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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/10/2025, n. 7479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7479 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15117/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona dei Magistrati
Dott. GE MB Presidente
Dott.ssa Alima Zana Giudice Dott. NI IL Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15117/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASO' FILIPPO, dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 ROSSI e dell'avv.to CADORIN FEDERICA elettivamente domiciliata tramite PEC Emai_
. ecavvocati. Email_2 ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COVA BRUNO LORENZO, CP_2 P.IVA_2 dell'avv. DE LEO MARIAFRANCESCA, dell'avv. PANDINI GIULIA e dell'avv. PUNA JULJAN, elettivamente domiciliata presso il loro studio, Largo Toscanini n. 1, 20122, Milano CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice: voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza o eccezione, così giudicare: i) in rito, in via preliminare, dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 2573/2025, emesso dal Tribunale di Milano in data 7 febbraio 2025, nel procedimento sub r.g. n. 4093/2025, in quanto la presente controversia è devoluta alla cognizione arbitrale, ai sensi dell'art. 16 dell'accordo quadro in data 22 novembre 2021; ii) nel merito, in caso di rigetto della conclusione sub i), revocare il decreto ingiuntivo n. 2573/2025, emesso dal Tribunale di Milano in data 7 febbraio 2025, nel procedimento sub r.g. n. 4093/2025, in quanto il credito fatto valere è insussistente e comunque inesigibile;
pagina 1 di 3 iii) in ogni caso, con vittoria di spese, ivi incluse quelle del procedimento monitorio, oltre compensi di lite, IVA e CPA
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, anche in ragione dell'adesione di all'eccezione di incompetenza CP_2 promossa da , dichiarare la propria incompetenza in favore della Camera Arbitrale CP_1 Nazionale e Internazionale di Milano, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. Con riserva di ogni diritto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con citazione ritualmente notificata si è opposta al decreto ingiuntivo n. 2573/2025 Controparte_1 emesso dal Tribunale di Milano in data 14 febbraio 2025 eccependo, in via pregiudiziale,
l'incompetenza del Tribunale di Milano a conoscere la controversia per la presenza, nell'accordo quadro oggetto di causa, di una clausola arbitrale, con conseguente dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto.
1).1 Si è costituita la quale ha aderito all'eccezione di incompetenza per clausola arbitrale CP_2 chiedendo la compensazione delle spese di lite.
1).2 Alla luce dell'adesione all'eccezione di incompetenza ma tenuto conto del contrasto tra le parti in tema di spese di lite, il giudice istruttore rinviava per la discussione orale ex art. 275 bis c.p.c.. All'esito della discussione il Collegio si riservava per la decisione.
2) Alla luce dell'adesione del convenuto opposto all'eccezione di incompetenza, anche in conseguenza di quanto previsto dall'art. 819 ter c.p.c. con le modifiche apportate dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 223 del 2013, deve ritenersi applicabile nel caso di specie l'art. 38 comma 2 c.p.c..
Ciò comporta il richiamo del costante orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “L' adesione dell'opposto all'eccezione dell'opponente di incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo comporta, a norma dell'art. 38 cod. proc. civ,. che viene escluso ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa.
Tuttavia l'ordinanza con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, prendendo atto dell'adesione dell'opposto all'eccezione, dispone la cancellazione della causa dal ruolo, deve contenere la revoca dell'ingiunzione, essendo a tal fine necessario un provvedimento espresso, e non implicito, che impedisca al decreto di produrre gli effetti provvisori di cui esso è capace in pendenza dell'opposizione" (Cass., n. 6106 del 2006; Cass., n. 25180 del 2013).
pagina 2 di 3 L'applicazione del citato orientamento anche nel caso di eccezione di incompetenza arbitrale appare la soluzione giuridicamente più corretta tenuto conto:
a) che il ricorso per decreto ingiuntivo depositato in presenza di clausola arbitrale è da consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità ritenuto comportamento legittimo;
b) che le parti ben possono rinunciare ad avvalersi della clausola arbitrale decidendo, anche per comportamento concludente (cfr. sul punto Cass. SSUU 17244/2022) di rimettersi alla decisione del giudice ordinario, tenuto conto che è esclusa la rilevabilità d'ufficio dell'eccezione.
Pertanto, l'adesione del convenuto opposto all'eccezione di incompetenza per clausola arbitrale non costituisce ipotesi di accoglimento dell'eccezione bensì di concorde prosecuzione del giudizio avanti agli arbitri, i quali applicheranno, per le spese, il criterio della soccombenza anche con riferimento alla fase avanti al Tribunale, in una valutazione complessiva.
Conseguentemente il Tribunale revoca il decreto ingiuntivo n. 2573/2025 emesso dal Tribunale di
Milano in data 14 febbraio 2025 per incompetenza del Tribunale di Milano in presenza di clausola arbitrale.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 2573/2025 emesso dal Tribunale di Milano in data 14 febbraio 2025 per incompetenza del Tribunale di Milano in presenza di clausola arbitrale;
2. nulla sulle spese.
Milano, 25 settembre 2025
Il giudice relatore ed estensore Il Presidente
NI IL GE MB
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona dei Magistrati
Dott. GE MB Presidente
Dott.ssa Alima Zana Giudice Dott. NI IL Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15117/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASO' FILIPPO, dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 ROSSI e dell'avv.to CADORIN FEDERICA elettivamente domiciliata tramite PEC Emai_
. ecavvocati. Email_2 ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COVA BRUNO LORENZO, CP_2 P.IVA_2 dell'avv. DE LEO MARIAFRANCESCA, dell'avv. PANDINI GIULIA e dell'avv. PUNA JULJAN, elettivamente domiciliata presso il loro studio, Largo Toscanini n. 1, 20122, Milano CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice: voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza o eccezione, così giudicare: i) in rito, in via preliminare, dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 2573/2025, emesso dal Tribunale di Milano in data 7 febbraio 2025, nel procedimento sub r.g. n. 4093/2025, in quanto la presente controversia è devoluta alla cognizione arbitrale, ai sensi dell'art. 16 dell'accordo quadro in data 22 novembre 2021; ii) nel merito, in caso di rigetto della conclusione sub i), revocare il decreto ingiuntivo n. 2573/2025, emesso dal Tribunale di Milano in data 7 febbraio 2025, nel procedimento sub r.g. n. 4093/2025, in quanto il credito fatto valere è insussistente e comunque inesigibile;
pagina 1 di 3 iii) in ogni caso, con vittoria di spese, ivi incluse quelle del procedimento monitorio, oltre compensi di lite, IVA e CPA
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, anche in ragione dell'adesione di all'eccezione di incompetenza CP_2 promossa da , dichiarare la propria incompetenza in favore della Camera Arbitrale CP_1 Nazionale e Internazionale di Milano, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. Con riserva di ogni diritto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con citazione ritualmente notificata si è opposta al decreto ingiuntivo n. 2573/2025 Controparte_1 emesso dal Tribunale di Milano in data 14 febbraio 2025 eccependo, in via pregiudiziale,
l'incompetenza del Tribunale di Milano a conoscere la controversia per la presenza, nell'accordo quadro oggetto di causa, di una clausola arbitrale, con conseguente dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto.
1).1 Si è costituita la quale ha aderito all'eccezione di incompetenza per clausola arbitrale CP_2 chiedendo la compensazione delle spese di lite.
1).2 Alla luce dell'adesione all'eccezione di incompetenza ma tenuto conto del contrasto tra le parti in tema di spese di lite, il giudice istruttore rinviava per la discussione orale ex art. 275 bis c.p.c.. All'esito della discussione il Collegio si riservava per la decisione.
2) Alla luce dell'adesione del convenuto opposto all'eccezione di incompetenza, anche in conseguenza di quanto previsto dall'art. 819 ter c.p.c. con le modifiche apportate dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 223 del 2013, deve ritenersi applicabile nel caso di specie l'art. 38 comma 2 c.p.c..
Ciò comporta il richiamo del costante orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “L' adesione dell'opposto all'eccezione dell'opponente di incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo comporta, a norma dell'art. 38 cod. proc. civ,. che viene escluso ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa.
Tuttavia l'ordinanza con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, prendendo atto dell'adesione dell'opposto all'eccezione, dispone la cancellazione della causa dal ruolo, deve contenere la revoca dell'ingiunzione, essendo a tal fine necessario un provvedimento espresso, e non implicito, che impedisca al decreto di produrre gli effetti provvisori di cui esso è capace in pendenza dell'opposizione" (Cass., n. 6106 del 2006; Cass., n. 25180 del 2013).
pagina 2 di 3 L'applicazione del citato orientamento anche nel caso di eccezione di incompetenza arbitrale appare la soluzione giuridicamente più corretta tenuto conto:
a) che il ricorso per decreto ingiuntivo depositato in presenza di clausola arbitrale è da consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità ritenuto comportamento legittimo;
b) che le parti ben possono rinunciare ad avvalersi della clausola arbitrale decidendo, anche per comportamento concludente (cfr. sul punto Cass. SSUU 17244/2022) di rimettersi alla decisione del giudice ordinario, tenuto conto che è esclusa la rilevabilità d'ufficio dell'eccezione.
Pertanto, l'adesione del convenuto opposto all'eccezione di incompetenza per clausola arbitrale non costituisce ipotesi di accoglimento dell'eccezione bensì di concorde prosecuzione del giudizio avanti agli arbitri, i quali applicheranno, per le spese, il criterio della soccombenza anche con riferimento alla fase avanti al Tribunale, in una valutazione complessiva.
Conseguentemente il Tribunale revoca il decreto ingiuntivo n. 2573/2025 emesso dal Tribunale di
Milano in data 14 febbraio 2025 per incompetenza del Tribunale di Milano in presenza di clausola arbitrale.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 2573/2025 emesso dal Tribunale di Milano in data 14 febbraio 2025 per incompetenza del Tribunale di Milano in presenza di clausola arbitrale;
2. nulla sulle spese.
Milano, 25 settembre 2025
Il giudice relatore ed estensore Il Presidente
NI IL GE MB
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