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Articolo 4 della Legge 29 marzo 2021, n. 49
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Legge 29 marzo 2021, n. 49
Articolo 4 della Legge 29 marzo 2021, n. 49
Versione
16 aprile 2021
Art. 4. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 16 aprile 2021
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