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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/02/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3293/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3293/2017 promossa da:
(c.f. ), anche n.q. per la Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ), CP_1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
(c.f. , (c.f.
[...] C.F._3 Parte_4
), (c.f. ), C.F._4 Parte_5 C.F._5 [...]
(c.f. ), (c.f. ) Pt_6 C.F._6 Parte_7 C.F._7
anche n.q. di legale rapp.te della (c.f. CP_2 Parte_8
anche n.q. di legale rapp.te p.t. della e CodiceFiscale_8 Controparte_3 CP_4
(c.f. ), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Armando La Viola
[...] C.F._9 congiuntamente e disgiuntamente con l'avv. Alessandro La Viola ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in il loro studio in Latina, Via Monti 18, giusta delega su foglio separato;
ATTORI
Contro
(c.f. , in Controparte_5 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Bossoli Fabrizio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, Via Dello Statuto 37, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo avvocato;
CONVENUTO
Nonché
pagina 1 di 20 SEVENTEEN c.f.08185 ), in persona del legale rappresentante Controparte_6 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Romano Pasquale ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Casoria (NA), alla via Torquato Tasso n. 16, giusta procura in atti;
INTERVENUTA
Oggetto: accertamento negativo del credito e impugnazione delibere consortili.
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.11.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, anche n.q. per la Parte_1 [...]
, , , , CP_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
anche n.q. di legale rapp.te p.t. per la Parte_6 Parte_7 CP_2 Parte_8
anche n.q. di legale rapp.te p.t. della e convenivano in Controparte_3 CP_4
giudizio il C.O.M. - Consorzio Operatori Centro Morbella, chiedendo l'accertamento negativo del credito preteso dal COM con fatture di ottobre 2016, ed impugnando contestualmente, la
Delibera CdA 19.09.2016 e ogni atto conseguente;
la diffida di messa in mora del 26.112016; le
Delibere Assembleari del 30.11.2016 e del 20.4.2017.
A sostegno della domanda esponevano che: 1) nel Consiglio di Amministrazione del COM del
19.09.2016, veniva deciso di emettere fatture di pagamento con effetto retroattivo per oneri consortili e promozionali relativi ai precedenti cinque anni, stabiliti su criterio innovativo rispetto a quello adottato in precedenza;
tale decisione del CdA del 19.9.2016 non veniva comunicata ai consorziati;
2) il COM, dalla data della sua costituzione, non aveva mai adottato come criterio per il riparto delle quote oneri consortili/promozionali quello di ponderazione previsto dall'art. 14 dello Statuto, per cui la decisione della sua applicazione, senza preventiva decisione assembleare, costituiva abuso ed illecita modifica del criterio e rettifica del riparto, con richiesta di somme ulteriori, rispetto a quelle versate per gli oneri consortili in forza dei bilanci approvati dall'assemblea; 3) il 30.11.2016, nell'Assemblea ordinaria tenuta dal COM per l'approvazione del bilancio di previsione 2017, gli attori non venivano ammessi all'esercizio del diritto al voto in quanto morosi nel pagamento delle fatture emesse nei primi giorni dell'ottobre 2016, aventi ad oggetto “differenza errata fatturazione quote consortili anni precedenti come da statuto”, relative a periodi compresi dal 2011 al 2015; 4) tali fatture erano state contestate con nota 24.10.2016 per pagina 2 di 20 diversi motivi tra cui l'avvenuta modifica del criterio di formazione e riparto che fino ad allora aveva adottato il , diverso da quello previsto dall' art.14 dello statuto;
5) in data CP_5
29.11.2016, giorno antecedente l'Assemblea del 30.11.2016, il COM aveva inviato atto formale di messa in mora, precisando che ai sensi dell'art. 13 dello Statuto da tale diffida i consorziati morosi avrebbero perso il diritto di voto e sarebbero stati destituiti ove avessero rivestito cariche sociali;
6) nelle more del presente giudizio, gli attori, con ricorso depositato in data 30.12.2016 chiedevano al Tribunale di sospendere, inaudita altera parte la delibera assembleare del
30.11.2016, le delibere del CDA del 9.8.2016 e del 19.09.2016, di correggerne od eliminarne gli effetti dannosi, di adottare tutti i necessari provvedimenti urgenti, di ordinare la sospensione del pagamento delle quote differenziali per errata fatturazione, etc.; 7) in data 17.01.2017, nelle more della udienza fissata per la comparizione delle parti, il COM inviava comunicazione di convocazione “Assemblea straordinaria per modifica statuto” per il giorno 29-30.01.2017, cui i ricorrenti facevano seguire immediata istanza al Tribunale per il riesame urgente e l'integrazione/modifica del decreto di comparizione parti 10.01.2017; 8) il Tribunale di Latina
(G.I. Dott.ssa Fuoco), in accoglimento della istanza dei ricorrenti, con decreto inaudita altera parte del 26.01.2017 sospendeva la delibera del CDA 19.09.2016 e quella assembleare del
30.11.2016; 9) il decreto 721/2016 del 26.01.2017 veniva revocato con ordinanza del 11.04.2017, successivamente oggetto di reclamo (R.G. 2801/2017); 10) nelle more, il 20.04.2017, il COM indiva una nuova assemblea per l'approvazione del bilancio preventivo 2017 ove gli attori erano stati ancora una volta esclusi dal voto;
11) nelle more dell'esame della istanza di sospensiva di cui al reclamo, nonostante la diffida 08.05.2017 degli odierni attori, si svolgeva in data 10.5.2017
Assemblea Straordinaria del COM, nella quale veniva negato agli attori l'esercizio del diritto di voto, come avvenuto nell'assemblea 20.04.2017.
Quanto alle fatture oggetto dell'odierna domanda di accertamento negativo del credito, gli attori ponevano in discussione, non soltanto la illegittimità della pretesa nel merito e del procedimento, ma anche la procedura di calcolo, la corrispondenza delle superfici su cui sarebbero state calcolate, l'applicazione non corretta di parametri precedenti. Per le somme relative ai periodi successivi, sostenevano che la contestazione trovava ulteriore fondamento nella totale assenza di una delibera che l'avesse stabilito, poiché quella richiamata del 30.11.2016 risultava nulla sotto diversi profili.
pagina 3 di 20 Deducevano la non idoneità delle fatture a costituire fonte utile per reclamare somme, non solo perché per parte prescritte, ma anche perché mancava il titolo idoneo a far valere la pretesa, considerata la oggettiva insussistenza del credito o la sua incertezza.
In tali premesse, gli attori deducevano la sussistenza di ragioni di nullità e/o annullabilità della
Delibera CdA 19.09.2016, in quanto la decisione, anche con effetto retroattivo, di far pagare ai consorziati somme scaturite per differenze, tra imputazione costi in base a millesimi lordi, consolidata con criterio adottato dal COM almeno sino al 5/10/16, invece che in base a millesimi ponderali, sebbene previsto per statuto, costituiva l'introduzione di un criterio innovativo rispetto a quello consolidatosi nel tempo, sul quale si fondava l'affidamento dei consorziati e la loro buona fede. Pertanto, si configurava il vizio di nullità della decisione del CdA 19.09.2016 che aveva stabilito la modifica del criterio sino ad allora adottato, senza averne i poteri, essendo competente in via esclusiva l'Assemblea, sia per stabilire il nuovo criterio da adottare, sia per l'approvazione del riparto delle somme scaturite da tale criterio. Inoltre, tale decisione non era stata comunicata ai consorziati.
Deducevano gli attori la nullità delle Delibere assembleari del 30.11.16, del 20.04.17 e del
10.05.17 in quanto risultava illegittimo e da censurare il diniego di esercizio di voto in assemblea ai consorziati che non avevano dato esito alle fatture dell'ottobre 2016 emesse dal COM, oltre che per disparità di trattamento considerato che nell'assemblea del 06.10.2016, era stato consentito l'esercizio del diritto di voto ai consorziati, sebbene oggettivamente morosi.
Gli attori rassegnavano, quindi, le seguenti conclusioni: “Piaccia all' on. Tribunale per la causale di cui in narrativa, con ogni riserva ex art. 183 c.p.c., previo accoglimento della istanza di sospensione della esecuzione della ordinanza 11.04.2017, ove non pronunciata antecedentemente dal Collegio in sede di reclamo, la conferma conseguente del decreto
26.01.2017, esteso alla diffida 29.11.2016; previa sospensione altresì della deliberazione assembleare del 20.04.2017 e sospensione dell'obbligo di pagamento oneri consortili/promozionali ripartiti secondo criterio dello statuto non stabilito da alcuna assemblea, modificativo di quello in precedenza adottato dal COM, 1. Accolta la domanda degli attori, dichiarare non dovute somme relative a differenze per errata fatturazione anni precedenti;
sentire escludere rispetto ad esse la retroattività e lo status di morosità in caso di mancato pagamento;
dichiarare invalide, inefficaci e per parte prescritte le fatture dell'ottobre 2016, e di quelle successive che riposino su medesime ragioni, o siano ripartite secondo criterio mai
pagina 4 di 20 portato all'approvazione esplicita dell'assemblea; irreclamabili per le esposte ragioni le somme pretese in pagamento;
2. accertare e dichiarare nulle, illegittime, anche per difetto di competenza e dei poteri nei consiglieri, le deliberazioni del CdA del 19/09/16, per la parte in cui si stabilisce anche implicitamente od effettivamente, la modifica del criterio di formazione e riparto rispetto a quello in precedenza adottato oneri consortili/promozionali e l'obbligo nel pagamento, persino retroattivo, delle quote differenziali per errata fatturazione oneri consortili/promozionali senza preventiva delibera assembleare, e di ogni atto prodromico, conseguente e successivo legato eziologicamente;
3. accertare e dichiarare inammissibile, invalida e comunque improduttiva di effetti la diffida 29.11.2016, relativa al pagamento delle quote differenziali per errata fatturazione oneri consortili e promozionali anni precedenti e per
l'ipotesi utilizzata per quelli successivi;
4. accertare e dichiarare la nullità dell'Assemblea del
30/11/2016 e di ogni deliberato in essa stabilito, relativo pertanto all'approvazione del bilancio preventivo e sua ripartizione delle spese, e degli orari ivi stabiliti con revoca di ogni pronuncia e di ogni atto prodromico, conseguenziale o successivo;
5. accertare e dichiarare abusivo ed illegittimo il diniego del diritto al voto degli istanti nell'assemblea 30.11.2016 e non dovute le somme pretese con richiamo ad essa;
6. accertare e dichiarare nulla l'assemblea 20.04.2017 ed ogni deliberazione in essa adottata, nonché abusivo ed illegittimo il diniego agli attori del diritto all'esercizio di voto;
7. accertare e dichiarare inadempiente il CdA in relazione a condotta inosservante alle norme di correttezza e buona fede;
nonché, a quanto stabilito dallo statuto all'art. 8 bis sulla costituzione di organismo interno;
all' art.21 circa l'omessa osservanza nella richiesta di pareri da parte del Consiglio dei Saggi, in relazione alle specifiche questioni;
con ogni effetto sugli atti conseguenziali o successivi;
8. accertare il diritto degli attori alla restituzione, per la parte non dovuta delle somme eventualmente pagate, per le ragioni esposte ed al risarcimento dei danni tutti da quantificarsi in corso di causa con la condanna del COM, oltre interessi e rivalutazione.
9. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Si costituiva in giudizio il C.O.M., impugnando, contestando e disconoscendo tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito. Preliminarmente il convenuto eccepiva l'intervenuta cessata materia del contendere sia riguardo all'istanza cautelare che alle domande di merito formulate in quanto con le stesse si incideva su questioni ormai superate. Deduceva, infatti, che il COM con
Deliberazione dell'Assemblea ordinaria dei consorziati del 13.03.2017, invitando e ammettendo a votare gli attuali attori, aveva provveduto all'approvazione del bilancio consuntivo anno 2016 ed pagina 5 di 20 alla discussione e/o approvazione orari di apertura/chiusura Centro Commerciale Morbella, per cui tali determinazioni avevano determinato la cessazione della materia del contendere relativamente ai deliberati impugnati in questa sede.
Eccepiva l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 2606 c.c., avendo gli attori proposto la domanda oltre il termine di 30 giorni, né l'azione cautelare intrapresa aveva interrotto il detto termine stante il suo carattere di mezzo di tutela residuale, dovendo riconoscere tale effetto esclusivamente alla proposizione di un'apposita azione di merito.
Sosteneva il C.O.M. che tutti i consorziati erano stati regolarmente convocati e che, comunque vi era difetto di interesse da parte degli attori, poiché, la mancata comunicazione a taluno degli aventi diritto alla partecipazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea era vizio deducibile unicamente dall'interessato, vizio che avrebbe comportato in ogni caso non la nullità ma l'annullabilità del deliberato.
Deduceva che, in ogni caso, i vizi lamentati non avrebbero comportato la nullità del deliberato del 30.11.2016. Nella specie, infatti, doveva applicarsi in via analogica l'art. 2377 c.c., in forza del quale la deliberazione non può essere annullata, tra l'altro, per l'invalidità di singoli voti o il loro errato conteggio (salvo che questi siano stati determinati ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta) né per l'incompletezza o l'inesattezza del verbale (salvo che impediscano l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione). Parimenti infondata era l'avversa censura secondo cui l'Assemblea consortile non avrebbe potuto deliberare l'approvazione del bilancio di previsione 2017 anticipatamente rispetto all'esame ed approvazione del consuntivo 2016 posto che nessuna disposizione normativa imponeva la previa approvazione del consuntivo dell'anno precedente ai fini dell'approvazione del preventivo della nuova annualità. Inoltre, affermava come il diritto dei consorziati ad essere adeguatamente informati circa l'oggetto della delibera era stato pienamente assicurato con il bilancio preventivo che era stato loro fornito e l'indicazione della materia su cui doveva vertere la discussione e votazione assolveva agli oneri di specificità e chiarezza dell'ordine del giorno. Contestava
l'asserita annullabilità del deliberato 30.11.2016 per l'invalidità dei singoli voti o per il loro errato conteggio in quanto solo nel caso in cui questi fossero stati determinanti per il raggiungimento della maggioranza, sarebbero stati causa di annullabilità. Parimenti contestava le avverse censure in ordine alla mancata indicazione nel verbale assembleare dei nominativi dei consorziati aventi e non aventi diritto di voto e della loro corrispondente quota millesimale in pagina 6 di 20 quanto, secondo la giurisprudenza in materia condominiale, l'unico elemento rilevante per la valida costituzione dell'assemblea era quello dell'indicazione dei soggetti presenti e degli assenti, atteso che una volta indicati i millesimi, il calcolo poteva avvenire per relationem con riferimento alle tabelle millesimali.
Evidenziava che legittima era la decadenza dal diritto di voto del consorziato in caso di morosità, effetto che non scaturiva da una iniziativa del CdA ma da una norma statutaria, l'art. 13, con onere a carico del Presidente del CdA di attivarsi per ottenere il pagamento delle quote consortili.
Riteneva, altresì, legittima la rettifica delle quote consortili relative al periodo 2011-2015 in quanto gli attori non contestavano i criteri di ponderazione per l'indicato periodo;
come pure andava ritenuta corretta l'applicazione retroattiva della tabella millesimale alla luce della sentenza Cass. SS.UU. 18477/2010.
Parimenti inammissibili e infondate erano le censure in termini di nullità mosse alla Delibera
Assembleare del 20.04.2017. Deduceva il convenuto che l'Ordinanza dell'11.04.2017 di revoca del decreto cautelare del 26.01.2017, spiegava i suoi effetti sin dalla data della pubblicazione;
pertanto, erroneamente controparte aveva ritenuto ancora efficace il provvedimento di sospensione cautelare alla data del 20.04.2017. Infine, deduceva l'infondatezza della eccepita nullità in parte qua dell'Assemblea consortile 10.05.2017.
Quanto all'istanza cautelare, il COM deduceva l'insussistenza dei relativi presupposti. In particolare, quanto al periculum in mora, sosteneva che nel diniego del diritto al voto degli attori non poteva configurarsi un pericolo concreto e attuale meritevole di tutela, in quanto la ipotetica situazione di disagio che poteva eventualmente creare non era fonte di pregiudizio irreparabile atteso che i ricorrenti avrebbero potuto sanare la loro morosità con riserva di ripetere le somme in caso di esito vittorioso del giudizio di merito. Nulla era stato allegato e provato dagli attori in ordine al fondato pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile in relazione ad un danno alle proprie attività.
In tali premesse, il C.O.M. concludeva affinché l'adito Tribunale così provvedesse: “a) in via preliminare, rigettare ogni domanda cautelare formulata da parte ricorrente, siccome del tutto inammissibile, improcedibile e/o infondata, sia in fatto che in diritto;
b) nel merito, rigettare parimenti ogni domanda formulata da parte attrice, siccome del tutto inammissibile, improcedibile e/o infondata, sia in fatto che in diritto;
c) condannare, sempre, comunque ed in ogni caso, parte attrice al pagamento dei compensi professionali e delle spese di giudizio, con
pagina 7 di 20 contributo spese generali, CPA ed IVA come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario”.
Concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., la causa veniva istruita mediante la documentazione prodotta dalle parti, dopodiché veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, da ultimo, all'udienza del 12.11.2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Con Comparsa depositata in data 11.11.2024, interveniva in giudizio, ex art. 105, comma 2,
c.p.c., la deducendo di essere titolare del diritto di proprietà delle Controparte_7
seguenti unità immobiliari site nel Comune di Latina (LT), viale Picasso, s.n.c., presso il Centro
Commerciale Morbella: sub. 91, 92,101,127, 154, 158, 163, 174, 177, 179, 182, 183, 184, 187,
199, 200, 204, 206, 231, 237, 244, 245, 246, 247, 353 e 361 (doc. 1 e 1bis) e, in quanto tale, di essere consorziata del “C.O.M. – Consorzio degli Operatori del Centro Commerciale Morbella”.
Concludeva aderendo alle domande svolte dal C.O.M. ed insistendo per il rigetto delle pretese attoree.
Infine, con ordinanza del 12.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso in fatto, va innanzitutto rilevata l'ammissibilità dell'intervento della Società
giusta comparsa di costituzione depositata in data 11.11.2024, ai Controparte_7 sensi dell'art. 105, comma 2, c.p.c., poiché configurato quale meramente adesivo rispetto alle ragioni ed alle istanze del convenuto. Sul punto, infatti, va rammentato che, secondo CP_5 quanto chiarito dalla Suprema Corte, nell'ambito delle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di deliberazioni dell'assemblea condominiale – principio reputato estensibile anche al caso di specie – intese, dunque, a soddisfare esigenze collettive della comunità di gestione, l'unico legittimato passivo è l'amministratore, non sussistendo, quindi, un autonomo interesse del singolo condomino a resistere all'impugnazione (per tutte Cass. Civ. Sez., II, n.
29748/17, in senso conforme Cass. Civ., Sez. II, n. 19223/11), con la conseguenza dell'ammissibilità del solo eventuale intervento ad adiuvandum nella ipotesi, ricorrente nella fattispecie concreta, di costituzione del singolo partecipante a sostegno delle ragioni del
(nel caso di specie, del ). Parte_9 CP_5
pagina 8 di 20 Ciò chiarito, il presente giudizio ha ad oggetto le domande, proposte dai consorziati attori, di accertamento negativo del credito di cui alle fatture emesse dal C.O.M. per il pagamento di quote consortili, a titolo di “differenze per errata fatturazione anni precedenti come da Statuto” (doc. da
7 a 10; 12 e 13 da 28 a 38 dell'atto di citazione), nonché di nullità della delibera del CDA del
COM del 19.9.2016 e delle delibere assembleari del del 30.11.2016 e del 20.4.2017. CP_5
Preliminarmente, deve essere disattesa la richiesta, formulata dal COM e dalla Controparte_7
in comparsa conclusionale, di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
[...]
Il convenuto e la società intervenuta sostengono, infatti, che la presente impugnativa risulterebbe ormai superata dalla successiva delibera del 13.3.2017, cui sono stati invitati ed ammessi a votare gli attuali attori, con cui il COM avrebbe provveduto, tra l'altro, all'approvazione del bilancio consuntivo anno 2016 ed alla discussione/approvazione orari di apertura/chiusura Centro
Commerciale Morbella, di guisa che siffatte approvazioni determinerebbero, senza dubbio, la cessazione della materia del contendere relativamente alle censure mosse dagli attori avverso la rettifica delle quote consortili relative al periodo 2011-2015, siccome inserite nel bilancio consuntivo dell'anno 2016, approvato dall'Assemblea dei consorziati.
Ebbene, ritiene il Tribunale che detto assunto non meriti di essere condiviso.
Da un lato, infatti, la delibera del 13.3.2017 avrebbe semmai potuto spiegare efficacia sanante con riguardo ai deliberati precedenti del 2016 (19.09.2016 e 30.11.2016), e non anche alla delibera del 20.04.2017; dall'altro, deve essere richiamato il principio per cui, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall' art. 2377, comma 8, c.c. dettato in tema di società di capitali, a condizione che la nuova deliberazione abbia un identico contenuto, e che cioè provveda sui medesimi argomenti della deliberazione impugnata, ferma soltanto l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità (Cass. Civ., Sez. VI, 8.6.2020, n. 10847). Nel nostro caso, invece, nei deliberati del 19.9.2016 e del 30.11.2016 sono stati trattati all'OdG argomenti diversi e non integralmente coincidenti rispetto a quelli di cui alla delibera 13.03.2017, sicché nessuna delle delibere impugnate presenta identico contenuto rispetto a quella del 13.3.2017. In particolare, quanto al punto 3) dell'OdG del verbale del CdA 19.09.2016, “Applicazione sanzioni mancato rispetto orari di apertura centro Commerciale , che potrebbe sembrare CP_5 coincidente con il punto 2) della Delibera 13.03.2017 “Discussione/approvazione orari di pagina 9 di 20 apertura/chiusura Centro Commerciale Morbella”, deve rilevarsi che nella delibera del
19.09.2016 nulla è stato deciso in merito, tranne che per ribadire al consorziato ” Parte_10 che non era possibile prolungare l'orario di apertura. Vale inoltre osservare che, se è vero che nell'Assemblea del 13.03.2017 è stato concesso il diritto di voto a tutti i consorziati, non è altrettanto vero che nella stessa occasione l'Assemblea, approvando il bilancio consuntivo 2016, abbia ratificato la ripartizione degli oneri effettuata aderendo e facendo proprie le decisioni del
CdA del 09.08.2016 e del 19.09.2016. Invero, nel verbale assembleare 13.03.2017, l'unico riferimento alla precedente delibera 30.11.2016 viene effettuato al solo scopo di motivare, nell'occasione, la concessione del diritto di voto anche ai consorziati morosi. Dunque, le Delibere in questione non possono ritenersi convalidate dal successivo deliberato 13.03.2017, atteso che in tale sede nessuna ratifica è stata esplicitata dall'assemblea né argomenti in tal senso sono stati inseriti all'OdG. Come, pure, nel bilancio consuntivo 2016, nella relativa nota integrativa (all. 57 fascicolo attoreo) e nel prospetto preventivo inviato ai consorziati non vi è alcun esplicito richiamo a delibere assunte dal CdA il 19.09.2016.
Esclusi, quindi, i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, nel merito le domande attoree sono fondate e meritano di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Traendo le mosse dall'impugnativa delle delibere consortili, occorre soffermarsi sull'eccezione di decadenza in cui sarebbero incorsi gli attori per aver proposto l'impugnazione avverso i deliberati assembleari oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 2606 c.c..
La citata norma, invero, dispone che le deliberazioni consortili che non sono prese in conformità alle disposizioni di legge o a quelle del contratto possono essere impugnate davanti all'autorità giudiziaria entro trenta giorni, decorrenti per i consorziati assenti dalla comunicazione o, se si tratta di deliberazione soggetta ad iscrizione, dalla data di questa.
È pacifico che, nel caso di specie, l'impugnazione avverso i deliberati oggetto di causa, risalenti al 19.9.2016, al 30.11.2016 e al 20.4.2017, non sia stata proposta nel rispetto del citato termine decadenziale, posto che la notifica dell'atto di citazione risale al 23.5.2017. Neppure può ritenersi che il suddetto termine sia stato interrotto in conseguenza dell'avvenuta proposizione del ricorso ex art. 700 c.p.c. cui faceva seguito il presente giudizio di merito, dovendo farsi applicazione del principio, sancito dall'art. 1137 c.c. in tema di delibere condominiali, per cui l'istanza per pagina 10 di 20 ottenere la sospensione proposta prima dell'inizio della causa di merito non sospende né interrompe il termine per la proposizione dell'impugnazione della deliberazione
Tuttavia, il mancato rispetto del termine di decadenza sancito dall'art. 2606 c.c. non preclude in toto la possibilità di contestare la legittimità del deliberato. La citata disposizione non esaurisce, infatti, tutti i casi di invalidità delle deliberazioni consortili, poiché le deliberazioni nulle devono ritenersi sottratte alla previsione dell'art. 2606 e suscettibili di essere impugnate da ogni interessato in ogni tempo.
Giova quindi richiamare, al fine di vagliare la sussistenza di eventuali vizi di nullità delle delibere impugnati, l'orientamento giurisprudenziale, formatosi in materia di condominio negli edifici, per cui devono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto (cfr. Cass. Sez. Un. Sentenza
n. 4806 del 07/03/2005).
Ebbene, gli attori fondano l'invocata nullità del Deliberato del CdA del 19.09.2016 sulla disposta modificazione del criterio di formazione e riparto di oneri consortili/promozionali rispetto a quello adottato in precedenza, oltre che sulla consequenziale richiesta di pagamento retroattivo delle quote costituite dalla differenza di applicazione di altro criterio, senza preventiva delibera di approvazione assembleare.
Invero, non è contestato tra le parti che il CdA, nella riunione del 19.09.2016, decideva di determinare le quote consortili facendo applicazione del criterio previsto dall'art. 14 dello statuto consortile (criterio delle superfici ponderate), differente rispetto al criterio che era stato applicato sino a quel momento (basato sulla superficie lorda della porzione immobiliare riconducibile a ciascun consorziato). Contestualmente decideva di applicare detto criterio retroattivamente per il pagina 11 di 20 periodo 2011-2015, emettendo nei confronti di ciascun consorziato fatture per “differenze quote consortili/promozionali”. La decisione del CdA non veniva comunicata ai consorziati, ai quali ad ottobre 2016 venivano inviate le fatture per il pagamento di tali somme, ulteriori rispetto a quelle già richieste e pagate dal 2011 al 2015, senza alcun riferimento alle decisioni adottate dal CdA il
19.09.2016. Quindi, in data 29.11.2016 veniva inviata lettera di messa in mora nei confronti dei consorziati che non avevano pagato le fatture, da cui conseguiva ulteriormente l'esclusione dal diritto di voto nel corso dell'assemblea 30.11.2016.
Sul punto, vale ricordare che il è un istituto giuridico che disciplina un'aggregazione CP_5
volontaria legalmente riconosciuta volta a coordinare e regolare le iniziative comuni per lo svolgimento di determinate attività di impresa, sia da parte di enti privati che di enti pubblici.
Esso può essere costituito per svariate finalità, a seconda dell'oggetto. Nel caso di specie il COM si configura quale avente lo scopo precipuo di svolgere attività di servizio CP_5 nell'interesse comune delle imprese consorziate.
Ora, indipendentemente dalla disciplina applicabile ai consorzi, in questa sede è necessario osservare che lo statuto costituisce la manifestazione da parte dei consorziati del potere riconosciuto all'ente di regolamentare la propria organizzazione e il proprio funzionamento. Solo ove questo nulla disponga riguardo alla regolamentazione degli interessi coinvolti nella controversia, occorrerà fare riferimento alla normativa più idonea al riguardo.
Deve quindi concludersi, per tutte le questioni inerenti all'ordinamento interno e l'amministrazione del , che fonte primaria della disciplina è l'accordo delle parti sancito CP_5 nell'atto costitutivo e che lo statuto mantiene carattere vincolante e precipuo nella regolamentazione dei rapporti tra i consorziati..
Nel caso di specie, occorre quindi fare riferimento all'art. 8 dello Statuto, secondo cui ciascun consorziato è tenuto, tra l'altro, a contribuire con la propria quota, nella misura e nei modi stabiliti dall'Assemblea, all'art. 12, per cui il bilancio consuntivo e quello preventivo sono approvati dall'Assemblea, nonché all'art. 14 che, in materia di determinazione delle quote e ripartizione delle spese, prevede che il Consiglio debba adottare un prospetto di bilancio soggetto all'approvazione da parte dell'assemblea; ancora, ai sensi dell'art. 16 compete all'assemblea, tra l'altro, il potere di approvare la ripartizione delle spese effettuata secondo le norme statutarie e regolamentari, mentre l'art. 18 attribuisce al Consiglio di Amministrazione esclusivamente poteri di guida e di indirizzo.
pagina 12 di 20 Il CdA, pertanto, non aveva il potere di adottare delibere idonee ad incidere negativamente sui diritti dei consorziati (emissione di fatture retroattive di 5 anni), senza autorizzazione assembleare, come peraltro contestato a verbale dai consiglieri e Pt_11 Parte_4 Pt_12
proprio in occasione del CdA del 19.09.2016.
La decisione, assunta dal Consiglio, non tanto di fare applicazione del criterio di ponderazione sancito dall'art. 14 dello Statuto, quanto piuttosto di emettere fatture retroattivamente per gli anni dal 2011 al 2016 avrebbe dovuto essere formalizzata mediante la predisposizione di un prospetto di bilancio soggetto alla necessaria approvazione assembleare, in assenza della quale deve ritenersi che il Consiglio abbia operato in difetto assoluto di attribuzione.
Neppure può ritenersi che tale difetto di attribuzione sia stato sanato dalla delibera assembleare del 13.3.2017, ritenendo il Tribunale di doversi discostare, sotto questo profilo, da quanto sostenuto dall'ordinanza collegiale di definizione del giudizio di reclamo r.g.n. 2801/2017.
Secondo quanto già evidenziato, infatti, non risulta che la delibera del CdA del 19.9.2016 abbia costituito oggetto di approvazione da parte di nessuna successiva deliberazione assembleare;
la delibera del 13.3.2017, al pari di quella del 30.11.2016, non contempla alcun riferimento alla decisione di emettere fatture retroattive, né alcun richiamo, neanche implicito, al CdA del
19.9.2016, essendosi in tale sede l'assemblea limitata ad approvare il bilancio consuntivo del
2016. Ed ancora, si è già detto che neanche dalla lettura del consuntivo 2016 è dato evincere che il bilancio sia stato predisposto, e quindi approvato, mediante inserimento delle quote consortili oggetto della fatturazione retroattiva stabilita dal Consiglio. In definitiva, dunque, non può condividersi l'assunto, fatto proprio dal Collegio in sede di reclamo, secondo cui l'assemblea del
13.3.2017 avrebbe “approvato il bilancio consuntivo 2016, in cui la ripartizione degli oneri è stata effettuata aderendo e facendo proprie le decisioni del Consiglio di amministrazione del
09.08.2016 e del 19.09.2016”, giacché nessuno degli elementi acquisiti al presente giudizio consente di suffragare tale conclusione.
Ne consegue che, in mancanza di approvazione assembleare, la fatturazione retroattiva è stata determinata da parte del CdA in difetto di attribuzione, con conseguente radicale nullità del deliberato.
Da tanto deriva altresì l'accoglimento della domanda di accertamento negativo del credito spiegata dagli attori in relazione alle fatture emesse dal per il pagamento di quote CP_5
consortili per gli anni 2011-2015, a titolo di “differenze per errata fatturazione anni precedenti pagina 13 di 20 come da Statuto” (si tratta, segnatamente, delle seguenti fatture: n. 1315 del 05.10.2016 di €
3.313,30 iva inclusa intestata alla ditta (doc. 7 fascicolo di parte attrice); n. Parte_5
1374 del 05.10.2016 di € 79,31, iva inclusa, intestata a (doc. 8); n. 1332 del Parte_5
05.10.2016 di € 2.842,94 iva inclusa, intestata a (doc. 13); n. 1343 del Parte_2
05.10.2016 di € 4.467,32 iva inclusa, intestata a (doc. 27); n. 1390 del Controparte_1
05.10.2016 di € 1.796,85, intestata a (doc. 27); n. 1340 del 05.10.2016 Controparte_1 di € 5.264,82 iva inclusa, intestata a “Non solo fumo” di (doc. 31); n. 1387 Parte_3 del 5.10.2016 di € 131,54 iva inclusa, intestata a “Non solo fumo” di (doc. Parte_3
31); n. 1391 del 5.10.2016 di € 163,95 iva inclusa, intestata a (doc. 32); n. Parte_4
1344 del 5.10.2016 di € 5.465,32 iva inclusa, intestata a (doc. 32); n. 1375 Parte_4 del 5.10.2016 di € 60,41 iva inclusa, intestata a (doc. 35); n. Controparte_8
1314 del 5.10.2016 di € 1.978,23 iva inclusa, intestata (doc. Controparte_8
35); n. 1330 del 5.10.2016 di € 2.288,64 iva inclusa, intestata a (doc. Parte_13
36); n. 1348 del 5.10.2016 di € 2.961,04 iva inclusa, intestata a (doc. 37). Controparte_3
Peraltro, risultano agli atti anche fatture intestate ad altri soggetti terzi estranei al presente giudizio sulle quali non interverrà pronuncia).
Ed invero, vertendosi in materia di accertamento negativo del credito, va richiamato il principio per cui, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto e intende farlo valere, anche ove sia convenuto in giudizi di accertamento negativo promosso dalla controparte per contestare la esistenza di quel diritto
(cfr. Cass. Civ., Sez. 2, 2.8.2019, n. 20870).
In tal senso, l'onere probatorio deve reputarsi gravante sul convenuto che ha chiesto CP_5
confermarsi la sussistenza della pretesa creditoria azionata, così manifestando la volontà di far valere il citato diritto di credito.
Orbene, ritiene il Giudicante che il C.O.M. non abbia assolto l'onere probatorio di cui era gravato in merito alla dimostrazione sia nell'an che nel quantum della pretesa economica indicata nelle CP_ fatture azionate. In tal senso, l' convenuto si è limitato a produrre dei prospetti di ripartizione
(doc.
6-16 allegati alla comparsa di costituzione) riportanti, per gli anni dal 2011 al 2015, i mq ponderati da Statuto, i mq ponderati errati, i mq ponderati totali, l'importo dovuto per spese consortili, quello già fatturato e la conseguente differenza asseritamente dovuta da ciascun consorziato.
pagina 14 di 20 La suddetta documentazione, di provenienza unilaterale, risulta del tutto insufficiente a fornire la dimostrazione del credito secondo gli ordinari mezzi probatori. Le allegazioni di parte convenuta non consentono infatti di verificare la correttezza dei calcoli posti alla base delle fatture in oggetto, delle superfici considerate, del procedimento aritmetico seguito per determinare gli importi pretesi a titolo di quote consortili per gli anni pregressi, non essendovi peraltro nessuna evidenza nel presente giudizio di quali fossero realmente gli importi già fatturati per le annualità in contestazione nei confronti degli odierni attori.
Soprattutto, poi, è stato appurato che le fatture de quo sono state emesse dal in CP_5
esecuzione di una decisione, assunta dal Consiglio di Amministrazione, affetta da radicale nullità in quanto non sorretta da alcuna conforme manifestazione della volontà dell'Assemblea, unico organo del deputato a deliberare in materia. CP_5
Pertanto, in mancanza di una delibera assembleare validamente assunta che abbia ratificato l'operato del Consiglio, autorizzando la fatturazione retroattiva per gli anni 2011-2015, e non avendo peraltro il convenuto fornito alcuna prova in ordine all'effettiva spettanza delle CP_5
somme di cui è stato preteso il pagamento e dei relativi criteri di calcolo, non può che concludersi nel senso della non debenza da parte degli odierni attori degli importi di cui alle fatture oggetto di causa.
Venendo all'esame dei motivi di impugnazione delle delibere assembleari impugnate, ritiene il
Tribunale che debba essere condivisa la doglianza proposta dagli attori in merito alla nullità delle convocazioni assembleari del 30.11.2016 e del 20.04.2017, del loro svolgimento partecipativo e delle delibere impugnate, in quanto alle stesse partecipavano ed esprimevano il proprio voto soggetti che non erano consorziati e che non potevano ex lege rivestire tale qualifica.
Si rileva, infatti che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale sono nulle le deliberazioni prive dei requisiti essenziali come quelle adottate con maggioranza inesistente, apparente o inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale in relazione all'oggetto della deliberazione, o con contenuto illecito o impossibile, o concernenti innovazioni lesive dei diritti di ciascun condomino sulle cose o sui servizi comuni o sulle parti di proprietà individuale (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. II, 25.7.1978, n. 3725).
Ebbene, nel caso di specie questo giudicante ritiene che le delibere oggetto di impugnazione siano irrimediabilmente inficiate in relazione alla valida costituzione dell'assemblea, posto che venivano convocati soggetti non legittimati, non potendo rivestire ai sensi di legge la qualifica di pagina 15 di 20 consorziati, sicché la maggioranza che durante la riunione si esprimeva votando, era una maggioranza inesistente o comunque solamente apparente e formatasi in violazione degli inderogabili principi legali.
Vi è, infatti, contraddittorietà dell'art. 6 dello statuto consortile, tenuto conto che lo stesso, al comma 1, prevede che la qualità di consorziati venga assunta tanto dai proprietari di ciascuna unità del Centro Commerciale, quanto dagli affittuari, dai gestori e da tutti coloro i quali esercitano all'interno del un attività commerciale e paracommerciale, mentre, al CP_5
comma 3, in modo poco coerente, prevede che in caso di cessione, trasferimento o affitto d'azienda, la qualità di consorziato si trasferisca sul terzo operatore, ma il proprietario dell'immobile resti comunque obbligato in solido per ogni onere ed obbligo verso il CP_5 senza beneficio di escussione. Invero, come già efficacemente chiarito da questo Tribunale “Sul punto, tenuto conto delle regole ermeneutiche di interpretazione della volontà negoziale, va osservato che nell'interpretazione del negozio giuridico il giudice del merito deve ricercare
l'effettiva volontà delle parti contraenti, quale manifestata nell'atto da interpretare, tenendo conto non solo del complesso delle pattuizioni per trarne, al di là dell'indagine letterale, la ratio
e la logica della volontà delle parti. Invero, il canone ermeneutico dell'interpretazione complessiva delle clausole è funzionale alla ricerca della comune intenzione della volontà delle parti, al di là del senso letterale delle parole, secondo la regola fondamentale dettata dall'art.
1362, 1° co.. Ad avviso di questo giudicante, le citate previsioni statutarie vanno interpretate nel senso che la qualifica di consorziato, nel caso in cui non vi sia coincidenza tra gestore e titolare dell' attività commerciale e proprietario del locale ove la stessa è esercitata sia rivestita unicamente in capo al gestore, atteso il chiaro riferimento, nel comma 3 dell'art 6 dello Statuto, al trasferimento della qualifica di consorziato in capo al terzo operatore nell'ipotesi di “cessione
o di affitto d'azienda, locazione, comodato, di gestione ecc”; a suffragio di tale interpretazione depone la permanenza in capo al proprietario dell'immobile di un'obbligazione solidale per ogni onere ed obbligo verso il , previsione inutiliter data se si ritenesse la permanenza della CP_5
qualità di consorziato in capo al proprietario, in quanto la qualifica stessa di consorziato determinerebbe automaticamente la titolarità ex latere debitoris dell'obbligazione relativa al pagamento dei contributi consortili. Avvalora poi siffatta interpretazione anche la previsione di cui al comma 2 dell'art 6 dello Statuto consortile secondo cui la qualità di consorziato si acquista con “l'attività commerciale”, riferimento che sembra dare rilevanza alla necessità di
pagina 16 di 20 un effettivo esercizio dell'attività di impresa ai fini della qualifica di consorziato, in sintonia con il richiamo all'art 1 dello Statuto dell' art 2602 c.c. disciplinante il consorzio tra imprenditori e con l'indicazione all' art 2 dello statuto relativo all' oggetto sociale ad attività connesse non tanto alla gestione reale dei compendi immobiliari siti nel consorzio ( pur presente in verità all' art 2 lett c), gestione degli spazi comuni), quanto piuttosto alla promozione ed allo sviluppo sinergico delle attività commerciali esercitate nei locali. Peraltro, riconoscere la qualifica di consorziati tanto ai proprietari degli immobili siti nel quanto poi ai gestori CP_5 comporterebbe un'irragionevole alterazione rispetto al generale principio di formazione della maggioranza assembleare sulla base dei millesimi richiamato nell'art 16 dello Statuto in caso di prima convocazione, previsione che avrebbe delle oggettive difficoltà operative ed interpretative;
va poi osservato che nell'ipotesi in cui non coincida la figura del gestore con quella del proprietario del locale commerciale, vi sarebbe una duplicazione di voti riconducibili alla medesima attività che avrebbe pertanto, in modo del tutto ingiustificato, un peso diverso nella formazione della volontà assembleare rispetto ad attività esercitate e gestite dal solo proprietario del locale. Ne consegue che l'art 6 comma 1 debba essere interpretato in senso restrittivo, riguardando l'ipotesi in cui la figura del proprietario del locale destinato ad attività commerciale coincida con il gestore ed all'ipotesi in cui il locale destinato all'esercizio commerciale non sia di fatto operante, non potendosi in tal modo sottrarre il proprietario del locale ai costi fissi di gestione del , qualora non riconducibili ad una separata gestione CP_5 condominiale” (cfr. Tribunale di Latina, sentenza n. 2523 del 23.10.2019).
Nel caso di specie, come emerge dalla lista dei convocati nelle assemblee, facente parte del verbale redatto in occasione delle delibere impugnate, l'elenco dei consorziati appare decisamente numeroso, riportando l'indicazione di 119 convocati nell'Assemblea del 30.11.2016
e di 115 in quella tenutasi il 20.04.2017. Con riguardo alla Delibera del 30.11.2016, ulteriore riprova si rinviene nell'elenco dei presenti all'Assemblea ove è documentale la partecipazione per la medesima unità immobiliare sia di proprietari che di affittuari (cfr. allegato 18 fascicolo
COM). Ciò consente di affermare che per le stesse unità immobiliari sono stati convocati più soggetti, quali proprietario, affittuario, esercente l'attività commerciale, circostanza per vero da ritenersi pacifica in quanto documentata dalla stessa parte convenuta e, comunque, non contestata, dalla quale, alla luce dei principi sopra esposti, discende la nullità delle delibere impugnate, essendo stata l'assemblea convocata, in entrambi i casi, costituita e svolta con la pagina 17 di 20 partecipazione di soggetti che chiaramente non ne erano legittimati, compromettendo irrimediabilmente l'esistenza della maggioranza che ha espresso il proprio voto e, dunque, della stessa delibera adottata.
Merita accoglimento anche l'altro motivo di impugnazione delle delibere oggetto di causa, datate
30.11.2016 e 20.04.2017, per violazione del procedimento deliberativo nella parte in cui sono stati esclusi dalla votazione i consorziati ritenuti morosi.
Ed invero, è incontestato che, in occasione delle predette assemblee, è stato precluso l'esercizio del diritto di voto ai consorziati ritenuti morosi, ed in particolare agli odierni attori. Sul punto, il si è difeso sostenendo che l'originario decreto cautelare recante cron. n. 721/2017, del CP_5
26.01.2017, nell'ambito del giudizio avente R.G. n. 7962/2016 (con cui codesto Tribunale, in accoglimento dell'avversa istanza, aveva sospeso la delibera del CdA 19.09.2016 e quella assembleare del 30.11.2016) era stato revocato con ordinanza 11.04.2017, confermata in sede del reclamo R.G. 2801/2017, sicché al momento del deliberato consortile del 20.04.2017, in questa sede impugnato, non sussisteva alcun provvedimento che precludesse al COM di negare il voto ai consorziati ritenuti morosi per le somme di cui alle fatture dell'ottobre 2016.
Ebbene, ritiene il Giudicante che tale assunto non sia meritevole di condivisione.
A tale proposito si richiama la recente pronuncia di questo Tribunale per cui “Va osservato in generale che la privazione del diritto di voto in capo al socio di enti collettivi non è estraneo all'ordinamento e non vi è dubbio che esso possa essere previsto anche pattiziamente. Ne costituisce un esempio l'art. 2466 c.c. in tema di mancata esecuzione dei conferimenti nelle società a responsabilità limitata. Il socio che non esegue il conferimento nel termine prescritto è considerato moroso dalla disposizione richiamata e non può partecipare alle decisioni dei soci.
La ratio della disciplina dell'art. 2466 c.c. sta nella tutela dell'integrità del capitale sia verso la società sia verso i terzi che fanno affidamento sullo stesso nei rapporti con la società medesima.
L'ordinamento prevede, in via del tutto eccezionale e per un caso definito (la mancata esecuzione dei conferimenti), che il socio sia privato del diritto di partecipare alle deliberazioni dell'ente: il diritto in cui si sostanzia la stessa qualità di socio. La possibilità che per volontà negoziale questa ipotesi normativa esaminata venga estesa a tutti i possibili casi di morosità del socio (qui consorziato) non è di per sé da considerarsi illegittima, ma non può essere letta, nelle clausole contrattuali che la prevedono, come implicante l'esercizio di un potere dichiarativo degli organi dell'ente (segnatamente il soggetto che presiede l'assemblea) del tutto arbitrario e
pagina 18 di 20 libero da alcuna procedimentalizzazione che ne garantisca un minimo grado di certezza” (cfr. sentenza del Tribunale di Latina n. 470/2023, r.g. n. 1174/2020):
Ne consegue che le disposizioni statutarie che escludono il consorziato moroso dall'attività deliberativa dell'ente possono considerarsi legittime solo nel caso in cui la morosità sia stata accertata, non necessariamente attraverso il ricorso alla sede giudiziaria, ma almeno in un procedimento in contraddittorio con l'interessato, ovvero mediante una deliberazione dell'ente, non risultando sufficiente l'invio della raccomandata di messa in mora, come è accaduto nel caso di specie. Ed invero, “Ritenere che un soggetto (il presidente dell'assemblea), sia pure chiamato
a verificare la legittimità della partecipazione al voto dei convocati, possa limitarsi ad enunciare la morosità di un partecipante e perciò solo escluderlo dal voto, al di fuori di una fattispecie come quella delineata in modo definito dalla norma codicistica esaminata, implica una regolazione della struttura organizzativa dell'ente, sotto il profilo del funzionamento dell'assemblea, del tutto deficitaria”.
Ed allora, nel caso di specie l'esclusione dal voto dei soggetti reputati arbitrariamente morosi nel pagamento degli oneri consortili comporta un radicale e genetico vizio della volontà assembleare, sotto il profilo della nullità, in quanto la partecipazione di soggetti non legittimati e l'esclusione di soggetti legittimati a partecipare (morosi), travalica i confini di un vizio di legittimità per difetto di calcolo del quorum strutturale della delibera (vizio di annullabilità) (cfr. Tribunale di
Latina sent. n. 1835/2023) e fa sì che la stessa sia stata adottata sulla base di una maggioranza inesistente o, comunque, meramente apparente.
Le delibere assembleari oggetto del presente giudizio devono, pertanto, essere dichiarate nulle.
Non merita invece di trovare accoglimento l'ulteriore domanda spiegata agli attori al fine di conseguire la restituzione delle somme “eventualmente” pagate. Infatti, considerata la assoluta genericità della richiesta, si osserva che gli attori non hanno provato la domanda stante la mancata allegazione delle ricevute a riprova dei pagamenti effettuati. In atti risulta il solo bonifico (doc. 64 memoria ex art. 183, VI comma, cpc, n. 2 parte attrice), effettuato dalla a favore del COM, dell'importo di € 8.346,76 che, peraltro, indica causali diverse CP_4
da quelle di cui al presente giudizio. Parimenti non può essere accolta la richiesta di risarcimento del danno, difettando, nella fattispecie, ogni allegazione in merito alla sussistenza dei presupposti sia in punto di an che in punto di quantum.
pagina 19 di 20 Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto, da reputarsi prevalente CP_5
nonostante il mancato accoglimento delle domande di restituzione e risarcimento del danno, e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, di media complessità, ed applicando i parametri medi.
Inoltre, va condannata al pagamento delle spese legali anche l'interveniente Controparte_7
, considerato che, in caso di intervento adesivo, l'interventore diventa parte del giudizio, in
[...]
ordine alla cui posizione si applicano gli artt. 91 e 92 c.p.c., potendo, perciò, essere anche condannato alle spese in caso di soccombenza della parte adiuvata (Cass. Civ., sez. un.,
30.10.2019, n. 27846).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento della domanda di accertamento negativo del credito, dichiara non dovuto da parte degli odierni attori l'importo di cui alle fatture emesse dal C.O.M. per “differenze per errata fatturazione anni precedenti”;
- dichiara la nullità della Delibera del Consiglio di Amministrazione del C.O.M. del
19.09.2016, della Delibera Assembleare del C.O.M. adottata in data 30.11.2016 e della
Delibera Assembleare del C.O.M. adottata in data 20.04.2017;
- rigetta la domanda attorea di restituzione delle somme eventualmente pagate e di risarcimento del danno;
- condanna il Consorzio degli Operatori del Centro Commerciale Morbella e la
[...]
in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore degli attori, Controparte_7 che liquida in € 545,00 per esborsi e in € 10.860,00 per compensi, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Armando La Viola e dell'avv.
Alessandro La Viola, dichiaratisi antistatari.
Latina, 17 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
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