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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/05/2025, n. 2424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2424 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – SEZIONE CIVILE TERZA
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 5199 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza del 12.3.2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotti (20+20), vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. Marco Dragone (c.f.: ), elett.te dom.ta in Montella C.F._2
(AV), alla via M. Cianciulli n. 14; appellante
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di CP_1 C.F._3 procura in atti, dall'avv. Michele De Cicco (c.f.: ), domiciliatario in C.F._4
Avellino, al C.so Europa n. 109; appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n.1455/2022 del Tribunale di Avellino, pubblicata in data 19.9.2022, nel proc. di primo grado n. 666/2014 r.g.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 12.3.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. titolare dell'omonima impresa edile, ricevuta notifica del decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1528/2013 che gli intimava il pagamento della somma di € 4.600,00, oltre interessi ex art. 5 d. lgs. 231/2022 a decorrere dal 22.4.2013 (31° giorno successivo a quello di trasmissione della fattura azionata) al soddisfo e spese della procedura, in favore di CP_1
titolare di omonima ditta, a titolo di saldo del corrispettivo per l'esecuzione di lavori di
[...] realizzazione, verniciatura e posa in opera di ringhiere in ferro (nell'ambito di due lavori pubblici che esso opponente si era aggiudicato), propose tempestiva opposizione con atto di citazione ritualmente notificato.
A sostegno della opposizione eccepì, preliminarmente, l'incompetenza per valore del
Tribunale, in quanto l'importo ingiunto di € 4.600,00, seppur comprensivo di interessi, non superava il limite di valore di € 5.000,00 previsto per determinare la competenza del giudice di pace;
sul punto precisò che nel ricorso monitorio l'importo richiesto era pari ad € 6.015,77
(€ 4.600,00 maggiorato di interessi ex art. 5 del d. lgs. N. 231/2002 ad oggi ammontanti ad €
1.145,77, oltre gli interessi moratori al saldo); tuttavia, occorreva guardare all'importo ingiunto di € 4.600,00 oltre agli interessi moratori (a decorrere dal 31° giorno di trasmissione della fattura: 22.4.2013), che ascendevano a soli € 192,88 (fino alla data di deposito del ricorso: 16.10.2013) e non alla maggior somma indicata dal ricorrente, con la conseguenza che non era superata la competenza per valore del g.d.p., anche a voler considerare la diversa data finale di notifica del ricorso. Espose l'opponente che i documenti prodotti nella fase monitoria non integravano la prova scritta necessaria ai fini della ingiunzione (fattura ed estratto autentico delle scritture); in particolare, l'estratto delle scritture contabili era stato prodotto in copia ed era stato autenticato solo da un funzionario comunale, laddove occorreva autentica notarile;
inoltre, la documentazione fiscale non era bollata e vidimata nelle forme di legge;
argomentò che non vi era prova dei fatti costitutivi del credito poiché erano stati commissionati solo i lavori di realizzazione delle inferriate (rimanendo a suo carico la posa in opera, la verniciatura e l'acquisto del ferro) e che per i soli lavori di realizzazione delle inferriate era stato pattuito l'importo di € 8.400,00 (e non il maggior importo di € 13.000,00 indicato in ricorso), integralmente versato “nei primi mesi dell'anno 2010”, come ammesso dal ricorrente;
aggiunse che, in ogni caso, l'importo complessivo di € 13.000,00, indicato in ricorso era sproporzionato rispetto ai lavori effettivamente eseguiti, come poteva verificarsi in esito a c.t.u. che chiedeva sin dalla opposizione.
Chiese, dunque, parte opponente di dichiarare la competenza del g.d.p. e di revocare il decreto ingiuntivo;
chiese di dichiarare nullo il decreto ingiuntivo, emesso senza la prova idonea allo scopo;
in via subordinata, chiese di accogliere l'opposizione nel merito e di
2 revocare il decreto, previo accertamento del giusto versamento di € 8.400,00 per i lavori effettivamente svolti;
chiese, infine, di dichiarare non dovuti gli interessi moratori richiesti, vinte le spese, con attribuzione al difensore.
Si costituì l'opposto deducendo che: a) -la competenza per valore si determinava in base alla domanda ed in ricorso era stato richiesto l'importo di € 6.015,77; b)-a corredo del ricorso era stato depositato l'estratto delle scritture contabili autenticato da un funzionario comunale delegato, come per legge;
inoltre, l'art. 8 della l. n. 383 del 2001, aveva fatto venir meno l'obbligo di bollatura e vidimazione;
c)- la fattura era stata consegnata immediatamente al commercialista dell'opponente (rag. tanto che fu pagato l'acconto Persona_1
(incontestato) di € 8.400,00 con due assegni (uno di € 4.000,00 del 29.2.2009 ed uno di €
4.400,00 postdatato al 18.3.2010); il primo assegno recava la medesima data di emissione della fattura;
d)- dal mese di marzo 2010 l'opponente aveva ripetutamente chiesto di posticipare il pagamento del saldo perché era in attesa dei pagamenti dell'ultimo stato di avanzamento da parte del comune di Castelfranci;
tuttavia, ottenuto il s.a.l., il debitore non aveva onorato il suo debito residuo;
e)- la fattura non era mai stata contestata ed era stata annotata anche nelle scritture contabili dell'ingiunto delle quali chiedeva l'esibizione; f)- oltre ai lavori di realizzazione delle inferriate, aveva eseguito anche lavori di verniciatura e posa in opera delle stesse;
peraltro, dagli atti depositati presso il comune di Castelfranci sarebbe stato agevole individuare i lavori eseguiti;
g)- infine, controparte non aveva fornito il ferro ma solo pochissimi tubolari per meno di 20 mt.
L'opposto chiese, dunque, il rigetto della opposizione, vinte le spese;
chiese anche i danni per lite temeraria, previa concessione della provvisoria esecuzione.
Riservata al merito la questione della competenza, prodotta documentazione, espletati gli interrogatori formali e sentiti i testi, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del
19.11.2019; rimessa sul ruolo istruttorio al fine di espletare una c.t.u. per accertare e quantificare le opere eseguite, è stata poi decisa con la sentenza n. 1455 del 2022, depositata il 19.9.2022, di rigetto della opposizione, conferma del decreto ingiuntivo - dichiarato esecutivo – e di condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in €
6.000,00 oltre accessori.
A sostegno della decisione, il Tribunale ha esposto che:
-la competenza per valore si determinava in base alla domanda, superiore ad € 5.000,00.
-i testi escussi avevano confermato la realizzazione, verniciatura e posa in opera delle ringhiere in ferro ad opera del creditore opposto;
avevano riferito che la fattura di € 13.000,00 era stata immediatamente consegnata all'opponente, il quale l'aveva annotata nelle sue
3 scritture contabili;
che, a fronte di tale importo pattuito, era stata pagata solo la somma di €
8.400,00;
-il c.t.u., oltre a sovrastimare i lavori eseguiti (€ 27.544,94), ne aveva certificato il rispetto delle regole dell'arte e la completezza.
Avverso questa sentenza ha proposto appello affidato a n. 5 motivi che di Parte_1
seguito si esamineranno.
Ha resistito l'appellato con comparsa depositata il 18.5.2023 per la udienza in citazione del 19.5. 2023, chiedendo il rigetto dell'appello, vinte le spese di lite;
ha chiesto i danni ex art. 96 c.p.c.
All'udienza del 12.3.2025, sulle conclusioni precisate a verbale, la causa è stata riservata in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti (20+20).
1.Il primo motivo di appello è articolato in due sotto censure.
Con la prima, l'appellante lamenta la erronea declaratoria di competenza per valore del tribunale e, reiterando tutto quanto esposto in primo grado sul punto, censura la sentenza in punto di determinazione del valore del giudizio.
Con la seconda aggiunge anche che, in primo grado, al capo c) delle conclusioni contenute nella comparsa di costituzione, il creditore opposto aveva “rinunciato al decreto ingiuntivo” e di ciò il Tribunale non aveva tenuto conto.
1.1-La prima censura è infondata. Il Tribunale ha correttamente determinato il valore della causa in base alla domanda (€ 6.015,77 importo comprensivo di interessi), a nulla valendo il minor valore eventualmente riconosciuto dal giudice nel decreto. Così come non rilevano gli asseriti errori di calcolo commessi dal medesimo ricorrente che, in ricorso, ha specificato gli importi domandati a titolo di capitale e di interessi, unici elementi necessari per radicare la competenza per valore.
1.2-Non vi è alcuna rinuncia al decreto ingiuntivo nelle conclusioni formulate dal creditore opposto in comparsa di costituzione. L'attenta lettura dell'atto fa comprendere che si tratta di ipotesi subordinata (il creditore opposto ha chiesto la revoca del decreto e, in ogni caso, la condanna del debitore al pagamento del dovuto). Peraltro, in primo grado, alla prima udienza, il creditore ha insistito per il rigetto della opposizione ed ha chiesto la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
2.Con il secondo motivo, l'appellante lamenta la omessa pronuncia sulla inidoneità delle scritture contabili a sostenere l'emissione del decreto ingiuntivo poiché carenti di
“autentica notarile”, bollatura e vidimazione.
4 2.1-Ad integrazione della sentenza sul punto è sufficiente rilevare che l'autentica comunale apposta all'estratto delle scritture è del tutto sufficiente poiché proviene da soggetto abilitato per legge.
L'autentica amministrativa è una forma di autentica semplificata che trova applicazione nei soli casi previsti dalla legge (istanze da produrre alla pubblica amministrazione o atti che abbiano un contenuto non negoziale); è oggi disciplinata dall'art. 21 d.p.r. 2000 n. 445; i soggetti abilitati sono il notaio, il cancelliere, il segretario comunale, il dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco.
2.2-Quanto alla necessità che le scritture siano bollate e vidimate, pacifica essendo la presenza delle scritture a corredo del ricorso monitorio, l'art. 8 della legge n. 383/2001, modificando sia il codice civile sia le disposizioni tributarie, ha eliminato i due requisiti della bollatura e della vidimazione delle scritture ai fini della regola tenuta delle scritture contabili.
3.Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza per il malgoverno delle risultanze istruttorie (prove testimoniali e documenti prodotti); assume che sin dal primo momento aveva contestato la fattura e l'importo richiesto;
insiste sulla evenienza che fosse stata commissionata la sola attività di realizzazione delle inferriate, non la posa in opera e la verniciatura, e ritiene le dichiarazioni rese dai testimoni non utili allo scopo di sostenere la prospettazione del creditore perché contraddittorie.
3.1-Le censure riferibili al malgoverno delle risultanze istruttorie integrano violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. Laddove la prova sia libera, cioè non sia predeterminata la sua valutazione ad opera della legge, il giudice valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento, così come disposto dall'art. 116 c.p.c.
Il giudice è libero di trarre il proprio convincimento da parametri diversi, di cui l'espressione "prudente apprezzamento" adoperata dal legislatore rappresenta la sintesi.
In particolare, nella valutazione della prova testimoniale, il giudice, per pervenire ad un proprio convincimento sul fatto controverso, deve valutare l'attendibilità del teste, cioè, considerare sia elementi di ordine soggettivo (es. qualità personali del teste) sia elementi che attengono al contenuto delle dichiarazioni rese (precisione nell'esposizione, presenza o meno di contraddizioni ecc.); occorre, poi, adeguata valutazione delle prove documentali e degli esiti di una eventuale c.t.u.
3.2-Nel caso di specie il Tribunale ha correttamente dato rilevanza a quanto riferito dai testi escussi ed ha finanche riportato in maniera dettagliata le dichiarazioni rese in udienza.
Le prove sono state correttamente valutate: sono emersi i lavori commissionati di realizzazione, posa in opera e verniciatura (dichiarazioni chiare e lineari dai testi: Marco
5 Tecce;
; è emerso il prezzo complessivamente Testimone_1 Testimone_2
pattuito (testi: , ; è emersa la debenza del saldo e finanche Persona_1 Tes_3
l'annotazione della fattura nei registri del debitore (testi e . Persona_1 Tes_3
Le dichiarazioni rese sono convergenti;
non emergono contraddizioni di rilievo che, peraltro, sono dedotte in appello in modo generico.
E' stato osservato l'onere probatorio del creditore sui fatti costitutivi del credito, nella fase a cognizione piena, laddove il debitore, che ne era onerato, non ha dimostrato il pagamento del saldo.
4.Con il quarto motivo l'appellante lamenta la erroneità delle conclusioni rese dal c.t.u. che, peraltro, non aveva risposto alle formulate osservazioni.
4.1-Sul punto è sufficiente evidenziare che la espletata c.t.u. si è rivelata del tutto superflua rispetto alle prove già raccolte;
inoltre, il Tribunale non ha tenuto conto degli esiti della stessa quanto al maggior importo dei lavori indicato dal consulente.
Di contro, le conclusioni del c.t.u., che ha quantificato lavori per un valore di €
27.544,94 - importo di gran lunga maggiore al corrispettivo concordato (€ 13.000,00) - dimostra che l'importo pattuito non solo è proporzionato ma è da considerarsi assolutamente conveniente per il committente (il che, per altro verso, svaluta anche la deduzione dell'acquisto in proprio del ferro, comunque rimasto del tutto indimostrato).
5.Con l'ultimo motivo l'appellante di duole della eccessiva liquidazione delle spese di lite (€ 6.000,00) rispetto al valore della causa, che indica in € 5.200,00, e censura la sentenza per difetto di motivazione sul punto.
5.1-Il motivo è infondato.
Evidenziato che non chiarisce l'appellante se censura il criterio del decisum o del disputatum, anche volendo considerare il più favorevole decisum contenuto nel decreto ingiuntivo (€ 4.600,00, oltre interessi moratori dal 22.4.2013, 31° giorno successivo a quello di trasmissione della fattura), è pacifico che sono stati chiesti (ed ottenuti) gli interessi moratori ex art. 5 d. lgs n. 231/2002 e che sugli interessi non è stato proposto appello.
Ebbene, il "valore decisum" rappresenta la somma di denaro effettivamente riconosciuta dal giudice nella sentenza, comprensiva sia del capitale che degli interessi maturati fino al momento della decisione e, in base al tempo trascorso, la somma originaria di € 4.600,00 oltre interessi moratori, al momento della sentenza, ascendeva ad € 8.913,87.
In base al corretto scaglione (5.200-26.000), i valori minimi sono pari ad € 4.227,00, quelli massimi ad € 7.617,00, quelli medi ad € 5.077,00.
6 La liquidazione leggermente superiore contenuta in sentenza rispetto ai valori medi (€
6.000,00) si giustifica per la istruttoria complessa che è stata svolta (testi, interrogatori formali e c.t.u.), ma rimane ampiamente al di sotto dei massimi di scaglione.
In ogni caso, l'obbligo di motivare sugli importi decisi in punto di compensi sussiste solo se il giudice va al di sotto dei minimi o al di sopra dei massimi (Cass. 2025/7342; Cass.
2024 n. 8884).
L'appello va, dunque, rigettato.
6. Le spese di lite del presente grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate nei valori medi, in ragione dell'impegno difensivo prestato, e in applicazione dei parametri dettati dal d.m. n. 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenendo conto del valore della causa (ricompreso nello scaglione da € 5.200,01 a € 26.000), nell'importo di €
1.134,00 per la fase di studio, di € 921,00 per la fase introduttiva, di € 921,5 per la trattazione
(€ 1.843,00 per la fase della trattazione e istruttoria, importo abbattuto per la metà, non essendo stata espletata istruttoria) e di € 1.911,00 per la fase decisoria.
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta l'appello;
2.condanna l'appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese di lite, liquidate in € 4887,5, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione ai difensori, dichiaratisi antistatari;
3.ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte impugnante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame,
a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 7.5.2025.
7 Il Consigliere estensore
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
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