Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/05/2025, n. 1585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1585 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
sentenza ex art. 281 sexies III comma cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
03 Terza sezione
nella causa civile iscritta al n.13740/2023 e promossa da:
Parte_1
PARTE ATTRICE OPPONENTE
Contro
CP_1
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato la Pt_1 conveniva in giudizio la per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:” CP_1
Voglia l'adito Tribunale di RE, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare: a) in via pregiudiziale e di rito, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di
RE a favore di quello di Cagliari;
b) per l'effetto, o comunque nel merito, accertare e dichiarare nullo , di nessun effetto e comunque revocarsi l'opposta ingiunzione numero 3222/ 2023 emessa dal medesimo intestato tribunale di RE in data 11 ottobre 2023 e sottesa al procedimento distinto al numero R.G. 10810/2023;
c) con vittoria di spese ed onorari. “
L'attrice in via preliminare eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di RE per non essere stato rispettato il foro generale delle persone giuridiche ai sensi dell'art. 19 cpc
prevedeva ,a decorrere dal mese di settembre 2021, la fornitura ad un prezzo bloccato per 24 mesi e quindi sino al mese di settembre 2023. Nel medio tempore entrava in vigore il DL n.
115/22, denominato “ decreto aiuti bis,” che disponeva anch'esso il blocco delle tariffe sino al
30 Aprile 2023 , ma , nonostante tutto, eseguiva una proposta di modifica unilaterale CP_1
del contratto ed in data 8 ottobre 2022, emetteva la fattura n. 22/20005.0826156, applicando nuove tariffe. L'opponente contestava la fattura tramite l'Associazione dei consumatori, chiedendone la rettifica sulla base delle tariffe contrattualmente concordate , ma nessuna rettifica è mai stata eseguita e nessuna conciliazione , seppur richiesta presso la , è CP_2
stata mai raggiunta con la società . da parte sua rispettava le proprie obbligazioni CP_1 Pt_1
corrispondendo ad per ogni singola fattura oggetto del procedimento monitorio le CP_1
somme dovute in forza della originaria contrattazione. Infine , successivamente alla proposizione dell'opposizione, contestava il fatto che , parallelamente alla richiesta di CP_1
emissione del decreto ingiuntivo opposto, aveva avanzato per le medesime fatture richiesta di indennizzo ad , denominato corrispettivo CMOR. In data 2.01.2024 al fine di CP_2 Pt_1
scongiurare la sospensione della fornitura di energia , corrispondeva ad , società CP_3 succeduta ad , l'importo di euro 21.529,93 di cui alla fattura n. 5000001293, che era CP_1
corrispondente al contributo CMOR, e che veniva poi incassato da . Per tali ragioni CP_1 modificava le proprie conclusioni , aggiungendo : c) in via meramente subordinata Pt_1
inoltre, solo laddove non fosse dichiarata la incompetenza del Tribunale adito, sempre confermate le declaratorie di cui al superiore punto b), ulteriormente accertare che le somme portate nella fattura di pagamento 5000001293 di importo pari ad euro 21.529,93 sono relative al pagamento di fatture già indicate nella ingiunzione numero 3322/2023 emessa dal medesimo intestato Tribunale di RE in data 11 Ottobre 2023 e sottesa al procedimento distinto numero R.G. 10810/2023 e per l'effetto dichiarare le stesse non dovute dalla società , disponendo la Parte_1
ripetizione in favore della medesima delle somme indebitamente pagate Parte_1
alla società . d) in ogni caso per effetto delle declaratorie dei superiori CP_1
punti b) o C) , ovvero nei casi che saranno declarati per la soccombenza , condannare la società ex art. 96 cpc;
e ) sempre con vittoria di spese ed onorari di CP_1
causa “.
Si costituiva in giudizio la per ivi sentire accogliere le seguente conclusioni: CP_1 “Voglia il Tribunale di RE, disattesa ogni contraria istanza, preliminarmente , concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 3322/2023 del 11 ottobre
2023 emesso dal Tribunale di RE nel giudizio R.G. n. 10810/2023, oggi opposto;
nel merito , in via principale: rigettare l'opposizione e , per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 3322/2023 del 11 ottobre 2023 emesso dal Tribunale di RE nel giudizio R.G. n. 10810/2023; nel merito, in via subordinata: accertare e dichiarare
l'attrice opponente debitrice dell'importo di Euro 38.001,81 per capitale oltre interessi di mora dal giorno del dovuto al saldo effettivo, ovvero del diverso importo che questo Giudice accertasse come dovuto per le causali di cui al presente Parte_2
giudizio; vinte , in ogni caso , le spese”.
Parte convenuta sosteneva che l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente era priva di fondamento ,in quanto l'art. 17 del contratto sottoscritto dalle parti prevedeva la competenza esclusiva del Foro di RE e che tale clausola era stata espressamente accettata dalla controparte con specifica sottoscrizione. Nel merito asseriva che la fatturazione intrapresa da era stata del tutto legittima in quanto il decreto aiuti bis CP_1
invocato dalla , che permetteva il congelamento delle tariffe, non era applicabile al caso Pt_1
di specie in quanto il congelamento era previsto solo per quelle modifiche contrattuali che ancora, alla data di entrata in vigore di detto decreto, non si erano perfezionate e quindi non erano conosciute al destinatario. Non solo, ma trattandosi di atti unilaterali ricettizi non necessitavano gli stessi , ai sensi dell'art. 1334 cc, dell'approvazione della controparte, la quale poteva sottrarsi alla modifica mediante il diritto di recesso. Aggiungeva inoltre che tali modifiche sono poi da considerarsi come conosciute, sulla base dell'art. 1355 cc, nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, e che secondo il codice di condotta commerciale consiste nel decorso del termine di dieci giorni dall'invio della dichiarazione all'indirizzo del cliente. Ne derivava quindi la piena legittimità ed efficacia della modifica unilaterale trasmessa alla in data 25 maggio 2022 con decorrenza dal 1 settembre 2022, Pt_1 mentre priva di valore risultava l'elaborato peritale prodotto da parte opponente poiché atto di parte e pertanto senza un autonomo valore probatorio. Per quanto atteneva alla contestata richiesta del corrispettivo CMOR, faceva presente che il , nei casi in cui un Controparte_4 cliente risulti moroso, può chiedere tale corrispettivo secondo quanto stabilito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, senza precludere tuttavia la possibilità al creditore di attivare la via monitoria. Nel caso di specie, poiché il corrispettivo CMOR veniva pagato da Pt_1
nelle proprie conclusioni finali, chiedeva: “Voglia il Tribunale di RE , CP_1 disattesa ogni contraria istanza nel merito, in via principale: rigettare l'opposizione
e , per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 3322/ 2023 del 11 ottobre 2023 emesso dal tribunale di RE nel giudizio R.G. n. 10810/2023, limitatamente all'importo di Euro 16.492,80; nel merito, in via subordinata: accertare e dichiarare
l'attrice opponente debitrice dell'importo 16.492,80 per capitale oltre interessi di mora dal giorno del dovuto al saldo effettivo, ovvero del diverso importo che questo giudice accertasse come dovuto ad per le causali di cui al presente CP_1
giudizio. Vinte , in ogni caso, le spese.”
La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 9 aprile 2025, dopo che le parti avevano depositato il verbale negativo di conciliazione , alla cui mediazione erano state demandate dal Giudice , e le memorie ai sensi dell'art. 189 cpc , è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, sull'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di RE sollevata da parte opponente, si riconferma quanto disposto con ordinanza del 25 Giugno
2024 , essendo previsto contrattualmente all'art. 17 la competenza esclusiva del foro di
RE, debitamente sottoscritta dalle parti. Tale eccezione va pertanto disattesa.
Nel merito, l'opposizione è fondata e deve pertanto essere accolta per i motivi che seguono.
L'art. 3 del D.L 115/2022 ( decreto aiuti bis ) rubricato “ Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale “ prevede nello specifico che “ fino al 30 Aprile 2023 è sospesa l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorchè sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. Inoltre , dato il carattere eccezionale e derogatorio della norma in ragione della situazione eccezionale, restano inefficaci i preavvisi comunicati dai gestori prima della data di entrata in vigore del decreto legge 115/22, salvo che le modifiche contrattuali siano già perfezionate.
Orbene, in relazione al caso si specie, il “ perfezionamento” delle modifiche unilaterali del prezzo di fornitura non può, contrariamente a quanto sostenuto da , essere ricondotto CP_1
al mero invio/ricezione della comunicazione di preavviso , sia per espresso contrasto con il citato disposto normativo, sia in ragione della natura pattizia e non unilaterale del contratto di fornitura di energia e gas.
Infatti, come confermato dalla giurisprudenza amministrativa afferente in materia ( sent. Tar
Lazio n. 8398/2023 , sent. n. 10694/2023) , il meccanismo che porta alla variazione economica delle tariffe non si esaurisce nel mero esercizio del diritto discrezionale del fornitore , bensì necessita del decorso del termine di 90 giorni per il diritto di recesso, che costituisce condicio iuris per l'applicazione delle aggiornate condizioni contrattuali.
Conseguentemente non può essere condivisa la tesi sostenuta dall'opposta sul perfezionamento della modifica tramite una dichiarazione unilaterale recettizia ex art. 1334 cc, dal momento che tali comunicazioni , poiché arbitrarie, prospettano modifiche unilaterali a dei contratti non ancora scaduti e che avrebbero dovuto godere di tariffe bloccate ,e alle quali il cliente deve avere modo di valutare e di poter recedere in termini congrui.
Queste invero non potevano essere cambiate, stante l'entrata in vigore del decreto aiuti bis che ha dichiarato l'invalidità di ogni tipo di comunicazione di variazione tariffe anteriori, non già maturate, perfezionate, alla data del 10 Agosto 2022.
L'impostazione data da porrebbe ,quindi, il consumatore nella condizione di dover CP_1
accettare le nuove condizioni economiche di carattere peggiorativo senza poter beneficiare della protezione della norma speciale, oppure , di dovere in alternativa recedere dal contratto ricorrendo ad altro operatore a condizioni generalmente svantaggiose rispetto alle precedenti, in ragione di un contesto di mercato assolutamente eccezionale in cui lo stesso legislatore ha ritenuto di intervenire con una disciplina di carattere derogatorio alla libertà contrattuale, seppure transitoria.
Se ne deduce quindi come tale argomentazione non sia in linea con le ragioni che hanno portato a disporre una norma di carattere speciale , con la conseguenza che le modifiche al prezzo operate da debbono essere considerate inefficaci in quanto in contrasto con il CP_1
D.L 115/22.
Questo infatti ha disposto che la sospensione avesse effetto retroattivo , e che fossero invalidi tutti i preavvisi di aumento comunicati dalle società ai clienti prima dell'entrata in vigore delle decreto legge , ad eccezione di quelle modifiche già perfezionate prima del 10 agosto
2022. Circostanza questa non attinente al caso di specie, sia per le motivazioni sopra esposte , sia anche perché, in ultimo, le modifiche di prezzo contestate da sono scattate Pt_1 successivamente, e precisamente a settembre 2022, come risulta dalla fattura n.
22/20005.0826156 del 8.10.22 recante le nuove tariffe , a prova del fatto che le stesse , al momento dell'entrata in vigore della normativa derogatoria, non erano ancora operative e quindi non erano perfezionate.
Per quanto attiene infine alla richiesta di condanna di ai sensi dell'art 96 cpc, CP_1
avanzata da ,il presente giudicante ritiene che non vi siano i presupposti, dato che nel Pt_1
comportamento tenuto dalla opposta non si ravvisano mala fede o colpa grave ,con la consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa creditoria.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55/14, seguono la soccombenza, con applicazione dei parametri medi e tenuto conto altresì del fatto che la causa
è stata istruita solo documentalmente.
P. Q. M.
il Tribunale di RE, definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe rubricata così definitivamente provvede:
1) Accoglie l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da e conseguentemente Parte_1
revoca il decreto ingiuntivo n.3322/2023, R.G. n. 10810/2023 emesso dal Tribunale di
RE su istanza di CP_1
2) condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che liquida in CP_1 Pt_1
complessive € 6.000,00 per diritti e onorari , oltre € 259,00 per esborsi, iva , cap e spese generali.
RE ,6 Maggio 2025
Il G.O.P
Annalisa Ballerini