SENTENZA che completa di dispositivo di cui dà lettura deposita
IN FATTO
Con citazione ritualmente notificata la signora esponeva: Pt_1
1
Citroen C4 Cactus, targato FB757KB,
che detto mezzo manifestava gravi vizi e malfunzionamenti sin dai primi giorni dall'acquisto e che in particolare esso arrestava la sua corsa più volte, rendendo impossibile il suo utilizzo;
di essere stata costretta a sostenere tentativi di riparazioni inefficaci, con relative spese;
Tutto quanto sopra premesso, la SI.ra , per il tramite del proprio difensore, Parte_2
concludeva chiedendo previa risoluzione del contratto accogliere le seguenti conclusioni:
In via principale, • Dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita tra le parti per
inadempimento della convenuta, ai sensi degli artt. 1490 e ss. c.c.; • Per l'effetto, condannare il SI.
alla restituzione del prezzo di acquisto e al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla CP_2
parte attrice, quantificati come segue: o Prezzo di acquisto: € 11.500,00; o Mancato uso veicolo per
561 giorni sino al 14.3.2025: € 14.025,00; o Spese accessorie (carro attrezzi, assicurazione, bollo auto,
trasporti): € 1.342,00. o Totale richiesto: € 26.867,00 oltre interessi legali. • Condannare la convenuta
al pagamento delle spese di lite, incluse quelle di CTU e degli onorari di codesta difesa come da nota
contestualmente depositata, con espressa liquidazione e distrazione in favore del sottoscritto
procuratore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; • Dichiarare la sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi
dell'art. 282 Cod. Proc. Civ., considerata la natura della controversia, la condotta processuale del
convenuto e il rischio di ulteriore pregiudizio economico in caso di mancato recupero immediato delle
somme. In subordine, nell'ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale dovesse ritenere inidonea la richiesta di cui
sopra, si chiede comunque: • La restituzione del prezzo di acquisto del veicolo pari a € 11.500,00; • Il
risarcimento del danno emergente per le spese effettivamente documentate;
• Una rideterminazione
equitativa del danno da mancato utilizzo del veicolo;
• La condanna, in ogni caso, della convenuta al
pagamento delle spese di lite, incluse quelle di CTU e degli onorari di questo difensore come da nota
2 spese (o nella misura che sarà ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Tribunale), con espressa liquidazione e
distrazione in favore del sottoscritto procuratore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; • Dichiarare comunque la
sentenza provvisoriamente esecutiva, ai sensi dell'art. 282 c.p.c.
La causa veniva istruita tramite acquisizione della documentazione prodotta dalla parte attrice,
escussioni testimoniali e ctu e assunta in decisione in data odierna ex art. 281 sexies cpc.
IN DIRITTO
Nel merito le domande formulate da parte attrice sono fondate e meritano accoglimento nei limiti di seguito specificati.
La documentazione allegata da parte attrice agli atti di causa, le dichiarazioni rese dai testi (udienza
30.10.2024 SI. , SI. , SI. e SI. ) Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
e la Consulenza tecnica d'ufficio disposta dal Tribunale, hanno confermato l'esistenza dei vizi inerenti la vettura oggetto del giudizio e la sussistenza dei danni lamentati da parte attrice.
In particolare, il CTU nella propria perizia (in parte qua richiamata) ha risposto come segue ai quesiti formulati dalla scrivente:
1) Il veicolo, a livello di carrozzeria e interni non presenta vizi e/o difetti, ma - all'inizio delle operazioni peritali - non si metteva in moto, riscontrandosi problemi a livello sia di batteria che di centralina.
2) I vizi/difetti che hanno comportato il malfunzionamento del veicolo sono stati riscontrati a seguito di accurata e approfondita analisi eseguita dall'ausiliario – officina autorizzata - Controparte_3
nominato da questo CTU.
3) Nello specifico, si è riscontrato che sul veicolo è stato abolito il Filtro Anti-Particolato, il serbatoio
AdBlue risulta non funzionante e la valvola EGR bloccata, oltre ai connettori staccati del serbatoio
AdBlue e della valvola EGR.
3 4) Non è possibile stimare con esattezza la data di insorgenza dei suddetti vizi/difetti, ma si può
affermare che, alla data di consegna del veicolo (01/07/2023), questi presentava tutte quelle carenze in sede peritale;
carenze che hanno indubbiamente riverberato nel malfunzionamento del veicolo.
5) Dopo aver acclarato la sussistenza dei suddetti vizi/difetti, questo CTU – sulla scorta del “Report
diagnosi” stilato dall'ausiliario nominato – può affermare che essi - ad oggi - rendono il veicolo inidoneo all'uso cui è destinato, in quanto non rispetta la normativa sulle emissioni dei gas di scarico in atmosfera.
6) A fronte del preventivo stilato dall'ausiliario da questo CTU e tenendo conto di quanto lamentato da parte attrice, il danno resta individuato in €.11.990,00 ovvero in €.15.871,00 a seconda delle due prospettazioni.
7) Secondo tutto quanto ut stimato e dedotto da questo CTU nel corpo del presente elaborato tecnico, si può affermare con certezza l'esistenza del nesso di causalità tra i vizi riscontrati e i danni lamentati da parte attrice in citazione.
A tale proposito la giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte chiarito che la mancata conformità del bene all'uso pattuito e comune legittima la risoluzione del contratto (cfr. Cass. Civ.
Sez. II, sent. n. 21228/2016; Cass. Civ. Sez. III, sent. n. 14930/2006).
Corretti dunque i richiami formulati da parte attrice alla normativa vigente in materia sia con riferimento la codice civile sia con riferimento al codice del consumo.
4 5 Quanto sopra comporta la risoluzione del contratto stipulato inter partes con restituzione da parte del venditore e in favore del compratore del prezzo versato pari ad E 10.000 come da bonifici in atti.
Lo stesso va condannato al risarcimento dei danni patiti dal compratore di cui E 165,16 per CP_2
6 bollo auto, E 280,00 per carro attrezzi, E 400,00 per assicurazione auto, E 200,00 per trasferte a
Favara ed E 5.000,00 per mancato uso del veicolo (E 25 x n. 200 gg. di cui gg. 66 dal dì 8.7.2023 al dì
7.10.2023 e gg. 134 dal dì 10.11.2023 al dì 20.2.2024, data della citazione in cui parte attrice dichiara di avere acquistato altra vettura).
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in considerazione del valore effettivo della controversia nonché dell'attività effettivamente posta in essere, si liquidano al minimo in complessivi E 2.540,00
(di cui € 460 per Fase Studio, € 389 per Fase introduttiva, € 840 per Fase Istruttoria/Trattazione ed €
851 per Fase Decisoria), oltre gli accessori di legge.
Le spese di ctu -liquidate come da separato provvedimento- vanno poste integralmente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala –in composizione monocratica– nella persona del Giudice onorario dott.ssa
Rosita Cosentino, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe specificata, ogni diversa eccezione e difesa disattesa, dichiara risolto il contatto intercorso inter partes ed inerente la vettura oggetto del giudizio e per l'effetto:
- condanna parte convenuta al versamento in favore di parte attrice del prezzo versato per la vendita pari ad E 10.000;
- dispone che parte attrice restituisca al la vettura oggetto di causa;
CP_2
- condanna parte convenuta al versamento in favore di parte attrice della somma di E 165,16 per bollo auto, di E 280,00 per carro attrezzi, di E 400,00 per assicurazione auto, di E 200,00 per trasferte a Favara e di E 5.000,00 per mancato uso del veicolo (come sopra dettagliatamente indicato).
7 - condanna parte convenuta a versare in favore di parte attrice (e per essa in favor della procuratrice dichiaratasi antistataria) la somma di E 2.540,00 quali spese del giudizio, oltre gli accessori di legge come sopra specificate.
Spese della CTU a carico della parte convenuta.
Così deciso in Marsala, 26/03/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Rosita Cosentino
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