Trib. Firenze, sentenza 07/05/2025, n. 1585
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Sentenza 7 maggio 2025

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Il Tribunale di Reggio Emilia, pronunciandosi sull'opposizione proposta dalla società Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 3322/2023 emesso nei suoi confronti dalla medesima autorità giudiziaria su istanza della società CP_1, ha rigettato l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, confermando la competenza del foro di Reggio Emilia in virtù della clausola contrattuale espressamente sottoscritta dalle parti. Nel merito, la società Parte_1 aveva contestato la legittimità della fatturazione applicata da CP_1, sostenendo che la modifica unilaterale delle tariffe, intervenuta in data successiva all'entrata in vigore del D.L. n. 115/2022 ("decreto aiuti bis"), violasse il blocco tariffario previsto dalla normativa emergenziale, il quale sospendeva l'efficacia di ogni clausola contrattuale consentente modifiche unilaterali delle condizioni di prezzo fino al 30 aprile 2023, salvo che tali modifiche fossero già perfezionate alla data di entrata in vigore del decreto. L'opponente lamentava altresì l'illegittimo addebito del corrispettivo CMOR, contestando la duplicazione delle somme richieste. La società CP_1, dal canto suo, aveva eccepito l'incompetenza territoriale, ma nel merito aveva difeso la legittimità delle modifiche tariffarie, sostenendo che la comunicazione unilaterale fosse sufficiente a perfezionare la variazione ai sensi dell'art. 1334 c.c. e che il decreto aiuti bis non fosse applicabile a modifiche già comunicate o in corso di perfezionamento. La convenuta aveva altresì giustificato la richiesta del corrispettivo CMOR come una facoltà prevista dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in caso di morosità.

Il Tribunale ha accolto l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto. In particolare, ha ritenuto fondata la doglianza dell'opponente relativa all'applicazione di nuove tariffe, interpretando l'art. 3 del D.L. n. 115/2022 nel senso che il "perfezionamento" delle modifiche unilaterali non potesse essere ricondotto al mero invio o ricezione della comunicazione di preavviso, ma richiedesse il decorso del termine per il recesso, costituente condicio iuris per l'applicazione delle nuove condizioni. Ha sottolineato come le modifiche tariffarie contestate, scattate a settembre 2022, fossero intervenute dopo l'entrata in vigore del decreto aiuti bis e non fossero quindi perfezionate prima del 10 agosto 2022, data di entrata in vigore della normativa emergenziale, rendendole inefficaci in quanto in contrasto con il D.L. 115/22. Di conseguenza, le somme fatturate secondo le nuove tariffe sono state ritenute non dovute. Il Tribunale ha altresì rigettato la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opponente nei confronti della CP_1, non ravvisando mala fede o colpa grave nella condotta della convenuta. Le spese di lite sono state poste a carico della società CP_1, liquidate in complessivi € 6.000,00 per diritti e onorari, oltre € 259,00 per esborsi, IVA, CAP e spese generali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Firenze, sentenza 07/05/2025, n. 1585
    Giurisdizione : Trib. Firenze
    Numero : 1585
    Data del deposito : 7 maggio 2025

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