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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/06/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Stefania Carlucci consigliera
all'udienza del 19.6.2025, all'esito della camera di consiglio, come da dispositivo separato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. RG. 626/2024
promossa
da - appellante - Pt_1
Avv.ti Silvano Imbriaci e Antonello Zaffina
Contro
, CP_1 Controparte_2
Avv. Marco Targioni - appellati -
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 1281/2024 del Tribunale di Firenze, pubblicata il 19.4.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 19.4.2024 il Tribunale di Firenze, in accoglimento dell'opposizione proposta, ex art. 22 L. n. 689/1981 e art. 6 D.L.gs. n.
150/2011, da in proprio e nella qualità di legale CP_1 rappresentante della società , ha Controparte_2 annullato l'ordinanza ingiunzione n. OI-000056190, notificata all'opponente dall' il 22.5.2022 e con la quale la parte privata era Pt_1 stata ingiunta del pagamento della somma di € 17.500,00, a titolo di sanzione amministrativa, conseguente all'assunta violazione dell'art. 2 comma 1 bis D.L. n. 463/1983, convertito nella L. n. 683/1983, depenalizzato dall'art. 3 comma 6 D.lgs. n. 8/2016. Più specificamente a era stato addebitato l'omesso versamento delle ritenute CP_1 previdenziali e assistenziali, per il periodo marzo 2014-novembre 2014, per un importo complessivo di euro 478,70, come indicato in due atti di accertamento (n. 3000.13/03/2017.0071351 e n.
3000.13/03/2017.0071352), che gli erano stati notificati il 18.4.2017.
2. Nel corso del giudizio, all'esito dell'entrata in vigore del D.L. n. 48/2023
(convertito in L. 85/2023), l'istituto aveva rideterminato la sanzione amministrativa in €. 1.196,75.
3. In motivazione, a fondamento del disposto annullamento dell'ordinanza ingiunzione, il Tribunale ha rilevato in fatto come i contributi, cui si riferivano le ritenute omesse, indicate nel provvedimento opposto, fossero stati già rivendicati dall' con due avvisi di addebito, a fronte dei quali Pt_1
l'opponente, nell'aprile 2017, aveva fatto istanza di definizione agevolata.
L'istanza era stata accolta da il 31 maggio 2017 e era stato CP_3 CP_1 ammesso al pagamento rateale, che avrebbe dovuto effettuare entro le scadenze del 31 luglio 2017, del 30 settembre 2017, del 30 novembre
2017, del 30 aprile 2018 e del 30 settembre 2018, che egli aveva rispettato. In particolare aveva pagato la prima rata il 26.7.2017.
4. Per contro negli atti di accertamento, notificati il 18.4.2017, con cui era stato contestato alla parte privata l'omesso versamento delle ritenute, era indicato che, ove il pagamento del dovuto fosse stato effettuato nel termine perentorio di tre mesi dalla notifica dell'atto stesso (quindi entro il 18.7.2017), la violazione amministrativa sarebbe stata estinta.
5. A fronte di questi dati, secondo il Tribunale, il pagamento eseguito dall'opponente il 26.7.2017, relativo alla prima rata del piano rateale convenuto nell'ambito della procedura di definizione agevolata, sarebbe stato “valido” (così testualmente il primo giudice), cioè idoneo anche a estinguere la violazione amministrativa, per quanto fosse avvenuto alcuni
2 giorni dopo la scadenza del termine di tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento. Ciò in quanto il ritardo era stato in effetti “di poco superiore ai 5 gg di tolleranza, che attualmente il legislatore prevede nei provvedimenti delle c.d. rottamazioni che si sono via via susseguiti negli anni” (ancora la sentenza impugnata).
6. Inoltre, secondo il primo giudice, i principi di ragionevolezza e collaborazione fra pubblica amministrazione e privati, nonché di affidamento del contribuente negli atti e nei provvedimenti dell'amministrazione e di tutela della buona fede del contribuente stesso, avrebbero imposto di ritenere che la definizione agevolata, concordata a fine maggio 2017 come modalità di pagamento dei contributi omessi, in buona fede fosse stata ritenuta dall'opponente quale dies a quo del termine di tre mesi per il pagamento liberatorio, già stabilito negli atti di accertamento.
7. Il Tribunale, annullato il provvedimento opposto, ha poi compensato le spese di lite “sul rilievo del fatto notorio - non imputabile in via esclusiva
l' - delle difficoltà che esistono nello scambio dei dati tecnici fra Pt_1 amministrazioni dello Stato che avrebbero impedito all' di emettere Pt_1
l'ordinanza impugnata se solo avesse conosciuto tempestivamente
l'avvenuto pagamento”.
8. L' impugna la sentenza davanti a questa Corte e ne chiede la riforma, Pt_1 affidando le proprie ragioni a un unico, articolato motivo, con il quale assume che il Tribunale abbia errato nell'attribuire rilevanza all'adesione dell'opponente alla definizione agevolata, ai fini, che qui rilevano, della non punibilità della violazione amministrativa.
9. Secondo l'appellante infatti, in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, trattenute dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei propri dipendenti, solo il pagamento integrale (in unica soluzione o in via rateale), comunque eseguito nel termine perentorio di tre mesi dall'accertamento, esclude la punibilità dell'autore della
3 violazione, secondo la previsione dell'art. 2 comma 1 bis L. 638/1983, nella formulazione introdotta dall'art. 3 comma 6 D. L.gs. 8/2016.
10. Al contrario, nel caso in esame, l'ammissione dell'opponente alla definizione agevolata non avrebbe determinato l'estinzione della violazione amministrativa, dato che l'accertamento risaliva all'aprile 2017 mentre, sulla base del piano concordato con la procedura di definizione,
i versamenti rateali erano iniziati a luglio 2017 per concludersi a settembre 2018 e anche il pagamento della prima rata era avvenuto oltre il termine perentorio di tre mesi dalla notifica dell'accertamento.
11. Inoltre, il Tribunale avrebbe errato nell'attribuire rilievo a un'ipotetica buona fede del debitore, il quale avrebbe conteggiato i tre mesi entro i quali versare le ritenute omesse a decorrere dalla definizione agevolata, per di più ritenendo rilevante il termine perentorio osservato in relazione al pagamento della prima rata e non dell'ultima, senza alcun puntuale riferimento normativo.
12. In ogni caso, secondo l'appellante, era la stessa nozione di buona fede a essere irrilevante in materia di sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute, dal momento che tale violazione non richiedeva il dolo specifico, ma soltanto la coscienza e la volontà di omettere o ritardare il versamento delle ritenute già trattenute.
13. L'istituto ha concluso per la riforma della sentenza impugnata e quindi per il rigetto dell'opposizione e l'accertamento della debenza della sanzione, nella misura rideterminata in corso di causa.
14. L'appellato, nella duplice qualità, si è costituito per resistere, eccependo in via preliminare: a) l'incompetenza funzionale della sezione lavoro della Corte d'appello, per essere stata emessa la sentenza appellata da un giudice della sezione civile del Tribunale;
b) l'inammissibilità dell'appello, che sarebbe stato privo dei requisiti minimi di determinatezza previsti dall'art. 434 c.p.c.
4 15. La parte privata ha contestato anche nel merito l'impugnazione avversaria, assumendo in primo luogo che la procedura di “definizione agevolata dei carichi pendenti” (la cosiddetta rottamazione) non si risolva nel mero rateizzo di un debito (come assunto dall' ), ma sia in effetti Pt_1 disciplinata dalla legge come una specifica misura di sgravio degli obblighi contributivi, cui nella specie egli aveva dichiarato di aderire il 3 aprile 2017, quindi prima della notifica dell'accertamento, avvenuta il 18 aprile 2017. Così che, a suo dire, gli atti di accertamento nemmeno avrebbero dovuto essergli inviati.
16. D'altro canto, secondo l'appellato, l'elemento soggettivo della coscienza e volontà di omettere il versamento dovuto non avrebbe potuto riferirsi all'omissione originaria, bensì al mancato pagamento delle ritenute nel termine perentorio di tre mesi dalla notifica dell'avviso di accertamento nell'aprile 2017, dato che l'ordinanza ingiunzione opposta, sarebbe stata emessa per sanzionare proprio quest'ultima condotta.
17. In tutti i casi, la coscienza e volontà di omettere il versamento sarebbe stata comunque inesistente, dal momento che nello stesso mese di aprile 2017, ancora prima di ricevere l'avviso di accertamento, CP_1 aveva chiesto di rottamare il proprio debito e aveva poi pagato tempestivamente la prima rata, essa ampiamente capiente rispetto all'importo delle ritenute, pacificamente comprese nell'ammontare dei contributi oggetto della definizione agevolata. Così che non si sarebbe data in effetti alcuna omissione.
18. Se poi vi fosse stato un errore, esso sarebbe stato scusabile, e correttamente il Tribunale lo aveva ritenuto motivo di annullamento dell'ordinanza. a fronte dei generali principi di tutela della buona fede, affidamento negli atti della pubblica amministrazione, nonché di ragionevolezza e collaborazione - da applicare anche alla materia in esame.
5 19. Così riassunta la presente vicenda processuale, il collegio ritiene innanzi tutto infondate le eccezioni svolte in via preliminare dall'appellato.
20. E' in primo luogo senz'altro infondata l'eccezione di incompetenza funzionale della sezione lavoro della Corte, ciò già in astratto, in quanto quella assunta dall'appellato sarebbe al più una violazione dei criteri di ripartizione tabellare delle controversie nell'ambito del medesimo ufficio.
Violazione che in fatto poi neppure esiste, dato che nelle tabelle di questa
Corte d'appello le controversie di opposizione a ordinanza ingiunzione in materia di lavoro sono trattate dalla sezione lavoro e non dalla sezione civile.
21. Del pari è infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per genericità. L'appello dell' individua infatti in modo compiuto il Pt_1 contenuto censurato della pronuncia (l'accoglimento dell'opposizione a ordinanza ingiunzione), come pure le ragioni di tali censure (che si sono esposte in narrativa) e il contenuto della decisione richiesta (riforma integrale della sentenza con rigetto dell'opposizione). L'impugnazione dell'istituto è quindi senz'altro idonea a consentire alla Corte e all'appellato una precisa individuazione del devolutum e di conseguenza alla controparte una compiuta difesa, che essa ha del resto svolto effettivamente. Le eccezioni preliminari vanno quindi respinte e deve esaminarsi il merito dell'appello.
22. E nel merito l'appello è fondato e va accolto.
23. In proposito merita rammentare come, secondo l'art. 2 co. 1 bis del
D.L. n. 463/1983, conv. in L. n. 638/1983, come modificato dal D.L.gs.
n. 8/2016, l'omesso versamento, da parte del datore di lavoro, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti, per un importo superiore a €. 10.000 annui, sia punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a €. 1.032,00, mentre se l'importo è inferiore, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria,
6 originariamente determinata tra €. 10.000 e € 50.000, importi poi ridotti dal D.L. n. 48/2023 convertito in L. 85/2023. Il datore di lavoro non è tuttavia punibile, né con la sanzione penale né con quella amministrativa, ove versi le ritenute entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
24. Nel caso in esame, in cui la violazione sanzionata con l'ordinanza ingiunzione opposta è appunto l'omesso versamento di ritenute operate a carico dei dipendenti, gli atti di accertamento della violazione erano stati notificati all'opponente il 18 aprile 2017, così che il termine perentorio entro il quale il pagamento delle medesime ritenute doveva avvenire per evitare la punibilità della violazione scadeva il 18 luglio 2017.
25. E' poi pacifico che, in relazione ai contributi omessi nel periodo marzo-novembre 2014 (comprensivi sia delle ritenute effettuate a carico dei dipendenti sia della quota a carico del datore di lavoro), l' avesse Pt_1 agito in via esattoriale e che, a fronte della notifica degli avvisi di addebito,
il 3 aprile 2017, avesse chiesto la definizione agevolata (cd. CP_1 rottamazione). Istanza che aveva accolto, con provvedimento del CP_3
31 maggio 2017, ammettendo l'opponente al pagamento rateale, da effettuarsi entro le scadenze del 31 luglio 2017, del 30 settembre 2017, del 30 novembre 2017, del 30 aprile 2018 e del 30 settembre 2018.
L'opponente aveva rispettato tali scadenze, in particolare versando la prima rata il 26 luglio 2017 e quindi le successive nei termini.
26. Ora, secondo il Tribunale, il fatto che l'opponente avesse rispettato le scadenze della definizione agevolata sarebbe motivo di annullamento dell'ordinanza ingiunzione, perché il pagamento della prima rata, eseguito il 26 luglio 2017, avrebbe dovuto ritenersi “sostanzialmente tempestivo” rispetto al termine perentorio già scaduto il 18 luglio 2017
(perché nell'ambito dei 5 giorni di tolleranza che sarebbero previsti dalla legge), mentre, dal punto di vista della buona fede del contribuente e degli obblighi di corretto comportamento dell'amministrazione nei suoi
7 confronti, doveva essere tutelato l'affidamento a che, con la medesima definizione agevolata, si sarebbero estinti nel contempo sia l'obbligo contributivo sia la violazione amministrativa.
27. Si tratta di argomenti che non possono essere condivisi. Come correttamente argomentato dall' , infatti, il pagamento rateale, Pt_1 oggetto del programma di definizione agevolata cui aveva aderito, CP_1 ove completato nei termini (come poi accaduto), era idoneo a estinguere i crediti contributivi portati nei titoli esattoriali oggetto della rottamazione, ma non poteva incidere sulla punibilità in via amministrativa della violazione, riferita alla condotta del datore di lavoro che operi la ritenuta a carico dei lavoratori, ma non la versi agli istituti previdenziali. La causa di non punibilità di tale violazione è infatti indicata univocamente dalla legge nell'integrale pagamento delle ritenute entro il termine perentorio di tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento, notifica che nella specie si è detto essere avvenuta il 18.4.2017, mentre è pacifico che il pagamento rateale sia stati completato a settembre 2018.
28. Quindi, la sentenza appellata non può essere condivisa, non solo in quanto ha ritenuto “sostanzialmente tempestivo” il pagamento della prima rata, avvenuto il 26 luglio, nonostante il termine perentorio fosse già scaduto il precedente 18 luglio (sfugge ogni possibile riferimento normativo del cosiddetto “periodo di tolleranza”, genericamente richiamato in sentenza), ma a maggior ragione per avere dato rilievo a quel primo pagamento e non invece all'esaurimento dell'intera procedura con il versamento dell'ultima rata.
29. E' poi irrilevante che la giurisprudenza citata nell'atto di appello
(sul carattere perentorio del termine entro il quale deve avvenire il pagamento integrale per estinguere la violazione) si riferisse a generiche procedure di pagamento rateale, mentre nel caso in esame l'opponente aveva concordato con una definizione agevolata dei carichi CP_3 pendenti. Infatti, per la sorte delle sanzioni amministrative è comunque
8 decisivo se l'autore della violazione osservi, o meno, il termine perentorio di pagamento nei tre mesi dall'accertamento, previsto espressamente dalla legge quale causa di non punibilità di tali violazioni. E nel caso in esame la risposta è pacificamente negativa, per quanto sopra detto.
30. Sul piano soggettivo poi la coscienza e volontà dell'omissione contributiva, oggetto di sanzione, va riferita con tutta evidenza alla violazione dell'obbligo originario di versare i contributi riferibili al periodo marzo 2014-novembre 2014 e non alla mancata osservanza del termine perentorio di pagamento integrale entro i tre mesi dall'avviso di accertamento. E' indubitabile infatti che le sanzioni amministrative oggetto dell'ordinanza ingiunzione opposta riguardassero l'omissione originaria, non certo la mancata osservanza del termine di tre mesi, che
è solo un passaggio procedurale che rende punibile quell'originaria condotta omissiva.
31. Ancora sul piano soggettivo, è irrilevante l'assunto affidamento del contribuente sul fatto che rispettare le scadenze previste dal piano di rottamazione avrebbe, non solo estinto l'obbligo contributivo, ma anche resa non punibile la violazione, dal momento che quest'ultimo effetto non era previsto da alcuna normativa e l'erronea convinzione dell'agente non era stata certamente ingenerata dagli atti dell' , che indicavano con Pt_1 chiarezza la scadenza del termine utile ai fini della non punibilità della violazione amministrativa.
32. E' infine senz'altro infondato l'argomento dell'opponente, secondo cui, avendo egli chiesto ad la definizione agevolata il 3 aprile 2017, CP_3 nemmeno sarebbe stato possibile per l' notificargli gli atti di Pt_1 accertamento il successivo 18 aprile 2017. Sul punto basti infatti rilevare come, al momento della notifica dello accertamento, l'obbligo contributivo fosse ancora per intero omesso e l'adempimento sia avvenuto in effetti solo diversi mesi dopo, al compimento del piano di pagamento rateale.
9 33. L'appello dell' va quindi accolto e, in riforma della decisione Pt_1 impugnata, va respinta l'opposizione all'ordinanza ingiunzione, proposta da n proprio e quale legale rappresentante di CP_1 [...]
in relazione all'importo delle sanzioni Controparte_2 amministrative ridefinito dall' in € 1.196,75. Pt_1
34. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio devono essere integralmente compensate, considerata la complessità della vicenda in esame, caratterizzata dall'intreccio delle due diverse procedure, di definizione agevolata degli obblighi contributivi e di accertamento della violazione amministrativa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello e in riforma della decisione impugnata, respinge l'opposizione all'ordinanza ingiunzione, proposta da in CP_1 proprio e quale legale rappresentante di Controparte_2 CP_1 CP_2
in relazione all'importo delle sanzioni amministrative ridefinito dall'
[...] Pt_1 in € 1.196,75. Dichiara integralmente compensate le spese di lite del doppio grado. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 19.6.2025
Il Presidente dott. Flavio Baraschi
La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini
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