Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/06/2025, n. 2305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2305 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5373/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Nadia Zampogna - Presidente -
Dott. Eugenio Troisi - Giudice rel./est. -
Dott.ssa Veronica Vernetti - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5373 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del
14.04.2025 avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e vertente
TRA
nata a San Felice a [...], il [...] e Parte_1
residente in [...], c.f.:
elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._1 difensore, avv. Monica Guarino, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- ricorr ente-
E
, nato a [...], il [...] ed ivi residente Controparte_1 alla Via Campanello, V Traversa, 16, c.f.: , C.F._2 procuratore di sé stesso ed elettivamente domiciliato presso lo studio
-resistente-
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 14.04.2025 le parti chiedevano la regolamentazione della responsabilità genitoriale alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
Il Pubblico Ministero apponeva il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.06.2024, la ricorrente premetteva di aver intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio con CP_1
precisando che da tale unione era nato, il 27.11.2008,
[...] [...]
Persona_1
Evidenziava inoltre che la relazione si era interrotta nel settembre del
2009: pertanto, in assenza di accordi circa le modalità dell'esercizio del diritto di visita, alla luce della mancata disponibilità del resistente a contribuire in maniera continuativa al mantenimento del figlio, chiedeva all' di disporre l'affidamento “super-esclusivo” del minore CP_2 [...] alla ricorrente, di regolamentare il regime di visite e di Per_1 incontri tra il minore ed il padre alle condizioni indicate in ricorso, nonché di condannare il a corrispondere - a titolo di Controparte_1 mantenimento in favore del minore – una somma pari ad euro 500,00 mensili, e a concorrere alle spese straordinarie in ragione del 50%.
Domandava infine condannarsi il resistente al rimborso pro quota delle pag. 2/6 spese già interamente sostenute a favore del minore e non versate dal resistente sin dalla nascita di da determinarsi in via Persona_1 equitativa.
Costituitosi in giudizio, chiedeva di determinare Controparte_1
l'importo dell'assegno di mantenimento a suo carico in favore del minore in euro 250,00 mensili, nonché di regolamentare il diritto di visita, con rigetto delle istanze di controparte e condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
All'udienza del 05.03.2025, entrambe le parti comparivano innanzi al
Giudice delegato, alla presenza dei rispettivi procuratori: nell'occasione, la ricorrente proponeva di predisporre concordemente un calendario per l'esercizio del diritto di visita, in particolare prevedendo che il minore, a settimane alterne, pernotti presso il padre il sabato o la domenica.
Suggeriva inoltre di fissare l'importo del mantenimento in euro 350 euro mensili.
In virtù della richiesta di parte resistente di concedere un breve rinvio al fine di valutare la proposta avanzata dalla , veniva fissata Parte_1 udienza al 14.04.2025.
In tale data, le parti rappresentavano di essere addivenuti ad un'intesa in ordine alle condizioni della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, confermando di voler regolare i propri rapporti come da accordo nelle more depositato.
I difensori concludevano come in intestazione e il Giudice Delegato riservava la causa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero apponeva il visto, nulla opponendo.
La concorde richiesta delle parti merita accoglimento: nel dettaglio i genitori del minore hanno raggiunto un accordo in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio che di seguito si trascrive:
pag. 3/6 “- Il Sig. potrà esercitare il diritto di visita in favore del minore CP_1 almeno due pomeriggi a settimana, con pernotto a settimane alterne del solo sabato;
- il padre potrà tenere il minore, il giorno del suo compleanno, ossia il
28.03 di ogni anno a prescindere dalla giornata del diritto di visita ed il giorno della festa del papà; la madre, invece, terrà con se il minore a prescindere dal giorno in cui il padre esercita il diritto di visita, il giorno della festa della mamma e del suo compleanno, ossia il 22.02 di ogni anno, nonché il giorno del compleanno del minore.
- il padre potrà tenere il figlio con sé, a decorrere del presente anno, il giorno di Natale (25 Dicembre) ed il giorno di Santo Stefano con pernottamento, prelevando il minore dalle ore 9.30 del 25 Dicembre e tenendolo con sé fino alle ore 21.30 del 26 Dicembre. L'anno successivo potrà tenere con sé il figlio la vigilia di Capodanno (31 Dicembre) prelevandolo dalle ore 9.30 e accompagnandolo alle ore 21.30 del 01
Gennaio e così via per gli anni a venire. Inoltre, potrà tenere con sé il figlio, ad anni alterni con la madre, il giorno di Pasqua ed il successivo
Lunedì dell'Angelo. Ossia il minore starà, a decorrere dal presente anno, il giorno di Pasqua con la madre ed il Lunedì dell'Angelo con il padre dalle ore 9.30 alle 21.30, l'anno successivo il giorno di Pasqua con il padre, medesimo orario, ed il Lunedì dell'Angelo con la madre e così via per gli anni a venire.
- Nel mese di Agosto il padre potrà tenere il figlio per almeno sette giorni consecutivi con pernottamento. Tale settimana verrà individuata e concordata, anno per anno entro il mese di Maggio, dai genitori, più altri sette da poter dividere nei mesi in cui non è impegnato a scuola, Per_1 ossia Giugno, Luglio e Agosto.
- In ogni caso è fatta salva la volontà del minore di poter avere contatti con il padre ogni volta che lo desidera, nessun ostacolo sarà posto dalla madre, così come nessuna imposizione per il diritto di visita ed il pernotto
pag. 4/6 potrà essere posta dal padre e o dalla madre in caso di mancato accordo di . Tutti gli incontri, ad ogni buon conto, verranno concordati e Per_1 stabiliti direttamente tra i genitori e o direttamente, vista l'età di e Per_1 la sua capacità di discernimento, tra ed il padre, tenendo in Per_1 considerazione le proprie esigenze lavorative e quelle scolastiche e ricreative del minore. Pertanto, le parti, si riservano la possibilità di trovare sempre accordi differenti e più consoni alle necessità degli stessi
e del minore, purchè sia salvaguardato, comunque, il diritto di visita per
. Per_1
- Il padre verserà alla madre un contributo per il mantenimento determinato in € 300,00, oltre spese straordinarie al 50%, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle scolastiche, quelle mediche non mutuabili, specialistiche e/o odontoiatriche, per libri di testo, arredo scolastico, imposte e/o tasse scolastiche, viaggi di istruzione, ricreative, sportive e culturali. Tali spese dovranno essere previamente concordate e debitamente documentate ad eccezione di quelle mediche necessarie e a carattere di urgenza, che dovranno essere rimborsate previa esibizione di idonea attestazione della spesa affrontata. Per tutto quanto non previsto si richiama il protocollo d'intesa sulle spese straordinarie in materia di famiglia di questo Tribunale e del
CNF.
- La signora precisa che necessita di un intervento Parte_1 Per_1 chirurgico al di Bologna e che, per tale motivo, il minore è in lista CP_3 di attesa presso il SSN. Il padre è stato reso edotto di tale necessità e già ha espresso il suo consenso all'intervento, che qui ribadisce, al fine di evitare qualsiasi problema per il minore. Il Sig. si impegna, CP_1 comunque, come per legge, in caso di necessità, ad essere presente e a fornire le dovute autorizzazioni necessarie.
pag. 5/6 - Le parti si obbligano, reciprocamente, inoltre, ad informarsi su tutte le necessità, problematiche e spese che riguardano , ciò al fine di Per_1 trovare congiuntamente le soluzioni più confacenti alle sue necessità.
- Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.”
Ritenuto che il contenuto dell'accordo non sia in contrasto con norme imperative ed appaia conforme all'interesse dei figli, le condizioni ivi previste possono essere recepite nella presente sentenza.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, si ritiene che ricorrano giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) prende atto dell'accordo raggiunto da (nata a [...] Parte_1
Felice a Cancello il 22.02.1985) e (nato a [...] il Controparte_1
28.03.1975) alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 13.06.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Eugenio Troisi Nadia Zampogna
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