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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 3342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3342 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE 7^ riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott.ssa Lucia Minauro Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2789 dell'anno 2020, vertente
TRA in persona del l.r. pro-tempore con sede in Parte_1
Roma Viale Europa nr. 190, iscritta al Registro delle Imprese di Roma avente il seguente numero di iscrizione e codice fiscale , P.IVA_1
Pa R.E.A. rappresentato e difeso dall'avv. Carmela MALANDRINO P.IVA_2
( , C.F._1
- APPELLANTE
E
, C.F. , , _1 C.F._2 Controparte_2
C.F. e C.F. C.F._3 CP_3
rapp.ti e difesi in virtù di mandato in calce al C.F._4
ricorso ex art 702 bis cpc dall'Avv. Edoardo Gimigliano, C.F.
, C.F._5
- APPELLATA
Conclusioni: come da note scritte depositate per l'udienza del
10.04.2025
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. , _1 Controparte_2
e convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di
[...] CP_3
Avellino deducendo: Parte_1
- di essere cointestatari di n. 10 buoni ordinari trentennali della serie Q, emessi tra il 23/02/1988 e il 28/07/1988 per un valore complessivo di
5.300.000 delle vecchie lire;
- che, alla scadenza dei buoni in data /11/2018, ottenevano il rimborso di euro di 30.128,14 al netto della ritenuta fiscale, da parte di Parte_1
[...]
- che tale rendimento era inferiore rispetto a quello riportato sui buoni fruttiferi essendo nella la sottoscrizione degli stessi avvenuta successivamente all'emanazione del D.M. 13/06/1986;
Tanto premesso, chiedevano al Tribunale adito di accogliere le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare che la resistente è obbligata a riconoscere e rimborsare gli attori così come convenuto e riportato sui titoli cartacei;
- conseguentemente condannare la resistente alla differenza tra il corrisposto e il conseguentemente condannare la resistente alla differenza tra il corrisposto e il dovuto, di euro 10.359,098, o alla diversa somma maggiore o minore che verrà accertata, oltre gli interessi dovuti sino al saldo;
- Il tutto con vittoria di spese e competenze con attribuzione”.
Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda, Parte_1
deducendo che:
- in generale, i B.P.F. non sono titoli di , in quanto emessi da Parte_1
Cassa Depositi e Prestiti e stampati dall'Istituto Poligrafico di Stato e non sono titoli di credito ma documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c.;
- nella specie, i buoni appartenevano alla serie Q” ed erano stati emessi con l'utilizzo dei moduli della precedente serie “P”, sui quali erano stati puntualmente apposti i previsti timbri indicanti (sia sul fronte, sia sul retro)
l'appartenenza del alla serie “Q/P” e (sul retro) l'indicazione della Per_1
“misura dei nuovi tassi” applicabili che erano quelli della serie “Q”, così come indicati nelle tabelle allegate al decreto;
2 - conseguentemente, all'atto della riscossione, era stato riconosciuto ai ricorrenti esattamente quanto stabilito dal DM 1986.
Il Tribunale di Avellino, con ordinanza resa ai sensi degli artt. 702 bis ss.
c.p.c., pubblicata il 9.7.2020, così provvedeva:
“ACCOGLIE la domanda proposta da parte ricorrente;
CONDANNA parte resistente a corrispondere ai ricorrenti la somma di €
10.359,098 oltre interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo;
CONDANNA al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore dei ricorrenti che si liquidano complessivamente in € 4.025,00 oltre
15% per spese generali, I.V.A., se dovuta e CPA, con attribuzione ove richiesto”.
Con atto di appello regolarmente notificato in data 24.7.2020,
[...]
ha proposto impugnazione avverso la predetta ordinanza, Parte_1
chiedendone la riforma per i motivi di seguito indicati e chiedendo a questa Corte, “in accoglimento del presente appello e, in integrale riforma dell'Ordinanza nr. 1376/2020 del Tribunale di Avellino- Giudice Unico
GOP dr. ssa Casale resa nel giudizio nr. 5287/2019 depositata in cancelleria in data 09.07.2020, rigettare il ricorso proposto da _1
, , contro
[...] Controparte_2 CP_3 [...]
Parte_1
Con vittoria di spese e compenso per il doppio grado di giudizio”.
Si sono costituiti in giudizio , e _1 Controparte_2
, chiedendo a questa Corte la reiezione del gravame, in CP_3
quanto inammissibile ex art. 342 cpc o, comunque, nel merito, infondato.
All'esito dell'udienza del 10.02.2022 la Corte ha disposto l'acquisizione del fascicolo di primo grado e ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 9.11.2023.
All'udienza del 10 aprile 2025, la Corte ha riservato la causa in decisione, con la concessione di termini di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Preliminarmente, occorre premettere che l'impugnazione - nonostante l'evidente ipertrofia e prolissità del relativo atto, le lungaggini e le ripetizioni - contiene, comunque, l'indicazione delle parti del provvedimento specificamente gravate, delle modifiche richieste alla
3 ricostruzione del fatto che è stata compiuta dal giudice di primo grado, nonché delle circostanze da cui derivano le lamentate violazioni della legge, oltre che la precisazione della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Sebbene, dunque, la tecnica espositiva piuttosto ridondante dell'atto di impugnazione ne renda difficoltosa la lettura, deve ritenersi che lo stesso, nel suo complesso, superi il vaglio di ammissibilità. Come è noto, infatti, nella sentenza n. 27199 depositata il 16 novembre 2017, le
Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno chiarito che la riforma del 2012 non ha modificato la natura dell'appello, precisando che le declaratorie di inammissibilità devono rimanere ipotesi residuali e che l'ampiezza delle doglianze, così come la specificità, risultano legate da un rapporto di proporzionalità con l'ampiezza della motivazione assunta nella decisione del giudice di primo grado. Inoltre, nel caso in cui la pronuncia impugnata non abbia valutato tutte le tesi prospettate dalla parte appellante, le stesse potranno essere riproposte. Se dunque il giudice d'appello deve essere posto nella condizione di comprendere con chiarezza il contenuto delle censure mosse al provvedimento impugnato, attraverso la precipua indicazione delle ragioni per le quali la prima pronuncia non si consideri condivisibile, tale ultimo onere si considera validamente adempiuto, da parte dell'appellante, con la chiara individuazione, nell'atto di impugnazione, delle questioni e dei punti contestati della pronuncia di primo grado e delle relative doglianze, “senza inutili formalismi”, come specifica la Suprema Corte. Deve poi considerarsi che anche autorevoli precedenti della giurisprudenza di legittimità avevano avuto modo di chiarire che “le norme processuali devono essere interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, che si pervenga ad una decisione di merito, mentre gli esiti abortivi del processo costituiscono un'ipotesi residuale” (cfr., ex multis: Cass., ord. 5 maggio 2017, n. 10916 e
Cass., 16 maggio 2017, n. 11999).
Deve dunque delibarsi il merito dell'impugnazione.
, nella sostanza, censura l'ordinanza impugnata, Parte_1
ripercorrendo quanto già eccepito in primo grado, ovvero la prevalenza ex lege per i buoni della nuova serie Q, nel calcolo degli interessi, anche per l'ultimo decennio dal 21° al 30° anno, della disciplina per essi introdotta
4 dal DM del 13.6.1986, rispetto al rendimento relativo alla precedente serie
P, i cui moduli prestampati erano stati utilizzati, per disposizione normativa, anche per la emissione dei buoni della serie Q.
Asserisce dunque, per tutte le ragioni espresse nell'atto di appello, cui si rinvia in questa sede, la correttezza del calcolo degli interessi operato da in applicazione di detto DM 1986, entrato in vigore Parte_1
antecedentemente alla emissione di detti buoni postali (pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 28.06.1986 n. 148), ed esclude nel caso di specie la violazione da parte sua di obblighi di buona fede e la applicabilità per l'utente del principio del legittimo affidamento, sostenendo che il nuovo regime previsto per i buoni della serie Q era agevolmente conoscibile essendo soggetto a mezzi di pubblicità legale (pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del DM 1986), oltre che inserito nei fogli informativi a disposizione e consultabili dagli utenti negli uffici postali.
L'appello è fondato.
Deve premettersi che, nell'ordinanza impugnata, il giudice di primo grado dà atto della circostanza del fatto che << ha continuato ad Parte_1 utilizzare i vecchi moduli di bfp della serie “P”, anche per i buoni di nuova emissione della serie successiva al decreto ministeriale del 1986 (serie denominata “Q”), ignorando la sopravvenuta riduzione dei rendimenti disposta dal citato d.m.
In particolare, sui vecchi moduli che riportavano ancora la descrizione delle più vantaggiose condizioni della precedente serie “P”, erano stati apposti i timbri della nuova serie “Q”, nel tentativo di evitare equivoci in ordine all'appartenenza del titolo alla serie più recente.
Nella parte retrostante dei buoni fruttiferi in questione, venivano indicati i tassi di interesse applicabili per i primi 20 anni di vita del buono ma non veniva disposto alcun ché circa l'entità degli interessi da applicare negli ultimi dieci anni del titolo.
Dunque, per , l'assenza di diverse indicazioni ha implicato Parte_1
l'automatica applicazione dei tassi indicati nel D.M. 13.06.1986, anche per quanto riguarda gli ultimi dieci anni di vita del buono>>.
Ciò posto, come già rilevato in casi analoghi da questa Corte, la fattispecie presa in esame dalla Cassazione nella citata sentenza del 2007 è diversa
5 da quella che viene in rilievo nel presente giudizio in quanto, nel caso scrutinato dal giudice di legittimità, non aveva provveduto Parte_1
ad apporre sul titolo alcuna stampigliatura corrispondente alla misura dei tassi di interesse applicabili.
Nel caso di specie, invece, la società convenuta, come rilevato dal primo giudice (e sul punto non v'è impugnazione) ha apposto sui dieci BPF serie
Q/P, in ottemperanza del disposto del DM 13.06.1986, una doppia stampigliatura, quella sulla parte anteriore del titolo, recante l'indicazione dell'appartenenza del buono postale alla serie di nuova emissione “Q/P”, e quella sul retro con l'indicazione dei tassi di interesse applicati.
La circostanza che abbia apposto sul retro la timbratura Parte_1
relativa al rendimento dei titoli dal primo al ventesimo anno, e nulla abbia stabilito con riguardo alla terza decade (dal 21° al 30° anno) non contrasta con l'art. 5 del D.M. 13.06.1986.
Invero, la norma sopra richiamata non impone all'ufficio emittente l'obbligo di indicare sul documento il differente regime di interessi applicabile per tutto il periodo di vigenza del Buono Postale. La disposizione de qua, al comma 2, si limita piuttosto a imporre l'apposizione sulla parte posteriore del titolo della “misura dei nuovi interessi”.
Del resto, quanto all'interpretazione degli artt. 4 e 5 del DM 13.06.1986, la
Suprema Corte ha di recente affermato che: “In tema di buoni postali fruttiferi, l'emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente (P), mediante l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie (Q/P) e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d'interesse della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342, comma 1 c.c., in caso di moduli predisposti per
6 disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili” (Cass. n. 4384/2022).
Peraltro, va soggiunto che, come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. Sez.
Un. n. 3963/2019), le disposizioni legislative in esame hanno natura imperativa, sicché è da ritenersi operante il meccanismo di sostituzione automatica sancito dall'art. 1339 c.c., sia nell'ipotesi in cui i patti conclusi tra i contraenti sugli interessi da corrispondere si pongano in contrasto con tali norme, sia nel caso in cui i tassi d'interesse inerenti a una determinata serie di BPF, così come stabiliti dal decreto ministeriale che ne prevede l'istituzione e fissa le relative condizioni economiche, siano riportati nel titolo in maniera inesatta o incompleta.
Nemmeno nel caso oggetto di giudizio la mancata indicazione del rendimento bimestrale spettante dal 21° al 30° anno può essere da sola sufficiente ad affermare l'incompletezza delle indicazioni risultanti dal timbro apposto a tergo del titolo.
Invero, l'apposizione sul frontespizio del timbro recante l'indicazione dell'appartenenza del buono alla serie “Q/P” deve escludere che la predetta omessa specificazione potesse ingenerare nel sottoscrittore il legittimo affidamento circa l'operatività dei tassi di interessi originariamente presenti sui titoli (e relativo alla precedente serie P).
Tale circostanza piuttosto è da ritenersi sufficiente a rendere edotto l'appellante del fatto che il rendimento dell'ultimo decennio è quello previsto dalla tabella allegata al D.M. 30.06.1986, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica e messa a disposizione dei titolari presso gli uffici postali, tenuto conto che trattasi di Buoni Postali emessi dopo l'entrata in vigore di detto DM del 1986 ed in applicazione ed esecuzione del medesimo (cfr. Corte d'Appello Napoli nn. 4393/2023,
4492/2022 e 1966/2022).
Non può dunque richiamarsi, in senso contrario, il disposto dell'art. 173, co. 3, d.P.R. 156/1973, nella parte in cui esso afferma che “gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei titoli”, posto che detta tabella, alla luce delle argomentazioni sin qui esposte,
7 deve intendersi integralmente sostituita da quella allegata al citato DM
13.06.1986.
D'altronde, sotto il profilo dell'interpretazione del testo negoziale, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la pretesa di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie 'Q', provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma di buoni della serie 'Q/P', con la disciplina prevista per i buoni della serie 'P', non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica nell'applicazione dei principi basilari dell'interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell'intenzione delle parti, ai sensi dell'art. 1362 c.c., giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie 'Q', e l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie 'Q', si applica anche alla serie
'Q/P', di modo che sul documento viene apposta la sigla 'Q/P', ciò sta a testimoniare che l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie
'P' è palesemente esclusa” (Cass. 10 febbraio 2022, n. 4384, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4748, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4751, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4763, in motivazione).
Da ultimo, la Corte ha altresì aggiunto che, “poiché l'interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il 'senso letterale delle parole' alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l'indicazione, per i buoni postali della serie 'Q/P', di rendimenti relativi alla serie 'P' per l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisivo sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie 'P', in cui erano inseriti i detti rendimenti: tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l'assenza di continuità tra le diverse previsioni” (Cass. n. 22619/2023).
Per tutte le ragioni espresse, l'appello deve essere accolto con integrale riforma dell'ordinanza impugnata e conseguente rigetto della domanda proposta da , e _1 Controparte_2 CP_3
nei confronti di Parte_1
8 Considerati i perduranti contrasti e mutamenti di indirizzo ancora esistenti soprattutto nella giurisprudenza di merito rispetto alle questioni dirimenti affrontate nel presente giudizio, sussistono gravi ed eccezionali ragioni giustificative della compensazione tra le parti delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 92 comma 2 cpc e Corte Cost. sent. n. 77/2018.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Sezione Civile 7^, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1
l'ordinanza resa dal Tribunale di Avellino ai sensi degli artt. 702 bis ss.
c.p.c., pubblicata il 9.7.2020, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata ordinanza, rigetta la domanda proposta da , _1 Controparte_2
e nei confronti di;
CP_3 Parte_1
2) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli, addì 12 giugno 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente dott.ssa Lucia Minauro dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE 7^ riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott.ssa Lucia Minauro Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2789 dell'anno 2020, vertente
TRA in persona del l.r. pro-tempore con sede in Parte_1
Roma Viale Europa nr. 190, iscritta al Registro delle Imprese di Roma avente il seguente numero di iscrizione e codice fiscale , P.IVA_1
Pa R.E.A. rappresentato e difeso dall'avv. Carmela MALANDRINO P.IVA_2
( , C.F._1
- APPELLANTE
E
, C.F. , , _1 C.F._2 Controparte_2
C.F. e C.F. C.F._3 CP_3
rapp.ti e difesi in virtù di mandato in calce al C.F._4
ricorso ex art 702 bis cpc dall'Avv. Edoardo Gimigliano, C.F.
, C.F._5
- APPELLATA
Conclusioni: come da note scritte depositate per l'udienza del
10.04.2025
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. , _1 Controparte_2
e convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di
[...] CP_3
Avellino deducendo: Parte_1
- di essere cointestatari di n. 10 buoni ordinari trentennali della serie Q, emessi tra il 23/02/1988 e il 28/07/1988 per un valore complessivo di
5.300.000 delle vecchie lire;
- che, alla scadenza dei buoni in data /11/2018, ottenevano il rimborso di euro di 30.128,14 al netto della ritenuta fiscale, da parte di Parte_1
[...]
- che tale rendimento era inferiore rispetto a quello riportato sui buoni fruttiferi essendo nella la sottoscrizione degli stessi avvenuta successivamente all'emanazione del D.M. 13/06/1986;
Tanto premesso, chiedevano al Tribunale adito di accogliere le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare che la resistente è obbligata a riconoscere e rimborsare gli attori così come convenuto e riportato sui titoli cartacei;
- conseguentemente condannare la resistente alla differenza tra il corrisposto e il conseguentemente condannare la resistente alla differenza tra il corrisposto e il dovuto, di euro 10.359,098, o alla diversa somma maggiore o minore che verrà accertata, oltre gli interessi dovuti sino al saldo;
- Il tutto con vittoria di spese e competenze con attribuzione”.
Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda, Parte_1
deducendo che:
- in generale, i B.P.F. non sono titoli di , in quanto emessi da Parte_1
Cassa Depositi e Prestiti e stampati dall'Istituto Poligrafico di Stato e non sono titoli di credito ma documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c.;
- nella specie, i buoni appartenevano alla serie Q” ed erano stati emessi con l'utilizzo dei moduli della precedente serie “P”, sui quali erano stati puntualmente apposti i previsti timbri indicanti (sia sul fronte, sia sul retro)
l'appartenenza del alla serie “Q/P” e (sul retro) l'indicazione della Per_1
“misura dei nuovi tassi” applicabili che erano quelli della serie “Q”, così come indicati nelle tabelle allegate al decreto;
2 - conseguentemente, all'atto della riscossione, era stato riconosciuto ai ricorrenti esattamente quanto stabilito dal DM 1986.
Il Tribunale di Avellino, con ordinanza resa ai sensi degli artt. 702 bis ss.
c.p.c., pubblicata il 9.7.2020, così provvedeva:
“ACCOGLIE la domanda proposta da parte ricorrente;
CONDANNA parte resistente a corrispondere ai ricorrenti la somma di €
10.359,098 oltre interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo;
CONDANNA al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore dei ricorrenti che si liquidano complessivamente in € 4.025,00 oltre
15% per spese generali, I.V.A., se dovuta e CPA, con attribuzione ove richiesto”.
Con atto di appello regolarmente notificato in data 24.7.2020,
[...]
ha proposto impugnazione avverso la predetta ordinanza, Parte_1
chiedendone la riforma per i motivi di seguito indicati e chiedendo a questa Corte, “in accoglimento del presente appello e, in integrale riforma dell'Ordinanza nr. 1376/2020 del Tribunale di Avellino- Giudice Unico
GOP dr. ssa Casale resa nel giudizio nr. 5287/2019 depositata in cancelleria in data 09.07.2020, rigettare il ricorso proposto da _1
, , contro
[...] Controparte_2 CP_3 [...]
Parte_1
Con vittoria di spese e compenso per il doppio grado di giudizio”.
Si sono costituiti in giudizio , e _1 Controparte_2
, chiedendo a questa Corte la reiezione del gravame, in CP_3
quanto inammissibile ex art. 342 cpc o, comunque, nel merito, infondato.
All'esito dell'udienza del 10.02.2022 la Corte ha disposto l'acquisizione del fascicolo di primo grado e ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 9.11.2023.
All'udienza del 10 aprile 2025, la Corte ha riservato la causa in decisione, con la concessione di termini di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Preliminarmente, occorre premettere che l'impugnazione - nonostante l'evidente ipertrofia e prolissità del relativo atto, le lungaggini e le ripetizioni - contiene, comunque, l'indicazione delle parti del provvedimento specificamente gravate, delle modifiche richieste alla
3 ricostruzione del fatto che è stata compiuta dal giudice di primo grado, nonché delle circostanze da cui derivano le lamentate violazioni della legge, oltre che la precisazione della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Sebbene, dunque, la tecnica espositiva piuttosto ridondante dell'atto di impugnazione ne renda difficoltosa la lettura, deve ritenersi che lo stesso, nel suo complesso, superi il vaglio di ammissibilità. Come è noto, infatti, nella sentenza n. 27199 depositata il 16 novembre 2017, le
Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno chiarito che la riforma del 2012 non ha modificato la natura dell'appello, precisando che le declaratorie di inammissibilità devono rimanere ipotesi residuali e che l'ampiezza delle doglianze, così come la specificità, risultano legate da un rapporto di proporzionalità con l'ampiezza della motivazione assunta nella decisione del giudice di primo grado. Inoltre, nel caso in cui la pronuncia impugnata non abbia valutato tutte le tesi prospettate dalla parte appellante, le stesse potranno essere riproposte. Se dunque il giudice d'appello deve essere posto nella condizione di comprendere con chiarezza il contenuto delle censure mosse al provvedimento impugnato, attraverso la precipua indicazione delle ragioni per le quali la prima pronuncia non si consideri condivisibile, tale ultimo onere si considera validamente adempiuto, da parte dell'appellante, con la chiara individuazione, nell'atto di impugnazione, delle questioni e dei punti contestati della pronuncia di primo grado e delle relative doglianze, “senza inutili formalismi”, come specifica la Suprema Corte. Deve poi considerarsi che anche autorevoli precedenti della giurisprudenza di legittimità avevano avuto modo di chiarire che “le norme processuali devono essere interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, che si pervenga ad una decisione di merito, mentre gli esiti abortivi del processo costituiscono un'ipotesi residuale” (cfr., ex multis: Cass., ord. 5 maggio 2017, n. 10916 e
Cass., 16 maggio 2017, n. 11999).
Deve dunque delibarsi il merito dell'impugnazione.
, nella sostanza, censura l'ordinanza impugnata, Parte_1
ripercorrendo quanto già eccepito in primo grado, ovvero la prevalenza ex lege per i buoni della nuova serie Q, nel calcolo degli interessi, anche per l'ultimo decennio dal 21° al 30° anno, della disciplina per essi introdotta
4 dal DM del 13.6.1986, rispetto al rendimento relativo alla precedente serie
P, i cui moduli prestampati erano stati utilizzati, per disposizione normativa, anche per la emissione dei buoni della serie Q.
Asserisce dunque, per tutte le ragioni espresse nell'atto di appello, cui si rinvia in questa sede, la correttezza del calcolo degli interessi operato da in applicazione di detto DM 1986, entrato in vigore Parte_1
antecedentemente alla emissione di detti buoni postali (pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 28.06.1986 n. 148), ed esclude nel caso di specie la violazione da parte sua di obblighi di buona fede e la applicabilità per l'utente del principio del legittimo affidamento, sostenendo che il nuovo regime previsto per i buoni della serie Q era agevolmente conoscibile essendo soggetto a mezzi di pubblicità legale (pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del DM 1986), oltre che inserito nei fogli informativi a disposizione e consultabili dagli utenti negli uffici postali.
L'appello è fondato.
Deve premettersi che, nell'ordinanza impugnata, il giudice di primo grado dà atto della circostanza del fatto che << ha continuato ad Parte_1 utilizzare i vecchi moduli di bfp della serie “P”, anche per i buoni di nuova emissione della serie successiva al decreto ministeriale del 1986 (serie denominata “Q”), ignorando la sopravvenuta riduzione dei rendimenti disposta dal citato d.m.
In particolare, sui vecchi moduli che riportavano ancora la descrizione delle più vantaggiose condizioni della precedente serie “P”, erano stati apposti i timbri della nuova serie “Q”, nel tentativo di evitare equivoci in ordine all'appartenenza del titolo alla serie più recente.
Nella parte retrostante dei buoni fruttiferi in questione, venivano indicati i tassi di interesse applicabili per i primi 20 anni di vita del buono ma non veniva disposto alcun ché circa l'entità degli interessi da applicare negli ultimi dieci anni del titolo.
Dunque, per , l'assenza di diverse indicazioni ha implicato Parte_1
l'automatica applicazione dei tassi indicati nel D.M. 13.06.1986, anche per quanto riguarda gli ultimi dieci anni di vita del buono>>.
Ciò posto, come già rilevato in casi analoghi da questa Corte, la fattispecie presa in esame dalla Cassazione nella citata sentenza del 2007 è diversa
5 da quella che viene in rilievo nel presente giudizio in quanto, nel caso scrutinato dal giudice di legittimità, non aveva provveduto Parte_1
ad apporre sul titolo alcuna stampigliatura corrispondente alla misura dei tassi di interesse applicabili.
Nel caso di specie, invece, la società convenuta, come rilevato dal primo giudice (e sul punto non v'è impugnazione) ha apposto sui dieci BPF serie
Q/P, in ottemperanza del disposto del DM 13.06.1986, una doppia stampigliatura, quella sulla parte anteriore del titolo, recante l'indicazione dell'appartenenza del buono postale alla serie di nuova emissione “Q/P”, e quella sul retro con l'indicazione dei tassi di interesse applicati.
La circostanza che abbia apposto sul retro la timbratura Parte_1
relativa al rendimento dei titoli dal primo al ventesimo anno, e nulla abbia stabilito con riguardo alla terza decade (dal 21° al 30° anno) non contrasta con l'art. 5 del D.M. 13.06.1986.
Invero, la norma sopra richiamata non impone all'ufficio emittente l'obbligo di indicare sul documento il differente regime di interessi applicabile per tutto il periodo di vigenza del Buono Postale. La disposizione de qua, al comma 2, si limita piuttosto a imporre l'apposizione sulla parte posteriore del titolo della “misura dei nuovi interessi”.
Del resto, quanto all'interpretazione degli artt. 4 e 5 del DM 13.06.1986, la
Suprema Corte ha di recente affermato che: “In tema di buoni postali fruttiferi, l'emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente (P), mediante l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie (Q/P) e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d'interesse della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342, comma 1 c.c., in caso di moduli predisposti per
6 disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili” (Cass. n. 4384/2022).
Peraltro, va soggiunto che, come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. Sez.
Un. n. 3963/2019), le disposizioni legislative in esame hanno natura imperativa, sicché è da ritenersi operante il meccanismo di sostituzione automatica sancito dall'art. 1339 c.c., sia nell'ipotesi in cui i patti conclusi tra i contraenti sugli interessi da corrispondere si pongano in contrasto con tali norme, sia nel caso in cui i tassi d'interesse inerenti a una determinata serie di BPF, così come stabiliti dal decreto ministeriale che ne prevede l'istituzione e fissa le relative condizioni economiche, siano riportati nel titolo in maniera inesatta o incompleta.
Nemmeno nel caso oggetto di giudizio la mancata indicazione del rendimento bimestrale spettante dal 21° al 30° anno può essere da sola sufficiente ad affermare l'incompletezza delle indicazioni risultanti dal timbro apposto a tergo del titolo.
Invero, l'apposizione sul frontespizio del timbro recante l'indicazione dell'appartenenza del buono alla serie “Q/P” deve escludere che la predetta omessa specificazione potesse ingenerare nel sottoscrittore il legittimo affidamento circa l'operatività dei tassi di interessi originariamente presenti sui titoli (e relativo alla precedente serie P).
Tale circostanza piuttosto è da ritenersi sufficiente a rendere edotto l'appellante del fatto che il rendimento dell'ultimo decennio è quello previsto dalla tabella allegata al D.M. 30.06.1986, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica e messa a disposizione dei titolari presso gli uffici postali, tenuto conto che trattasi di Buoni Postali emessi dopo l'entrata in vigore di detto DM del 1986 ed in applicazione ed esecuzione del medesimo (cfr. Corte d'Appello Napoli nn. 4393/2023,
4492/2022 e 1966/2022).
Non può dunque richiamarsi, in senso contrario, il disposto dell'art. 173, co. 3, d.P.R. 156/1973, nella parte in cui esso afferma che “gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei titoli”, posto che detta tabella, alla luce delle argomentazioni sin qui esposte,
7 deve intendersi integralmente sostituita da quella allegata al citato DM
13.06.1986.
D'altronde, sotto il profilo dell'interpretazione del testo negoziale, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la pretesa di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie 'Q', provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma di buoni della serie 'Q/P', con la disciplina prevista per i buoni della serie 'P', non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica nell'applicazione dei principi basilari dell'interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell'intenzione delle parti, ai sensi dell'art. 1362 c.c., giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie 'Q', e l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie 'Q', si applica anche alla serie
'Q/P', di modo che sul documento viene apposta la sigla 'Q/P', ciò sta a testimoniare che l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie
'P' è palesemente esclusa” (Cass. 10 febbraio 2022, n. 4384, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4748, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4751, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4763, in motivazione).
Da ultimo, la Corte ha altresì aggiunto che, “poiché l'interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il 'senso letterale delle parole' alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l'indicazione, per i buoni postali della serie 'Q/P', di rendimenti relativi alla serie 'P' per l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisivo sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie 'P', in cui erano inseriti i detti rendimenti: tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l'assenza di continuità tra le diverse previsioni” (Cass. n. 22619/2023).
Per tutte le ragioni espresse, l'appello deve essere accolto con integrale riforma dell'ordinanza impugnata e conseguente rigetto della domanda proposta da , e _1 Controparte_2 CP_3
nei confronti di Parte_1
8 Considerati i perduranti contrasti e mutamenti di indirizzo ancora esistenti soprattutto nella giurisprudenza di merito rispetto alle questioni dirimenti affrontate nel presente giudizio, sussistono gravi ed eccezionali ragioni giustificative della compensazione tra le parti delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 92 comma 2 cpc e Corte Cost. sent. n. 77/2018.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Sezione Civile 7^, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1
l'ordinanza resa dal Tribunale di Avellino ai sensi degli artt. 702 bis ss.
c.p.c., pubblicata il 9.7.2020, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata ordinanza, rigetta la domanda proposta da , _1 Controparte_2
e nei confronti di;
CP_3 Parte_1
2) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli, addì 12 giugno 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente dott.ssa Lucia Minauro dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
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