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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/10/2025, n. 3830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3830 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AL
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4370/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Palermo, via A. Graf, 3, presso lo studio dell'Avv. CIANCIMINO DANIELA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nata a [...], in data [...], elettivamente Controparte_1 domiciliata in Palermo, via Goethe, 22, presso lo studio dell'Avv. AUGUGLIARO ROSARIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi verbale dell'udienza dell' 01/10/2025 .
Conclusioni del P.M.: Non conclude apponendo visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve preliminarmente darsi atto che all'udienza dell'01/10/2025, le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata in udienza ed, a seguito di ciò, il Giudice delegato ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 07/02/2023 ;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 14/02-02/03/2023; • i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nel verbale di udienza dell' 01/10/2025:
“il sig. si obbliga a corrispondere, con decorrenza dalla sentenza, alla Parte_1 sig.ra un assegno di mantenimento di 600,00 euro per i due figli Controparte_1 maggiorenni (300,00 cadauno) e di 400,00 euro per la figlia minorenne.
Il sig. si obbliga altresì a corrispondere le spese straordinarie al 50%, determinate Pt_1 come da protocollo adottato da Codesto Tribunale.
Le parti hanno titolo a percepire l'assegno unico al 50% ciascuna. La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con diritto-obbligo di visita del Per_1 padre per un fine settimana alternato e due pomeriggi a settimana, compatibilmente con le esigenze scolastiche della minore”
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in AL, in data 26/04/2002, da , nato a Parte_1
AL in data 16/08/1975 e da , nata a AL in [...] Controparte_1
15/11/1976, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 24, parte II, serie
A, dell'anno 2002, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
6/10/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Pre- sidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizio- ni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Mini- stro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AL
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4370/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Palermo, via A. Graf, 3, presso lo studio dell'Avv. CIANCIMINO DANIELA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nata a [...], in data [...], elettivamente Controparte_1 domiciliata in Palermo, via Goethe, 22, presso lo studio dell'Avv. AUGUGLIARO ROSARIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi verbale dell'udienza dell' 01/10/2025 .
Conclusioni del P.M.: Non conclude apponendo visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve preliminarmente darsi atto che all'udienza dell'01/10/2025, le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata in udienza ed, a seguito di ciò, il Giudice delegato ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 07/02/2023 ;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 14/02-02/03/2023; • i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nel verbale di udienza dell' 01/10/2025:
“il sig. si obbliga a corrispondere, con decorrenza dalla sentenza, alla Parte_1 sig.ra un assegno di mantenimento di 600,00 euro per i due figli Controparte_1 maggiorenni (300,00 cadauno) e di 400,00 euro per la figlia minorenne.
Il sig. si obbliga altresì a corrispondere le spese straordinarie al 50%, determinate Pt_1 come da protocollo adottato da Codesto Tribunale.
Le parti hanno titolo a percepire l'assegno unico al 50% ciascuna. La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con diritto-obbligo di visita del Per_1 padre per un fine settimana alternato e due pomeriggi a settimana, compatibilmente con le esigenze scolastiche della minore”
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in AL, in data 26/04/2002, da , nato a Parte_1
AL in data 16/08/1975 e da , nata a AL in [...] Controparte_1
15/11/1976, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 24, parte II, serie
A, dell'anno 2002, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
6/10/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Pre- sidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizio- ni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Mini- stro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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