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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/10/2025, n. 2900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2900 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale di Lecce, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Annafrancesca Capone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2375/2024, avente ad oggetto “appello – opposizione a ingiunzione fiscale” proposto
DA
(C.F. ), in persona della Parte_1 P.IVA_1
Responsabile Gestione del Contenzioso , rappresentata e difesa dall'avv. Ida CP_1
Giannelli, giusta procura speciale in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Vito Controparte_2 C.F._1
Melgiovanni, giusta procura in atti;
APPELLATA
Conclusioni:
Quelle precisate a mezzo di note scritte per l'udienza cartolare del 20.5.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto e diritto
1. Con ricorso del 13.7.2023, impugnava dinanzi al Giudice di Pace di Controparte_2
Casarano l'ingiunzione di pagamento nr. 059 2023 0017381264/000, notificatale da Pt_1
pagina 1 di 4 delle il 14.06.2023 ed avente ad oggetto la ingiunzione fiscale, per infrazione al codice Pt_1 della strada riferita all'anno 2019 per € 1.760,05 oltre accessori.
non si costituiva in quel giudizio. Parte_1
Con sentenza n. 1/2024 del 10.1.2024, resa nel giudizio RGN 673/2023, il giudice accoglieva il ricorso perché la contumacia dell'ente impositore non consentiva di accertare la regolare notifica del titolo legittimante la emissione della cartella esattoriale né l' Controparte_3 si era surrogata all'inerzia dell'Ente invocando ex art. 210 c.p.c. l'esibizione del titolo.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto il presente appello, Parte_1 chiedendo testualmente al Tribunale di voler dichiarare “la nullità della sentenza, previa integrazione del contraddittorio con il e il rigetto del “ricorso Controparte_4 perché inammissibile e infondato. Spese rifuse.”
A sostegno della propria azione, ha sostenuto la nullità della sentenza di primo grado, per vizio della vocatio in ius, deducendo che non le sia mai stato notificato né il ricorso introduttivo né il decreto che fissava l'udienza di comparizione;
ed ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, ritenendo unico legittimato il Controparte_4 avendo l'opponente sostenuto di non avere ricevuto la notifica dei verbali di contestazione elevati dalla Polizia di quel Comune.
Si è costituita in giudizio , sostenendo di aver presentato innanzi al Giudice Controparte_2 di Pace di Casarano un'opposizione ex art. 22 L. 689/1981, al quale si applica il rito del lavoro ex D. Lgs. 150/2011, con la conseguenza che l'onere di comunicare all'ente accertatore ricade sulla Cancelleria.
All'udienza cartolare del 20.5.2025, avendo le parti precisato le conclusioni a mezzo di note di trattazione scritta, il Giudice tratteneva la causa per la decisione.
***
L'appello è fondato.
Con ricorso depositato innanzi al Giudice di Pace di Casarano, l'odierna appellante proponeva opposizione avvero un'ingiunzione fiscale relativa a violazioni del C.d.S.. L'opposizione veniva formalmente introdotta come ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. e solo nelle difese del presente giudizio l'opponente-appellata deduceva l'applicabilità dell'art. 22 della L. 689/81.
Il Giudice di Pace, nel rispetto del disposto dell'art. 281-undecies c.p.c., con il decreto di fissazione dell'udienza del 18.7.2023, ordinava espressamente all'opponente di provvedere pagina 2 di 4 alla notificazione del ricorso e del detto decreto alle controparti. Tuttavia, Controparte_2 non ha mai ottemperato a tale ordine, rimanendo del tutto inerte. Ne consegue che il giudizio si è svolto senza che le parti convenute ( e Controparte_5 [...]
fossero poste in condizioni di costituirsi. CP_4
Non si può neppure ritenere che l'omissione possa essere sanata dall'argomento difensivo dell'opponente, secondo cui la notifica sarebbe spettata alla cancelleria in ragione della natura del procedimento: una volta che il Giudice di Pace ha emesso un decreto che poneva chiaramente a suo carico l'onere di notifica, l'opponente, qualora lo avesse ritenuto illegittimo, avrebbe dovuto tempestivamente chiederne la rettifica, non potendo restare inattivo.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio è presupposto indefettibile per la valida instaurazione del processo. In mancanza assoluta di notificazione, non si configura una mera nullità sanabile, ma un'ipotesi di inesistenza della vocatio in ius (cfr. Cass. SS.UU. n. 10817/2008; Cass. Civ. Sez. III, n. 23426/2014; Cass. Civ.,
Sez. III, n. 28503/2019). In tali casi, la sentenza emessa senza contraddittorio è radicalmente nulla, né può rilevare, ai fini della sanatoria, la costituzione in appello dell' Parte_1
, atteso che la regolare instaurazione del contraddittorio deve essere garantita sin dal
[...] primo grado.
Ai sensi dell'art. 354, co. 1, c.p.c., qualora venga dichiarata la nullità della sentenza derivante dalla mancata instaurazione del contraddittorio, il giudice d'appello non può sostituirsi al giudice di prime cure per la decisione nel merito della questione, ma la causa deve essere rimessa al primo giudice affinché il processo sia rinnovato fin dall'inizio, con corretta osservanza delle regole sul contraddittorio: in sostanza, l'inesistenza della notificazione non rende intangibile la pretesa sostanziale dell'amministrazione, ma comporta la caducazione della decisione e la necessità di rinnovare il giudizio sin dal primo grado, con corretta instaurazione del contraddittorio.
Pertanto, la sentenza appellata è nulla e la causa deve essere rimessa al primo giudice per la rinnovazione del processo con corretta instaurazione del contraddittorio, ex art. 354 c.p.c.
Le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico della parte che ha dato causa alla nullità, ossia a carico di I compensi vanno liquidati secondo i criteri di cui Controparte_2 al D.M. 55/2014, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente svolta.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Dichiara la nullità della sentenza impugnata per mancata instaurazione del contraddittorio, conseguente all'inesistenza della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza;
2) Rimette la causa al Giudice di Pace di Casarano, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., per la rinnovazione del giudizio, con onere per la parte interessata di riassumere il giudizio nel termine di cui all'art. 354, c. 2 c.p.c.;
3) Condanna a rifondere a parte appellante le spese e competenze di lite, Controparte_2 liquidate in € 852,00, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge.
Così deciso in Lecce, 16.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Annafrancesca Capone
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale di Lecce, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Annafrancesca Capone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2375/2024, avente ad oggetto “appello – opposizione a ingiunzione fiscale” proposto
DA
(C.F. ), in persona della Parte_1 P.IVA_1
Responsabile Gestione del Contenzioso , rappresentata e difesa dall'avv. Ida CP_1
Giannelli, giusta procura speciale in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Vito Controparte_2 C.F._1
Melgiovanni, giusta procura in atti;
APPELLATA
Conclusioni:
Quelle precisate a mezzo di note scritte per l'udienza cartolare del 20.5.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto e diritto
1. Con ricorso del 13.7.2023, impugnava dinanzi al Giudice di Pace di Controparte_2
Casarano l'ingiunzione di pagamento nr. 059 2023 0017381264/000, notificatale da Pt_1
pagina 1 di 4 delle il 14.06.2023 ed avente ad oggetto la ingiunzione fiscale, per infrazione al codice Pt_1 della strada riferita all'anno 2019 per € 1.760,05 oltre accessori.
non si costituiva in quel giudizio. Parte_1
Con sentenza n. 1/2024 del 10.1.2024, resa nel giudizio RGN 673/2023, il giudice accoglieva il ricorso perché la contumacia dell'ente impositore non consentiva di accertare la regolare notifica del titolo legittimante la emissione della cartella esattoriale né l' Controparte_3 si era surrogata all'inerzia dell'Ente invocando ex art. 210 c.p.c. l'esibizione del titolo.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto il presente appello, Parte_1 chiedendo testualmente al Tribunale di voler dichiarare “la nullità della sentenza, previa integrazione del contraddittorio con il e il rigetto del “ricorso Controparte_4 perché inammissibile e infondato. Spese rifuse.”
A sostegno della propria azione, ha sostenuto la nullità della sentenza di primo grado, per vizio della vocatio in ius, deducendo che non le sia mai stato notificato né il ricorso introduttivo né il decreto che fissava l'udienza di comparizione;
ed ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, ritenendo unico legittimato il Controparte_4 avendo l'opponente sostenuto di non avere ricevuto la notifica dei verbali di contestazione elevati dalla Polizia di quel Comune.
Si è costituita in giudizio , sostenendo di aver presentato innanzi al Giudice Controparte_2 di Pace di Casarano un'opposizione ex art. 22 L. 689/1981, al quale si applica il rito del lavoro ex D. Lgs. 150/2011, con la conseguenza che l'onere di comunicare all'ente accertatore ricade sulla Cancelleria.
All'udienza cartolare del 20.5.2025, avendo le parti precisato le conclusioni a mezzo di note di trattazione scritta, il Giudice tratteneva la causa per la decisione.
***
L'appello è fondato.
Con ricorso depositato innanzi al Giudice di Pace di Casarano, l'odierna appellante proponeva opposizione avvero un'ingiunzione fiscale relativa a violazioni del C.d.S.. L'opposizione veniva formalmente introdotta come ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. e solo nelle difese del presente giudizio l'opponente-appellata deduceva l'applicabilità dell'art. 22 della L. 689/81.
Il Giudice di Pace, nel rispetto del disposto dell'art. 281-undecies c.p.c., con il decreto di fissazione dell'udienza del 18.7.2023, ordinava espressamente all'opponente di provvedere pagina 2 di 4 alla notificazione del ricorso e del detto decreto alle controparti. Tuttavia, Controparte_2 non ha mai ottemperato a tale ordine, rimanendo del tutto inerte. Ne consegue che il giudizio si è svolto senza che le parti convenute ( e Controparte_5 [...]
fossero poste in condizioni di costituirsi. CP_4
Non si può neppure ritenere che l'omissione possa essere sanata dall'argomento difensivo dell'opponente, secondo cui la notifica sarebbe spettata alla cancelleria in ragione della natura del procedimento: una volta che il Giudice di Pace ha emesso un decreto che poneva chiaramente a suo carico l'onere di notifica, l'opponente, qualora lo avesse ritenuto illegittimo, avrebbe dovuto tempestivamente chiederne la rettifica, non potendo restare inattivo.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio è presupposto indefettibile per la valida instaurazione del processo. In mancanza assoluta di notificazione, non si configura una mera nullità sanabile, ma un'ipotesi di inesistenza della vocatio in ius (cfr. Cass. SS.UU. n. 10817/2008; Cass. Civ. Sez. III, n. 23426/2014; Cass. Civ.,
Sez. III, n. 28503/2019). In tali casi, la sentenza emessa senza contraddittorio è radicalmente nulla, né può rilevare, ai fini della sanatoria, la costituzione in appello dell' Parte_1
, atteso che la regolare instaurazione del contraddittorio deve essere garantita sin dal
[...] primo grado.
Ai sensi dell'art. 354, co. 1, c.p.c., qualora venga dichiarata la nullità della sentenza derivante dalla mancata instaurazione del contraddittorio, il giudice d'appello non può sostituirsi al giudice di prime cure per la decisione nel merito della questione, ma la causa deve essere rimessa al primo giudice affinché il processo sia rinnovato fin dall'inizio, con corretta osservanza delle regole sul contraddittorio: in sostanza, l'inesistenza della notificazione non rende intangibile la pretesa sostanziale dell'amministrazione, ma comporta la caducazione della decisione e la necessità di rinnovare il giudizio sin dal primo grado, con corretta instaurazione del contraddittorio.
Pertanto, la sentenza appellata è nulla e la causa deve essere rimessa al primo giudice per la rinnovazione del processo con corretta instaurazione del contraddittorio, ex art. 354 c.p.c.
Le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico della parte che ha dato causa alla nullità, ossia a carico di I compensi vanno liquidati secondo i criteri di cui Controparte_2 al D.M. 55/2014, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente svolta.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Dichiara la nullità della sentenza impugnata per mancata instaurazione del contraddittorio, conseguente all'inesistenza della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza;
2) Rimette la causa al Giudice di Pace di Casarano, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., per la rinnovazione del giudizio, con onere per la parte interessata di riassumere il giudizio nel termine di cui all'art. 354, c. 2 c.p.c.;
3) Condanna a rifondere a parte appellante le spese e competenze di lite, Controparte_2 liquidate in € 852,00, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge.
Così deciso in Lecce, 16.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Annafrancesca Capone
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