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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/10/2025, n. 1783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1783 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9683/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 9683/2020 Registro Generale affari contenziosi civili vertente
TRA
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio degli Avv.ti Dario Paolo Mezzena e Cinzia Graff Cavanna, presso cui è stato eletto domicilio in Milano, piazza San Pietro in Gessate n. 2, giusta procura in atti
ATTRICE E
, con sede legale in Filderstadt (Germania), con il patrocinio degli CP_1
Avv.ti Martin Hartl, Luigi Cascone e Flavio Rodi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Venti Settembre n. 1, giusta procura in atti
CONVENUTA
E P.I ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
AN OT ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, viale Monte Sabotino, 19/2 CONVENUTA
OGGETTO del giudizio: Concorrenza sleale – risarcimento danni
CONCLUSIONI delle parti:
Per (come da foglio di precisazione delle Parte_1 conclusioni depositato in data 02.11.2023):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa domanda, istanza o eccezione, così giudicare: NEL MERITO: pagina 1 di 15 a) Accertare e dichiarare che e hanno commesso, CP_1 Controparte_2 ai danni di , gli atti illeciti ex art. 2043 c.c., anche di concorrenza sleale ex art. Pt_1
2598 c.c., come descritti in atti. b) Condannare e in via solidale, a risarcire i danni CP_1 Controparte_2 patrimoniali e non patrimoniali subiti da per gli illeciti di cui al capo che Pt_1 precede, danni che si quantificano in euro 2 (due) milioni (o quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o che sarà liquidata dal Giudice in via equitativa). c) Inibire e in via solidale, dal proseguire nella CP_1 Controparte_2 condotta illecita e di concorrenza sleale anche ex art. 2598 c.c., come descritti in atti, con fissazione di una penale per ogni violazione, nella misura di euro 50.000,00 (o quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o che sarà liquidata dal Giudice in via equitativa). d) Disporre la pubblicazione della sentenza ex art. 2600 c.c. su un quotidiano a tiratura nazionale e su due riviste tecniche di settore a tiratura internazionale, a cura dell'attrice e con oneri a carico delle convenute. e) Accertare e dichiarare che si è resa inadempiente rispetto alle obbligazioni CP_1 contrattuali assunte verso , come descritte in atti. Pt_1
f) Condannare a risarcire i danni subiti da per gli inadempimenti di CP_1 Pt_1 cui al capo che precede, danni che complessivamente si quantificano in euro 93.767,00 (o quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o che sarà liquidata dal Giudice in via equitativa). g) Disporre la compensazione giudiziale tra quanto eventualmente dovuto da Pt_1 ad e quanto dovuto da a in ragione delle domande di cui CP_1 CP_3 Pt_1 sopra. II) IN OGNI CASO Condannare la convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio. III) IN VIA ISTRUTTORIA
- Si insta per l'ammissione dei mezzi istruttori indicati in atti.”
PER (cfr, foglio di precisazione conclusioni in data 9.11.2023) CP_1
“Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, ogni diversa e contraria domanda e respinta,
in via pregiudiziale: (i) accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano rispetto alle domande ex adverso svolte, per essere competente il giudice tedesco;
(ii) in subordine, accertare e dichiarare la propria incompetenza funzionale rispetto alle domande ex adverso svolte in favore della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano;
(iii) in ulteriore subordine, accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale rispetto alle domande ex adverso svolte in favore del Tribunale di Lecco;
pagina 2 di 15 in subordine e nel merito, rigettare le domande ex adverso svolte in quanto infondate per tutte le ragioni esposte. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, come per legge. In via istruttoria, insiste per l'integrale rigetto delle istanze istruttorie ex CP_1 adverso formulate in quanto generiche, inammissibili e comunque irrilevanti. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Ill.mo Tribunale dovesse ritenere ammissibile la prova per testi richiesta da , chiede l'ammissione di prova Pt_1 CP_1 contraria diretta sul capitolo di prova 41) articolato da parte attrice ed indica come testi, se del caso a mezzo rogatoria internazionale o di prova delegata al console italiano ex art. 204 comma 2 c.p.c.,
- il signor , domiciliato presso;
Testimone_1 CP_1
- il signor , domiciliato presso . Testimone_2 CP_1
Relativamente al capitolo di prova 41) articolato da , si chiede ammettersi prova Pt_1 contraria indiretta sui seguenti capitoli di prova: i) Vero che dopo il 31 gennaio 2020, l'ultimo giorno di lavoro del signor
[...]
presso , ha provveduto alla cancellazione delle credenziali di Per_1 Pt_1 CP_1 accesso al portale informatico di cui era titolare il signor ? Persona_1
ii) Vero che a seguito della cancellazione delle credenziali di accesso al portale informatico di cui era titolare il signor , il portale informatico era Persona_1 rimasto accessibile per ? Pt_1
Si indicano come testi sui predetti capitoli i) e ii), se del caso a mezzo rogatoria internazionale o di prova delegata al console italiano ex art. 204 comma 2 c.p.c., il signor , domiciliato presso , ed il signor Testimone_1 CP_1 Tes_2
, anch'egli domiciliato presso .”.
[...] CP_1
PER (come da foglio di precisazione delle Controparte_2 conclusioni in data 18.10.2023);
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare, accogliendo le seguenti: conclusioni I – In via pregiudiziale Accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice italiano a conoscere della controversia in favore della giurisdizione del Giudice tedesco e, nello specifico, dichiarare la competenza del Tribunale di Stoccarda a dirimere la lite. II – In via pregiudiziale subordinata Accertare e dichiarare il difetto di competenza del Tribunale di Monza a dirimere la controversia in favore della competenza funzionale del Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale ex D.lgs. 17 giugno 2003, n. 168 (Tribunale delle Imprese). III – In via pregiudiziale ulteriormente subordinata
pagina 3 di 15 Accertare e dichiarare il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Monza in favore del Tribunale di Lecco ex art. 19. c.p.c., circoscrizione in cui ha sede CP_2
[...]
IV – Nel merito Per tutti i fatti richiamati in narrativa, rigettare integralmente la domanda di parte attrice poiché infondata in fatto ed in diritto, con ogni conseguente statuizione. V – Nel merito in via subordinata Per tutti i fatti richiamati in narrativa, rideterminare in via equitativa la minor somma ritenuta di giustizia rispetto alla domanda azionata imputabile per le doglianze patite da
previo accertamento in concreto dell'entità effettiva del grado di responsabilità Pt_1 di per i fatti di cui è causa, con ogni conseguente statuizione. Controparte_2
VI – In via istruttoria Ammettere i seguenti capitoli di prova per testi: 1) “Vero che, in data 03.12.2019, veniva contattata dal signor Controparte_2
, il quale avanzava la propria candidatura quale impiegato tecnico Persona_1 riparatore ”
2) “Vero che, allorquando il signor avanzava la propria candidatura Persona_1 quale tecnico riparatore, aveva necessità di coprire analoga Controparte_2 posizione, in conseguenza delle dimissioni rassegnate dal signor con Parte_2 efficacia a far data dal 06.12.2019”
3) “Vero che, in data 13.01.2020, presso la sede di si svolgeva un Controparte_2 colloquio conoscitivo del signor ” Persona_1
4) “Vero che, in occasione del colloquio del 13.01.2020, il signor , Persona_1 riferiva che, in forza dell'accordo sottoscritto con in data 28.11.2019, il suo Pt_1 rapporto di lavoro con la stessa si sarebbe risolto consensualmente a far data dal 31.01.2020” 5) “Vero che, in occasione del colloquio del 13.01.2020, il signor , su Persona_1 richiesta di specificava di non essere vincolato ad alcun patto di Controparte_2 non concorrenza con il precedente datore di lavoro ” Pt_1
Si indica quale teste sui capitoli di prova su articolati, il signor residente Tes_3 in Via Fiano 10 – 10040 Druento – TO. Rigettare le istanze istruttorie tutte formulate dall'attrice in quanto inammissibili e/o rilevanti. Per il caso di ammissione dei capitoli di prova per testi di nn.44,45,53,54 e 57, Pt_1 ammettere a prova contraria, sui medesimi capitoli, con lo stesso teste CP_2 indicato a prova diretta. VII- In ogni caso Con vittoria di spese, diritti e onorari da quantificarsi secondo i criteri previsti dal d.m. 10.03.2014 n.55, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.”
pagina 4 di 15
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, depositato in data 18 dicembre 2020,
[...]
- premesso di intrattenere da lunga data Parte_1 rapporti commerciali con la ditta tedesca (leader mondiale nella CP_1 produzione e commercializzazione di etichettatrici industriali di elevata qualità e di essersi la stessa affidata all'attrice da oltre 25 anni quale suo dealer per il territorio italiano), ha convenuto in giudizio e CP_1 Controparte_2 esponendo che:
- il rapporto commerciale è stato da ultimo regolato dal contratto del Parte_3
1 luglio 2013 in virtù del quale acquistava le etichettatrici a prezzi Pt_1 CP_1 scontati e le rivendeva in Italia, a prezzo libero;
- in 25 anni non ha mai avuto altri dealer per l'Italia e non ha mai venduto CP_1 direttamente i suoi prodotti a clienti italiani;
pertanto, se una ditta italiana avesse voluto acquistare una etichettatrice o un pezzo di ricambio di avrebbe dovuto CP_1 comunque rivolgersi a;
Pt_1
- verso la fine del 2019 l'attrice ha dovuto affrontare una vertenza apertasi con un suo dipendente, che lavorava per la stessa da diversi anni con mansioni Persona_1 sia tecniche che commerciali- avendo sollevato nei confronti del predetto diversi richiami formali;
la vertenza si è conclusa con un accordo formalizzato nel dicembre 2019, in virtù del quale il rapporto di lavoro sarebbe proseguito sino al 31 gennaio 2020, periodo durante il quale il dipendente avrebbe dovuto portare a compimento determinati compiti, e, nel contempo, aveva assunto un nuovo tecnico e gli aveva fatto Pt_1 frequentare in Germania, presso , un corso di specializzazione avente ad CP_1 oggetto le etichettatrici della convenuta;
- nel corso del mese di gennaio 2020, veniva a conoscenza del fatto che il dipendente sarebbe stato assunto da una ditta concorrente con Controparte_2 sede in Lecco, ed appurava che dal personal computer in uso a Persona_1 risultavano cancellati o copiati migliaia di files di proprietà dell'attrice;
- che veniva inviata diffida a e ad intimando loro Persona_1 Controparte_2 di non porre in essere atti di concorrenza sleale e, in particolare, finalizzati a sviare e/o sottrarre i clienti;
- dopo una serie di incontri tra e alcuni funzionari di , in data 17 Pt_1 CP_1 febbraio 2020 i funzionari di dichiaravano che era il nuovo CP_1 CP_2 dealer prescelto, cui seguiva comunicazione di recesso da parte di dal contratto CP_1
2013 con efficacia dal 31.05.2020;
- che avrebbe posto in essere atti di concorrenza sleale finalizzati a sviare la CP_1 clientela di tramite l'utilizzo illegittimo di dati, conoscenze e know how di Pt_1 esclusiva proprietà dell'attrice, nonché comportamenti ostruzionistici verso;
Pt_1
- che, successivamente, manifestava, pochi giorni prima della scadenza, la sua CP_1 disponibilità a proseguire il rapporto commerciale con sino al 31.12.2020, la Pt_1
pagina 5 di 15 quale ultima comunicava di essere disponibile ad accettare la proposta di prosecuzione della collaborazione precisando le proprie condizioni con lettera in data 08.06.2020, non riscontrata da;
CP_1
- che, tuttavia, in questa seconda fase di rapporto, nuovamente attuava una CP_1 serie di atteggiamenti ostruzionistici: ad esempio pretendendo il saldo immediato di fatture non scadute, oppure ritardando l'evasione degli ordini dei clienti o negando l'evasione di nuovi ordini ricevuti da clienti di , sia relativi ad etichettatrici sia a Pt_1 pezzi di ricambio, con conseguenti danni di natura economica e di immagine ai danni dell'attrice;
- con lettera in data 23.09.2020 ha dichiarato di voler risolvere unilateralmente CP_1
l'accordo in base al quale era stata avviata la seconda fase del rapporto, imputando all'attrice una non meglio precisata condotta scorretta delle ultime settimane;
- poco tempo dopo accertava che e erano intervenute Pt_1 CP_1 CP_2 su uno dei principali clienti dell'attrice, in particolare vendendo CP_2 etichettatrici ed effettuando non meglio precisati interventi tecnici su CP_4 macchine a suo tempo vendute da . Pt_1
Ciò esposto, ha affermato di agire nei confronti di ed per CP_1 CP_2 accertare la responsabilità extracontrattuale per illeciti verificatisi in Italia e commessi in associazione tra loro da una ditta italiana ) e una ditta tedesca CP_2
( ), nonché in via contrattuale per inadempimenti commessi da una ditta tedesca CP_1 in merito ad obbligazioni che dovevano essere eseguite in Italia, con conseguente giurisdizione del giudice italiano ai sensi del Regolamento (UE) n. 1215/2012 in vigore dal 10 gennaio 2015 (art. 4). Ha poi affermato la competenza territoriale del Tribunale di Monza quale luogo ove si sono concluse e/o devono essere eseguite le obbligazioni contrattuali e quale luogo in cui si sono verificati i fatti illeciti, essendo Monza la sede legale ed operativa della società attrice. Nel merito ha lamentato, in primo luogo, la commissione di atti illeciti e la violazione di obbligazioni contrattuali, con richiesta di pagamento somme e/o risarcimento danni, patrimoniali e non, subiti. Ha affermato che e hanno posto in essere gli illeciti previsti dagli CP_1 CP_2 artt. 2598 n.2 e 3 c.c., avendo concordato un piano di azione finalizzato ad appropriarsi dell'impresa del concorrente e/o hanno comunque agito, d'intesa, per Pt_1 danneggiare ed avvantaggiare loro stesse, cercando non solo di sviarne la Pt_1 clientela, bensì di appropriarsene in toto, anche mediante lo storno di dipendenti, approfittando della fuoriuscita dell'ex dipendente vero punto di Persona_1 riferimento per tutti i clienti dell'attrice. Ha poi addotto l'inadempimento di rispetto ad obbligazioni contrattuali assunte CP_1 extra contratto 2013. Pertanto, ha chiesto la condanna di e in via CP_1 Controparte_2 solidale, a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per gli atti illeciti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., quantificati in Euro due milioni, con inibizione delle pagina 6 di 15 stesse a proseguire nella condotta illecita e di concorrenza sleale, con fissazione di una penale per ogni violazione nella misura di Euro 50.000,00; disporsi la pubblicazione della sentenza su un quotidiano a tiratura nazionale e su due riviste tecniche di settore a tiratura internazionale, a cura dell'attrice e con oneri a carico delle convenute. La condanna di a risarcire i danni subiti da per essersi la prima resa CP_1 Pt_1 inadempiente rispetto alle obbligazioni contrattuali assunte verso , come Pt_1 descritte, danni quantificati in complessivi Euro 93.697,00. Disporre la compensazione giudiziale tra quanto dovuto da ad e Pt_1 CP_1 quanto dovuto da a in ragione delle domande svolte. CP_1 Pt_1
Con comparsa di risposta in data 24.06.2021 si è costituita che ha CP_1 eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del Giudice adito, così come definito da Regolamento UE n. 1215/2012 (cd. “Regolamento Bruxelles I bis”), applicabile in ragione del coinvolgimento di almeno due stati membri dell'UE, per essere competente il foro di Stoccarda. In particolare, ha asserito inapplicabilità alla specie del foro speciale di cui all'art. 7 n.3 del Regolamento, non riscontrandosi la presenza di alcun illecito penale da cui possa sorgere un'azione di risarcimento danno o di restituzione. Ha poi affermato che le parti hanno pattuito nel contratto una clausola di proroga della competenza giurisdizionale (cfr. art.
8.4 doc.2) che prevede quale foro concordato quello di Stoccarda, clausola di ugual tenore prevista anche all'art. VII.I del documento condizioni generali di vendita di allegato al contratto (cfr. doc. 2). CP_1
Ha aggiunto che poiché la sede legale di si trova nella città di Filderstadt, anche CP_1 in questo caso il Tribunale competente è quello di Stoccarda, nel cui distretto ricade la città di Filderstadt. Ha evidenziato che sulle domande contrattuali di , sia che attengano al contratto, Pt_1 sia ai singoli ordini relativi alla fase finale del rapporto tra le parti, regolati dalle Condizioni Generali di Vendita di è competente a pronunciarsi esclusivamente il CP_1
Giudice tedesco di Stoccarda. Parimenti sulle domande extracontrattuali, per concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., perché anch'esse nascenti dai rapporti contrattuali in quanto la condotta ostruzionista contestata ad è dalla stessa ricondotta a presunti inadempimenti CP_1 Pt_1 contrattuali che non integrano atti di concorrenza sleale;
la stessa domanda di compensazione giudiziale è domanda che investe la cognizione di rapporti contrattuali per cui è applicabile la clausola di proroga della giurisdizione del foro di Stoccarda. Ha poi affermato, in via subordinata, l'incompetenza funzionale del Tribunale di Monza, essendo competente la sezione specializzata del Tribunale delle Imprese di Milano, in quanto l'atto di citazione si fonda sull'asserito accordo illecito posto in essere da CP_1
e al fine di sottrarre a il suo know how, dati, conoscenze e CP_2 Per_1 Pt_1 la lista dei clienti. Trattandosi, infatti, di illecito sfruttamento di informazioni aziendali aventi carattere riservato, come liste clienti o il know-how, sussiste la competenza delle sezioni pagina 7 di 15 specializzate in materia d'impresa ex art. 3 del D. Lgs 168/2003 e dell'art. 134 del d. lgs 30/2005. In ulteriore subordine, ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Monza in favore del Tribunale di Lecco in quanto, in virtù dell'art.
8.4 del contratto inter partes (doc. 2), non solo le parti hanno scelto Stoccarda come foro competente, ma hanno esplicitamente determinato che Stoccarda è il luogo di esecuzione. Quanto poi alle domande extracontrattuali (storno di dipendenti, sviamento di clientela) i fatti illeciti riportati dalla , oltre a non essere riferibili ad , non si sono Pt_1 CP_1 comunque verificati a Monza, ma, al più, presso e, dunque, a Rogeno, in CP_2 provincia di Lecco, ove quest'ultima ha la sua sede legale (cfr. doc. 4 ). Pt_1
Né le ulteriori condotte contestate si sono verificate a Monza, ma, al più, a Rogeno o addirittura in Germania (mancata risposta alle diffide di , rifiuto di vendita, Pt_1 condotta ostruzionistica). Anche applicando il foro facoltativo prescelto dalla , sarebbe competente il foro Pt_1 di Lecco, dove ha sede . CP_2
Nel merito, ha asserito che aveva in realtà già rinunciato alla pretesa Pt_1 extracontrattuale per quanto concerne la domanda ex art. 2598 c.c. nello scambio di lettere del 23 maggio e 8 giugno 2020, con cui le parti hanno avviato la fase finale del rapporto, riservandosi di agire nei confronti di e di (doc. 5 CP_2 Per_1
). Pt_1
In ogni caso, ha affermato l'insussistenza di alcun atto di concorrenza sleale perpetrato ai danni di , smentito dalle stesse disposizioni contrattuali. Pt_1
Ha poi contestato la quantificazione del danno operata dall'attrice in quanto non suffragata da alcuna prova in ordine alla sua determinazione, corrispondente, a detta dell'attrice, alla differenza tra il valore di al 31 dicembre 2019 e quello odierno, Pt_1 pressoché azzerato in ragione degli illeciti subiti, nonché in ordine al nesso di causalità, non risultando dimostrato che l'asserita diminuzione dei ricavi nel 2020 sia dipesa dagli atti di concorrenza sleale posti in essere. Quanto agli asseriti inadempimenti contrattuali di ne ha eccepito l'assoluta CP_1 infondatezza. Ha chiesto, pertanto, il rigetto delle domande formulate e la condanna alle spese di giudizio. Con comparsa di costituzione e risposta del 25.06.2021 si è costituita
[...] che ha eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del CP_2
Giudice italiano, avendo le parti espressamente concordato in sede contrattuale di rimettere ogni eventuale lite alla giurisdizione tedesca e, nello specifico, al Giudice di Stoccarda, così come previsto anche dalle norme di diritto comunitario che indicano quale foro generale delle controversie in materia civile e commerciale quello in cui ha domicilio il convenuto. Ha poi eccepito, in via gradata, l'incompetenza funzionale del Tribunale di Monza, essendo la materia relativa alla concorrenza sleale di competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale e, dunque, nel caso di pagina 8 di 15 specie, l'azione avrebbe dovuto essere proposta innanzi alle sezioni specializzate del Tribunale di Milano. Ferme le eccezioni pregiudiziali suindicate, ha affermato l'incompetenza territoriale del Tribunale di Monza in quanto il giudizio avrebbe dovuto essere instaurato avanti il Tribunale di Lecco in applicazione dell'art. 19 c.p.c., unico criterio residuale applicabile non essendo stata assunta alcuna obbligazione rilevante nella circoscrizione del foro di Monza: il contratto è stato sottoscritto a Filderstadt e non vi è prova che gli asseriti illeciti si siano compiuti a Monza. Nel merito, premesso di essere attiva nel settore del commercio, della progettazione costruzione, riparazione e manutenzione di macchine per l'industria grafica dal 1990 e di possedere competenze pluriennali nel mercato di riferimento, ha affermato di avere assunto in data 03.02.2020 e di avere accertato che lo stesso fosse Persona_1 libero da ogni onere rispetto al precedente datore di lavoro: invero, tra quest'ultimo e era stato sottoscritto, in data 28.11.2019, un accordo di risoluzione consensuale Pt_1 del rapporto lavorativo con cui veniva concordato che il lavoratore fosse liberato dal patto di non concorrenza;
inoltre, non ha promosso alcuna azione giudiziale nei Pt_1 confronti di a dimostrazione del fatto che nessuna seria rimostranza potesse Per_1 vantare nei suoi confronti. Ha inoltre esposto che non ha offerto alcuna prova dell'idoneità lesiva della Pt_1 condotta concorrenziale illecita contestata ad non avendo valenza Controparte_2 sul punto il mero passaggio del da un'azienda ad un'altra. Per_1
Quanto alla lamentata violazione dell'art. 2598 n. 2 c.c. ha contestato l'inapplicabilità della fattispecie, non essendosi mai presentata alla clientela come società per alcuna ragione o titolo collegata all'attrice, evidenziando che la clientela di cui Pt_1 lamenta lo sviamento in realtà è tutta clientela esclusiva di , dei cui prodotti CP_1
risultava mera venditrice. Pt_1
Ha altresì eccepito che non pare configurabile la violazione di cui all'art. 2598 c.c. n.3, in quanto il passaggio da un'azienda all'altra riguarderebbe un solo dipendente, il quale aveva a suo tempo interrotto consensualmente il proprio rapporto con prima di Pt_1 ricollocarsi autonomamente sul mercato. Infine, non ha fornito alcun elemento probatorio atto a dimostrare che Pt_1 CP_2 le abbia sottratto il suo intero know how, né che l'abbia spogliata dei suoi clienti, in quanto nei due casi menzionati dall'attrice ( e ) ha Pt_4 Pt_5 Controparte_2 agito nella gestione delle richieste ricevute dai suddetti soggetti quale distributore dei prodotti ufficialmente incaricato per l'intero territorio nazionale italiano, dando CP_1 dunque seguito agli impegni contrattuali assunti con CP_1
Infine, qualora venisse accertata la sussistenza di condotte passibili di rimprovero ex art. 2598 n.2 e n.3 in capo alla medesima, ha contestato i criteri di calcolo utilizzati per formulare la domanda risarcitoria. Ha chiesto conseguentemente il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto.
pagina 9 di 15 Alla prima udienza di comparizione fissata per la data del 15.07.2021 le parti si richiamavano ai propri scritti e alle rispettive eccezioni e conclusioni e chiedevano i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.; il Giudice rinviava per gli incombenti di cui all'art. 184 c.p.c. alla data dell'11.01.2022. Con ordinanza in data 20.01.2022, rigettate le istanze istruttorie, il Tribunale fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 19.05.2022, data in cui tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. Con successiva ordinanza del 21.10.2022, il Tribunale rimetteva la causa in istruttoria, fissando udienza di precisazione delle conclusioni per la data del 25 maggio 2023. A tale udienza, mutato nelle more il Giudice nella persona fisica, ed in considerazione del recente subentro nel ruolo e dell'elevato numero di cause fissate per lo stesso incombente, veniva fissata nuova udienza di precisazione delle conclusioni per la data del 14.11.2023, in cui la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Con successiva ordinanza del 12 luglio 2024, alla luce della complessità della causa e delle plurime eccezioni pregiudiziali sollevate dalle parti sin dagli atti introduttivi e ribadite in sede di precisazione delle conclusioni, veniva fissata udienza per la discussione sulle stesse al 19.11.2024. In tale data, il legale di parte attrice dichiarava di rinunciare alle domande di natura contrattuale formulate nei confronti della convenuta, residuando la sola domanda extracontrattuale relativa alla seconda fase del rapporto e inerente al risarcimento del danno per sviamento di clientela. I legali delle convenute insistevano nelle eccezioni pregiudiziali formulate. Il Giudice, preso atto, invitava le parti a valutare la possibilità di una soluzione conciliativa, alla quale parte attrice si dichiarava disponibile, mentre i legali delle convenute chiedevano un rinvio al fine di verificare la disponibilità dei rispettivi assistiti. Alla successiva udienza del 14 gennaio 2025, i legali davano atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione e chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. La causa è stata quindi trattenuta in decisione, sulle conclusioni delle parti nei termini indicati in epigrafe, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. SULLA RINUNCIA ALLE DOMANDE DI NATURA CONTRATTUALE OPERATA DA CIESSE
Preliminarmente, deve darsi atto che CIESSE, in sede di comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c., ha operato una significativa modifica delle proprie conclusioni, rinunciando alle domande di natura contrattuale relative al periodo di vigenza del contratto sottoscritto il 01.07.2013 (lettere C, D ed E dell'atto di citazione) e mantenendo pagina 10 di 15 esclusivamente le domande extracontrattuali per concorrenza sleale e quelle contrattuali relative alla "seconda fase" del rapporto (successiva al 31 maggio 2020). Le convenute hanno eccepito l'inammissibilità di tale modifica, sostenendo che la comparsa conclusionale ha natura meramente illustrativa e non può contenere modifiche alle domande già formulate. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la rinuncia alle domande è sempre ammissibile, anche in sede di comparsa conclusionale. Come affermato dall'arresto giurisprudenziale delle SS.UU. n. 3453 del 07.02.2024, dopo la precisazione delle conclusioni è vietato estendere il thema decidendum, attraverso nuove domande ed eccezioni che non potrebbero essere confutate ex adverso, ma non restringerlo, mediante rinuncia a qualche capo di domanda o a qualche eccezione. La rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi può intervenire in sede di comparsa conclusionale o di memoria di replica, nonostante la natura semplicemente illustrativa di tali atti. Da un lato, invero, è noto il principio secondo cui gli scritti conclusivi di parte, comparsa conclusionale e memoria di replica, sono volti ad illustrare quanto già discusso, senza poter contenere nova. Dall'altro lato, tuttavia, è altrettanto ammessa la restrizione del thema decidendum, in forza della rinuncia a qualche capo di domanda o ad eccezioni in precedenza formulate, che resta nella disponibilità del soggetto processuale non solo fino al momento della precisazione delle conclusioni, ma anche in seguito, come nella comparsa conclusionale o anche nella memoria di replica (per la conclusionale, cfr. Cass. 26 giugno 2015, n. 13203; Cass. 15 aprile 2014, n. 8737; Cass. 17 dicembre 2013, n. 28146; Cass. 25 agosto 1997, n. 7977; e già Cass. n. 2434/1971; Cass. n. 334/1965). Per il principio dispositivo, infatti, va sempre ammesso che la parte rinunci alla sua domanda o a parti di essa, come si ricava dallo stesso art. 306 c.p.c. (cfr., di recente, Cass. 17 marzo 2023, n. 7883, sui concetti di rinuncia agli atti, all'azione, al diritto o alla domanda). Si opera, invero, in tal modo una restrizione del thema decidendum, che è sempre permessa. Nel completo rispetto del contraddittorio, peraltro, proprio per il fatto che si tratta di un caso eccezionale di modifica delle proprie richieste, sia pure in senso restrittivo, il giudice può provvedere, se ritenga rilevante la modifica ai fini delle difese, alla rimessione della causa sul ruolo al fine di estendere la discussione alla situazione creatasi a domanda o a capi di domanda rinunciati. Il bilanciamento tra il principio dispositivo, che rende la parte sovrana delle sue scelte difensive e delle domande poste al giudice, e gli effetti che esso produce per tutte le parti del giudizio è stato risolto dal legislatore mediante la prevalenza del primo, presentando invero il sistema le modalità procedurali per assicurare, come ora esposto, il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa di tutte le parti in causa. La rinuncia operata da deve pertanto considerarsi ammissibile, configurandosi Pt_1 come legittima restrizione del thema decidendum in ossequio al principio dispositivo che informa il processo civile. pagina 11 di 15 II. SULLE QUESTIONI PREGIUDIZIALI SOLLEVATE DALLE PARTI CONVENUTE Prima di affrontare le ulteriori questioni preliminari sollevate dalle convenute ed il merito della controversia, questo Giudice deve necessariamente pronunciarsi sull'eccezione pregiudiziale sollevata da entrambe le convenute. Ciò premesso, deve essere primariamente risolta la questione pregiudiziale sulla sussistenza o meno della giurisdizione del giudice italiano alla luce delle clausole di proroga della giurisdizione contenute nel contratto inter partes stipulato il 01.07.2013 e nelle Condizioni Generali di Vendita di . CP_1
La determinazione della giurisdizione deve essere effettuata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento UE n. 1215/2012 (Bruxelles I bis), che disciplina la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Il contratto tra ed contiene, all'art. 8.4, una clausola di proroga della Pt_1 CP_1 giurisdizione che stabilisce: "This Agreement shall be exclusively governed by German law. The place of jurisdiction and the place of performance for both Contracting Parties is Stuttgart". Analoga clausola è prevista nelle Condizioni Generali di Vendita di (art. CP_1
VII.1), che dispongono: "The place of jurisdiction for all legal disputes arising out of business relations with Customers [...] and the place of performance shall be our registered place of business".
“Il presente Contratto è disciplinato esclusivamente dal diritto tedesco. Il foro competente e il luogo di adempimento per entrambe le parti contraenti è Stoccarda". Analoga clausola è prevista nelle Condizioni Generali di Vendita di (art. CP_1
VII.1), che dispongono: "Il foro competente per tutte le controversie giuridiche derivanti dai rapporti commerciali con i Clienti [...] e il luogo di adempimento sarà la nostra sede legale di attività". Tali clausole devono essere valutate alla luce dell'art. 25 del Regolamento UE n. 1215/2012, secondo cui "qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un'autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro". Come precisato dalla norma, "detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti". La giurisprudenza ha costantemente affermato l'efficacia delle clausole di proroga della giurisdizione nei rapporti internazionali. Come chiarito dalle SS.UU. con ordinanza n. 21663 del 28 luglio 2025, "la pattuizione sulla individuazione del giudice competente possiede autonoma valenza e prescinde da altri accordi inseriti nel contratto, vivendo di propria autonomia quale espressione del principio di libertà contrattuale". pagina 12 di 15 Consolidata giurisprudenza ha stabilito che la clausola di proroga può estendersi anche a controversie formalmente qualificate come extracontrattuali quando queste siano sostanzialmente fondate sui rapporti contrattuali intercorsi fra le parti. Questo giudice ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui la clausola contrattuale che prevede la competenza per 'qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o collegata allo stesso' deve essere interpretata nel senso di comprendere sia le controversie in cui il contratto assuma la funzione di fonte della pretesa, sia quelle in cui il contratto costituisca solo un fatto costitutivo della pretesa congiunto ad altri, estendendosi quindi a tutte le controversie che in qualsiasi modo abbiano attinenza con il contratto in senso statico e dinamico. Tale interpretazione estensiva trova applicazione anche quando una parte invochi contemporaneamente responsabilità aquiliana e contrattuale fondate sui medesimi fatti materiali, restando devoluta alla competenza del foro convenzionale sia l'azione contrattuale che quella extracontrattuale. Nel caso in esame, le domande di concorrenza sleale si fondano interamente su condotte che sarebbero state poste in essere in violazione degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale o in occasione della sua cessazione. Come emerge chiaramente dalla ricostruzione fattuale operata dall'attrice, tutti gli addebiti mossi a e trovano il loro fondamento genetico nel CP_1 CP_2 contratto stipulato il 01.07.2013 (doc. 2 attoreo) e nei rapporti commerciali che ne sono derivati. Invero, dall'esame dell'atto di citazione emerge che le domande di concorrenza sleale si basano su: condotte ostruzionistiche di : blocco del portale informatico, ritardi CP_1 nell'evasione degli ordini, rifiuto di vendita - tutte condotte che presuppongono l'esistenza del rapporto contrattuale e la sua violazione;
sviamento della clientela: l'appropriazione del parco clienti di attraverso Pt_1
l'utilizzo del know-how acquisito durante il rapporto contrattuale;
storno di dipendenti: l'assunzione di da parte di con Persona_1 CP_2 trasferimento delle conoscenze acquisite durante il rapporto di lavoro presso . Pt_1
Sotto il profilo della giurisdizione, pertanto, deve aversi riguardo esclusivamente alla natura contrattuale della domanda quando l'azione, pur formalmente qualificata come extracontrattuale, risulti sostanzialmente fondata sui rapporti contrattuali. Nel caso in esame, tutte le condotte contestate a e CP_1 CP_2 presuppongono necessariamente l'interpretazione e la valutazione del contratto sottoscritto il 01.07.2013. Come anche evidenziato dalla giurisprudenza comunitaria, un'azione rientra nella materia contrattuale quando, per stabilire la liceità o l'illiceità del comportamento rimproverato al convenuto, l'interpretazione del contratto che vincola le parti appaia indispensabile. Le domande di , pur formalmente qualificate come extracontrattuali, sono in Pt_1 realtà fondate su pretese violazioni del contratto del 01.07.2013 e degli accordi pagina 13 di 15 successivi, non potendo mai prescindere dalla loro considerazione, valutazione e interpretazione. La giurisprudenza ha altresì affermato che le clausole sul foro esclusivo devono essere interpretate nel senso che le parti hanno inteso ricomprendervi tutte le controversie che in qualunque modo abbiano a che fare con il contratto, inteso in senso statico e dinamico. Sulla scorta dell'arresto giurisprudenziale delle SS. UU - sentenza n. 31963 del 5 novembre 2021, “in presenza di una pluralità di convenuti e di domande connesse, sia contrattuali che extracontrattuali, la giurisdizione si radica presso il giudice dello Stato membro in cui è domiciliato uno dei convenuti, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento UE n. 1215/2012, quando tra le domande esiste un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unitaria per evitare decisioni incompatibili. (….) La separazione delle domande contrattuali da quelle extracontrattuali rivolte verso tutte le parti convenute, ritenute cooperanti in modo attivo od omissivo alla produzione dell'illecito patrimoniale, condurrebbe a decisioni incompatibili quando l'invalidità ed inefficacia degli atti negoziali sia strettamente connessa al complessivo accertamento dell'illiceità delle operazioni, trattandosi di attività prospettate come connesse da uno stretto vincolo funzionale da parte di tutti i convenuti”. Nel caso di specie, le clausole contenute nel contratto del 01.07.2013 e nelle Condizioni Generali di Vendita stabiliscono in maniera inequivocabile che il foro competente è quello di Stoccarda per "tutte le controversie legali nascenti dalle relazioni commerciali fra le parti". La decisione di questo giudice si conforma ai principi affermati dalla giurisprudenza europea e nazionale in materia di giurisdizione internazionale, garantendo il rispetto dell'autonomia negoziale delle parti e dell'efficacia delle clausole di proroga validamente pattuite. Alla luce dell'analisi condotta e di tutte le argomentazioni suesposte, deve concludersi per il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello tedesco per le seguenti ragioni: a)validità ed efficacia delle clausole di proroga: il Contratto 2013 contiene clausole di proroga della giurisdizione validamente pattuite dalle parti, che attribuiscono competenza esclusiva al foro di Stoccarda;
b)estensione alle domande extracontrattuali: le domande di concorrenza sleale, pur formalmente extracontrattuali, sono sostanzialmente fondate sui rapporti contrattuali e presuppongono necessariamente l'interpretazione del Contratto 2013; c)carattere esclusivo della giurisdizione: l'art. 25 del Regolamento UE n. 1215/2012 stabilisce che la competenza pattuita è esclusiva e prevale sui criteri generali e speciali di giurisdizione;
d)interpretazione estensiva delle clausole: le clausole di foro devono essere interpretate nel senso di ricomprendere tutte le controversie che in qualsiasi modo abbiano attinenza con il contratto.
pagina 14 di 15 La rinuncia operata da alle domande contrattuali relative al periodo di vigenza Pt_1 del contratto del 01.07.2013, pur ammissibile dal punto di vista processuale, non può avere l'effetto di sottrarre la controversia alla giurisdizione tedesca, poiché anche le domande residue (extracontrattuali e relative alla "seconda fase") rimangono sostanzialmente connesse al rapporto contrattuale originario e presuppongono la sua interpretazione. In conclusione, il tentativo di attribuire una veste extracontrattuale alle proprie domande non può aggirare le clausole di proroga di competenza contenute nei contratti che già disciplinano le medesime fattispecie. L'accoglimento della questione di rito attinente alla giurisdizione come eccepita dalle parti convenute rivesta carattere assorbente e preclude l'esame delle ulteriori questioni preliminari e di merito della controversia. In conclusione, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice italiano in favore della giurisdizione del Tribunale tedesco di Stoccarda. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono regolate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa,
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice tedesco di Stoccarda per tutte le domande formulate da Parte_1 nei confronti di e
[...] CP_1 [...]
CP_2
- condanna al pagamento delle Parte_1 spese processuali in favore di , che liquida in complessivi € CP_1
8991,00 per compensi (€ 2.127,00 per fase di studio, € 1.416,00 per fase introduttiva, € 1.869,00 per fase istruttoria, € 3.579,00 per fase decisoria) oltre 15% spese generali, CPA ed IVA come per legge.
- condanna al pagamento delle Parte_1 spese processuali in favore di che liquida in Controparte_2 complessivi € 8991,00 per compensi (€ 2.127,00 per fase di studio, € 1.416,00 per fase introduttiva, € 1.869,00 per fase istruttoria, € 3.579,00 per fase decisoria) oltre 15% spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Monza, il 10 ottobre 2025. Il Giudice Dott.ssa Cinzia Fallo
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 9683/2020 Registro Generale affari contenziosi civili vertente
TRA
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio degli Avv.ti Dario Paolo Mezzena e Cinzia Graff Cavanna, presso cui è stato eletto domicilio in Milano, piazza San Pietro in Gessate n. 2, giusta procura in atti
ATTRICE E
, con sede legale in Filderstadt (Germania), con il patrocinio degli CP_1
Avv.ti Martin Hartl, Luigi Cascone e Flavio Rodi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Venti Settembre n. 1, giusta procura in atti
CONVENUTA
E P.I ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
AN OT ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, viale Monte Sabotino, 19/2 CONVENUTA
OGGETTO del giudizio: Concorrenza sleale – risarcimento danni
CONCLUSIONI delle parti:
Per (come da foglio di precisazione delle Parte_1 conclusioni depositato in data 02.11.2023):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa domanda, istanza o eccezione, così giudicare: NEL MERITO: pagina 1 di 15 a) Accertare e dichiarare che e hanno commesso, CP_1 Controparte_2 ai danni di , gli atti illeciti ex art. 2043 c.c., anche di concorrenza sleale ex art. Pt_1
2598 c.c., come descritti in atti. b) Condannare e in via solidale, a risarcire i danni CP_1 Controparte_2 patrimoniali e non patrimoniali subiti da per gli illeciti di cui al capo che Pt_1 precede, danni che si quantificano in euro 2 (due) milioni (o quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o che sarà liquidata dal Giudice in via equitativa). c) Inibire e in via solidale, dal proseguire nella CP_1 Controparte_2 condotta illecita e di concorrenza sleale anche ex art. 2598 c.c., come descritti in atti, con fissazione di una penale per ogni violazione, nella misura di euro 50.000,00 (o quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o che sarà liquidata dal Giudice in via equitativa). d) Disporre la pubblicazione della sentenza ex art. 2600 c.c. su un quotidiano a tiratura nazionale e su due riviste tecniche di settore a tiratura internazionale, a cura dell'attrice e con oneri a carico delle convenute. e) Accertare e dichiarare che si è resa inadempiente rispetto alle obbligazioni CP_1 contrattuali assunte verso , come descritte in atti. Pt_1
f) Condannare a risarcire i danni subiti da per gli inadempimenti di CP_1 Pt_1 cui al capo che precede, danni che complessivamente si quantificano in euro 93.767,00 (o quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o che sarà liquidata dal Giudice in via equitativa). g) Disporre la compensazione giudiziale tra quanto eventualmente dovuto da Pt_1 ad e quanto dovuto da a in ragione delle domande di cui CP_1 CP_3 Pt_1 sopra. II) IN OGNI CASO Condannare la convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio. III) IN VIA ISTRUTTORIA
- Si insta per l'ammissione dei mezzi istruttori indicati in atti.”
PER (cfr, foglio di precisazione conclusioni in data 9.11.2023) CP_1
“Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, ogni diversa e contraria domanda e respinta,
in via pregiudiziale: (i) accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano rispetto alle domande ex adverso svolte, per essere competente il giudice tedesco;
(ii) in subordine, accertare e dichiarare la propria incompetenza funzionale rispetto alle domande ex adverso svolte in favore della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano;
(iii) in ulteriore subordine, accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale rispetto alle domande ex adverso svolte in favore del Tribunale di Lecco;
pagina 2 di 15 in subordine e nel merito, rigettare le domande ex adverso svolte in quanto infondate per tutte le ragioni esposte. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, come per legge. In via istruttoria, insiste per l'integrale rigetto delle istanze istruttorie ex CP_1 adverso formulate in quanto generiche, inammissibili e comunque irrilevanti. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Ill.mo Tribunale dovesse ritenere ammissibile la prova per testi richiesta da , chiede l'ammissione di prova Pt_1 CP_1 contraria diretta sul capitolo di prova 41) articolato da parte attrice ed indica come testi, se del caso a mezzo rogatoria internazionale o di prova delegata al console italiano ex art. 204 comma 2 c.p.c.,
- il signor , domiciliato presso;
Testimone_1 CP_1
- il signor , domiciliato presso . Testimone_2 CP_1
Relativamente al capitolo di prova 41) articolato da , si chiede ammettersi prova Pt_1 contraria indiretta sui seguenti capitoli di prova: i) Vero che dopo il 31 gennaio 2020, l'ultimo giorno di lavoro del signor
[...]
presso , ha provveduto alla cancellazione delle credenziali di Per_1 Pt_1 CP_1 accesso al portale informatico di cui era titolare il signor ? Persona_1
ii) Vero che a seguito della cancellazione delle credenziali di accesso al portale informatico di cui era titolare il signor , il portale informatico era Persona_1 rimasto accessibile per ? Pt_1
Si indicano come testi sui predetti capitoli i) e ii), se del caso a mezzo rogatoria internazionale o di prova delegata al console italiano ex art. 204 comma 2 c.p.c., il signor , domiciliato presso , ed il signor Testimone_1 CP_1 Tes_2
, anch'egli domiciliato presso .”.
[...] CP_1
PER (come da foglio di precisazione delle Controparte_2 conclusioni in data 18.10.2023);
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare, accogliendo le seguenti: conclusioni I – In via pregiudiziale Accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice italiano a conoscere della controversia in favore della giurisdizione del Giudice tedesco e, nello specifico, dichiarare la competenza del Tribunale di Stoccarda a dirimere la lite. II – In via pregiudiziale subordinata Accertare e dichiarare il difetto di competenza del Tribunale di Monza a dirimere la controversia in favore della competenza funzionale del Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale ex D.lgs. 17 giugno 2003, n. 168 (Tribunale delle Imprese). III – In via pregiudiziale ulteriormente subordinata
pagina 3 di 15 Accertare e dichiarare il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Monza in favore del Tribunale di Lecco ex art. 19. c.p.c., circoscrizione in cui ha sede CP_2
[...]
IV – Nel merito Per tutti i fatti richiamati in narrativa, rigettare integralmente la domanda di parte attrice poiché infondata in fatto ed in diritto, con ogni conseguente statuizione. V – Nel merito in via subordinata Per tutti i fatti richiamati in narrativa, rideterminare in via equitativa la minor somma ritenuta di giustizia rispetto alla domanda azionata imputabile per le doglianze patite da
previo accertamento in concreto dell'entità effettiva del grado di responsabilità Pt_1 di per i fatti di cui è causa, con ogni conseguente statuizione. Controparte_2
VI – In via istruttoria Ammettere i seguenti capitoli di prova per testi: 1) “Vero che, in data 03.12.2019, veniva contattata dal signor Controparte_2
, il quale avanzava la propria candidatura quale impiegato tecnico Persona_1 riparatore ”
2) “Vero che, allorquando il signor avanzava la propria candidatura Persona_1 quale tecnico riparatore, aveva necessità di coprire analoga Controparte_2 posizione, in conseguenza delle dimissioni rassegnate dal signor con Parte_2 efficacia a far data dal 06.12.2019”
3) “Vero che, in data 13.01.2020, presso la sede di si svolgeva un Controparte_2 colloquio conoscitivo del signor ” Persona_1
4) “Vero che, in occasione del colloquio del 13.01.2020, il signor , Persona_1 riferiva che, in forza dell'accordo sottoscritto con in data 28.11.2019, il suo Pt_1 rapporto di lavoro con la stessa si sarebbe risolto consensualmente a far data dal 31.01.2020” 5) “Vero che, in occasione del colloquio del 13.01.2020, il signor , su Persona_1 richiesta di specificava di non essere vincolato ad alcun patto di Controparte_2 non concorrenza con il precedente datore di lavoro ” Pt_1
Si indica quale teste sui capitoli di prova su articolati, il signor residente Tes_3 in Via Fiano 10 – 10040 Druento – TO. Rigettare le istanze istruttorie tutte formulate dall'attrice in quanto inammissibili e/o rilevanti. Per il caso di ammissione dei capitoli di prova per testi di nn.44,45,53,54 e 57, Pt_1 ammettere a prova contraria, sui medesimi capitoli, con lo stesso teste CP_2 indicato a prova diretta. VII- In ogni caso Con vittoria di spese, diritti e onorari da quantificarsi secondo i criteri previsti dal d.m. 10.03.2014 n.55, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.”
pagina 4 di 15
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, depositato in data 18 dicembre 2020,
[...]
- premesso di intrattenere da lunga data Parte_1 rapporti commerciali con la ditta tedesca (leader mondiale nella CP_1 produzione e commercializzazione di etichettatrici industriali di elevata qualità e di essersi la stessa affidata all'attrice da oltre 25 anni quale suo dealer per il territorio italiano), ha convenuto in giudizio e CP_1 Controparte_2 esponendo che:
- il rapporto commerciale è stato da ultimo regolato dal contratto del Parte_3
1 luglio 2013 in virtù del quale acquistava le etichettatrici a prezzi Pt_1 CP_1 scontati e le rivendeva in Italia, a prezzo libero;
- in 25 anni non ha mai avuto altri dealer per l'Italia e non ha mai venduto CP_1 direttamente i suoi prodotti a clienti italiani;
pertanto, se una ditta italiana avesse voluto acquistare una etichettatrice o un pezzo di ricambio di avrebbe dovuto CP_1 comunque rivolgersi a;
Pt_1
- verso la fine del 2019 l'attrice ha dovuto affrontare una vertenza apertasi con un suo dipendente, che lavorava per la stessa da diversi anni con mansioni Persona_1 sia tecniche che commerciali- avendo sollevato nei confronti del predetto diversi richiami formali;
la vertenza si è conclusa con un accordo formalizzato nel dicembre 2019, in virtù del quale il rapporto di lavoro sarebbe proseguito sino al 31 gennaio 2020, periodo durante il quale il dipendente avrebbe dovuto portare a compimento determinati compiti, e, nel contempo, aveva assunto un nuovo tecnico e gli aveva fatto Pt_1 frequentare in Germania, presso , un corso di specializzazione avente ad CP_1 oggetto le etichettatrici della convenuta;
- nel corso del mese di gennaio 2020, veniva a conoscenza del fatto che il dipendente sarebbe stato assunto da una ditta concorrente con Controparte_2 sede in Lecco, ed appurava che dal personal computer in uso a Persona_1 risultavano cancellati o copiati migliaia di files di proprietà dell'attrice;
- che veniva inviata diffida a e ad intimando loro Persona_1 Controparte_2 di non porre in essere atti di concorrenza sleale e, in particolare, finalizzati a sviare e/o sottrarre i clienti;
- dopo una serie di incontri tra e alcuni funzionari di , in data 17 Pt_1 CP_1 febbraio 2020 i funzionari di dichiaravano che era il nuovo CP_1 CP_2 dealer prescelto, cui seguiva comunicazione di recesso da parte di dal contratto CP_1
2013 con efficacia dal 31.05.2020;
- che avrebbe posto in essere atti di concorrenza sleale finalizzati a sviare la CP_1 clientela di tramite l'utilizzo illegittimo di dati, conoscenze e know how di Pt_1 esclusiva proprietà dell'attrice, nonché comportamenti ostruzionistici verso;
Pt_1
- che, successivamente, manifestava, pochi giorni prima della scadenza, la sua CP_1 disponibilità a proseguire il rapporto commerciale con sino al 31.12.2020, la Pt_1
pagina 5 di 15 quale ultima comunicava di essere disponibile ad accettare la proposta di prosecuzione della collaborazione precisando le proprie condizioni con lettera in data 08.06.2020, non riscontrata da;
CP_1
- che, tuttavia, in questa seconda fase di rapporto, nuovamente attuava una CP_1 serie di atteggiamenti ostruzionistici: ad esempio pretendendo il saldo immediato di fatture non scadute, oppure ritardando l'evasione degli ordini dei clienti o negando l'evasione di nuovi ordini ricevuti da clienti di , sia relativi ad etichettatrici sia a Pt_1 pezzi di ricambio, con conseguenti danni di natura economica e di immagine ai danni dell'attrice;
- con lettera in data 23.09.2020 ha dichiarato di voler risolvere unilateralmente CP_1
l'accordo in base al quale era stata avviata la seconda fase del rapporto, imputando all'attrice una non meglio precisata condotta scorretta delle ultime settimane;
- poco tempo dopo accertava che e erano intervenute Pt_1 CP_1 CP_2 su uno dei principali clienti dell'attrice, in particolare vendendo CP_2 etichettatrici ed effettuando non meglio precisati interventi tecnici su CP_4 macchine a suo tempo vendute da . Pt_1
Ciò esposto, ha affermato di agire nei confronti di ed per CP_1 CP_2 accertare la responsabilità extracontrattuale per illeciti verificatisi in Italia e commessi in associazione tra loro da una ditta italiana ) e una ditta tedesca CP_2
( ), nonché in via contrattuale per inadempimenti commessi da una ditta tedesca CP_1 in merito ad obbligazioni che dovevano essere eseguite in Italia, con conseguente giurisdizione del giudice italiano ai sensi del Regolamento (UE) n. 1215/2012 in vigore dal 10 gennaio 2015 (art. 4). Ha poi affermato la competenza territoriale del Tribunale di Monza quale luogo ove si sono concluse e/o devono essere eseguite le obbligazioni contrattuali e quale luogo in cui si sono verificati i fatti illeciti, essendo Monza la sede legale ed operativa della società attrice. Nel merito ha lamentato, in primo luogo, la commissione di atti illeciti e la violazione di obbligazioni contrattuali, con richiesta di pagamento somme e/o risarcimento danni, patrimoniali e non, subiti. Ha affermato che e hanno posto in essere gli illeciti previsti dagli CP_1 CP_2 artt. 2598 n.2 e 3 c.c., avendo concordato un piano di azione finalizzato ad appropriarsi dell'impresa del concorrente e/o hanno comunque agito, d'intesa, per Pt_1 danneggiare ed avvantaggiare loro stesse, cercando non solo di sviarne la Pt_1 clientela, bensì di appropriarsene in toto, anche mediante lo storno di dipendenti, approfittando della fuoriuscita dell'ex dipendente vero punto di Persona_1 riferimento per tutti i clienti dell'attrice. Ha poi addotto l'inadempimento di rispetto ad obbligazioni contrattuali assunte CP_1 extra contratto 2013. Pertanto, ha chiesto la condanna di e in via CP_1 Controparte_2 solidale, a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per gli atti illeciti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., quantificati in Euro due milioni, con inibizione delle pagina 6 di 15 stesse a proseguire nella condotta illecita e di concorrenza sleale, con fissazione di una penale per ogni violazione nella misura di Euro 50.000,00; disporsi la pubblicazione della sentenza su un quotidiano a tiratura nazionale e su due riviste tecniche di settore a tiratura internazionale, a cura dell'attrice e con oneri a carico delle convenute. La condanna di a risarcire i danni subiti da per essersi la prima resa CP_1 Pt_1 inadempiente rispetto alle obbligazioni contrattuali assunte verso , come Pt_1 descritte, danni quantificati in complessivi Euro 93.697,00. Disporre la compensazione giudiziale tra quanto dovuto da ad e Pt_1 CP_1 quanto dovuto da a in ragione delle domande svolte. CP_1 Pt_1
Con comparsa di risposta in data 24.06.2021 si è costituita che ha CP_1 eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del Giudice adito, così come definito da Regolamento UE n. 1215/2012 (cd. “Regolamento Bruxelles I bis”), applicabile in ragione del coinvolgimento di almeno due stati membri dell'UE, per essere competente il foro di Stoccarda. In particolare, ha asserito inapplicabilità alla specie del foro speciale di cui all'art. 7 n.3 del Regolamento, non riscontrandosi la presenza di alcun illecito penale da cui possa sorgere un'azione di risarcimento danno o di restituzione. Ha poi affermato che le parti hanno pattuito nel contratto una clausola di proroga della competenza giurisdizionale (cfr. art.
8.4 doc.2) che prevede quale foro concordato quello di Stoccarda, clausola di ugual tenore prevista anche all'art. VII.I del documento condizioni generali di vendita di allegato al contratto (cfr. doc. 2). CP_1
Ha aggiunto che poiché la sede legale di si trova nella città di Filderstadt, anche CP_1 in questo caso il Tribunale competente è quello di Stoccarda, nel cui distretto ricade la città di Filderstadt. Ha evidenziato che sulle domande contrattuali di , sia che attengano al contratto, Pt_1 sia ai singoli ordini relativi alla fase finale del rapporto tra le parti, regolati dalle Condizioni Generali di Vendita di è competente a pronunciarsi esclusivamente il CP_1
Giudice tedesco di Stoccarda. Parimenti sulle domande extracontrattuali, per concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., perché anch'esse nascenti dai rapporti contrattuali in quanto la condotta ostruzionista contestata ad è dalla stessa ricondotta a presunti inadempimenti CP_1 Pt_1 contrattuali che non integrano atti di concorrenza sleale;
la stessa domanda di compensazione giudiziale è domanda che investe la cognizione di rapporti contrattuali per cui è applicabile la clausola di proroga della giurisdizione del foro di Stoccarda. Ha poi affermato, in via subordinata, l'incompetenza funzionale del Tribunale di Monza, essendo competente la sezione specializzata del Tribunale delle Imprese di Milano, in quanto l'atto di citazione si fonda sull'asserito accordo illecito posto in essere da CP_1
e al fine di sottrarre a il suo know how, dati, conoscenze e CP_2 Per_1 Pt_1 la lista dei clienti. Trattandosi, infatti, di illecito sfruttamento di informazioni aziendali aventi carattere riservato, come liste clienti o il know-how, sussiste la competenza delle sezioni pagina 7 di 15 specializzate in materia d'impresa ex art. 3 del D. Lgs 168/2003 e dell'art. 134 del d. lgs 30/2005. In ulteriore subordine, ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Monza in favore del Tribunale di Lecco in quanto, in virtù dell'art.
8.4 del contratto inter partes (doc. 2), non solo le parti hanno scelto Stoccarda come foro competente, ma hanno esplicitamente determinato che Stoccarda è il luogo di esecuzione. Quanto poi alle domande extracontrattuali (storno di dipendenti, sviamento di clientela) i fatti illeciti riportati dalla , oltre a non essere riferibili ad , non si sono Pt_1 CP_1 comunque verificati a Monza, ma, al più, presso e, dunque, a Rogeno, in CP_2 provincia di Lecco, ove quest'ultima ha la sua sede legale (cfr. doc. 4 ). Pt_1
Né le ulteriori condotte contestate si sono verificate a Monza, ma, al più, a Rogeno o addirittura in Germania (mancata risposta alle diffide di , rifiuto di vendita, Pt_1 condotta ostruzionistica). Anche applicando il foro facoltativo prescelto dalla , sarebbe competente il foro Pt_1 di Lecco, dove ha sede . CP_2
Nel merito, ha asserito che aveva in realtà già rinunciato alla pretesa Pt_1 extracontrattuale per quanto concerne la domanda ex art. 2598 c.c. nello scambio di lettere del 23 maggio e 8 giugno 2020, con cui le parti hanno avviato la fase finale del rapporto, riservandosi di agire nei confronti di e di (doc. 5 CP_2 Per_1
). Pt_1
In ogni caso, ha affermato l'insussistenza di alcun atto di concorrenza sleale perpetrato ai danni di , smentito dalle stesse disposizioni contrattuali. Pt_1
Ha poi contestato la quantificazione del danno operata dall'attrice in quanto non suffragata da alcuna prova in ordine alla sua determinazione, corrispondente, a detta dell'attrice, alla differenza tra il valore di al 31 dicembre 2019 e quello odierno, Pt_1 pressoché azzerato in ragione degli illeciti subiti, nonché in ordine al nesso di causalità, non risultando dimostrato che l'asserita diminuzione dei ricavi nel 2020 sia dipesa dagli atti di concorrenza sleale posti in essere. Quanto agli asseriti inadempimenti contrattuali di ne ha eccepito l'assoluta CP_1 infondatezza. Ha chiesto, pertanto, il rigetto delle domande formulate e la condanna alle spese di giudizio. Con comparsa di costituzione e risposta del 25.06.2021 si è costituita
[...] che ha eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del CP_2
Giudice italiano, avendo le parti espressamente concordato in sede contrattuale di rimettere ogni eventuale lite alla giurisdizione tedesca e, nello specifico, al Giudice di Stoccarda, così come previsto anche dalle norme di diritto comunitario che indicano quale foro generale delle controversie in materia civile e commerciale quello in cui ha domicilio il convenuto. Ha poi eccepito, in via gradata, l'incompetenza funzionale del Tribunale di Monza, essendo la materia relativa alla concorrenza sleale di competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale e, dunque, nel caso di pagina 8 di 15 specie, l'azione avrebbe dovuto essere proposta innanzi alle sezioni specializzate del Tribunale di Milano. Ferme le eccezioni pregiudiziali suindicate, ha affermato l'incompetenza territoriale del Tribunale di Monza in quanto il giudizio avrebbe dovuto essere instaurato avanti il Tribunale di Lecco in applicazione dell'art. 19 c.p.c., unico criterio residuale applicabile non essendo stata assunta alcuna obbligazione rilevante nella circoscrizione del foro di Monza: il contratto è stato sottoscritto a Filderstadt e non vi è prova che gli asseriti illeciti si siano compiuti a Monza. Nel merito, premesso di essere attiva nel settore del commercio, della progettazione costruzione, riparazione e manutenzione di macchine per l'industria grafica dal 1990 e di possedere competenze pluriennali nel mercato di riferimento, ha affermato di avere assunto in data 03.02.2020 e di avere accertato che lo stesso fosse Persona_1 libero da ogni onere rispetto al precedente datore di lavoro: invero, tra quest'ultimo e era stato sottoscritto, in data 28.11.2019, un accordo di risoluzione consensuale Pt_1 del rapporto lavorativo con cui veniva concordato che il lavoratore fosse liberato dal patto di non concorrenza;
inoltre, non ha promosso alcuna azione giudiziale nei Pt_1 confronti di a dimostrazione del fatto che nessuna seria rimostranza potesse Per_1 vantare nei suoi confronti. Ha inoltre esposto che non ha offerto alcuna prova dell'idoneità lesiva della Pt_1 condotta concorrenziale illecita contestata ad non avendo valenza Controparte_2 sul punto il mero passaggio del da un'azienda ad un'altra. Per_1
Quanto alla lamentata violazione dell'art. 2598 n. 2 c.c. ha contestato l'inapplicabilità della fattispecie, non essendosi mai presentata alla clientela come società per alcuna ragione o titolo collegata all'attrice, evidenziando che la clientela di cui Pt_1 lamenta lo sviamento in realtà è tutta clientela esclusiva di , dei cui prodotti CP_1
risultava mera venditrice. Pt_1
Ha altresì eccepito che non pare configurabile la violazione di cui all'art. 2598 c.c. n.3, in quanto il passaggio da un'azienda all'altra riguarderebbe un solo dipendente, il quale aveva a suo tempo interrotto consensualmente il proprio rapporto con prima di Pt_1 ricollocarsi autonomamente sul mercato. Infine, non ha fornito alcun elemento probatorio atto a dimostrare che Pt_1 CP_2 le abbia sottratto il suo intero know how, né che l'abbia spogliata dei suoi clienti, in quanto nei due casi menzionati dall'attrice ( e ) ha Pt_4 Pt_5 Controparte_2 agito nella gestione delle richieste ricevute dai suddetti soggetti quale distributore dei prodotti ufficialmente incaricato per l'intero territorio nazionale italiano, dando CP_1 dunque seguito agli impegni contrattuali assunti con CP_1
Infine, qualora venisse accertata la sussistenza di condotte passibili di rimprovero ex art. 2598 n.2 e n.3 in capo alla medesima, ha contestato i criteri di calcolo utilizzati per formulare la domanda risarcitoria. Ha chiesto conseguentemente il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto.
pagina 9 di 15 Alla prima udienza di comparizione fissata per la data del 15.07.2021 le parti si richiamavano ai propri scritti e alle rispettive eccezioni e conclusioni e chiedevano i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.; il Giudice rinviava per gli incombenti di cui all'art. 184 c.p.c. alla data dell'11.01.2022. Con ordinanza in data 20.01.2022, rigettate le istanze istruttorie, il Tribunale fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 19.05.2022, data in cui tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. Con successiva ordinanza del 21.10.2022, il Tribunale rimetteva la causa in istruttoria, fissando udienza di precisazione delle conclusioni per la data del 25 maggio 2023. A tale udienza, mutato nelle more il Giudice nella persona fisica, ed in considerazione del recente subentro nel ruolo e dell'elevato numero di cause fissate per lo stesso incombente, veniva fissata nuova udienza di precisazione delle conclusioni per la data del 14.11.2023, in cui la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Con successiva ordinanza del 12 luglio 2024, alla luce della complessità della causa e delle plurime eccezioni pregiudiziali sollevate dalle parti sin dagli atti introduttivi e ribadite in sede di precisazione delle conclusioni, veniva fissata udienza per la discussione sulle stesse al 19.11.2024. In tale data, il legale di parte attrice dichiarava di rinunciare alle domande di natura contrattuale formulate nei confronti della convenuta, residuando la sola domanda extracontrattuale relativa alla seconda fase del rapporto e inerente al risarcimento del danno per sviamento di clientela. I legali delle convenute insistevano nelle eccezioni pregiudiziali formulate. Il Giudice, preso atto, invitava le parti a valutare la possibilità di una soluzione conciliativa, alla quale parte attrice si dichiarava disponibile, mentre i legali delle convenute chiedevano un rinvio al fine di verificare la disponibilità dei rispettivi assistiti. Alla successiva udienza del 14 gennaio 2025, i legali davano atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione e chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. La causa è stata quindi trattenuta in decisione, sulle conclusioni delle parti nei termini indicati in epigrafe, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. SULLA RINUNCIA ALLE DOMANDE DI NATURA CONTRATTUALE OPERATA DA CIESSE
Preliminarmente, deve darsi atto che CIESSE, in sede di comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c., ha operato una significativa modifica delle proprie conclusioni, rinunciando alle domande di natura contrattuale relative al periodo di vigenza del contratto sottoscritto il 01.07.2013 (lettere C, D ed E dell'atto di citazione) e mantenendo pagina 10 di 15 esclusivamente le domande extracontrattuali per concorrenza sleale e quelle contrattuali relative alla "seconda fase" del rapporto (successiva al 31 maggio 2020). Le convenute hanno eccepito l'inammissibilità di tale modifica, sostenendo che la comparsa conclusionale ha natura meramente illustrativa e non può contenere modifiche alle domande già formulate. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la rinuncia alle domande è sempre ammissibile, anche in sede di comparsa conclusionale. Come affermato dall'arresto giurisprudenziale delle SS.UU. n. 3453 del 07.02.2024, dopo la precisazione delle conclusioni è vietato estendere il thema decidendum, attraverso nuove domande ed eccezioni che non potrebbero essere confutate ex adverso, ma non restringerlo, mediante rinuncia a qualche capo di domanda o a qualche eccezione. La rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi può intervenire in sede di comparsa conclusionale o di memoria di replica, nonostante la natura semplicemente illustrativa di tali atti. Da un lato, invero, è noto il principio secondo cui gli scritti conclusivi di parte, comparsa conclusionale e memoria di replica, sono volti ad illustrare quanto già discusso, senza poter contenere nova. Dall'altro lato, tuttavia, è altrettanto ammessa la restrizione del thema decidendum, in forza della rinuncia a qualche capo di domanda o ad eccezioni in precedenza formulate, che resta nella disponibilità del soggetto processuale non solo fino al momento della precisazione delle conclusioni, ma anche in seguito, come nella comparsa conclusionale o anche nella memoria di replica (per la conclusionale, cfr. Cass. 26 giugno 2015, n. 13203; Cass. 15 aprile 2014, n. 8737; Cass. 17 dicembre 2013, n. 28146; Cass. 25 agosto 1997, n. 7977; e già Cass. n. 2434/1971; Cass. n. 334/1965). Per il principio dispositivo, infatti, va sempre ammesso che la parte rinunci alla sua domanda o a parti di essa, come si ricava dallo stesso art. 306 c.p.c. (cfr., di recente, Cass. 17 marzo 2023, n. 7883, sui concetti di rinuncia agli atti, all'azione, al diritto o alla domanda). Si opera, invero, in tal modo una restrizione del thema decidendum, che è sempre permessa. Nel completo rispetto del contraddittorio, peraltro, proprio per il fatto che si tratta di un caso eccezionale di modifica delle proprie richieste, sia pure in senso restrittivo, il giudice può provvedere, se ritenga rilevante la modifica ai fini delle difese, alla rimessione della causa sul ruolo al fine di estendere la discussione alla situazione creatasi a domanda o a capi di domanda rinunciati. Il bilanciamento tra il principio dispositivo, che rende la parte sovrana delle sue scelte difensive e delle domande poste al giudice, e gli effetti che esso produce per tutte le parti del giudizio è stato risolto dal legislatore mediante la prevalenza del primo, presentando invero il sistema le modalità procedurali per assicurare, come ora esposto, il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa di tutte le parti in causa. La rinuncia operata da deve pertanto considerarsi ammissibile, configurandosi Pt_1 come legittima restrizione del thema decidendum in ossequio al principio dispositivo che informa il processo civile. pagina 11 di 15 II. SULLE QUESTIONI PREGIUDIZIALI SOLLEVATE DALLE PARTI CONVENUTE Prima di affrontare le ulteriori questioni preliminari sollevate dalle convenute ed il merito della controversia, questo Giudice deve necessariamente pronunciarsi sull'eccezione pregiudiziale sollevata da entrambe le convenute. Ciò premesso, deve essere primariamente risolta la questione pregiudiziale sulla sussistenza o meno della giurisdizione del giudice italiano alla luce delle clausole di proroga della giurisdizione contenute nel contratto inter partes stipulato il 01.07.2013 e nelle Condizioni Generali di Vendita di . CP_1
La determinazione della giurisdizione deve essere effettuata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento UE n. 1215/2012 (Bruxelles I bis), che disciplina la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Il contratto tra ed contiene, all'art. 8.4, una clausola di proroga della Pt_1 CP_1 giurisdizione che stabilisce: "This Agreement shall be exclusively governed by German law. The place of jurisdiction and the place of performance for both Contracting Parties is Stuttgart". Analoga clausola è prevista nelle Condizioni Generali di Vendita di (art. CP_1
VII.1), che dispongono: "The place of jurisdiction for all legal disputes arising out of business relations with Customers [...] and the place of performance shall be our registered place of business".
“Il presente Contratto è disciplinato esclusivamente dal diritto tedesco. Il foro competente e il luogo di adempimento per entrambe le parti contraenti è Stoccarda". Analoga clausola è prevista nelle Condizioni Generali di Vendita di (art. CP_1
VII.1), che dispongono: "Il foro competente per tutte le controversie giuridiche derivanti dai rapporti commerciali con i Clienti [...] e il luogo di adempimento sarà la nostra sede legale di attività". Tali clausole devono essere valutate alla luce dell'art. 25 del Regolamento UE n. 1215/2012, secondo cui "qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un'autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro". Come precisato dalla norma, "detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti". La giurisprudenza ha costantemente affermato l'efficacia delle clausole di proroga della giurisdizione nei rapporti internazionali. Come chiarito dalle SS.UU. con ordinanza n. 21663 del 28 luglio 2025, "la pattuizione sulla individuazione del giudice competente possiede autonoma valenza e prescinde da altri accordi inseriti nel contratto, vivendo di propria autonomia quale espressione del principio di libertà contrattuale". pagina 12 di 15 Consolidata giurisprudenza ha stabilito che la clausola di proroga può estendersi anche a controversie formalmente qualificate come extracontrattuali quando queste siano sostanzialmente fondate sui rapporti contrattuali intercorsi fra le parti. Questo giudice ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui la clausola contrattuale che prevede la competenza per 'qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o collegata allo stesso' deve essere interpretata nel senso di comprendere sia le controversie in cui il contratto assuma la funzione di fonte della pretesa, sia quelle in cui il contratto costituisca solo un fatto costitutivo della pretesa congiunto ad altri, estendendosi quindi a tutte le controversie che in qualsiasi modo abbiano attinenza con il contratto in senso statico e dinamico. Tale interpretazione estensiva trova applicazione anche quando una parte invochi contemporaneamente responsabilità aquiliana e contrattuale fondate sui medesimi fatti materiali, restando devoluta alla competenza del foro convenzionale sia l'azione contrattuale che quella extracontrattuale. Nel caso in esame, le domande di concorrenza sleale si fondano interamente su condotte che sarebbero state poste in essere in violazione degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale o in occasione della sua cessazione. Come emerge chiaramente dalla ricostruzione fattuale operata dall'attrice, tutti gli addebiti mossi a e trovano il loro fondamento genetico nel CP_1 CP_2 contratto stipulato il 01.07.2013 (doc. 2 attoreo) e nei rapporti commerciali che ne sono derivati. Invero, dall'esame dell'atto di citazione emerge che le domande di concorrenza sleale si basano su: condotte ostruzionistiche di : blocco del portale informatico, ritardi CP_1 nell'evasione degli ordini, rifiuto di vendita - tutte condotte che presuppongono l'esistenza del rapporto contrattuale e la sua violazione;
sviamento della clientela: l'appropriazione del parco clienti di attraverso Pt_1
l'utilizzo del know-how acquisito durante il rapporto contrattuale;
storno di dipendenti: l'assunzione di da parte di con Persona_1 CP_2 trasferimento delle conoscenze acquisite durante il rapporto di lavoro presso . Pt_1
Sotto il profilo della giurisdizione, pertanto, deve aversi riguardo esclusivamente alla natura contrattuale della domanda quando l'azione, pur formalmente qualificata come extracontrattuale, risulti sostanzialmente fondata sui rapporti contrattuali. Nel caso in esame, tutte le condotte contestate a e CP_1 CP_2 presuppongono necessariamente l'interpretazione e la valutazione del contratto sottoscritto il 01.07.2013. Come anche evidenziato dalla giurisprudenza comunitaria, un'azione rientra nella materia contrattuale quando, per stabilire la liceità o l'illiceità del comportamento rimproverato al convenuto, l'interpretazione del contratto che vincola le parti appaia indispensabile. Le domande di , pur formalmente qualificate come extracontrattuali, sono in Pt_1 realtà fondate su pretese violazioni del contratto del 01.07.2013 e degli accordi pagina 13 di 15 successivi, non potendo mai prescindere dalla loro considerazione, valutazione e interpretazione. La giurisprudenza ha altresì affermato che le clausole sul foro esclusivo devono essere interpretate nel senso che le parti hanno inteso ricomprendervi tutte le controversie che in qualunque modo abbiano a che fare con il contratto, inteso in senso statico e dinamico. Sulla scorta dell'arresto giurisprudenziale delle SS. UU - sentenza n. 31963 del 5 novembre 2021, “in presenza di una pluralità di convenuti e di domande connesse, sia contrattuali che extracontrattuali, la giurisdizione si radica presso il giudice dello Stato membro in cui è domiciliato uno dei convenuti, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento UE n. 1215/2012, quando tra le domande esiste un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unitaria per evitare decisioni incompatibili. (….) La separazione delle domande contrattuali da quelle extracontrattuali rivolte verso tutte le parti convenute, ritenute cooperanti in modo attivo od omissivo alla produzione dell'illecito patrimoniale, condurrebbe a decisioni incompatibili quando l'invalidità ed inefficacia degli atti negoziali sia strettamente connessa al complessivo accertamento dell'illiceità delle operazioni, trattandosi di attività prospettate come connesse da uno stretto vincolo funzionale da parte di tutti i convenuti”. Nel caso di specie, le clausole contenute nel contratto del 01.07.2013 e nelle Condizioni Generali di Vendita stabiliscono in maniera inequivocabile che il foro competente è quello di Stoccarda per "tutte le controversie legali nascenti dalle relazioni commerciali fra le parti". La decisione di questo giudice si conforma ai principi affermati dalla giurisprudenza europea e nazionale in materia di giurisdizione internazionale, garantendo il rispetto dell'autonomia negoziale delle parti e dell'efficacia delle clausole di proroga validamente pattuite. Alla luce dell'analisi condotta e di tutte le argomentazioni suesposte, deve concludersi per il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello tedesco per le seguenti ragioni: a)validità ed efficacia delle clausole di proroga: il Contratto 2013 contiene clausole di proroga della giurisdizione validamente pattuite dalle parti, che attribuiscono competenza esclusiva al foro di Stoccarda;
b)estensione alle domande extracontrattuali: le domande di concorrenza sleale, pur formalmente extracontrattuali, sono sostanzialmente fondate sui rapporti contrattuali e presuppongono necessariamente l'interpretazione del Contratto 2013; c)carattere esclusivo della giurisdizione: l'art. 25 del Regolamento UE n. 1215/2012 stabilisce che la competenza pattuita è esclusiva e prevale sui criteri generali e speciali di giurisdizione;
d)interpretazione estensiva delle clausole: le clausole di foro devono essere interpretate nel senso di ricomprendere tutte le controversie che in qualsiasi modo abbiano attinenza con il contratto.
pagina 14 di 15 La rinuncia operata da alle domande contrattuali relative al periodo di vigenza Pt_1 del contratto del 01.07.2013, pur ammissibile dal punto di vista processuale, non può avere l'effetto di sottrarre la controversia alla giurisdizione tedesca, poiché anche le domande residue (extracontrattuali e relative alla "seconda fase") rimangono sostanzialmente connesse al rapporto contrattuale originario e presuppongono la sua interpretazione. In conclusione, il tentativo di attribuire una veste extracontrattuale alle proprie domande non può aggirare le clausole di proroga di competenza contenute nei contratti che già disciplinano le medesime fattispecie. L'accoglimento della questione di rito attinente alla giurisdizione come eccepita dalle parti convenute rivesta carattere assorbente e preclude l'esame delle ulteriori questioni preliminari e di merito della controversia. In conclusione, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice italiano in favore della giurisdizione del Tribunale tedesco di Stoccarda. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono regolate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa,
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice tedesco di Stoccarda per tutte le domande formulate da Parte_1 nei confronti di e
[...] CP_1 [...]
CP_2
- condanna al pagamento delle Parte_1 spese processuali in favore di , che liquida in complessivi € CP_1
8991,00 per compensi (€ 2.127,00 per fase di studio, € 1.416,00 per fase introduttiva, € 1.869,00 per fase istruttoria, € 3.579,00 per fase decisoria) oltre 15% spese generali, CPA ed IVA come per legge.
- condanna al pagamento delle Parte_1 spese processuali in favore di che liquida in Controparte_2 complessivi € 8991,00 per compensi (€ 2.127,00 per fase di studio, € 1.416,00 per fase introduttiva, € 1.869,00 per fase istruttoria, € 3.579,00 per fase decisoria) oltre 15% spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Monza, il 10 ottobre 2025. Il Giudice Dott.ssa Cinzia Fallo
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