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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/11/2025, n. 3946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3946 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Maria Pia Di Stefano __________ Presidente
2) dott. Eliana Romeo________________ Consigliere rel. est.
3) dott. Maria Vittoria Valente _________ Consigliere
All'udienza del 25 novembre 2025, celebrata nelle forme della trattazione cartolare di cui all'art.127 ter cpc, ha deliberato, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 3103/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. n. 5939/2023 emessa il giorno 08 giugno 2023 dal
Tribunale-GL di Roma e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa degli Avvocati Roberto Pessi
PEC e AN IA PEC: Email_1
Email_2
- Appellante –
E
(C.F. ); (C.F. CP_1 C.F._1 Parte_2
); (C.F. ); C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ); Parte_4 C.F._4 Parte_5
(C.F. ); (C.F. C.F._5 Parte_6
); (C.F. ); C.F._6 Parte_7 C.F._7
(C.F. ); Parte_8 C.F._8 Parte_9
(C.F. ), rappresentati e difesi dagli avvocati Pierluigi C.F._9
NI e IA NI PEC: Email_3
- Appellati -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata, in accoglimento delle domande proposte da
[...]
, , CP_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
, , proposte nei
[...] Parte_8 Parte_9 confronti della , disattese le eccezioni sollevate da Parte_1 quest'ultima concernenti la decadenza, si dichiarava la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra i ricorrenti e la convenuta con inquadramento alla
3^area professionale, 4^ livello retributivo del CCNL Credito, dalle seguenti date: dal 18-7-2014 per , dal 27-9-2014 per , dal 27-9-2014 CP_1 Parte_2 per , dal 27-9-2014 per , dal 1-10-2014 per Parte_10 Parte_11
, dal 1-7-2016 per , dal 27-9-2014 per Parte_3 Parte_4
, dal 18-7-2014 per , dal 6-8-2014 per Parte_5 Parte_6 Per_1
dal 9-6-2017 per , dal 1-6-2016 per ,
[...] Parte_7 Parte_8 dal 27-9-2014 per , dal 1-6- 2016 per , con Parte_12 Parte_9 conseguente condanna della banca convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti delle differenze retributive inclusa la tredicesima mensilità, oltre interessi e rivalutazione.
La Società interpone gravame sulla base dei motivi in seguito specificati, cui hanno resistito i lavoratori nel costituirsi.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., per l'udienza del 25 novembre 2025 , preso atto del deposito delle note di trattazione scritta, all'esito della Camera di Consiglio, la causa è stata decisa con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante lamenta la violazione dell'art. 32, quarto comma, della legge n. 183/2010.
Deduce la che tutti gli appellati, tranne il hanno cessato la loro Pt_13 CP_1 attività lavorativa diversi anni prima dell'introduzione del giudizio di primo grado e che non essendo il ricorso avversario, depositato il 9 marzo 2022, mai stato
Pag. 2 di 16 preceduto da alcuna lettera di impugnativa dei contratti di appalto succedutesi Parte nel tempo tra la e le varie società appaltatrici, sarebbe pertanto maturato il termine di decadenza per l'impugnativa stragiudiziale e giudiziale dall'art. 32 della L. n. 183/2010 per le ipotesi di interposizione fittizia di manodopera. Parte Con riferimento all'appellato deduce la che lo stesso, avendo cessato CP_1
l'attività lavorativa in favore di essa appellante il 28 marzo 2022, vale a dire successivamente al deposito del ricorso ex art. 414 c.p.c., e pertanto pur non essendo incorso in decadenza con riferimento all'ultimo contratto oggetto del causa, lo stesso sia comunque incorso nella decadenza relativamente ai contratti di appalto precedenti in forza dei quali egli svolse le sue mansioni in favore di Parte
non avendo proposto tempestiva impugnazione.
Il motivo è infondato.
Si richiama in proposito ex art.118 disp att cpc la motivazione della sentenza n.
2162/2025 resa da questa Corte di Appello - II Sezione in fattispecie perfettamente sovrapponibile per parti e questioni trattate al presente giudizio.
“Con il primo motivo, l'appellante - denunciando la violazione dell'art. 32, comma 4, lett. d), della legge n. 183/2010 - reitera l'eccezione di decadenza dall'azione, rigettata dal primo giudice, evidenziando che gli originari ricorrenti avevano impugnato il carattere fittizio dei contratti di appalto in essere tra la e le Società presso cui risultavano formalmente assunti solo Pt_1 con il ricorso del 17/2/2020, ossia quando erano trascorsi i termini, rispettivamente, di 60 e 180 previsti dall'art. 6 della legge n. 604/1966 per
l'impugnazione stragiudiziale e per quella successiva giudiziale, decorrenti dalla cessazione del rapporto di lavoro con le rispettive Società datrici di lavoro.
Tale assunto non coglie nel segno.
Invero, il Tribunale capitolino ha correttamente ritenuto che il dies a quo della decorrenza del termine di decadenza in esame debba essere individuato nel momento finale del rapporto in essere con il datore di lavoro sostanziale, ossia nel momento in cui cessa definitivamente la prestazione lavorativa resa in favore di quest'ultimo - e, quindi, evento certamente non verificatosi, riguardo alla posizione dei residui appellati che non hanno transatto la lite - con
Pag. 3 di 16 estromissione del lavoratore dal contesto organizzativo cui pretende di imputare il rapporto, dovendo la domanda tesa all'accertamento e costituzione con effetti ex tunc di un rapporto di lavoro subordinato in capo all'utilizzatore essere assoggettata ad un unico termine di decadenza.
Può richiamarsi, in proposito, l'insegnamento nomofilattico che, in fattispecie analoga di pseudo-appalto, ha ritenuto che solo il recesso del datore di lavoro effettivo, atto negoziale recettizio avente forma scritta, sia idoneo a far decorrere il termine di decadenza di cui si discute (v., tra le altre, Cass., sez. lav.,
n. 523/2019, cui adde Cass., sez. lav., n. 40652/2021, Cass., sez. lav., n.
24437/2022, Cass., sez. lav., n. 6266/2024 e Cass., sez. lav., n. 11901/2024).
Si è avuto modo, altresì, di chiarire che il doppio termine di decadenza dall'impugnazione (stragiudiziale e giudiziale) previsto dal combinato disposto degli artt. 6, commi 1 e 2, della legge n. 604/1966 e 32, comma 4, lett. d), della legge n. 183/2010, non si applica all'azione del lavoratore, ancora formalmente inquadrato come dipendente di un appaltatore, intesa ad ottenere, in base all'asserita illiceità dell'appalto in quanto di mera manodopera, l'accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta equipollente ad un atto di recesso, atteso che l'art.
39, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015 - che prevede l'applicazione del termine di decadenza di 60 giorni e la sua decorrenza “dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore” - non è neanche astrattamente applicabile, essendo riferito alla sola somministrazione di lavoro
e non anche all'appalto illecito, sicchè, in virtù del carattere di stretta interpretazione delle norme sulla decadenza, non è suscettibile di estensione analogica (v., soprattutto, Cass., sez. lav., n. 30490/2021).
Nel caso di specie, la non ha provato di aver comunicato ai lavoratori un Pt_1 atto con cui denegava la titolarità del rapporto di lavoro oggetto di causa, sicché non è insorto, a carico degli odierni appellati, l'onere di attivarsi negli stretti termini di legge per chiedere l'accertamento giudiziale della configurazione dei suoi rapporti negoziali con la appellante secondo l'art. 29 del d.lgs. n. Pt_14
276/2003” (C. App Roma n. 2165/2025)”
Pag. 4 di 16 Non sussiste, peraltro, il preteso contrasto giurisprudenziale che l'appellante ravvisa tra le sentenze della Suprema Corte sulla questione. Invero, le sentenze citate nell'atto di appello sono del tutto inconferenti al caso di specie, riguardando altre fattispecie di rapporto lavorativo quali l'obbligo, derivante dalla contrattazione collettiva, a carico dell'impresa subentrante nel servizio, di assumere, alle condizioni previste dall'accordo sindacale, il personale in forza presso la precedente aggiudicataria del servizio (Cass. 12030/20), ovvero all'ipotesi di trasferimento di azienda e dei relativi lavoratori (Cass. 13648/2019), ovvero ancora l'ipotesi di cambio di gestione dell'appalto con passaggio dei lavoratori all'impresa nuova aggiudicatrice (Cass. 13179/2017).
Al contrario, la ricognizione della giurisprudenza della Cassazione sul punto mostra chiaramente un orientamento costante nel senso di escludere la decadenza ex art. 32 L. 183/10 nel caso di mancanza di atto scritto da parte del datore di lavoro sostanziale.
Ad abundantiam, si osserva che anche la sentenza di questa Corte n. 918/2020 citata dall'appellante a sostegno della propria tesi difensiva, non risulta conferente al caso di specie, poiché essa attiene fattispecie in cui la ricorrente aveva effettivamente ricevuto una lettera di licenziamento e pertanto correttamente nel caso era stata riconosciuta dai Giudici di merito l'operatività dell'art. 32 citato in presenza di un atto datoriale formale di interruzione del rapporto lavorativo. Parte Con il secondo motivo, la denuncia l'erroneità della sentenza gravata per violazione e falsa applicazione degli artt. 27-29 del d. lgs. 276/2003 e dell'art. 1655 c.c, alla luce degli art. 1362, 1365 e dell'art. 115 e 116 c.p.c. nonché 2697-2698 Parte cc, per aver ritenuto inesistenti i contratti di appalto intercorsi tra la e le diverse società appaltatrici.
Come si legge nella sentenza di primo grado “La convenuta, infatti, non ha prodotto documentazione riferibile alle prestazioni rese dai ricorrenti e per
l'intero periodo con le varie società intermediarie che si sono susseguite come formali datori di lavoro degli stessi e pertanto la documentazione prodotta in relazione al predetto periodo è del tutto inidonea a dimostrare la sussistenza di
Pag. 5 di 16 validi titoli di utilizzazione dei ricorrenti per l'intero periodo in cui gli stessi Parte hanno lavorato in favore di I contratti prodotti recano come fornitore di soggetti diversi da quelli di cui sono stati dipendenti i ricorrenti (la Pt_13 convenuta ha invero prodotto i contratti intercorsi con e Controparte_2 con Accenture S.p.A., società della quale i ricorrenti non sono mai stati dipendenti”.
Deduce l'appellante che i contratti depositati in atti avrebbero dato conto dell'effettività degli appalti succedutisi nel tempo;
in particolare, risultano Cont depositati in atti sono stati versati in atti sia i contratti di appalto con e Parte Accenture S.p.A., sia la prova documentale del subappalto, a cui aveva dato il proprio benestare, intervenuto tra quest'ultima società e Controparte_3
Cont
prima e , poi.
[...]
Il motivo è infondato.
Anche relativamente alla doglianza in esame, si richiamano ex art.118 disp att cpc le motivazioni della sentenza 2162/2025 C. App Roma, sopra citata.
“Va premesso, sul punto, che, a fronte delle specifiche contestazioni mosse dai ricorrenti sulla genuinità degli appalti di servizi via via conclusi, costituiva specifico onere, a carico della resistente, di allegare e provare, fin dalla data di inizio dell'attività lavorativa degli stessi ricorrenti presso la , il contenuto Pt_1 dei contratti di appalto conclusi, ed evidenziare i fatti da cui desumere l'effettiva gestione di servizio autonomo, l'effettivo esercizio dei poteri direttivi sui ricorrenti da parte delle Società appaltatrici, le capacità imprenditoriali di queste ultime nonché l'effettiva assunzione di rischio di impresa, desumibile, tra
l'altro, dalle modalità attraverso cui è stato di volta in volta convenuto il corrispettivo, in modo non coincidente con il solo costo orario della manodopera impiegata nell'appalto.
In quest'ordine di concetti, il primo giudice ha correttamente evidenziato, con efficacia dirimente, che tale onere non è stato assolto dalla Società, atteso che, per tutti gli originari ricorrenti - qui interessano soltanto le posizioni lavorative del del - i contratti di appalto, recano come fornitori della CP_4 Per_2
Banca soggetti, diversi da quelli di cui risultano dipendenti.
Pag. 6 di 16 In proposito, si rileva che il primo contratto di appalto prodotto dalla è Pt_1 stato sottoscritto in data 23/7/2014, con efficacia retroattiva - peraltro, in modo irregolare perché il contratto non può che spiegare effetti per il momento successivo a quello della conclusione - e con la società che non CP_5 risulta, formale datore di lavoro, oppure con altre Società che non coprono il periodo per cui è causa (nello specifico, il è assunto prima dalla Per_2
Business Engineering Srl e poi dalla Best Engage Srl, e il ha reso la CP_4 propria prestazione in qualità di somministrato alle dipendenze dalla Best
Engage Srl).
Pertanto, ha trovato conferma l'assunto del ricorso introduttivo, in cui si contestava l'esistenza, a monte, del contratto commerciale tra la resistente e le
Società formalmente datrici di lavoro per l'intero periodo lavorativo svolto, atteso che i contratti prodotti dalla resistente o erano stati stipulati con Società appaltatrici delle quali gli stessi lavoratori non risultavano essere stati, neppure formalmente, dipendenti, oppure non coprivano l'intero periodo della prestazione lavorativa resa da ciascun lavoratore all'interno degli uffici della
Pt_1
In buona sostanza, la mancanza di allegazioni e di riscontri probatori in ordine all'esistenza di un contratto di appalto non consentiva di accertare che risultava questo il titolo in base al quale i suddetti lavoratori, formalmente dipendenti da soggetto diverso, avessero reso la propria opera all'interno della e Pt_1 nell'interesse di quest'ultima: titolo che era indispensabile al fine di verificare la genuinità e liceità della scissione tra datore di lavoro formale e utilizzatore delle prestazioni lavorative.
Conseguentemente, secondo i principi già più volte affermati dalla Corte di
Cassazione, la riscontrata assenza di accordi tra le Società, effettive utilizzatrici delle prestazioni dei lavoratori, e le Società, intermediarie che hanno proceduto alle assunzioni, ai fini dell'affidamento della gestione di particolari settori di attività interni al ciclo produttivo, si risolve nella conferma del generale principio di individuazione del datore di lavoro nel soggetto che utilizza la prestazione lavorativa in base alla norma inderogabile dettata dall'art. 2094
Pag. 7 di 16 c.c., che si riferisce alla collaborazione “nell'impresa” alle dipendenze dell'“imprenditore”, tipicamente individuato in colui che organizza i fattori della produzione (v., tra le altre, Cass. n. 29889/2019).” (C.App. Roma n. 2162/2025)
Invero, risulta dagli atti di causa che i lavoratori , CP_1 Parte_6
, , e Parte_2 Parte_3 Parte_5 Parte_4
Parte hanno fornito la propria opera in favore di nell'ambito di Parte_7 un rapporto di somministrazione a tempo indeterminato intercorrente tra gli stessi e la società Best Engage - Agenzia per il lavoro, mentre i lavoratori Pt_8
e hanno invece fornito le proprie prestazioni
[...] Parte_9
Cont nell'ambito di un subappalto intercorrente tra e Best Engage srl, formale datrice di lavoro dei ricorrenti in parola.
Orbene, poiché la diversità dei soggetti datori di lavoro risulta palese, essendo tutti i lavoratori assunti alle dipendenze di altri soggetti rispetto ai contraenti individuabili nei contratti prodotti dall'appellante (e segnatamente quelli Cont sottoscritti con il 22.07.2014 e il 11.07.2017 e quello sottoscritto con
Accenture il 30.04.2015), non può ritenersi condivisibile la tesi prospettata dalla Parte circa la valenza dirimente dei contratti di subappalto, approvati da Pt_1 intercorsi tra le Società intestatarie degli appalti e la Best Engage, datrice di lavoro degli appellati. Invero, oggetto del giudizio è la declaratoria della sussistenza dell'interposizione vietata di mere prestazioni di manodopera e/o di un appalto illecito. Consegue, pertanto al riconoscimento della illiceità dell'appalto principale, che la stessa declaratoria travolge anche il subappalto che ne è dipendente e ne segue la sorte giuridica.
Col terzo motivo di gravame, l'appellante deduce la violazione dell'art. 115 cpp per avere la sentenza di primo grato erroneamente motivato circa l'inizio della prestazione lavorativa degli appellati, sulle mansioni esercitate dai lavoratori e sull'esercizio del potere direttivo, sulla presenza degli indici e criteri individuati dalla giurisprudenza al fine di riconoscere un'ipotesi di appalto illegittimo, sula presenza dell'apporto organizzativo, sull'assunzione del rischio da parte delle società appaltatrici, sull'inquadramento contrattuale riconosciuto ai lavoratori.
Il motivo è infondato.
Pag. 8 di 16 Con riferimento alla prima doglianza, relativa all'inizio della prestazione lavorativa da parte degli appellati e alla valenza probatoria attribuita dal Giudice di prime cure agli estratti contributivi versati in atti, si osserva che la valore probatorio dell'estratto contributivo nei rapporti tra lavoratore e datore di lavoro deve essere valutato in base alle regole generali in materia di prove documentali, nel senso che, una volta che il fatto rappresentato dal documento sia pacifico, come è in realtà il contenuto delle indicazioni riportate nell'estratto che la parte ricorrente ha depositato a corredo del ricorso, nessuna ragione giustifica il disconoscimento del valore probatorio del documento e la sua degradazione ad elemento di natura indiziaria o, addirittura, la negazione completa del valore probatorio stesso. Parte Come riconosciuto dal Tribunale, la non ha mai specificamente contestato il contenuto degli estratti previdenziali prodotti in atti, bensì soltanto che tali documenti potessero fornire prova di un rapporto lavorativo tra la stessa e i lavoratori appellati. Correttamente, pertanto, il Giudice di prime cure ha attribuito a tali documenti valore di prova circa l'inizio e la durata dell'attività lavorativa prestata dai ricorrenti e circa il datore di lavoro del quale essi risultavano formalmente alle dipendenze.
Con riferimento alla doglianza relativa alle mansioni effettivamente esercitate dagli appellati e all'esercizio del potere direttivo, si osserva quanto segue.
Deduce l'appellante che dall'istruttoria espletata sarebbe emerso che le attività in questione fossero coerenti con i servizi contrattualizzati oggetto degli appalti, a riprova della genuinità degli stessi.
La prospettazione dell'appellante sul punto non è condivisibile. Invero, come si legge nella sentenza gravata, i testi escussi hanno confermato che le mansioni svolte dagli appellati fossero coincidente con le mansioni esercitate dai Parte dipendenti insieme ai quali lavoravano. Si veda la deposizione del teste Parte
, dipendente dal 1984 al 2019, il quale ha dichiarato: “La Testimone_1 mia mansione è sempre stata quella di monitoraggio e gestione dei sistemi (…)
Quanto ai ricorrenti, li conosco tutti dal 2014 tranne dal 2016. Tutti Pt_9 costoro di occupavano di monitoraggio, sempre presso la struttura dove io
Pag. 9 di 16 operavo”, confermando così l'identità delle mansioni svolte dal personale Parte dipendente della e dal personale esterno. Analoghe dichiarazioni venivano Parte rese dal teste , dipendente dal 1984 al 2020, il quale Testimone_2 dichiarava: “Quanto ai ricorrenti: conosco tutti i nominativi che mi vengono letti
e li conosco tutti più o meno dal 2014/2015. Tutti costoro si occupavano di attività di monitoraggio, sempre presso la struttura command center dove io operavo”.
L'istruttoria espletata ha, pertanto, permesso di acclarare l'identità delle Parte mansioni svolte dai dipendenti e dagli appellati, circostanza che peraltro emerge anche dalla documentazione allegata ai contratti di appalto depositati dall'appellante nel giudizio di primo grado, dove si legge appunto che oggetto del contratto è il “Monitoraggio open e Network, Monitoraggio Mainframe TP e flow, Parte Monitoraggio Mainframe –Batch” (all. 1/B fascicoli di primo grado). Parte Per quanto concerne la testimonianza del teste dipendente dal 2000, Tes_3
Parte che, secondo l'appellante dimostrerebbe che i dipendenti svolgevano attività diverse (c.d. assistenza di secondo livello) dal personale esterno (che invece si sarebbe occupato di assistenza di primo livello), si osserva quanto segue. Al contrario di quanto prospettato dall'appellante, il teste riferisce Tes_3 dell'esistenza di una commistione di mansioni tra personale interno ed esterno:
“Di alcune specializzazioni faceva parte esclusivamente personale esterno. In Parte alcuni casi, c'era anche qualche dipendente (…), a dimostrazione del fatto che le suddivisioni per specializzazioni di attività non erano né nette né tantomeno basate sull'attività concretamente svolta, potendo la stessa essere Parte effettuata indifferentemente tanto da dipendenti quanto da personale esterno. La circostanza è ulteriormente avvalorata dagli allegati al contratto di Cont Cont appalto , dove si legge che: “ richiede un periodo iniziale transitorio per permettere al team congiunto di recepire le nuove modalità CP_6 operative, l'eventuale conoscenza di nuovi strumenti di lavoro e per affinare i nuovi processi”, risultando quindi confermata l'esistenza di un unico gruppo di lavoro comprendente personale interno ed esterno, con trasmissione di competenze e procedure operative, nonché l'intercambiabilità del suddetto
Pag. 10 di 16 personale posto che, alla scadenza del periodo transitorio, il sistema di Cont monitoraggio sarebbe passato completamente a personale , ivi comprese le Parte attività svolte dai dipendenti (all. 1/B fascicoli BNL di primo grado).
Per quanto concerne la doglianza relativa all'esercizio del potere direttivo, di cui Parte l'appellante contesta la titolarità in capo alla stessa si osserva quanto segue.
Deduce l'appellante che gli appellati non svolgessero la propria attività in forza di Parte direttive provenienti da personale bensì in autonomia e seguendo procedure standardizzate, per lo più eseguendo interventi a seguito di apertura di
“ticket” di assistenza richiesti dagli utenti finali.
Anche tale opinione non è condivisibile. Invero, l'istruttoria ha dimostrato che Parte l'attività lavorativa dei ricorrenti avveniva su richiesta dei dipendenti ed era diretta in modo inequivoco da essi, con indicazioni dettagliate, in tal senso la deposizione del teste (confermata sostanzialmente anche dal teste Tes_2
) : “Tale attività veniva richiesta o tramite mail che richiedeva Testimone_1
Parte lo svolgimento di un certo tipo di lavoro sugli applicativi che dovevamo eseguire noi del command center, oppure tramite chiamata telefonica o anche a voce. Ad esempio, io stesso davo istruzioni ai ricorrenti su cosa fare in quanto avevo previamente ricevuto istruzioni dagli applicativi per svolgere un determinato lavoro, come ad esempio eseguire un passaggio di un nuovo programma”.
Tale giudizio risulta vieppiù rafforzato dal contenuto e-mail prodotte in atti, con Parte cui i dipendenti impartivano direttive precise e puntuali agli appellati e al personale interno circa l'attività da svolgere (si veda ad es e-mail del 19.03.2015 inviata dal dipendente sia ai ricorrenti che agli altri Parte_15
Parte dipendenti contenenti assegnazione mansioni e procedure da osservare
(doc. n. 22 di parte ricorrente): “domattina, con inizio alle ore 7:00: • NON
EFFETTUARE LA CONSUETA ATTIVITÀ DI RESTART;
• chiamare il reperibile
CC EN ( ); • effettuare secondo le ultime indicazioni fornite con e-mail Pt_15 di mercoledì 18 marzo 2015 18:20 (oggetto aggiornamento note interne nuove direttive per gestione) stop router;
• Verificare lo stop di tutti i processi…), Parte nonché le ulteriori e-mail prodotte dagli appellati in cui i dipendenti
Pag. 11 di 16 fornivano istruzioni dettagliate sulle procedure da seguire dopo aver ricevuto una richiesta di intervento.
Ulteriormente, si osserva che il Giudice di prime cure ha correttamente valorizzato le risultanze istruttorie che hanno dimostrato l'esistenza di un Parte rapporto gerarchico tra i dipendenti e gli appellati. Il teste ha Tes_4 infatti dichiarato: “i ricorrenti rispondevano agli stessi superiori miei che erano Parte dipendenti , circostanza confermata dal teste il quale ha Tes_2 dichiarato di aver impartito egli stesso direttive agli odierni appellati.
Né può attribuirsi rilevanza alle circostanze dedotte dall'appellata circa la presenza di un team manager incardinato presso le società appaltatrici, il quale si occupava di gestione turni, ferie, ecc. Secondo la giurisprudenza consolidata, infatti, “il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti “endoaziendali”, caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore – datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo (Cass. n. 5648/2009; Cass. n. 18281/2007; Cass. n. 14302/2002).
A fronte delle risultanze istruttorie, che hanno dimostrato una concreta gestione Parte tecnico/operativa da parte dei dipendenti anche per il personale esterno, non risulta invece provata da parte appellata una pari gestione da parte degli incaricati delle società appaltatrici, essendosi limitati i testi a dichiarare di doversi riferire al service manager per il coordinamento dell'attività degli appellati, ma non riferendo di alcuna direttiva operativa specifica od ordine gerarchico impartiti dallo stesso ai lavoratori esterni.
Con riferimento alla doglianza circa la mancata individuazione da parte del giudice di primo grado degli indici rivelatori di un'ipotesi di appalto illegittimo, si rileva che la sentenza gravata ha correttamente posto l'accento sulle circostanze
Pag. 12 di 16 confermate dai testi escussi circa l'impiego di attrezzature fornite dall'appaltante, la mancanza dell'effettivo potere direttivo da parte dello stesso, la fungibilità delle prestazioni tra personale interno ed esterno. Riferiscono i testi, infatti che: “i Parte ricorrenti lavoravano nell' unitamente ai dipendenti le Parte_16 postazioni erano libere per tutti, poteva capitare che presso una stessa Parte postazione la mattina lavorasse un dipendente ed il pomeriggio un Cont dipendente (…) Presso le postazioni dell' vi erano i pc fissi della Parte_16
Parte
I ricorrenti utilizzavano questo pc fisso, non utilizzavano altro computer”
(teste , “Tutti i ragazzi di cui ho detto lavoravano in un space Tes_2 Pt_16
Pt_1 unitamente ai dipendenti Non li ho mai visti indossare una divisa. Usavano un pc fisso bnl, ne avevano uno ciascuno” (teste ; “sia i dipendenti bnl Tes_1
Parte che i ricorrenti lavoravamo tutti in un open space. Utilizzavano un pc della
(teste ). È dunque pacificamente confermata la predisposizione Testimone_5 delle attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa da parte di Parte e non delle società appaltanti.
Sulla sussistenza degli ulteriori indici, si richiama quanto sopra esposto.
Con riferimento alla questione del rischio imprenditoriale, che parte appellante configura a carico delle società appaltanti, si osserva che “ai sensi del D.Lgs. n.
276 del 2003, art. 29 invece, l'appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito purchè il requisito della "organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore", costituisca un servizio in sè, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza che
l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore (Cass. n. 15557 del 2019) e il requisito della "organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore", previsto dal citato art. 29, può essere individuato, in presenza di particolari esigenze dell'opera o del servizio, anche nell'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nel contratto (Cass. n. 30694 del 2018)” (cfr Cass. 24386/2020).
Ed ancora, la Suprema Corte ha chiarito che: “ la "violazione" del comma 1 dell'art. 29 D.Lgs. n. 276 del 2003, cui si riferisce il comma 3-bis, è quella
Pag. 13 di 16 relativa ad un appalto in cui l'appaltatore non assume (pur avendo una struttura in grado di farlo) "organizzazione dei mezzi necessari", eventualmente, con particolare riguardo ai contratti endoaziendali ed in particolare "labour intensive", anche solo "sub specie" dell'esercizio del "potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori", ovvero (il "nonché" del comma 1 indica un requisito cumulativo: cfr. Sez. L., n. 17627 del 17/05/2023, in motiv., par. 7, p. 5) non sopporta (pur avendo le potenzialità economiche) il
"rischio d'impresa": i.e., l'appaltatore, di per sé dotato di una struttura astrattamente funzionale all'esercizio di un'autonoma attività d'impresa, nei concreti rapporti con l'appaltante, non si atteggia, sotto i profili organizzativo od economico, a soggetto dal medesimo imprenditorialmente distinto, ma assume le vesti di un suo "collaboratore", approssimabile a mandatario.” Cass.
22233/2024).
La sussistenza del rischio di impresa in capo alle società appaltanti risulta, pertanto, esclusa, nel caso di specie, dalla rilevata penetrante ingerenza della Parte committente attraverso i propri dipendenti, sull'attività operativa degli odierni appellati, tale da non consentire di ritenere concretizzato il requisito della separatezza ed autonomia che dovrebbe invece caratterizzare l'autonomia imprenditoriale.
Con riferimento, infine, alla doglianza relativa all'inquadramento contrattuale riconosciuto agli appellati dal Tribunale nella 3^ Area Professionale 4° Livello retributivo.
Deduce l'appellante che tale riconoscimento sarebbe erroneo, potendosi al più inquadrarsi gli appellati al 1°Livello retributivo della 3^ Area Professionale, in cui
“… sono inquadrati i lavoratori/lavoratrici stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate generalmente da procedure globalmente standardizzate, con input prevalentemente predefiniti, tali da richiedere la risoluzione di problemi che presentano ridotte variabili”.
La doglianza non è condivisibile.
Invero, poiché è risultata provata dall'istruttoria espletata la intercambiabilità del Parte personale con il personale esterno nello svolgimento dell'attività in
Pag. 14 di 16 questione ed è risultata altresì dimostrata la circostanza che appellati non svolgessero affatto procedure routinarie, bensì fossero incaricati di applicare procedure in costante cambiamento (v. email prodotte da parte appellata in primo grado) nonché di acquisire, dopo il periodo transitorio, tutta l'attività Parte svolta dai dipendenti è evidente che l'inquadramento contrattuale da riconoscere agli stessi non può che essere il medesimo di appartenenza dei Parte dipendenti che svolgevano analoghe mansioni.
L'appello deve essere, quindi, integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore degli Avvocati Pierluigi NI e IA NI che ne hanno fatto rituale richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_17
in persona del legale rappresentante pro tempore con ricorso depositato
[...] in data 7 dicembre 2023 nei confronti di , , CP_1 Parte_2
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, con riferimento alla sentenza n. 5939/2023 emessa il giorno 08
[...] giugno 2023 dal Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 7500,00 oltre iva cpa e spese generali, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari Avvocati Pierluigi NI e IA NI.
3) Dà atto della sussistenza delle condizioni processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ove dovuto.
Roma, 25 novembre 2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Maria Pia Di Stefano)
Pag. 15 di 16 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Donatella Squillace, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
Pag. 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Maria Pia Di Stefano __________ Presidente
2) dott. Eliana Romeo________________ Consigliere rel. est.
3) dott. Maria Vittoria Valente _________ Consigliere
All'udienza del 25 novembre 2025, celebrata nelle forme della trattazione cartolare di cui all'art.127 ter cpc, ha deliberato, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 3103/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. n. 5939/2023 emessa il giorno 08 giugno 2023 dal
Tribunale-GL di Roma e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa degli Avvocati Roberto Pessi
PEC e AN IA PEC: Email_1
Email_2
- Appellante –
E
(C.F. ); (C.F. CP_1 C.F._1 Parte_2
); (C.F. ); C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ); Parte_4 C.F._4 Parte_5
(C.F. ); (C.F. C.F._5 Parte_6
); (C.F. ); C.F._6 Parte_7 C.F._7
(C.F. ); Parte_8 C.F._8 Parte_9
(C.F. ), rappresentati e difesi dagli avvocati Pierluigi C.F._9
NI e IA NI PEC: Email_3
- Appellati -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata, in accoglimento delle domande proposte da
[...]
, , CP_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
, , proposte nei
[...] Parte_8 Parte_9 confronti della , disattese le eccezioni sollevate da Parte_1 quest'ultima concernenti la decadenza, si dichiarava la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra i ricorrenti e la convenuta con inquadramento alla
3^area professionale, 4^ livello retributivo del CCNL Credito, dalle seguenti date: dal 18-7-2014 per , dal 27-9-2014 per , dal 27-9-2014 CP_1 Parte_2 per , dal 27-9-2014 per , dal 1-10-2014 per Parte_10 Parte_11
, dal 1-7-2016 per , dal 27-9-2014 per Parte_3 Parte_4
, dal 18-7-2014 per , dal 6-8-2014 per Parte_5 Parte_6 Per_1
dal 9-6-2017 per , dal 1-6-2016 per ,
[...] Parte_7 Parte_8 dal 27-9-2014 per , dal 1-6- 2016 per , con Parte_12 Parte_9 conseguente condanna della banca convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti delle differenze retributive inclusa la tredicesima mensilità, oltre interessi e rivalutazione.
La Società interpone gravame sulla base dei motivi in seguito specificati, cui hanno resistito i lavoratori nel costituirsi.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., per l'udienza del 25 novembre 2025 , preso atto del deposito delle note di trattazione scritta, all'esito della Camera di Consiglio, la causa è stata decisa con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante lamenta la violazione dell'art. 32, quarto comma, della legge n. 183/2010.
Deduce la che tutti gli appellati, tranne il hanno cessato la loro Pt_13 CP_1 attività lavorativa diversi anni prima dell'introduzione del giudizio di primo grado e che non essendo il ricorso avversario, depositato il 9 marzo 2022, mai stato
Pag. 2 di 16 preceduto da alcuna lettera di impugnativa dei contratti di appalto succedutesi Parte nel tempo tra la e le varie società appaltatrici, sarebbe pertanto maturato il termine di decadenza per l'impugnativa stragiudiziale e giudiziale dall'art. 32 della L. n. 183/2010 per le ipotesi di interposizione fittizia di manodopera. Parte Con riferimento all'appellato deduce la che lo stesso, avendo cessato CP_1
l'attività lavorativa in favore di essa appellante il 28 marzo 2022, vale a dire successivamente al deposito del ricorso ex art. 414 c.p.c., e pertanto pur non essendo incorso in decadenza con riferimento all'ultimo contratto oggetto del causa, lo stesso sia comunque incorso nella decadenza relativamente ai contratti di appalto precedenti in forza dei quali egli svolse le sue mansioni in favore di Parte
non avendo proposto tempestiva impugnazione.
Il motivo è infondato.
Si richiama in proposito ex art.118 disp att cpc la motivazione della sentenza n.
2162/2025 resa da questa Corte di Appello - II Sezione in fattispecie perfettamente sovrapponibile per parti e questioni trattate al presente giudizio.
“Con il primo motivo, l'appellante - denunciando la violazione dell'art. 32, comma 4, lett. d), della legge n. 183/2010 - reitera l'eccezione di decadenza dall'azione, rigettata dal primo giudice, evidenziando che gli originari ricorrenti avevano impugnato il carattere fittizio dei contratti di appalto in essere tra la e le Società presso cui risultavano formalmente assunti solo Pt_1 con il ricorso del 17/2/2020, ossia quando erano trascorsi i termini, rispettivamente, di 60 e 180 previsti dall'art. 6 della legge n. 604/1966 per
l'impugnazione stragiudiziale e per quella successiva giudiziale, decorrenti dalla cessazione del rapporto di lavoro con le rispettive Società datrici di lavoro.
Tale assunto non coglie nel segno.
Invero, il Tribunale capitolino ha correttamente ritenuto che il dies a quo della decorrenza del termine di decadenza in esame debba essere individuato nel momento finale del rapporto in essere con il datore di lavoro sostanziale, ossia nel momento in cui cessa definitivamente la prestazione lavorativa resa in favore di quest'ultimo - e, quindi, evento certamente non verificatosi, riguardo alla posizione dei residui appellati che non hanno transatto la lite - con
Pag. 3 di 16 estromissione del lavoratore dal contesto organizzativo cui pretende di imputare il rapporto, dovendo la domanda tesa all'accertamento e costituzione con effetti ex tunc di un rapporto di lavoro subordinato in capo all'utilizzatore essere assoggettata ad un unico termine di decadenza.
Può richiamarsi, in proposito, l'insegnamento nomofilattico che, in fattispecie analoga di pseudo-appalto, ha ritenuto che solo il recesso del datore di lavoro effettivo, atto negoziale recettizio avente forma scritta, sia idoneo a far decorrere il termine di decadenza di cui si discute (v., tra le altre, Cass., sez. lav.,
n. 523/2019, cui adde Cass., sez. lav., n. 40652/2021, Cass., sez. lav., n.
24437/2022, Cass., sez. lav., n. 6266/2024 e Cass., sez. lav., n. 11901/2024).
Si è avuto modo, altresì, di chiarire che il doppio termine di decadenza dall'impugnazione (stragiudiziale e giudiziale) previsto dal combinato disposto degli artt. 6, commi 1 e 2, della legge n. 604/1966 e 32, comma 4, lett. d), della legge n. 183/2010, non si applica all'azione del lavoratore, ancora formalmente inquadrato come dipendente di un appaltatore, intesa ad ottenere, in base all'asserita illiceità dell'appalto in quanto di mera manodopera, l'accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta equipollente ad un atto di recesso, atteso che l'art.
39, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015 - che prevede l'applicazione del termine di decadenza di 60 giorni e la sua decorrenza “dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore” - non è neanche astrattamente applicabile, essendo riferito alla sola somministrazione di lavoro
e non anche all'appalto illecito, sicchè, in virtù del carattere di stretta interpretazione delle norme sulla decadenza, non è suscettibile di estensione analogica (v., soprattutto, Cass., sez. lav., n. 30490/2021).
Nel caso di specie, la non ha provato di aver comunicato ai lavoratori un Pt_1 atto con cui denegava la titolarità del rapporto di lavoro oggetto di causa, sicché non è insorto, a carico degli odierni appellati, l'onere di attivarsi negli stretti termini di legge per chiedere l'accertamento giudiziale della configurazione dei suoi rapporti negoziali con la appellante secondo l'art. 29 del d.lgs. n. Pt_14
276/2003” (C. App Roma n. 2165/2025)”
Pag. 4 di 16 Non sussiste, peraltro, il preteso contrasto giurisprudenziale che l'appellante ravvisa tra le sentenze della Suprema Corte sulla questione. Invero, le sentenze citate nell'atto di appello sono del tutto inconferenti al caso di specie, riguardando altre fattispecie di rapporto lavorativo quali l'obbligo, derivante dalla contrattazione collettiva, a carico dell'impresa subentrante nel servizio, di assumere, alle condizioni previste dall'accordo sindacale, il personale in forza presso la precedente aggiudicataria del servizio (Cass. 12030/20), ovvero all'ipotesi di trasferimento di azienda e dei relativi lavoratori (Cass. 13648/2019), ovvero ancora l'ipotesi di cambio di gestione dell'appalto con passaggio dei lavoratori all'impresa nuova aggiudicatrice (Cass. 13179/2017).
Al contrario, la ricognizione della giurisprudenza della Cassazione sul punto mostra chiaramente un orientamento costante nel senso di escludere la decadenza ex art. 32 L. 183/10 nel caso di mancanza di atto scritto da parte del datore di lavoro sostanziale.
Ad abundantiam, si osserva che anche la sentenza di questa Corte n. 918/2020 citata dall'appellante a sostegno della propria tesi difensiva, non risulta conferente al caso di specie, poiché essa attiene fattispecie in cui la ricorrente aveva effettivamente ricevuto una lettera di licenziamento e pertanto correttamente nel caso era stata riconosciuta dai Giudici di merito l'operatività dell'art. 32 citato in presenza di un atto datoriale formale di interruzione del rapporto lavorativo. Parte Con il secondo motivo, la denuncia l'erroneità della sentenza gravata per violazione e falsa applicazione degli artt. 27-29 del d. lgs. 276/2003 e dell'art. 1655 c.c, alla luce degli art. 1362, 1365 e dell'art. 115 e 116 c.p.c. nonché 2697-2698 Parte cc, per aver ritenuto inesistenti i contratti di appalto intercorsi tra la e le diverse società appaltatrici.
Come si legge nella sentenza di primo grado “La convenuta, infatti, non ha prodotto documentazione riferibile alle prestazioni rese dai ricorrenti e per
l'intero periodo con le varie società intermediarie che si sono susseguite come formali datori di lavoro degli stessi e pertanto la documentazione prodotta in relazione al predetto periodo è del tutto inidonea a dimostrare la sussistenza di
Pag. 5 di 16 validi titoli di utilizzazione dei ricorrenti per l'intero periodo in cui gli stessi Parte hanno lavorato in favore di I contratti prodotti recano come fornitore di soggetti diversi da quelli di cui sono stati dipendenti i ricorrenti (la Pt_13 convenuta ha invero prodotto i contratti intercorsi con e Controparte_2 con Accenture S.p.A., società della quale i ricorrenti non sono mai stati dipendenti”.
Deduce l'appellante che i contratti depositati in atti avrebbero dato conto dell'effettività degli appalti succedutisi nel tempo;
in particolare, risultano Cont depositati in atti sono stati versati in atti sia i contratti di appalto con e Parte Accenture S.p.A., sia la prova documentale del subappalto, a cui aveva dato il proprio benestare, intervenuto tra quest'ultima società e Controparte_3
Cont
prima e , poi.
[...]
Il motivo è infondato.
Anche relativamente alla doglianza in esame, si richiamano ex art.118 disp att cpc le motivazioni della sentenza 2162/2025 C. App Roma, sopra citata.
“Va premesso, sul punto, che, a fronte delle specifiche contestazioni mosse dai ricorrenti sulla genuinità degli appalti di servizi via via conclusi, costituiva specifico onere, a carico della resistente, di allegare e provare, fin dalla data di inizio dell'attività lavorativa degli stessi ricorrenti presso la , il contenuto Pt_1 dei contratti di appalto conclusi, ed evidenziare i fatti da cui desumere l'effettiva gestione di servizio autonomo, l'effettivo esercizio dei poteri direttivi sui ricorrenti da parte delle Società appaltatrici, le capacità imprenditoriali di queste ultime nonché l'effettiva assunzione di rischio di impresa, desumibile, tra
l'altro, dalle modalità attraverso cui è stato di volta in volta convenuto il corrispettivo, in modo non coincidente con il solo costo orario della manodopera impiegata nell'appalto.
In quest'ordine di concetti, il primo giudice ha correttamente evidenziato, con efficacia dirimente, che tale onere non è stato assolto dalla Società, atteso che, per tutti gli originari ricorrenti - qui interessano soltanto le posizioni lavorative del del - i contratti di appalto, recano come fornitori della CP_4 Per_2
Banca soggetti, diversi da quelli di cui risultano dipendenti.
Pag. 6 di 16 In proposito, si rileva che il primo contratto di appalto prodotto dalla è Pt_1 stato sottoscritto in data 23/7/2014, con efficacia retroattiva - peraltro, in modo irregolare perché il contratto non può che spiegare effetti per il momento successivo a quello della conclusione - e con la società che non CP_5 risulta, formale datore di lavoro, oppure con altre Società che non coprono il periodo per cui è causa (nello specifico, il è assunto prima dalla Per_2
Business Engineering Srl e poi dalla Best Engage Srl, e il ha reso la CP_4 propria prestazione in qualità di somministrato alle dipendenze dalla Best
Engage Srl).
Pertanto, ha trovato conferma l'assunto del ricorso introduttivo, in cui si contestava l'esistenza, a monte, del contratto commerciale tra la resistente e le
Società formalmente datrici di lavoro per l'intero periodo lavorativo svolto, atteso che i contratti prodotti dalla resistente o erano stati stipulati con Società appaltatrici delle quali gli stessi lavoratori non risultavano essere stati, neppure formalmente, dipendenti, oppure non coprivano l'intero periodo della prestazione lavorativa resa da ciascun lavoratore all'interno degli uffici della
Pt_1
In buona sostanza, la mancanza di allegazioni e di riscontri probatori in ordine all'esistenza di un contratto di appalto non consentiva di accertare che risultava questo il titolo in base al quale i suddetti lavoratori, formalmente dipendenti da soggetto diverso, avessero reso la propria opera all'interno della e Pt_1 nell'interesse di quest'ultima: titolo che era indispensabile al fine di verificare la genuinità e liceità della scissione tra datore di lavoro formale e utilizzatore delle prestazioni lavorative.
Conseguentemente, secondo i principi già più volte affermati dalla Corte di
Cassazione, la riscontrata assenza di accordi tra le Società, effettive utilizzatrici delle prestazioni dei lavoratori, e le Società, intermediarie che hanno proceduto alle assunzioni, ai fini dell'affidamento della gestione di particolari settori di attività interni al ciclo produttivo, si risolve nella conferma del generale principio di individuazione del datore di lavoro nel soggetto che utilizza la prestazione lavorativa in base alla norma inderogabile dettata dall'art. 2094
Pag. 7 di 16 c.c., che si riferisce alla collaborazione “nell'impresa” alle dipendenze dell'“imprenditore”, tipicamente individuato in colui che organizza i fattori della produzione (v., tra le altre, Cass. n. 29889/2019).” (C.App. Roma n. 2162/2025)
Invero, risulta dagli atti di causa che i lavoratori , CP_1 Parte_6
, , e Parte_2 Parte_3 Parte_5 Parte_4
Parte hanno fornito la propria opera in favore di nell'ambito di Parte_7 un rapporto di somministrazione a tempo indeterminato intercorrente tra gli stessi e la società Best Engage - Agenzia per il lavoro, mentre i lavoratori Pt_8
e hanno invece fornito le proprie prestazioni
[...] Parte_9
Cont nell'ambito di un subappalto intercorrente tra e Best Engage srl, formale datrice di lavoro dei ricorrenti in parola.
Orbene, poiché la diversità dei soggetti datori di lavoro risulta palese, essendo tutti i lavoratori assunti alle dipendenze di altri soggetti rispetto ai contraenti individuabili nei contratti prodotti dall'appellante (e segnatamente quelli Cont sottoscritti con il 22.07.2014 e il 11.07.2017 e quello sottoscritto con
Accenture il 30.04.2015), non può ritenersi condivisibile la tesi prospettata dalla Parte circa la valenza dirimente dei contratti di subappalto, approvati da Pt_1 intercorsi tra le Società intestatarie degli appalti e la Best Engage, datrice di lavoro degli appellati. Invero, oggetto del giudizio è la declaratoria della sussistenza dell'interposizione vietata di mere prestazioni di manodopera e/o di un appalto illecito. Consegue, pertanto al riconoscimento della illiceità dell'appalto principale, che la stessa declaratoria travolge anche il subappalto che ne è dipendente e ne segue la sorte giuridica.
Col terzo motivo di gravame, l'appellante deduce la violazione dell'art. 115 cpp per avere la sentenza di primo grato erroneamente motivato circa l'inizio della prestazione lavorativa degli appellati, sulle mansioni esercitate dai lavoratori e sull'esercizio del potere direttivo, sulla presenza degli indici e criteri individuati dalla giurisprudenza al fine di riconoscere un'ipotesi di appalto illegittimo, sula presenza dell'apporto organizzativo, sull'assunzione del rischio da parte delle società appaltatrici, sull'inquadramento contrattuale riconosciuto ai lavoratori.
Il motivo è infondato.
Pag. 8 di 16 Con riferimento alla prima doglianza, relativa all'inizio della prestazione lavorativa da parte degli appellati e alla valenza probatoria attribuita dal Giudice di prime cure agli estratti contributivi versati in atti, si osserva che la valore probatorio dell'estratto contributivo nei rapporti tra lavoratore e datore di lavoro deve essere valutato in base alle regole generali in materia di prove documentali, nel senso che, una volta che il fatto rappresentato dal documento sia pacifico, come è in realtà il contenuto delle indicazioni riportate nell'estratto che la parte ricorrente ha depositato a corredo del ricorso, nessuna ragione giustifica il disconoscimento del valore probatorio del documento e la sua degradazione ad elemento di natura indiziaria o, addirittura, la negazione completa del valore probatorio stesso. Parte Come riconosciuto dal Tribunale, la non ha mai specificamente contestato il contenuto degli estratti previdenziali prodotti in atti, bensì soltanto che tali documenti potessero fornire prova di un rapporto lavorativo tra la stessa e i lavoratori appellati. Correttamente, pertanto, il Giudice di prime cure ha attribuito a tali documenti valore di prova circa l'inizio e la durata dell'attività lavorativa prestata dai ricorrenti e circa il datore di lavoro del quale essi risultavano formalmente alle dipendenze.
Con riferimento alla doglianza relativa alle mansioni effettivamente esercitate dagli appellati e all'esercizio del potere direttivo, si osserva quanto segue.
Deduce l'appellante che dall'istruttoria espletata sarebbe emerso che le attività in questione fossero coerenti con i servizi contrattualizzati oggetto degli appalti, a riprova della genuinità degli stessi.
La prospettazione dell'appellante sul punto non è condivisibile. Invero, come si legge nella sentenza gravata, i testi escussi hanno confermato che le mansioni svolte dagli appellati fossero coincidente con le mansioni esercitate dai Parte dipendenti insieme ai quali lavoravano. Si veda la deposizione del teste Parte
, dipendente dal 1984 al 2019, il quale ha dichiarato: “La Testimone_1 mia mansione è sempre stata quella di monitoraggio e gestione dei sistemi (…)
Quanto ai ricorrenti, li conosco tutti dal 2014 tranne dal 2016. Tutti Pt_9 costoro di occupavano di monitoraggio, sempre presso la struttura dove io
Pag. 9 di 16 operavo”, confermando così l'identità delle mansioni svolte dal personale Parte dipendente della e dal personale esterno. Analoghe dichiarazioni venivano Parte rese dal teste , dipendente dal 1984 al 2020, il quale Testimone_2 dichiarava: “Quanto ai ricorrenti: conosco tutti i nominativi che mi vengono letti
e li conosco tutti più o meno dal 2014/2015. Tutti costoro si occupavano di attività di monitoraggio, sempre presso la struttura command center dove io operavo”.
L'istruttoria espletata ha, pertanto, permesso di acclarare l'identità delle Parte mansioni svolte dai dipendenti e dagli appellati, circostanza che peraltro emerge anche dalla documentazione allegata ai contratti di appalto depositati dall'appellante nel giudizio di primo grado, dove si legge appunto che oggetto del contratto è il “Monitoraggio open e Network, Monitoraggio Mainframe TP e flow, Parte Monitoraggio Mainframe –Batch” (all. 1/B fascicoli di primo grado). Parte Per quanto concerne la testimonianza del teste dipendente dal 2000, Tes_3
Parte che, secondo l'appellante dimostrerebbe che i dipendenti svolgevano attività diverse (c.d. assistenza di secondo livello) dal personale esterno (che invece si sarebbe occupato di assistenza di primo livello), si osserva quanto segue. Al contrario di quanto prospettato dall'appellante, il teste riferisce Tes_3 dell'esistenza di una commistione di mansioni tra personale interno ed esterno:
“Di alcune specializzazioni faceva parte esclusivamente personale esterno. In Parte alcuni casi, c'era anche qualche dipendente (…), a dimostrazione del fatto che le suddivisioni per specializzazioni di attività non erano né nette né tantomeno basate sull'attività concretamente svolta, potendo la stessa essere Parte effettuata indifferentemente tanto da dipendenti quanto da personale esterno. La circostanza è ulteriormente avvalorata dagli allegati al contratto di Cont Cont appalto , dove si legge che: “ richiede un periodo iniziale transitorio per permettere al team congiunto di recepire le nuove modalità CP_6 operative, l'eventuale conoscenza di nuovi strumenti di lavoro e per affinare i nuovi processi”, risultando quindi confermata l'esistenza di un unico gruppo di lavoro comprendente personale interno ed esterno, con trasmissione di competenze e procedure operative, nonché l'intercambiabilità del suddetto
Pag. 10 di 16 personale posto che, alla scadenza del periodo transitorio, il sistema di Cont monitoraggio sarebbe passato completamente a personale , ivi comprese le Parte attività svolte dai dipendenti (all. 1/B fascicoli BNL di primo grado).
Per quanto concerne la doglianza relativa all'esercizio del potere direttivo, di cui Parte l'appellante contesta la titolarità in capo alla stessa si osserva quanto segue.
Deduce l'appellante che gli appellati non svolgessero la propria attività in forza di Parte direttive provenienti da personale bensì in autonomia e seguendo procedure standardizzate, per lo più eseguendo interventi a seguito di apertura di
“ticket” di assistenza richiesti dagli utenti finali.
Anche tale opinione non è condivisibile. Invero, l'istruttoria ha dimostrato che Parte l'attività lavorativa dei ricorrenti avveniva su richiesta dei dipendenti ed era diretta in modo inequivoco da essi, con indicazioni dettagliate, in tal senso la deposizione del teste (confermata sostanzialmente anche dal teste Tes_2
) : “Tale attività veniva richiesta o tramite mail che richiedeva Testimone_1
Parte lo svolgimento di un certo tipo di lavoro sugli applicativi che dovevamo eseguire noi del command center, oppure tramite chiamata telefonica o anche a voce. Ad esempio, io stesso davo istruzioni ai ricorrenti su cosa fare in quanto avevo previamente ricevuto istruzioni dagli applicativi per svolgere un determinato lavoro, come ad esempio eseguire un passaggio di un nuovo programma”.
Tale giudizio risulta vieppiù rafforzato dal contenuto e-mail prodotte in atti, con Parte cui i dipendenti impartivano direttive precise e puntuali agli appellati e al personale interno circa l'attività da svolgere (si veda ad es e-mail del 19.03.2015 inviata dal dipendente sia ai ricorrenti che agli altri Parte_15
Parte dipendenti contenenti assegnazione mansioni e procedure da osservare
(doc. n. 22 di parte ricorrente): “domattina, con inizio alle ore 7:00: • NON
EFFETTUARE LA CONSUETA ATTIVITÀ DI RESTART;
• chiamare il reperibile
CC EN ( ); • effettuare secondo le ultime indicazioni fornite con e-mail Pt_15 di mercoledì 18 marzo 2015 18:20 (oggetto aggiornamento note interne nuove direttive per gestione) stop router;
• Verificare lo stop di tutti i processi…), Parte nonché le ulteriori e-mail prodotte dagli appellati in cui i dipendenti
Pag. 11 di 16 fornivano istruzioni dettagliate sulle procedure da seguire dopo aver ricevuto una richiesta di intervento.
Ulteriormente, si osserva che il Giudice di prime cure ha correttamente valorizzato le risultanze istruttorie che hanno dimostrato l'esistenza di un Parte rapporto gerarchico tra i dipendenti e gli appellati. Il teste ha Tes_4 infatti dichiarato: “i ricorrenti rispondevano agli stessi superiori miei che erano Parte dipendenti , circostanza confermata dal teste il quale ha Tes_2 dichiarato di aver impartito egli stesso direttive agli odierni appellati.
Né può attribuirsi rilevanza alle circostanze dedotte dall'appellata circa la presenza di un team manager incardinato presso le società appaltatrici, il quale si occupava di gestione turni, ferie, ecc. Secondo la giurisprudenza consolidata, infatti, “il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti “endoaziendali”, caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore – datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo (Cass. n. 5648/2009; Cass. n. 18281/2007; Cass. n. 14302/2002).
A fronte delle risultanze istruttorie, che hanno dimostrato una concreta gestione Parte tecnico/operativa da parte dei dipendenti anche per il personale esterno, non risulta invece provata da parte appellata una pari gestione da parte degli incaricati delle società appaltatrici, essendosi limitati i testi a dichiarare di doversi riferire al service manager per il coordinamento dell'attività degli appellati, ma non riferendo di alcuna direttiva operativa specifica od ordine gerarchico impartiti dallo stesso ai lavoratori esterni.
Con riferimento alla doglianza circa la mancata individuazione da parte del giudice di primo grado degli indici rivelatori di un'ipotesi di appalto illegittimo, si rileva che la sentenza gravata ha correttamente posto l'accento sulle circostanze
Pag. 12 di 16 confermate dai testi escussi circa l'impiego di attrezzature fornite dall'appaltante, la mancanza dell'effettivo potere direttivo da parte dello stesso, la fungibilità delle prestazioni tra personale interno ed esterno. Riferiscono i testi, infatti che: “i Parte ricorrenti lavoravano nell' unitamente ai dipendenti le Parte_16 postazioni erano libere per tutti, poteva capitare che presso una stessa Parte postazione la mattina lavorasse un dipendente ed il pomeriggio un Cont dipendente (…) Presso le postazioni dell' vi erano i pc fissi della Parte_16
Parte
I ricorrenti utilizzavano questo pc fisso, non utilizzavano altro computer”
(teste , “Tutti i ragazzi di cui ho detto lavoravano in un space Tes_2 Pt_16
Pt_1 unitamente ai dipendenti Non li ho mai visti indossare una divisa. Usavano un pc fisso bnl, ne avevano uno ciascuno” (teste ; “sia i dipendenti bnl Tes_1
Parte che i ricorrenti lavoravamo tutti in un open space. Utilizzavano un pc della
(teste ). È dunque pacificamente confermata la predisposizione Testimone_5 delle attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa da parte di Parte e non delle società appaltanti.
Sulla sussistenza degli ulteriori indici, si richiama quanto sopra esposto.
Con riferimento alla questione del rischio imprenditoriale, che parte appellante configura a carico delle società appaltanti, si osserva che “ai sensi del D.Lgs. n.
276 del 2003, art. 29 invece, l'appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito purchè il requisito della "organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore", costituisca un servizio in sè, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza che
l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore (Cass. n. 15557 del 2019) e il requisito della "organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore", previsto dal citato art. 29, può essere individuato, in presenza di particolari esigenze dell'opera o del servizio, anche nell'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nel contratto (Cass. n. 30694 del 2018)” (cfr Cass. 24386/2020).
Ed ancora, la Suprema Corte ha chiarito che: “ la "violazione" del comma 1 dell'art. 29 D.Lgs. n. 276 del 2003, cui si riferisce il comma 3-bis, è quella
Pag. 13 di 16 relativa ad un appalto in cui l'appaltatore non assume (pur avendo una struttura in grado di farlo) "organizzazione dei mezzi necessari", eventualmente, con particolare riguardo ai contratti endoaziendali ed in particolare "labour intensive", anche solo "sub specie" dell'esercizio del "potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori", ovvero (il "nonché" del comma 1 indica un requisito cumulativo: cfr. Sez. L., n. 17627 del 17/05/2023, in motiv., par. 7, p. 5) non sopporta (pur avendo le potenzialità economiche) il
"rischio d'impresa": i.e., l'appaltatore, di per sé dotato di una struttura astrattamente funzionale all'esercizio di un'autonoma attività d'impresa, nei concreti rapporti con l'appaltante, non si atteggia, sotto i profili organizzativo od economico, a soggetto dal medesimo imprenditorialmente distinto, ma assume le vesti di un suo "collaboratore", approssimabile a mandatario.” Cass.
22233/2024).
La sussistenza del rischio di impresa in capo alle società appaltanti risulta, pertanto, esclusa, nel caso di specie, dalla rilevata penetrante ingerenza della Parte committente attraverso i propri dipendenti, sull'attività operativa degli odierni appellati, tale da non consentire di ritenere concretizzato il requisito della separatezza ed autonomia che dovrebbe invece caratterizzare l'autonomia imprenditoriale.
Con riferimento, infine, alla doglianza relativa all'inquadramento contrattuale riconosciuto agli appellati dal Tribunale nella 3^ Area Professionale 4° Livello retributivo.
Deduce l'appellante che tale riconoscimento sarebbe erroneo, potendosi al più inquadrarsi gli appellati al 1°Livello retributivo della 3^ Area Professionale, in cui
“… sono inquadrati i lavoratori/lavoratrici stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate generalmente da procedure globalmente standardizzate, con input prevalentemente predefiniti, tali da richiedere la risoluzione di problemi che presentano ridotte variabili”.
La doglianza non è condivisibile.
Invero, poiché è risultata provata dall'istruttoria espletata la intercambiabilità del Parte personale con il personale esterno nello svolgimento dell'attività in
Pag. 14 di 16 questione ed è risultata altresì dimostrata la circostanza che appellati non svolgessero affatto procedure routinarie, bensì fossero incaricati di applicare procedure in costante cambiamento (v. email prodotte da parte appellata in primo grado) nonché di acquisire, dopo il periodo transitorio, tutta l'attività Parte svolta dai dipendenti è evidente che l'inquadramento contrattuale da riconoscere agli stessi non può che essere il medesimo di appartenenza dei Parte dipendenti che svolgevano analoghe mansioni.
L'appello deve essere, quindi, integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore degli Avvocati Pierluigi NI e IA NI che ne hanno fatto rituale richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_17
in persona del legale rappresentante pro tempore con ricorso depositato
[...] in data 7 dicembre 2023 nei confronti di , , CP_1 Parte_2
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, con riferimento alla sentenza n. 5939/2023 emessa il giorno 08
[...] giugno 2023 dal Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 7500,00 oltre iva cpa e spese generali, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari Avvocati Pierluigi NI e IA NI.
3) Dà atto della sussistenza delle condizioni processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ove dovuto.
Roma, 25 novembre 2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Maria Pia Di Stefano)
Pag. 15 di 16 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Donatella Squillace, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
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