Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 08/05/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
1603/2021 R.G. TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA Seconda Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA Oggi 08/05/2025, alle ore 09.44, innanzi al Presidente di Sezione, dott. Ugo Scavuzzo, sono comparsi: per parte appellante l'Avv. Andrè il quale insiste nell'appello per parte appellata l'Avv. Ferraù per delega dell'Avv. Grassini il quale chiede il rigetto dell'appello dà atto che è stato depositato la tabella di ricostruzione consumi già prodotta in primo grado Il Presidente di Sezione Il Presidente di Sezione invita, quindi, alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Le parti presenti discutono oralmente la causa illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali. Quindi, il Presidente di Sezione decide la causa con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile In fatto e in diritto Con atto di citazione, notificato il 26.3.2021, il signor roponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n. 851/2020 emessa, nella causa iscritta al n. 332/2019 R.G., dal Giudice di Pace di Messina in data 6.10.2020, depositata in cancelleria in pari data, non notificata, il quale aveva rigettato l'opposizione proposta dall'odierno appellante avverso il decreto ingiuntivo n. 911/2018 emesso dal Giudice di Pace di Messina – e notificato in data 12.9.2018 – in accoglimento del ricorso monitorio proposto dalla società Controparte_1
e con cui era stato ingiunto al signor il pagamento della
[...] Parte_1 somma di € 2.610,81, relativa alla fornitura di energia elettrica. In particolare, l'appellante si doleva del fatto che il Giudice di Pace avesse ritenuto provato il credito vantato dal sulla base della Controparte_1 documentazione prodotta, senza che fosse stata fornita una prova adeguata dell'esistenza e dell'ammontare del debito;
contestava l'idoneità delle fatture e la tabella di ricostruzione dei consumi prodotte dalla ricorrente in monitorio e opposta a documentare il credito allegato di fronte alla specifica contestazione sul corretto funzionamento del contatore e sull'effettiva corrispondenza dei consumi fatturati con quelli reali;
argomentava che il Giudice avrebbe dovuto accertare il corretto funzionamento del misuratore e la validità dei dati registrati;
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la quale chiedeva il rigetto dell'appello con la conferma della sentenza Controparte_2 impugnata. L'appellata adduceva che il credito traesse origine da una verifica per frode effettuata il 20.4.2016, da cui era risultata una manomissione del misuratore con errore pari a
– 89,50% e che il verbale fosse stato sottoscritto per accettazione da parte dello stesso utente
– odierno appellante – e mai contestato;
deduceva che la ricostruzione dei consumi per il periodo 21.4.2011 – 19.4.2018 fosse stata redatta da E – Distribuzione s.p.a., soggetto terzo, secondo criteri imposti dalla regolazione ARERA e da qui la fattura n. 083701043015213A del 20.12.2016, pari a € 2.610,81; deduceva, infine, che il riferimento al 2018 – contenuto nell'ordinanza – fosse un mero refuso non idoneo a incidere sulla correttezza della documentazione prodotta. All'udienza del 23.12.2021, il Giudice ordinava acquisirsi il fascicolo d'ufficio e rinviava all'udienza del 23.3.2023 per discussione orale, con termine alle parti per il deposito di memorie conclusionali. Depositate le note conclusive e disposto il differimento dell'udienza del 23.3.2023 alla data del 26.4.2023, all'udienza del 26.4.2023 il G.O.P. rimetteva la causa per la decisione innanzi al Giudice togato e rinviava all'udienza del 25.7.2024 disponendone lo svolgimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Presidente di Sezione differiva l'udienza del 25.7.2024 alla data del 13.2.2025 per la precisazione delle conclusioni ed eventuale discussione orale, concedendo alle parti termine per il deposito di note conclusive e, comunque, per rappresentare se permanesse l'interesse alla definizione della causa. All'udienza del 13.2.2024, il Presidente di Sezione rilevava che nel fascicolo di primo grado non era stata rinvenuta la tabella prodotta da ll'udienza del 3.9.2020 e per l'effetto CP_2 disponeva che l'odierna appellata provvedesse nuovamente a produrre, in ricostruzione, la medesima tabella nel presente giudizio d'appello; rinviava, pertanto, per la nuova comparizione delle parti all'udienza dell'8.5.2025. All'udienza dell'8.5.2025 la causa, dopo la discussione delle parti, era decisa. L'appello proposto va rigettato perché infondato nel merito e ciò per quanto di ragione. In ordine al primo motivo di appello, l'appellante ha dedotto la violazione del principio di diritto di cui all'art. 2697 c.c., disciplinante l'onere della prova in tema di somministrazione, e l'omesso esame di fatti decisivi ai fini della decisione;
con il secondo motivo di appello, il signor ha eccepito la violazione dell'art. 2712 c.c., in quanto, Pt_1
a fronte della contestazione dell'odierno appellante – opponente nel giudizio di primo grado
–, il Giudice non ha accertato il corretto funzionamento del misuratore e la validità dei dati registrati. Entrambi i motivi – esaminabili congiuntamente perché strettamente connessi – sono infondati e vanno, pertanto, disattesi. Va, preliminarmente, osservato che i contratti in questione sono contratti di somministrazione di energia elettrica che prevedono un corrispettivo a consumo e,
pagina2 di 5 segnatamente, un corrispettivo unitario per kWh di energia erogata e non già un corrispettivo fisso a forfait. In questi casi, a norma dell'art. 2697 c.c., spetta al preteso creditore, a fronte della contestazione del credito con riferimento al quantum dei consumi, dare anche la prova del quantum dei kWh erogati ai fini della liquidità del preteso corrispettivo (commisurato alla quantità di energia somministrata). In questo senso si è espressa la Corte di legittimità, che ha anche ripetutamente affermato che la fattura emessa dal somministrante non costituisce prova dell'esistenza del credito;
tale affermazione, tuttavia, come precisato dalla stessa Corte di cassazione, si deve "coordinare, nel caso di contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, con il valore di attendibilità riconosciuto dall'ordinamento al sistema di lettura a contatore" [Cass. 22/11/2016, n. 23699]. Sul punto, la Corte di cassazione ha anche recentemente ribadito che "il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione", sicché, "di fronte alla pretesa creditoria" avanzata dal somministrante "è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. […]; Nondimeno "l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti" a carico dell'utente "sulla base delle indicazioni del contatore", evidentemente, "non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta", con la conseguenza, dunque, che "la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità" [così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 23699 del 2016, cit.; in senso conforme Cass. Sez. 3, ord. 19 luglio 2018, n. 19154, Rv. 649731-02; nonché Cass. Sez. 3, ord. n. 13605 del 2019, cit., e Cass. Sez. 6-3, ord. n. 297 del 2020, cit.]” [Cass., 18/10/2023, n. 28984]. Ha ulteriormente precisato la Suprema Corte che “ne deriva, dunque, un sistema in cui "grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo", essendo tale riparto degli oneri probatori un precipitato del principio della "vicinanza della prova", in ragione del fatto che "le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze" [Cass. 14.3.2024 n. 6959]. Tale regola sul riparto dell'onere della prova, come logico, presuppone che l'utente contesti il funzionamento del contatore e, come chiarito dalla Cassazione, deve trattarsi di compiuta e non di "mera" contestazione, dovendo "l'utente contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali (presumibili) consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte – secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola –, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione)" [Cass., 09/01/2020, n. 297, richiamata da Cass. 24.6.2024 n. 17401]. Orbene, tali condizioni non ricorrono nel caso di specie. Si osserva che la società appellata ha prodotto in giudizio il verbale di verifica del 20.4.2016 – redatto da E – Distribuzione s.p.a., attestante la manomissione del contatore con pagina3 di 5 errore pari a € a – 89,50% e sottoscritto dallo stesso appellante, la tabella di ricostruzione dei consumi per il periodo 21.4.2011 – 19.4.2016 [all.ti alla nota di deposito del 14.4.2025]; in assenza di contestazioni puntuali, così come chiarito poc'anzi dalla giurisprudenza di legittimità, si ritiene che tali documenti siano idonei a fondare la pretesa creditoria. Giova ancora rammentare che il verbale di accertamento formato dal distributore dell'energia elettrica, soggetto rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio, riveste valore probatorio privilegiato analogo a quello degli atti del pubblico ufficiale [Cass. 7075/2020] e che la società venditrice dell'energia elettrica ha il diritto di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore, meccanismo accettato consensualmente dai contraenti, salvo il diritto dell'utente di dimostrare, anche in termini presuntivi, i minori consumi effettuati nel periodo in contestazione, ad esempio con riguardo al fabbisogno di energia correlato alle specifiche attività svolte [Cass. 17401/2024]; l'appellante nel caso in ispecie non ha contestato i singoli dati riportati in tabella, non ha allegato un consumo medio alternativo, né ha fornito elementi da cui desumere un fabbisogno diverso da quello stimato. In assenza di specifiche contestazioni e di prova contraria, a fronte anche del verbale di accertamento su citato, la tabella deve ritenersi prova idonea e sufficiente ai fini della quantificazione del credito. Quanto alla dedotta violazione dell'ordinanza istruttoria, emessa in primo grado il 27.06.2019, con cui il giudice ha ordinato la produzione della documentazione relativa ai consumi fino al 19.04.2018, l'eccezione deve ritenersi priva di rilievo. In primo luogo, va rilevato che il riferimento all'anno 2018 risulta con tutta evidenza un mero errore materiale;
invero, la verifica tecnica è avvenuta il 20.04.2016 e, coerentemente, la tabella prodotta dall'appellata copre il periodo 21.04.2011 – 19.04.2016, ossia il quinquennio immediatamente precedente, come stabilito dalla regolazione ARERA nei casi di frode. In secondo luogo, non si comprende in che modo la mancata estensione della tabella fino al 2018 avrebbe potuto inficiare la valutazione dei consumi oggetto di ricostruzione, posto che nessun addebito ulteriore è stato formulato per il periodo successivo alla verifica e che la fattura oggetto del decreto ingiuntivo si riferisse esclusivamente al quinquennio precedente. In definitiva, il proposto appello va rigettato con conferma della sentenza impugnata. Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, applicando i parametri previsti dalla vigente tariffa forense, nella misura minima tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 1.101,00 a 5.200). Atteso il rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal signor nato a [...] il [...] (C.F.: ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in Messina, Ctr.da Baglio – Coop. Itaca-Fraz. , rappresentato e difeso Pt_2 dall'Avv. Domenico Andre', C.F. , giusta procura in atti del fascicolo C.F._2 di primo grado, e elettivamente domiciliato presso il Suo studio in Messina, Via Francesco Faranda, 33, appellante, contro (già Controparte_1 [...]
, in persona del rappresentale legale pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Cesare Giovanni Grassini e pagina4 di 5 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Robberto Alessio rispettivamente nel giudizio di primo grado, appellata, nel procedimento n. 1603/2021 R.G., così dispone:
1. rigetta l'appello;
2. conferma la sentenza impugnata;
3. condanna parte appellante al pagamento in favore dell'appellata della somma pari a € 1278,00 oltre interessi, I.V.A. e C.P.A.;
4. dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. n. 115/2002 Messina, il 08.5.2025 Il Presidente di Sezione (dott. Ugo Scavuzzo)
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