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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 225/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARRELLA LUIGI, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1346/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Via Santa Ruba 22 89900 Vibo Valentia VV
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 13980202400000512000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 13980202400000512000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 13980202400000512000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 13980202400000512000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2018 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso e memoria illustrativa, depositata in data 02.02.2026, in atti
Resistente/Appellato: come da memoria di costituzione, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 139 80 2024 000005 12 000, notificata in data 24.10.2025, l'Agenzia delle Entrate Riscossione preavvisava Ricorrente_1 che, in caso di mancato pagamento dell'importo di euro 891,19, relativo a n. 3 cartelle di pagamento, sarebbe stato disposto il fermo sull'autovettura di proprietà.
Con ricorso in data 28.10.2025, Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Vibo Valentia, impugnava la suddetta intimazione di pagamento e ne chiedeva l'annullamento, in quanto le suddette cartelle erano state oggetto di rateizzazione in data 17.07.2025.
Instauratosi il contraddittorio a seguito della notifica del ricorso alla parte resistente in data 28.10.2025
(cfr. ricevute di accettazione e consegna pec, allegate al fascicolo telematico di parte ricorrente), la parte ricorrente si costituiva ritualmente in giudizio in data 28.10.2025 ex art. 22 Dpr. n. 546/92; egualmente si costituiva in giudizio la resistente Agenzia, la quale chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, in quanto era stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva delle cartelle a seguito dell'accoglimento dell'istanza di rateizzazione e dei conseguenti pagamenti parziali effettuati dal contribuente.
All'udienza in camera di consiglio in data 12.02.2026, depositata la memoria illustrativa da parte del ricorrente in data 02.02.2026, la Corte, in composizione monocratica, ha deciso la controversia ex art. 35, comma I, del D.Lgs. n. 546/1992 nella nuova formulazione, riservando il deposito in Segreteria del dispositivo e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite nel termine perentorio dei successivi sette giorni, trattandosi di giudizio instaurato dopo il giorno 03.01.2024, con notifica del ricorso avvenuta in data 28.10.2025 (cfr. D.Lgs. n. 220/2023, artt. 1 e 4).
MOTIVI DELLA DECISIONE
II. Il presente giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Invero, la resistente AdER ha chiesto pronuncia in tal senso, in quanto è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva delle cartelle a seguito dell'accoglimento dell'istanza di rateizzazione e dei conseguenti pagamenti parziali effettuati dal contribuente.
Orbene, la Corte adita, a fronte di tale circostanza, non deve fare altro che prenderne atto, rilevando il venir meno della materia del contendere.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 15 del
D.Lgs. n. 546/1992 la condanna della resistente Agenzia delle Entrate riscossione al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni, con riduzione ex art. 4, comma I: invero, la comunicazione impugnata è stata notificata alla parte ricorrente in data 24.10.2025, cioè successivamente all'istanza di rateizzazione in data 17.07.2025.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Vibo Valentia, Sez. II, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 28.10.2025 da Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, ritualmente notificato in data 28.10.2025 e depositato in data 28.10.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
2) Condanna la resistente Agenzia delle Entrate Riscossione al rimborso delle spese di lite in favore del ricorrente, le quali vengono liquidate in euro 30,00 per spese vive (CUT) ed euro 350,00 per compenso, oltre Iva, Cassa e rimborso spese generali 15%, se dovute, come per legge, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo.
Così deciso in Vibo Valentia in data 12.02.2026.
Il Presidente Giudice Monocratico
dott. Luigi Barrella
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARRELLA LUIGI, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1346/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Via Santa Ruba 22 89900 Vibo Valentia VV
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 13980202400000512000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 13980202400000512000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 13980202400000512000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 13980202400000512000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2018 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso e memoria illustrativa, depositata in data 02.02.2026, in atti
Resistente/Appellato: come da memoria di costituzione, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 139 80 2024 000005 12 000, notificata in data 24.10.2025, l'Agenzia delle Entrate Riscossione preavvisava Ricorrente_1 che, in caso di mancato pagamento dell'importo di euro 891,19, relativo a n. 3 cartelle di pagamento, sarebbe stato disposto il fermo sull'autovettura di proprietà.
Con ricorso in data 28.10.2025, Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Vibo Valentia, impugnava la suddetta intimazione di pagamento e ne chiedeva l'annullamento, in quanto le suddette cartelle erano state oggetto di rateizzazione in data 17.07.2025.
Instauratosi il contraddittorio a seguito della notifica del ricorso alla parte resistente in data 28.10.2025
(cfr. ricevute di accettazione e consegna pec, allegate al fascicolo telematico di parte ricorrente), la parte ricorrente si costituiva ritualmente in giudizio in data 28.10.2025 ex art. 22 Dpr. n. 546/92; egualmente si costituiva in giudizio la resistente Agenzia, la quale chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, in quanto era stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva delle cartelle a seguito dell'accoglimento dell'istanza di rateizzazione e dei conseguenti pagamenti parziali effettuati dal contribuente.
All'udienza in camera di consiglio in data 12.02.2026, depositata la memoria illustrativa da parte del ricorrente in data 02.02.2026, la Corte, in composizione monocratica, ha deciso la controversia ex art. 35, comma I, del D.Lgs. n. 546/1992 nella nuova formulazione, riservando il deposito in Segreteria del dispositivo e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite nel termine perentorio dei successivi sette giorni, trattandosi di giudizio instaurato dopo il giorno 03.01.2024, con notifica del ricorso avvenuta in data 28.10.2025 (cfr. D.Lgs. n. 220/2023, artt. 1 e 4).
MOTIVI DELLA DECISIONE
II. Il presente giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Invero, la resistente AdER ha chiesto pronuncia in tal senso, in quanto è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva delle cartelle a seguito dell'accoglimento dell'istanza di rateizzazione e dei conseguenti pagamenti parziali effettuati dal contribuente.
Orbene, la Corte adita, a fronte di tale circostanza, non deve fare altro che prenderne atto, rilevando il venir meno della materia del contendere.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 15 del
D.Lgs. n. 546/1992 la condanna della resistente Agenzia delle Entrate riscossione al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni, con riduzione ex art. 4, comma I: invero, la comunicazione impugnata è stata notificata alla parte ricorrente in data 24.10.2025, cioè successivamente all'istanza di rateizzazione in data 17.07.2025.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Vibo Valentia, Sez. II, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 28.10.2025 da Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, ritualmente notificato in data 28.10.2025 e depositato in data 28.10.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
2) Condanna la resistente Agenzia delle Entrate Riscossione al rimborso delle spese di lite in favore del ricorrente, le quali vengono liquidate in euro 30,00 per spese vive (CUT) ed euro 350,00 per compenso, oltre Iva, Cassa e rimborso spese generali 15%, se dovute, come per legge, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo.
Così deciso in Vibo Valentia in data 12.02.2026.
Il Presidente Giudice Monocratico
dott. Luigi Barrella