TRIB
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 02/10/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di MA
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 240/2025
Oggi 02/10/2025 innanzi al giudice dott. ssa Simona Gerola sono comparsi:
Per gli avv.ti ACCORDI PATRIZIO, MAGRASSI MATTIA e la Parte_1
ricorrente personalmente
Per nessuno Controparte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori della parte ricorrente e della sig. che collegate da remoto dichiarano che non sono in atto Pt_1
collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
La sig. disconosce formalmente la sottoscrizione apposta alla ricevuta prodotta Pt_1
da in data 25.9.2025 e i procuratori della stessa , qualora il giudice dovesse CP_2
ritenere infondata l'eccezione di decadenza ritualmente sollevata all'udienza del
11.9.2025 o non ritenesse irrilevante la documentazione prodotta posto che l' CP_2
non è comparso e quindi non ha dichiarato di volersi avvalere della scrittura disconosciuta, chiedono che si proceda a norma di legge in quanto la ricorrente propone querela di falso
Discutono quindi la causa nel merito e insistono per l'accoglimento della opposizione
. Dichiarano inoltre di rinunciare alla lettura del dispositivo
- 1 - Su invito del giudice, i difensori della parte ricorrente dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo e della contestuale motivazione
IL GIUDICE
Simona Gerola
- 2 - RG n. 240/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Gerola , ha pronunciato , con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. , la seguente
SENTENZA
rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizio Accordi e dall'avv. Mattia Magrassi Parte_1
PARTE RICORRENTE
Contro
difeso e rappresentato dall'avv. Eugenia Savona CP_2
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di MA in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accogliere il presente ricorso e, conseguentemente:
1. in via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ai sensi degli artt. 5 e 6 co. 7 D. Lgs. 150/2011;
2. in via preliminare di merito: si eccepisce l'intervenuta prescrizione quinquennale della sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 28 L. 689/1981, e si richiede conseguentemente dichiararsi nulla e/o comunque annullarsi, con ogni provvedimento di metodo, l'ordinanza-ingiunzione impugnata, e tutti gli atti presupposti;
3. in caso di mancato accoglimento della domanda n. 2, nel merito: accogliere il ricorso e, per l'effetto, dichiarare nulla e/o comunque annullare, con ogni provvedimento di metodo, l'ordinanza- ingiunzione impugnata, e tutti gli atti presupposti;
4. in via subordinata: limitare l'entità della sanzione dovuta, determinandola in una misura pari al minimo edittale.
- 3 - PER LA PARTE CONVENUTA
Voglia il Tribunale Ill.mo così giudicare:
- respingere, siccome assolutamente infondate, le domande tutte proposte dalla opponente, confermando l'ordinanza ingiunzione opposta e dichiarandone l'esecutorietà.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.3.2025 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza-ingiunzione n. OI - 001956135 avente ad oggetto sanzioni per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziale per l'anno 2018 per la complessiva somma di € 2.249,00
Il procuratore della ricorrente esponeva quanto segue: con sentenza del 12 ottobre 2020 n. 29/2020 Reg. Fall. il Tribunale di MA dichiarava il Cont fallimento di;
con decreto del 18 novembre 2021, depositato il 24 Parte_2 novembre 2021, il Tribunale di MA dichiarava chiuso il fallimento a seguito della eseguita ripartizione finale dell'attivo e in data 30 novembre 2021 la società veniva cancellata a seguito di chiusura del fallimento;
in data 26 febbraio 2025 la ricorrente ha ricevuto ordinanza ingiunzione numero OI - 001956135 CP_ relativa ad atto di accertamento numero 4500.05/11/2019. 0180750 del 5 novembre 2019, riferito all'anno 2018, con responsabilità solidale della società sopra citata;
nella scarna motivazione dell'ordinanza ingiunzione si adduce che nell'atto di accertamento, citato nell'oggetto della medesima ordinanza, l' avrebbe contestato alla ricorrente, in qualità di legale CP_2 rappresentante/responsabile della società C.E.V. Srl, il mancato versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, in violazione dell'articolo 2, comma 1-bis del decreto legge 12 settembre 1983, numero 463, convertito con modificazioni della legge 11 novembre 1983, numero 638 come sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, numero 8 e novellato dall'articolo 23 del decreto legge 4 maggio 2023, numero 48, convertito con modificazione dalla legge 3 luglio 2023, numero 85.
Tanto premesso , dopo aver sottolineato che la ricorrente non ricorda di aver ricevuto la notifica del verbale di accertamento sopra indicato, eccepiva la prescrizione rilevando che la notifica dell'ordinanza-ingiunzione è avvenuta soltanto in data 26 febbraio 2025, ovvero più di cinque anni dopo la data dell'asserito atto di accertamento e nel merito contestava la sussistenza delle violazioni accertate ricordando che fa capo all' il relativo onere probatorio . CP_2
- 4 - Eccepiva inoltre il difetto di motivazione della ordinanza ingiunzione opposta in relazione alla determinazione della sanzione amministrativa, in violazione dell'art. 11 L. 689/1981e in via subordinata chiedeva la riduzione della sanzione al minimo edittale
Rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe.
Si costituiva ritualmente l' contestando la fondatezza del ricorso con ampie e articolate CP_2 motivazioni giuridiche e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso .
Stante la illeggibilità dell'avviso di ricevimento del verbale di accertamento prodromico all'emissione dell'ordinanza ingiunzione per cui è causa , l' veniva invitato a depositare copia CP_2 intelleggibile dell'atto di cui sopra
L' ottemperava all'invito e la parte ricorrente all'odierna udienza disconosceva formalmente CP_2 la firma apposta all'avviso di ricevimento del verbale di accertamento;
nessuno compariva per CP_2 che pertanto questo giudice non ha potuto interpellare il procuratore dell' in ordine CP_2 all'intenzione di avvalersi del documento la cui sottoscrizione è stata disconosciuta
La causa , istruita sulla documentazione versata in causa dalle parti, all'odierna udienza veniva discussa e decisa .
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Andrà premesso che il documento prodotto dall' su invito di questo giudice è irrilevante ai fini CP_2 di causa in quanto l'opposizione deve essere accolta in applicazione del principio della ragione piu' liquida .
Come noto, il suddetto principio permette al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale o preliminare, essendo consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ex art.276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio (cfr.,tra le varie, Cass.civ. sez. lav., 20/05/2020, n.9309
L'ordinanza ingiunzione n. OI-001956135 opposta è relativa alle sanzioni amministrative comminate a seguito dell'atto di accertamento della violazione prot.n.INPS.4500.05.11.2019.0180750 del 05/11/2019 che si riferisce alla contestazione del mancato versamento delle quote contributive a carico dei lavoratori dipendenti della EV RL , di cui la ricorrente era legale rappresentante , relative ai periodi 05/2018 – 06/2018 – 07/2018 –
08/2018 – 11/2018, presenti nella denuncia aziendale, ma non pagate nei tre mesi successivi alla data della notifica.
L'eccezione di decadenza sollevata dal ricorrente nella prima udienza (e reiterata in data odierna) è fondata.
- 5 - Ai sensi dell' l'art. 14, contenuto nella Sezione II del capo I della L. 689/81 e rientrante nelle disposizioni applicabili richiamate dall'art. 6 D.Lgs. 689/81, e vista la piena compatibilità, in considerazione del parallelismo normativo, tra l'art. 9, D.lgs. 8/2016 e l'art. 14 L. 689/81, deve ritenersi che nel caso di specie l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione contestata si è estinta, per violazione del termine perentorio prescritto per la notificazione degli estremi dell'illecito.
Se è vero infatti che per giurisprudenza consolidata , il termine decadenziale non puo' essere inteso come coincidente con la generica percezione del fatto illecito, ma va individuato nel completamento di tutte le indagini necessarie al fine di raggiungere l'effettiva e concreta conoscenza dei molteplici elementi che integrano il fatto illecito stesso e, conseguentemente, di tutti i profili che consentano Cont la congrua determinazione della sanzione da attribuire è altrettanto vero che l' non ha allegato quali atti di verifica di tutti gli elementi dell'illecito avrebbe compiuto dopo la scadenza del termine di 90 giorni imposto all'attore per il pagamento delle somme di cui al sopra ricordato accertamento, sicché non è possibile valutare se il tempo intercorrente tra la scadenza del termine per i versamenti contributivi e la data degli accertamenti sopra ricordati fosse necessario per svolgere indagini, rammentandosi peraltro che i mod. DM10/UNIEMENS a mezzo dei quali l'impresa autodenuncia la debenza a favore dell' di un determinato importo, sono registrati negli archivi di CP_2 quest'ultimo, sicché il monitoraggio delle posizioni contributive si risolve nella sostanziale constatazione degli importi insoluti risultanti nei sistemi informatici dell'ente stesso, ragion per cui le omissioni contributive restano alla scadenza, con facilità, rilevabili automaticamente dall' . CP_5
Posto che l' , con l'ordinanza opposta ha sanzionato il mancato versamento delle ritenute CP_2 previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti della società EV
RL , - in violazione dell'art. 2 comma 1 bis, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito il legge con modificazioni 11 novembre 1963 n. 638 come sostituito dall'articolo 3, comma 6 del D.lgs 15 gennaio 2016 n.
8 - per i periodi maggio, giugno, luglio, agosto e novembre 2018 e che il verbale di accertamento è stato in tesi notificato in data 21.11.19 la sanzione applicata con la ordinanza ingiunzione impugnata deve ritenersi estinta per violazione dell'art. 14 della legge 689/81.
In conclusione, dovendosi ritenersi caducato ex lege il potere - sanzionatorio, l'ordinanza- ingiunzione deve essere annullata
Le spese di lite , liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza
PQM
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- 6 - accoglie l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza ingiunzione n OI – 001956135 Parte_1 che, per l'effetto , dichiara inefficace;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente che liquida in CP_2 complessivi euro 1.200 ,00 , oltre contr. forfettario, iva e cpa di legge se dovute
Così deciso in MA , il 2.10.25
Il giudice dott. Simona Gerola
- 7 -
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 240/2025
Oggi 02/10/2025 innanzi al giudice dott. ssa Simona Gerola sono comparsi:
Per gli avv.ti ACCORDI PATRIZIO, MAGRASSI MATTIA e la Parte_1
ricorrente personalmente
Per nessuno Controparte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori della parte ricorrente e della sig. che collegate da remoto dichiarano che non sono in atto Pt_1
collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
La sig. disconosce formalmente la sottoscrizione apposta alla ricevuta prodotta Pt_1
da in data 25.9.2025 e i procuratori della stessa , qualora il giudice dovesse CP_2
ritenere infondata l'eccezione di decadenza ritualmente sollevata all'udienza del
11.9.2025 o non ritenesse irrilevante la documentazione prodotta posto che l' CP_2
non è comparso e quindi non ha dichiarato di volersi avvalere della scrittura disconosciuta, chiedono che si proceda a norma di legge in quanto la ricorrente propone querela di falso
Discutono quindi la causa nel merito e insistono per l'accoglimento della opposizione
. Dichiarano inoltre di rinunciare alla lettura del dispositivo
- 1 - Su invito del giudice, i difensori della parte ricorrente dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo e della contestuale motivazione
IL GIUDICE
Simona Gerola
- 2 - RG n. 240/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Gerola , ha pronunciato , con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. , la seguente
SENTENZA
rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizio Accordi e dall'avv. Mattia Magrassi Parte_1
PARTE RICORRENTE
Contro
difeso e rappresentato dall'avv. Eugenia Savona CP_2
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di MA in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accogliere il presente ricorso e, conseguentemente:
1. in via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ai sensi degli artt. 5 e 6 co. 7 D. Lgs. 150/2011;
2. in via preliminare di merito: si eccepisce l'intervenuta prescrizione quinquennale della sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 28 L. 689/1981, e si richiede conseguentemente dichiararsi nulla e/o comunque annullarsi, con ogni provvedimento di metodo, l'ordinanza-ingiunzione impugnata, e tutti gli atti presupposti;
3. in caso di mancato accoglimento della domanda n. 2, nel merito: accogliere il ricorso e, per l'effetto, dichiarare nulla e/o comunque annullare, con ogni provvedimento di metodo, l'ordinanza- ingiunzione impugnata, e tutti gli atti presupposti;
4. in via subordinata: limitare l'entità della sanzione dovuta, determinandola in una misura pari al minimo edittale.
- 3 - PER LA PARTE CONVENUTA
Voglia il Tribunale Ill.mo così giudicare:
- respingere, siccome assolutamente infondate, le domande tutte proposte dalla opponente, confermando l'ordinanza ingiunzione opposta e dichiarandone l'esecutorietà.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.3.2025 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza-ingiunzione n. OI - 001956135 avente ad oggetto sanzioni per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziale per l'anno 2018 per la complessiva somma di € 2.249,00
Il procuratore della ricorrente esponeva quanto segue: con sentenza del 12 ottobre 2020 n. 29/2020 Reg. Fall. il Tribunale di MA dichiarava il Cont fallimento di;
con decreto del 18 novembre 2021, depositato il 24 Parte_2 novembre 2021, il Tribunale di MA dichiarava chiuso il fallimento a seguito della eseguita ripartizione finale dell'attivo e in data 30 novembre 2021 la società veniva cancellata a seguito di chiusura del fallimento;
in data 26 febbraio 2025 la ricorrente ha ricevuto ordinanza ingiunzione numero OI - 001956135 CP_ relativa ad atto di accertamento numero 4500.05/11/2019. 0180750 del 5 novembre 2019, riferito all'anno 2018, con responsabilità solidale della società sopra citata;
nella scarna motivazione dell'ordinanza ingiunzione si adduce che nell'atto di accertamento, citato nell'oggetto della medesima ordinanza, l' avrebbe contestato alla ricorrente, in qualità di legale CP_2 rappresentante/responsabile della società C.E.V. Srl, il mancato versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, in violazione dell'articolo 2, comma 1-bis del decreto legge 12 settembre 1983, numero 463, convertito con modificazioni della legge 11 novembre 1983, numero 638 come sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, numero 8 e novellato dall'articolo 23 del decreto legge 4 maggio 2023, numero 48, convertito con modificazione dalla legge 3 luglio 2023, numero 85.
Tanto premesso , dopo aver sottolineato che la ricorrente non ricorda di aver ricevuto la notifica del verbale di accertamento sopra indicato, eccepiva la prescrizione rilevando che la notifica dell'ordinanza-ingiunzione è avvenuta soltanto in data 26 febbraio 2025, ovvero più di cinque anni dopo la data dell'asserito atto di accertamento e nel merito contestava la sussistenza delle violazioni accertate ricordando che fa capo all' il relativo onere probatorio . CP_2
- 4 - Eccepiva inoltre il difetto di motivazione della ordinanza ingiunzione opposta in relazione alla determinazione della sanzione amministrativa, in violazione dell'art. 11 L. 689/1981e in via subordinata chiedeva la riduzione della sanzione al minimo edittale
Rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe.
Si costituiva ritualmente l' contestando la fondatezza del ricorso con ampie e articolate CP_2 motivazioni giuridiche e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso .
Stante la illeggibilità dell'avviso di ricevimento del verbale di accertamento prodromico all'emissione dell'ordinanza ingiunzione per cui è causa , l' veniva invitato a depositare copia CP_2 intelleggibile dell'atto di cui sopra
L' ottemperava all'invito e la parte ricorrente all'odierna udienza disconosceva formalmente CP_2 la firma apposta all'avviso di ricevimento del verbale di accertamento;
nessuno compariva per CP_2 che pertanto questo giudice non ha potuto interpellare il procuratore dell' in ordine CP_2 all'intenzione di avvalersi del documento la cui sottoscrizione è stata disconosciuta
La causa , istruita sulla documentazione versata in causa dalle parti, all'odierna udienza veniva discussa e decisa .
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Andrà premesso che il documento prodotto dall' su invito di questo giudice è irrilevante ai fini CP_2 di causa in quanto l'opposizione deve essere accolta in applicazione del principio della ragione piu' liquida .
Come noto, il suddetto principio permette al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale o preliminare, essendo consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ex art.276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio (cfr.,tra le varie, Cass.civ. sez. lav., 20/05/2020, n.9309
L'ordinanza ingiunzione n. OI-001956135 opposta è relativa alle sanzioni amministrative comminate a seguito dell'atto di accertamento della violazione prot.n.INPS.4500.05.11.2019.0180750 del 05/11/2019 che si riferisce alla contestazione del mancato versamento delle quote contributive a carico dei lavoratori dipendenti della EV RL , di cui la ricorrente era legale rappresentante , relative ai periodi 05/2018 – 06/2018 – 07/2018 –
08/2018 – 11/2018, presenti nella denuncia aziendale, ma non pagate nei tre mesi successivi alla data della notifica.
L'eccezione di decadenza sollevata dal ricorrente nella prima udienza (e reiterata in data odierna) è fondata.
- 5 - Ai sensi dell' l'art. 14, contenuto nella Sezione II del capo I della L. 689/81 e rientrante nelle disposizioni applicabili richiamate dall'art. 6 D.Lgs. 689/81, e vista la piena compatibilità, in considerazione del parallelismo normativo, tra l'art. 9, D.lgs. 8/2016 e l'art. 14 L. 689/81, deve ritenersi che nel caso di specie l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione contestata si è estinta, per violazione del termine perentorio prescritto per la notificazione degli estremi dell'illecito.
Se è vero infatti che per giurisprudenza consolidata , il termine decadenziale non puo' essere inteso come coincidente con la generica percezione del fatto illecito, ma va individuato nel completamento di tutte le indagini necessarie al fine di raggiungere l'effettiva e concreta conoscenza dei molteplici elementi che integrano il fatto illecito stesso e, conseguentemente, di tutti i profili che consentano Cont la congrua determinazione della sanzione da attribuire è altrettanto vero che l' non ha allegato quali atti di verifica di tutti gli elementi dell'illecito avrebbe compiuto dopo la scadenza del termine di 90 giorni imposto all'attore per il pagamento delle somme di cui al sopra ricordato accertamento, sicché non è possibile valutare se il tempo intercorrente tra la scadenza del termine per i versamenti contributivi e la data degli accertamenti sopra ricordati fosse necessario per svolgere indagini, rammentandosi peraltro che i mod. DM10/UNIEMENS a mezzo dei quali l'impresa autodenuncia la debenza a favore dell' di un determinato importo, sono registrati negli archivi di CP_2 quest'ultimo, sicché il monitoraggio delle posizioni contributive si risolve nella sostanziale constatazione degli importi insoluti risultanti nei sistemi informatici dell'ente stesso, ragion per cui le omissioni contributive restano alla scadenza, con facilità, rilevabili automaticamente dall' . CP_5
Posto che l' , con l'ordinanza opposta ha sanzionato il mancato versamento delle ritenute CP_2 previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti della società EV
RL , - in violazione dell'art. 2 comma 1 bis, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito il legge con modificazioni 11 novembre 1963 n. 638 come sostituito dall'articolo 3, comma 6 del D.lgs 15 gennaio 2016 n.
8 - per i periodi maggio, giugno, luglio, agosto e novembre 2018 e che il verbale di accertamento è stato in tesi notificato in data 21.11.19 la sanzione applicata con la ordinanza ingiunzione impugnata deve ritenersi estinta per violazione dell'art. 14 della legge 689/81.
In conclusione, dovendosi ritenersi caducato ex lege il potere - sanzionatorio, l'ordinanza- ingiunzione deve essere annullata
Le spese di lite , liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza
PQM
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- 6 - accoglie l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza ingiunzione n OI – 001956135 Parte_1 che, per l'effetto , dichiara inefficace;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente che liquida in CP_2 complessivi euro 1.200 ,00 , oltre contr. forfettario, iva e cpa di legge se dovute
Così deciso in MA , il 2.10.25
Il giudice dott. Simona Gerola
- 7 -