Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/05/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Cristina Midulla Consigliere
3)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1433/2020, posta in decisione in data 23.12.2024 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. ), nato a CINISI (PA) in [...] Parte_1 C.F._1
21/04/1931, (C.F. , nat a Parte_2 C.F._2
BORGETTO (PA) in data 04/11/1938, (C.F. Parte_3
, nata a [...] in data [...], con il patrocinio C.F._3
dell'Avv. AGUECI ALESSANDRO e con elezione di domicilio in via VIA MARIANO
STABILE 139 PALERMO presso il medesimo difensore
APPELLANTE
CONTRO
1
patrocinio dell'Avv. TODARO PAOLO e con elezione di domicilio in via Largo Amilcare
Ponchielli, 6 Roma presso il medesimo difensore
(C.F. ), nato a PALERMO (PA) in [...] Controparte_2 C.F._4
07/05/1974, con il patrocinio dell'Avv. ARDIZZONE ALESSIO e dall'Avv. PALAZZO
ELIANA MARIA ( VIA TOMMASO GARGALLO, 12 90143 C.F._5
PALERMO; e con elezione di domicilio presso il medesimo difensore
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
, e citavano Parte_1 Parte_3 Parte_2
(in prosieguo la , avanti al Controparte_1 CP_3
Tribunale di Palermo, esponendo: che nel giugno 2009, venivano contattati dal Sig.
, quale promotore finanziario della Banca adita, il quale proponeva Controparte_2
loro alcune operazioni di investimento di capitali che assicurava essere particolarmente vantaggiose;
che, dopo alcuni incontri, in data 15.6.2009, sottoscrivevano, presso i locali della un contratto di conto corrente, deposito CP_3
titoli e prestazioni di servizi finanziari n. 00166365343, sul quale depositavano la somma di € 240.000,00; che, dopo la sottoscrizione del contratto, il promotore finanziario, per l'operatività diretta sul conto corrente, richiedeva la disponibilità del token che era stato loro consegnato dallo stesso promotore, stante il rapporto di fiducia;
che a nessuno dei titolari del conto corrente veniva sottoposto alcun questionario di profilatura né altro documento informativo circa l'adeguatezza degli investimenti proposti e del grado di tolleranza al rischio economico;
che, dunque, le operazioni di investimento venivano eseguite in assenza di un quadro conoscitivo
2 completo;
che, nei mesi successivi, dietro specifica richiesta loro richiesta, il CP_2
forniva informazioni generiche sulle operazioni e, profittando della loro inesperienza, inviava dei tabulati privi di intestazione che avrebbero dovuto dare atto dell'andamento delle operazioni;
che a seguito di risposte Parte_1
evasive del promotore, inoltrava formale richiesta di informazioni alla dipendente
, la quale lo informava che dopo numerose operazioni di acquisto e Parte_4
vendita di titoli online, e di alcuni bonifici eseguiti a favore di soggetti sconosciuti, sul conto corrente residuava la somma di € 97.791,65 a fronte della somma di €
240.000,00 versata appena due anni prima sul conto;
che, a quel punto, il Sig.
sporgeva formale querela per truffa nei confronti del Sig. Parte_1 CP_2
del quale, frattanto, si erano completamente perse le tracce;
che, con nota
[...]
A/R del 18.11.2011, gli stessi, per il tramite del proprio legale, costituivano in mora
Banca Fideuram, invitandola a fornire copia dei contratti sottoscritti e ulteriori chiarimenti circa le incresciose circostanze verificatesi a loro insaputa;
che, con nota di riscontro del 24.04.2012, la declinava ogni genere di responsabilità in CP_3
ordine ai fatti addebitati, atteso che gli attori, consegnando al Sig. il token e CP_2
i codici di accesso al conto, si erano in buona sostanza “esposti” notevolmente al rischio di perdite economiche derivanti dall'operato di un soggetto terzo, verso cui era stata riposta una fiducia del tutto ingiustificata;
che, con ulteriore nota A/R del
16.07.2016, formalizzavano richiesta di risarcimento del danno e di restituzione delle somme perdute nei presunti investimenti finanziari e, sulla scorta di un protratto silenzio da parte dell'istituto di credito, instauravano la procedura di mediazione prevista ai sensi del D.lgs. n. 28/2010 alla quale Banca Fideuram, con nota del
21.09.2016, dichiarava di non aderire attesa la correttezza dell'operato e l'impossibilità di richiedere chiarimenti al , attesa l'interruzione del rapporto CP_2
di lavoro intercorso con la a far data dal 12.05.2011, nonché la completezza CP_3
della modulistica relativa ai rapporti intercorsi, in quanto debitamente compilata e sottoscritta dai titolari i quali avevano avuto modo di conoscere le caratteristiche dei prodotti finanziari.
Pertanto, stante l'esito negativo del tentativo di mediazione, chiedevano al
Tribunale di accertare la responsabilità della ex art. 2049 nonché per la CP_3
violazione dei doveri di informativa e di condannarla al pagamento del risarcimento del danno pari ad € 142.208,35.
3 Si costituiva la quale Controparte_4
preliminarmente chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa il Sig. CP_2
e, nel merito, contestava integralmente, tanto in punto di fatto che di diritto,
[...]
le domande e le difese di controparte, chiedendone, quindi, il rigetto.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, seppur ritualmente citato, CP_2
rimaneva contumace.
[...]
Istruita la causa documentalmente ed escussi i testi, il Giudice poneva la causa in decisione.
Con sentenza n. 311/2020, il Tribunale rigettava le domande.
In motivazione, il Giudice di prime cure, in punto di diritto, rammentava che la responsabilità del preponente ex art. 2049 c.c. sorge per il solo fatto dell'inserimento del promotore nell'impresa, senza che assumano rilievo né la continuità dell'incarico affidatogli, né l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Precisava che la ratio della responsabilità indiretta disciplinata dalla norma è quella, infatti, di tutelare chi abbia rapporti con un soggetto che, in virtù del suo inserimento in una struttura, in questo caso una società finanziaria, crea per ciò stesso, nel cliente, un legittimo affidamento allorché gli propone l'acquisto di prodotti del gruppo, affiancando alla responsabilità diretta del promotore disonesto quella della società che lo ha utilizzato, mettendolo in condizione di provocare un danno al risparmiatore. Avuto riguardo al caso di specie, argomentava che, in coerenza con i principi esposti, la giurisprudenza di legittimità riconosce la responsabilità della società di intermediazione finanziaria ove l'agente, pur privo del potere di rappresentanza, abbia avuto il compito di promuovere, per conto della società, la conclusione di contratti di investimento finanziario ed avesse fatto sottoscrivere tali contratti ai risparmiatori, procedendo alla riscossione delle somme da costoro versate. Ciò premesso in diritto, il Giudice qualificava come insufficienti le prove offerte per dimostrare la presunta condotta illecita ascritta al , considerando che liberamente e consapevolmente gli CP_2
attori avevano sottoscritto il contratto di conto corrente e di investimento e consegnato la somma di € 240.000,00 al promotore, perché la investisse in prodotti finanziari di varia natura, anche ad elevato rischio e non meramente conservativi del capitale, come da questionario di profilatura allegato. Assumeva, pertanto, che la perdita del capitale denunciata era da ricondursi alla stessa aleatorietà delle
4 operazioni di investimento effettuate e che nessuna condotta illecita poteva configurarsi in capo al promotore per l'utilizzo del token, in quanto erano stati gli stessi attori a confermare di averlo consegnato spontaneamente.
Avverso la suddetta sentenza, proponevano appello Parte_1
e al quale resistevano Parte_3 Parte_2 [...]
e anche in questo grado Controparte_1 Controparte_2
terzo chiamato in causa.
In data 23.12.2024, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
Preliminarmente, con riguardo alla questione dell'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., sollevata dall'appellata, la stessa non può accogliersi, giacché
l'impugnazione contiene (come richiesto dalla Cassazione nell'interpretazione dello stesso art. 342, sia prima sia successivamente alla novella contenuta nell'art. 54
Dl 83/2012; si vedano le pronunce 8926/2004, 9244/2007, 1832/2016 e 27199/2017) tanto il profilo argomentativo (e cioè l'esposizione delle ragioni per le quali il
Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la responsabilità del promotore) quanto quello volitivo (ovvero la conseguente richiesta di riforma della sentenza di primo grado).
Quanto, poi, all'inammissibilità del gravame, sollevata sia dalla sia dal CP_3
, per aver gli appellanti soltanto in questo grado invocato la responsabilità CP_2
del promotore per violazione della normativa di settore di cui agli artt. 21 ss. TUF, questa deve ritenersi infondata giacché non può ritenersi domanda nuova. Sul punto, la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi su un caso analogo, ha ribadito:
“premesso che ai richiamati principi il Collegio intende dare piena e convinta continuità, sulla base di essi può – più in generale – affermarsi quanto segue: a) il giudice del merito, nell'applicare le norme che regolano i diversi criteri di imputazione della responsabilità, attribuisce alla fattispecie, come allegata dall'attore e accertata in giudizio, la sua disciplina;
b) non si tratta quindi di qualificazione o delimitazione della domanda, ma di accertamento dei fatti posti a suo fondamento e della individuazione della disciplina giuridica cui quei fatti sono soggetti;
c) se, dunque, sulla base dei fatti allegati dall'attore e delle risultanze delle prove ritualmente acquisite, accerta, con motivato giudizio di merito, la sussistenza dei vari elementi costitutivi di una fattispecie, nel momento in cui individua la norma
5 applicabile (di volta in volta, ad es., l'art. 2043 cod. civ., oppure l'art. 2051 cod. civ. oppure l'art. 2052 cod. civ. e via dicendo) il giudice non sta qualificando o circoscrivendo la domanda, ma sta rendendo alla fattispecie la sua disciplina;
d) da un lato, vi è l'accertamento della fattispecie sulla base dei fatti allegati e provati;
dall'altro, l'individuazione della disciplina;
e) dunque, anche se l'attore invoca una certa disciplina, ben è possibile che il giudice ne applichi un'altra, se in essa ritiene sussumibile la fattispecie, come allegata e provata;
f) del pari, il giudicato si forma sulla fattispecie, non sulla disciplina, perché l'accertamento di cui parla l'art. 2909 cod. civ. attiene agli elementi costitutivi della fattispecie, cui consegue l'applicazione della relativa disciplina;
g) dunque, solo per cambiare l'accertamento della fattispecie è necessaria l'impugnazione, non per invocare una diversa disciplina a fattispecie invariata;
h) pertanto, è possibile nel grado successivo, senza che vi sia stata tempestiva impugnazione, invocare un'altra regola di imputazione della responsabilità rispetto a quella precedentemente applicata, se non cambiano gli elementi di fatto costitutivi della fattispecie” (Cass. n. 29232/2024). Ebbene, per quello che qui interessa, come specificamente chiarito nei vari passaggi motivazionali della Corte, la qualificazione giuridica è riservata allo scrutinio del Giudice, con la conseguenza, in questo caso, che gli appellanti possono invocare un'altra regola di imputazione della responsabilità rispetto a quella formulata in primo grado ed affermata in sentenza, non mutando gli elementi di fatto e non potendosi, pertanto, configurare domanda nuova.
Nel merito, con l'appello, articolato in due motivi i quali possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, i censurano la Parte_5
sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sfornita di prova la domanda risarcitoria. Argomentano, in particolare, che ha errato il Giudice a desumere che l'aleatorietà delle operazioni fosse conosciuta e accettata, in quanto il questionario di profilatura, preso in considerazione in sentenza, non è in alcun modo riferibile al contratto stipulato il 15.6.2009 poiché sottoscritto precedentemente. Sostengono, dunque, che, in violazione degli artt. 21 e 23 del TUF, nessun questionario di profilatura relativo al contratto di apertura conto e deposito titoli del 15.06.2009 è mai stato loro sottoposto, configurandosi, pertanto, una condotta quantomeno colposa del promotore. Deducono, inoltre, che il sia stati tratto in inganno Parte_1
dal promotore al fine di consegnare il token. Quanto alla responsabilità della CP_3
6 lamentano l'omessa pronuncia del Giudice, pur in presenza di espressa domanda formulata.
Il gravame è parzialmente meritevole di accoglimento, nei limiti e per le ragioni di seguito spiegate.
In punto di diritto, mette conto ricordare che in linea generale gli obblighi di comportamento sono posti a carico degli intermediari finanziari dagli artt. 21 d. lgs.
58/98 e 26, 27, 28, 29 del regolamento (di attuazione) CONSOB 11522/98 e attengono sia alla fase che precede la stipula del contratto di intermediazione finanziaria (c.d. contratto quadro), che a quella esecutiva del medesimo contratto, costituendo una specificazione dei più generali obblighi di correttezza e buona fede sanciti dagli artt.1175 e 1375 c.c.
In dettaglio, gli obblighi di comportamento previsti dall'art. 21 T.U.F. impongono all'intermediario il rispetto del dovere di comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità nei confronti del cliente, sia nella fase che precede e concerne la stipula del contratto di intermediazione finanziaria, che in quella che riguarda la fase di esecuzione del contratto. Detta norma, in particolare, stabilisce, così ricordando il generale obbligo di correttezza sancito nel codice civile, che gli intermediari autorizzati, nell'interesse degli investitori e dell'integrità del mercato mobiliare, hanno l'obbligo -comma 1 lett. a)- di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati nonché -comma 1 lett. b)- di acquisire le informazioni necessarie dai clienti e di operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati.
Vale poi osservare che la circostanza che la banca – così come risulta dalle complessive allegazioni oltre che dalle risultanze istruttorie – non abbia svolto, nel caso di specie, attività di negoziazione per conto proprio, ma si sia limitata a raccogliere i diversi ordini di acquisto impartiti e a trasmetterli per l'esecuzione sul mercato, non esclude, di per sé, l'applicabilità del complesso di regole comportamentali dettate dal TUF, visto che l'art. 1 co. 5^ lett. e) del testo normativo appena citato, che include nel novero dei servizi di investimento anche l'attività di
“ricezione e trasmissione di ordini”.
7 Tali doveri sono stati intesi funzionali affinché l'intermediario: prima della stipula del contratto di gestione, chieda all'investitore ogni notizia sulla sua propensione al rischio, sulla sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, sulla sua situazione finanziaria e che l'eventuale rifiuto a fornire le predette informazioni risulti dal contratto;
che l'intermediario consegni al cliente il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari;
che l'intermediario acquisisca un'adeguata conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi e dei prodotti diversi, propri o di terzi e non effettui operazioni prima di avere assolto prontamente agli oneri di informazione sulla natura dei rischi e sulle implicazioni della specifica operazione, mettendo a disposizione dei clienti i documenti e le registrazioni che li riguardano;
che l'intermediario non agisca in situazioni di conflitto di interessi a meno che l'investitore non sia stato preventivamente informato per iscritto e non abbia acconsentito sempre per iscritto alla relativa operazione;
che l'intermediario si astenga dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni, pur espressamente impartite dal cliente, rispetto a costui non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza e dimensione, salvo l'onere di reiterazione per iscritto dell'ordine preceduto dall'esplicazione delle ragioni di inadeguatezza.
La normativa citata mira a tutelare l'interesse degli investitori e l'integrità del mercato, assicurando la correttezza e trasparenza dell'attività di intermediazione. La corretta interpretazione delle preferenze di investimento dei risparmiatori e la ponderata valutazione dei rischi da parte di costoro riducono infatti l'alea connessa agli investimenti finanziari a quella connaturata, e perciò insopprimibile, alle operazioni eseguite sul mercato dei valori mobiliari, elidendo - tendenzialmente - il rischio non necessario ed evitando che questo sia addossato in modo inconsapevole al risparmiatore.
In definitiva, la richiamata normativa impone all'operatore l'adozione di un comportamento specifico, adeguato al rischio intrinseco all'operazione finanziaria, che ponga l'investitore in grado di effettuare una scelta consapevole, cogliendo realmente contorni ed effetti dell'operazione (cfr. in questi termini Cass. Sez. 1 Sent.
N. 22147/2010).
8 Ancora, la disciplina regolamentare attuativa della normativa di cui si discute, contenuta nella già indicata Delib. CONSOB 1° luglio 1998 n. 11522, specifica poi:
all'art. 26, le regole generali di comportamento che deve tenere l'intermediario, ed in particolare, l'onere di acquisire “una conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi nonché dei prodotti diversi dai servizi di investimento, propri o di terzi, da essi stessi offerti, adeguata al tipo di prestazione da fornire”; all'art. 28, gli oneri di informativa gravanti sugli intermediari, in particolare prescrivendo che “prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari autorizzati devono (lett. a) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio. L'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo articolo 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore” e che “non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all' investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento;
all'art. 29, l'obbligo per gli intermediari autorizzati di astenersi dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione, tenuto conto delle informazioni di cui all'articolo 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati. Inoltre (comma 3) gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto.
Ratio della indicata normativa è pertanto quella di tutelare l'investitore/risparmiatore, non “operatore qualificato”, dal pericolo di un investimento inconsapevole e così di incorrere in operazioni speculative ad alto rischio senza averne adeguata cognizione.
9 I tre doveri prescritti, che gravano in capo agli intermediari, sono tra loro in un rapporto sinergico, atteso che questi ultimi, solo se conoscono, in primo luogo, gli strumenti finanziari oggetto dell'operazione di investimento e, in secondo luogo, le specifiche conoscenze finanziarie, qualità e voleri del cliente, possono essere in grado di promuovere ovvero di astenersi dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni loro non adeguate. La violazione di tali obblighi comporta responsabilità da inesatto adempimento che può ritenersi integrare il requisito di cui all'art. 1455
c.c. per la declaratoria di risoluzione del contratto. Risoluzione che, è bene sottolinearlo, investe se del caso non già il contratto quadro, ma il singolo ordine di acquisto, laddove il difetto di idonea comunicazione a questo solo è da riferire.
Correlato a tali doveri di diligenza e di tutela dell'investitore è il principio per cui (art. 23 TUF) “nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta”; da ciò deriva, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, che l'investitore deve allegare l'inadempimento dell'intermediario alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal t.u.f. e dalla normativa secondaria, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni;
l'intermediario, a sua volta, deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito “con la specifica diligenza richiesta” (Cass. n. 3773 del 2009, n. 22147 del 2010).
Fatta tale ampia premessa, vale intanto osservare che tra gli odierni appellanti e la sia intercorso un contratto di gestione di risparmio, anche chiamato contratto CP_3
di gestione patrimoniale, ossia un accordo tra investitore e società di gestione del risparmio, che prevede la gestione professionale del patrimonio del cliente in base a obiettivi e strategie di investimento concordate.
Ebbene, quanto a , dagli atti di causa – in particolare all.10 Parte_1
comparsa di costituzione in primo grado – emerge con chiarezza che in data 7 maggio
2007, al signor è stato sottoposto il questionario di profilatura, il Parte_1
quale è stato debitamente sottoscritto. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non può affermarsi che lo stesso non fosse a conoscenza dei rischi
10 connessi all'investimento. Non coglie nel segno, peraltro, la censura per la quale il promotore avrebbe dovuto nuovamente nel 2009 sottoporre il questionario: difatti, sul punto la Corte di Cassazione, con orientamento ormai consolidato, chiarisce che
“l'obbligo di acquisizione da parte dell'intermediario delle informazioni richieste dall'art. 28 Reg. Consob n. 11522/98, al fine di determinare la profilatura di rischio dell'investitore e la valutazione di adeguatezza delle singole operazioni, deve essere adempiuto al momento della conclusione del contratto quadro, non potendo essere sostituito da informazioni disponibili provenienti da altri rapporti contrattuali, salvo il caso in cui l'investitore stesso si sia rifiutato di fornire le notizie richieste e tale rifiuto risulti dal contratto quadro ovvero da apposita dichiarazione scritta” (Cass. n.
32631/2022). Ebbene, considerato che dal questionario (peraltro acquisito appena due anni prima della stipula del contratto oggetto del contendere) risultano specificamente tutti i dati utili e richiesti dalla normativa, può ritenersi che i doveri informativi siano stati assolti. Parimenti, risulta infondata la questione attinente alla consegna del token al promotore da parte del , posto che quest'ultimo non ha in alcun Parte_1
modo dimostrato di essere stato costretto alla consegna e, di contro, dalla escussione dei testi emerge che lo abbia fatto spontaneamente. Specificamente, il teste
[...]
, sul punto, riferiva: “mi è stato riferito dalla mia compagna che il di lei Tes_1
padre ha dovuto consegnare al il token in quanto necessario per effettuare CP_2
l'investimento che i avevano deciso di fare e anche perché non avendo loro Parte_1 le conoscenze informatiche necessarie si erano fidati del ” (cfr. verbale di CP_2
udienza del 23.1.2019). Pertanto, anche su tale punto, la domanda va rigettata.
Per quanto concerne, invece, e Parte_3 Parte_2
come rilevato dagli appellanti, non è stata fornita la prova né dalla né dal CP_3
promotore circa l'avvenuta profilatura;
difatti, nessuna documentazione in tal senso è stata prodotta, sicché nei confronti delle stesse deve ritenersi sussistere la violazione degli obblighi informativi, previsti dalla normativa, perpetrata dal promotore
Controparte_2
Parimenti, anche la deve ritenersi responsabile, ai sensi dell'art. 31, CP_3
comma 3, TUF, per i danni subiti dalle appellanti;
la norma prevede la responsabilità solidale della per i danni arrecati a terzi nello svolgimento delle attività dei CP_3
propri promotori finanziari, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità
11 accertata in sede penale. Si tratta in sostanza di una responsabilità di natura oggettiva, assimilabile alla responsabilità extracontrattuale ex art. 2049 c.c., che conduce all'allocazione del danno per il solo effetto della riconducibilità dello stesso alle mansioni affidate dal preponente – la banca - al preposto - il promotore - secondo il criterio del nesso di occasionalità necessaria. Secondo la giurisprudenza, invero, affinché sussista la responsabilità della banca è necessario che ricorrano i seguenti presupposti: il rapporto di presupposizione, ossia un rapporto che implichi un potere di direzione e vigilanza del preponente sul preposto;
il fatto illecito commesso dal preposto;
il nesso di occasionalità necessaria tra incombenze affidate e danno arrecato. Con riguardo in particolare all'occasionalità necessaria, la giurisprudenza di legittimità chiarisce che “in tema di intermediazione finanziaria, il nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito commesso dal promotore finanziario e le mansioni o incombenze a lui affidate dall'intermediario, su cui si fonda la responsabilità solidale del secondo per i danni provocati dal primo, presuppone che
l'esercizio delle mansioni abbia reso possibile, o comunque agevolato, il comportamento produttivo del danno, anche se questo si sia posto in modo autonomo nell'ambito dell'incarico o abbia addirittura ecceduto dai limiti di esso, finanche trasgredendo gli ordini ricevuti, dovendosi pur sempre accertare che il preposto abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate e non finalità proprie, alle quali il committente non sia neppure mediatamente interessato o compartecipe” (Cass. n. 3425 del 10.2.2025). Tale responsabilità ha natura solidale in via generale, e quindi pacificamente anche nella fattispecie, relativa alla intermediazione finanziaria (Cass. 3425/2025 cit.).
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla emerge con chiarezza CP_3 il nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito del promotore – mancata profilatura delle investitrici – e le mansioni alle quali la lo aveva preposto, circostanza CP_3
pacifica e non contestata tra le parti. A fortiori, se si tiene in debito conto che la non ha mai dedotto o allegato né dimostrato che il promotore abbia agito per CP_3
scopi propri che esulassero dalle sue competenze.
Conclusivamente, accertata la responsabilità di e Controparte_2 [...]
gli stessi vanno condannati in solido al Controparte_1
risarcimento del danno in favore di e Parte_3 Parte_2
12 nella misura di 2/3 dell'importo richiesto dagli appellanti (142.208,35), mai contestato nel merito e nel quantum dalla per l'importo pari ad € 94.805,60, CP_3
oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo.
Infine, va rigettata la domanda di manleva avanzata dalla nei confronti CP_3
del promotore;
la natura solidale della responsabilità che involge preponente e preposto e l'esistenza della condizione di occasionalità necessaria, che riconduce il danno alla banca preponente, comportano, insieme alla condanna solidale, solo il riparto nei rapporti interni tra i suddetti soggetti, da quantificare nella specie in quota uguale tra gli stessi, restando quindi applicabile l'azione di regresso.
Avuto riguardo all'esito complessivo della controversia, ricorrono le condizioni richieste dall'articolo 92 c.p.c. per compensare tra le parti 1/3 delle spese di entrambi i gradi del giudizio, ponendo i restanti due terzi a carico della che è rimasta CP_3
prevalentemente soccombente. Dette spese possono essere liquidate, nell'intero, in complessivi € 9.759,00 di cui € 9.000,00 per compensi ed € 759,00 per spese, oltre spese generali, CPA e IVA per il giudizio di primo grado e per il presente grado, in complessivi € 10.759,00 di cui € 10.000,00 per compensi ed € 759,00 per spese, oltre spese generali, CPA e IVA;
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
e nei confronti di Parte_3 Parte_2 [...]
avverso la sentenza n. 311/2020 pronunziata dal Controparte_1
Tribunale di Palermo in data 22.1.2020, condanna, in solido e Controparte_2
al pagamento in favore di Controparte_1
e , della somma pari ad € 94.805,60, Parte_3 Parte_2
oltre interessi dalla data della domanda sino al soddisfo;
2) condanna in solido il e CP_2 Controparte_1
al pagamento, in favore degli appellanti, di 2/3 delle spese del giudizio che
[...] liquida, nell'intero, per il primo grado, in complessivi € 9.759,00 oltre spese generali,
CPA e IVA e, per questo secondo grado, in complessivi € 10.759,00 oltre spese generali, CPA e IVA, compensando il restante terzo.
13 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il giorno 5.5.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
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