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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 02/05/2025, n. 1255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1255 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2648/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Grazia Federici Presidente dr. Elena Maria Grazioli Consigliere dr. Maria Carla Rossi Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2648/2024 promossa in grado d'appello, da:
IN PERS. DEL SUO L.R. (C.F. , elettivamente Parte_1 Persona_1 P.IVA_1
domiciliata in VIA DELLA CAPANNA 40/6 51100 PISTOIA presso lo studio dell'avv. RENZO
GIANPIERO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA LARGA, 9 Controparte_1 P.IVA_2
20122 MILANO presso lo studio dell'avv. MAJOCCHI MATTEO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
avente ad oggetto: Locazione operativa di beni mobili – appello avverso la sentenza del Tribuna le di
Milano n. 5285/2024 pubblicata il 20.5.2024
pagina 1 di 6 sulle conclusioni rispettivamente precisate dalle parti nell'atto di citazione in appello e nella comparsa di costituzione e risposta. Causa discussa ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza del 29.4.2025 e decisa nella camera di consiglio immediatamente successiva.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
(di qui innanzi anche solo ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza sopra Parte_1 Pt_1
rubricata, con la quale il Tribunale di Milano ha respinto l'opposizione dalla medesima proposta da avverso il d.i. n. 10872/22 emesso in data 30.6.2022 dal Tribunale di Milano su ricorso di
[...]
(di qui innanzi anche solo con il quale è stata condannata al pagamento Controparte_1 CP_1 Pt_1 della somma di € 15.341,20 (di cui € 9.227,80 per canoni di locazione scaduti, € 6.051,00 a titolo di penale ed € 62,40 per spese di recupero del credito), il tutto a fronte del contratto di locazione di beni immobili n. 13820438 (doc. 4 di parte stipulato tra le parti il 15.4.2019 ed avente per oggetto CP_1
(cfr. verbale di consegna in pari data) i beni meglio in atti descritti, fornitura sussumibile entro la nozione di “pacchetto software”.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Milano ha altresì condannato la in accoglimento della Pt_1 riconvenzionale proposta da al pagamento a favore di quest'ultima dell'ulteriore somma di € CP_1
15.127,50 (importo complessivamente maturato a debito dell'attrice opponente al mese di dicembre del
2023 a titolo di indennizzo per il protratto utilizzo dei beni a seguito della risoluzione contrattuale e del maggior danno), oltre interessi di legge dalle scadenze al saldo nonché alle spese di lite. ha proposto, a sostegno dell'interposta impugnazione, quattro motivi, dolendosi Pt_1
1. dell'omessa pronuncia su di un fatto rilevante per la soluzione del caso concreto, deducendo l'inadempimento di consistito nel non essersi era attivata per la risoluzione del contratto di CP_1
fornitura con TT;
2. dell'errata valutazione delle prove e della violazione dell'art. 115 c.p.c. per non avere il Tribunale ritenuti provati o quanto meno non contestati i vizi dei beni;
3. dell'aver il Tribunale erroneamente accolto la domanda riconvenzionale proposta da a titolo CP_1
di indennizzo ex art. 14 delle Condizioni contrattuali;
4. dell'aver il Tribunale erroneamente rigettato le domande di risarcimento svolte in via riconvenzionale da CP_2
costituitasi nel giudizio di appello, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità
[...] dell'impugnazione, nonché la sua infondatezza nel merito, chiedendone il rigetto.
pagina 2 di 6 Instaurato il contraddittorio, la causa perveniva all'udienza del 29.4.2025 per discussione ex art. 350 bis c.p.c. ed in seguito decisa nella camera di consiglio immediatamente successiva.
&&&
Ritiene la Corte che l'appello, ammissibile in rito e dunque esaminabile nel merito, sia infondato e come tale vada rigettato.
Le considerazioni che seguono sono svolte sulla base del costante orientamento espresso da questa sezione e non seguono l'ordine numerico dei motivi, dovendosi preliminarmente dare corso all'inquadramento giuridico della fattispecie qui in esame.
Si duole l'appellante dell'erroneità della sentenza impugnata per aver il primo Giudice escluso il collegamento negoziale tra il contratto di leasing ed il contratto di acquisto dei beni .
Sul punto va osservato che, come da accordi contrattuali:
- i beni oggetto di locazione (compiutamente in atti descritti) sono stati acquistati da da CP_1
terzo soggetto e sono stati consegnati regolarmente al conduttore odierno appellante (cfr verbale di consegna in data 15.4.2019 doc. 6 fascicolo a mezzo del rilascio di autorizzazione ai CP_1 fini dell'effettivo utilizzo). ha infatti dato esecuzione al contratto, senza nulla eccepire, Pt_1
rendendosi poi morosa in relazione al pagamento della somma ingiunta;
- assume infatti come, dopo la corresponsione dei primi canoni, abbia sospeso i CP_1 Pt_1 pagamenti, sicché con comunicazione PEC dell'1.7.2021 e successiva del 5.2.2022 (doc. 8 e 9 fascicolo , la locatrice si era avvalsa della clausola risolutiva espressa di cui all'art.12 CP_1
delle Condizioni Generali di contratto, intimando il pagamento del residuo dovuto per canoni nonché la restituzione dei beni e successivamente, anche il pagamento degli interessi, della penale contrattuale, nonché delle spese legali.
A fronte di ciò e tenuto conto che soltanto a distanza di circa un anno e mezzo dal mancato Pt_1
pagamento dei canoni, a sostegno del proprio inadempimento ha dichiarato di avvalersi del rimedio in autotutela previsto dall'art. 1460 c.c. adducendo la sussistenza di vizi nei beni oggetto di locazione operativa, tali da renderli inidonei all'uso, nonché l'inadempimento di nei termini sopra CP_1
descritti, correttamente ad avviso della Corte, il Tribunale nella sentenza impugnata, ha posto nel debito rilievo che:
- il rapporto in esame concerne esclusivamente la locazione dei beni intercorsa tra e Pt_1
infatti ha concordato direttamente con il fornitore i termini, le modalità e le CP_1 Pt_1
condizioni specifiche della fornitura. Ne consegue che le obbligazioni reciprocamente assunte pagina 3 di 6 dall'odierno appellante e dal fornitore del bene risultano estranee al rapporto qui in esame (cfr
Cass. S.S. U.U. n. 19785/2015) per non negandosi la sussistenza di un nesso obiettivo tra i contratti;
- a mente del disposto dell'art. 7 del contratto sottoscritto tra le odierne parti in lite, sotto la rubrica “vizi del materiale” è espressamente previsto che non sia responsabile nei CP_1 confronti del conduttore per l'eventuale presenza di vizi, difetti, difformità e/o per la mancanza delle qualità promesse, nemmeno nel caso in cui tali vizi, difetti e/o difformità siano tali da costituire ostacolo o impedimento al godimento del bene;
- ciò premesso non può neppure essere ritenuta responsabile del dedotto inadempimento CP_1
del venditore.
Da qui l'esclusione della legittimità dell'eccezione di inadempimento opposta da nei Pt_1
confronti di ex art. 1460 c.c. CP_1
Lamenta peraltro nella presente sede processuale, che male avrebbe interpretato il Tribunale Pt_1
le proprie doglianze, asserendo che la questione sollevata in primo grado a sostegno dell'opposizione al d.i. richiesto ed ottenuto da sarebbe afferente non già ai vizi dei beni, CP_1
bensì al non essersi attivata presso il fornitore onde ottenere la risoluzione contrattuale o CP_1 comunque nel non aver autorizzato a proporre l'azione di risoluzione contrattuale. Pt_1
L'affermazione trova palese smentita nella risultanza documentale costituita dalla sentenza pronunziata dal Tribunale di Firenze n. 88/2023 del 16.1.2023 emessa nel giudizio instaurato da
CP_ A nei confronti del fornitore TT, nel cui ambito il Giudice adito ha respinto le domande proposte da il Tribunale è entrato nel merito delle domande, autonomamente proposte da Pt_1
nei confronti di TT così riconoscendo – in conformità ai precedenti di questa stessa Pt_1
Corte – che l'utilizzatore ha azione diretta nei confronti del fornitore per l'eliminazione dei visi o la sostituzione della cosa oggetto di locazione oltre che per il risarcimento dei danni, il tutto in linea altresì con i principi espressi da Cass. n. 18987/16 in materia di locazione ed in merito all'esclusione del diritto del conduttore di astenersi dal pagamento dei canoni, nel caso in cui si verifichi una riduzione o comunque una diminuzione nel godimento del bene.
Principi tutti dei quali sono espressione le previsioni contrattuali di cui agli artt. 4 e 7 del regolamento negoziale intercorso tra le odierne parti in lite.
Null'altro vi è da aggiungere.
pagina 4 di 6 Sicché il primo dei motivi non può che ritenersi infondato e palesemente contraddetto dalle risultanze documentali, che confortano l'asserzione dell'esistenza di due distinti rapporti contrattuali.
Le considerazioni sopra sviluppate consentono di ritenere parimenti infondato anche il secondo dei motivi svolti.
Quanto al terzo dei motivi, va rilevato che la somma di € 15.127,50 che è stata condannata a Pt_1
corrispondere a in accoglimento della relativa domanda riconvenzionale. rappresenta CP_1
l'importo residuo che, sommato a quello ingiunto, integra l'ammontare del corrispettivo contrattuale che avrebbe tratto se il rapporto negoziale tra le parti avesse trovato regolare CP_1
sviluppo.
Del resto, emerge che il Tribunale ha ricondotto le singole voci di credito portate dal d.i. opposto, nonché l'ulteriore importo di cui sopra, alle previsioni contrattuali, correttamente valutando la rispondenza delle medesime alle risultanze contabili offerte da CP_1
Da ultimo non va pretermesso che non ha contestato in punto quantum gli importi richiesti Pt_1
da CP_4
Quanto alle peculiarità del bene oggetto di locazione, osserva la Corte che bene ha argomentato il primo Giudice laddove ha rilevato che verteva in capo a l'onere di comprovare l'avvenuta Pt_1
disinstallazione del software onde liberarsi dall'obbligo di restituzione del bene vertente per legge e per regolamento contrattuale in capo al conduttore.
Ad abundantiam, non va pretermesso che, come emerge dalle dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio delle parti innanzi al Giudice di primo grado, il soggetto delegato dal legale rappresentante di ha dichiarato che nel giugno 2020 aveva dovuto procedere a Pt_1 Pt_1 sostituire il software TT a fronte dell'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica.
Anche il terzo dei motivi di appello appare dunque del tutto infondato.
Venendo alla disamina del quarto dei motivi di appello, è di tutta evidenza che il rigetto delle domande risarcitorie di è la naturale conseguenza di tutto quanto ritenuto dal Tribunale in Pt_1 merito all'insussistenza di inadempimenti in capo a CP_1
L'appello va dunque rigettato risultando la motivazione del Tribunale congrua, logica e non affetta da errori, pertanto del tutto condivisibile a fronte, in primis, dell'inoperatività del collegamento negoziale invocato dall'appellante.
pagina 5 di 6 Al rigetto dell'impugnazione consegue la condanna della parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio.
Le stesse vengono liquidate alla stregua dei parametri medi di cui al DM n.147/22, considerato il valore della causa, la media complessità delle questioni trattate, con riduzione alla metà dei compensi per fase di trattazione ed esclusione della fase istruttoria qui non svolta, nonché
l'ulteriore riduzione a metà dei compensi previsti per la fase di discussione svoltasi oralmente senza il deposito degli scritti conclusivi finali.
Da ultimo, va accertata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della società appellante dell'ulteriore importo corrispondente al doppio contributo unificato ex D.P.R. n.
115/2002, art. 13 c.1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello introdotto da nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_1 Controparte_1
5285/2024 resa in data 20.5.2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellata, spese liquidate in complessivi € 6.734,00 il tutto oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
3. accerta la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al doppio contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c.1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano il 29.4.2025
Il cons. est. La Presidente
Maria Carla Rossi Maria Grazia Federici
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Grazia Federici Presidente dr. Elena Maria Grazioli Consigliere dr. Maria Carla Rossi Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2648/2024 promossa in grado d'appello, da:
IN PERS. DEL SUO L.R. (C.F. , elettivamente Parte_1 Persona_1 P.IVA_1
domiciliata in VIA DELLA CAPANNA 40/6 51100 PISTOIA presso lo studio dell'avv. RENZO
GIANPIERO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA LARGA, 9 Controparte_1 P.IVA_2
20122 MILANO presso lo studio dell'avv. MAJOCCHI MATTEO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
avente ad oggetto: Locazione operativa di beni mobili – appello avverso la sentenza del Tribuna le di
Milano n. 5285/2024 pubblicata il 20.5.2024
pagina 1 di 6 sulle conclusioni rispettivamente precisate dalle parti nell'atto di citazione in appello e nella comparsa di costituzione e risposta. Causa discussa ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza del 29.4.2025 e decisa nella camera di consiglio immediatamente successiva.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
(di qui innanzi anche solo ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza sopra Parte_1 Pt_1
rubricata, con la quale il Tribunale di Milano ha respinto l'opposizione dalla medesima proposta da avverso il d.i. n. 10872/22 emesso in data 30.6.2022 dal Tribunale di Milano su ricorso di
[...]
(di qui innanzi anche solo con il quale è stata condannata al pagamento Controparte_1 CP_1 Pt_1 della somma di € 15.341,20 (di cui € 9.227,80 per canoni di locazione scaduti, € 6.051,00 a titolo di penale ed € 62,40 per spese di recupero del credito), il tutto a fronte del contratto di locazione di beni immobili n. 13820438 (doc. 4 di parte stipulato tra le parti il 15.4.2019 ed avente per oggetto CP_1
(cfr. verbale di consegna in pari data) i beni meglio in atti descritti, fornitura sussumibile entro la nozione di “pacchetto software”.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Milano ha altresì condannato la in accoglimento della Pt_1 riconvenzionale proposta da al pagamento a favore di quest'ultima dell'ulteriore somma di € CP_1
15.127,50 (importo complessivamente maturato a debito dell'attrice opponente al mese di dicembre del
2023 a titolo di indennizzo per il protratto utilizzo dei beni a seguito della risoluzione contrattuale e del maggior danno), oltre interessi di legge dalle scadenze al saldo nonché alle spese di lite. ha proposto, a sostegno dell'interposta impugnazione, quattro motivi, dolendosi Pt_1
1. dell'omessa pronuncia su di un fatto rilevante per la soluzione del caso concreto, deducendo l'inadempimento di consistito nel non essersi era attivata per la risoluzione del contratto di CP_1
fornitura con TT;
2. dell'errata valutazione delle prove e della violazione dell'art. 115 c.p.c. per non avere il Tribunale ritenuti provati o quanto meno non contestati i vizi dei beni;
3. dell'aver il Tribunale erroneamente accolto la domanda riconvenzionale proposta da a titolo CP_1
di indennizzo ex art. 14 delle Condizioni contrattuali;
4. dell'aver il Tribunale erroneamente rigettato le domande di risarcimento svolte in via riconvenzionale da CP_2
costituitasi nel giudizio di appello, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità
[...] dell'impugnazione, nonché la sua infondatezza nel merito, chiedendone il rigetto.
pagina 2 di 6 Instaurato il contraddittorio, la causa perveniva all'udienza del 29.4.2025 per discussione ex art. 350 bis c.p.c. ed in seguito decisa nella camera di consiglio immediatamente successiva.
&&&
Ritiene la Corte che l'appello, ammissibile in rito e dunque esaminabile nel merito, sia infondato e come tale vada rigettato.
Le considerazioni che seguono sono svolte sulla base del costante orientamento espresso da questa sezione e non seguono l'ordine numerico dei motivi, dovendosi preliminarmente dare corso all'inquadramento giuridico della fattispecie qui in esame.
Si duole l'appellante dell'erroneità della sentenza impugnata per aver il primo Giudice escluso il collegamento negoziale tra il contratto di leasing ed il contratto di acquisto dei beni .
Sul punto va osservato che, come da accordi contrattuali:
- i beni oggetto di locazione (compiutamente in atti descritti) sono stati acquistati da da CP_1
terzo soggetto e sono stati consegnati regolarmente al conduttore odierno appellante (cfr verbale di consegna in data 15.4.2019 doc. 6 fascicolo a mezzo del rilascio di autorizzazione ai CP_1 fini dell'effettivo utilizzo). ha infatti dato esecuzione al contratto, senza nulla eccepire, Pt_1
rendendosi poi morosa in relazione al pagamento della somma ingiunta;
- assume infatti come, dopo la corresponsione dei primi canoni, abbia sospeso i CP_1 Pt_1 pagamenti, sicché con comunicazione PEC dell'1.7.2021 e successiva del 5.2.2022 (doc. 8 e 9 fascicolo , la locatrice si era avvalsa della clausola risolutiva espressa di cui all'art.12 CP_1
delle Condizioni Generali di contratto, intimando il pagamento del residuo dovuto per canoni nonché la restituzione dei beni e successivamente, anche il pagamento degli interessi, della penale contrattuale, nonché delle spese legali.
A fronte di ciò e tenuto conto che soltanto a distanza di circa un anno e mezzo dal mancato Pt_1
pagamento dei canoni, a sostegno del proprio inadempimento ha dichiarato di avvalersi del rimedio in autotutela previsto dall'art. 1460 c.c. adducendo la sussistenza di vizi nei beni oggetto di locazione operativa, tali da renderli inidonei all'uso, nonché l'inadempimento di nei termini sopra CP_1
descritti, correttamente ad avviso della Corte, il Tribunale nella sentenza impugnata, ha posto nel debito rilievo che:
- il rapporto in esame concerne esclusivamente la locazione dei beni intercorsa tra e Pt_1
infatti ha concordato direttamente con il fornitore i termini, le modalità e le CP_1 Pt_1
condizioni specifiche della fornitura. Ne consegue che le obbligazioni reciprocamente assunte pagina 3 di 6 dall'odierno appellante e dal fornitore del bene risultano estranee al rapporto qui in esame (cfr
Cass. S.S. U.U. n. 19785/2015) per non negandosi la sussistenza di un nesso obiettivo tra i contratti;
- a mente del disposto dell'art. 7 del contratto sottoscritto tra le odierne parti in lite, sotto la rubrica “vizi del materiale” è espressamente previsto che non sia responsabile nei CP_1 confronti del conduttore per l'eventuale presenza di vizi, difetti, difformità e/o per la mancanza delle qualità promesse, nemmeno nel caso in cui tali vizi, difetti e/o difformità siano tali da costituire ostacolo o impedimento al godimento del bene;
- ciò premesso non può neppure essere ritenuta responsabile del dedotto inadempimento CP_1
del venditore.
Da qui l'esclusione della legittimità dell'eccezione di inadempimento opposta da nei Pt_1
confronti di ex art. 1460 c.c. CP_1
Lamenta peraltro nella presente sede processuale, che male avrebbe interpretato il Tribunale Pt_1
le proprie doglianze, asserendo che la questione sollevata in primo grado a sostegno dell'opposizione al d.i. richiesto ed ottenuto da sarebbe afferente non già ai vizi dei beni, CP_1
bensì al non essersi attivata presso il fornitore onde ottenere la risoluzione contrattuale o CP_1 comunque nel non aver autorizzato a proporre l'azione di risoluzione contrattuale. Pt_1
L'affermazione trova palese smentita nella risultanza documentale costituita dalla sentenza pronunziata dal Tribunale di Firenze n. 88/2023 del 16.1.2023 emessa nel giudizio instaurato da
CP_ A nei confronti del fornitore TT, nel cui ambito il Giudice adito ha respinto le domande proposte da il Tribunale è entrato nel merito delle domande, autonomamente proposte da Pt_1
nei confronti di TT così riconoscendo – in conformità ai precedenti di questa stessa Pt_1
Corte – che l'utilizzatore ha azione diretta nei confronti del fornitore per l'eliminazione dei visi o la sostituzione della cosa oggetto di locazione oltre che per il risarcimento dei danni, il tutto in linea altresì con i principi espressi da Cass. n. 18987/16 in materia di locazione ed in merito all'esclusione del diritto del conduttore di astenersi dal pagamento dei canoni, nel caso in cui si verifichi una riduzione o comunque una diminuzione nel godimento del bene.
Principi tutti dei quali sono espressione le previsioni contrattuali di cui agli artt. 4 e 7 del regolamento negoziale intercorso tra le odierne parti in lite.
Null'altro vi è da aggiungere.
pagina 4 di 6 Sicché il primo dei motivi non può che ritenersi infondato e palesemente contraddetto dalle risultanze documentali, che confortano l'asserzione dell'esistenza di due distinti rapporti contrattuali.
Le considerazioni sopra sviluppate consentono di ritenere parimenti infondato anche il secondo dei motivi svolti.
Quanto al terzo dei motivi, va rilevato che la somma di € 15.127,50 che è stata condannata a Pt_1
corrispondere a in accoglimento della relativa domanda riconvenzionale. rappresenta CP_1
l'importo residuo che, sommato a quello ingiunto, integra l'ammontare del corrispettivo contrattuale che avrebbe tratto se il rapporto negoziale tra le parti avesse trovato regolare CP_1
sviluppo.
Del resto, emerge che il Tribunale ha ricondotto le singole voci di credito portate dal d.i. opposto, nonché l'ulteriore importo di cui sopra, alle previsioni contrattuali, correttamente valutando la rispondenza delle medesime alle risultanze contabili offerte da CP_1
Da ultimo non va pretermesso che non ha contestato in punto quantum gli importi richiesti Pt_1
da CP_4
Quanto alle peculiarità del bene oggetto di locazione, osserva la Corte che bene ha argomentato il primo Giudice laddove ha rilevato che verteva in capo a l'onere di comprovare l'avvenuta Pt_1
disinstallazione del software onde liberarsi dall'obbligo di restituzione del bene vertente per legge e per regolamento contrattuale in capo al conduttore.
Ad abundantiam, non va pretermesso che, come emerge dalle dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio delle parti innanzi al Giudice di primo grado, il soggetto delegato dal legale rappresentante di ha dichiarato che nel giugno 2020 aveva dovuto procedere a Pt_1 Pt_1 sostituire il software TT a fronte dell'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica.
Anche il terzo dei motivi di appello appare dunque del tutto infondato.
Venendo alla disamina del quarto dei motivi di appello, è di tutta evidenza che il rigetto delle domande risarcitorie di è la naturale conseguenza di tutto quanto ritenuto dal Tribunale in Pt_1 merito all'insussistenza di inadempimenti in capo a CP_1
L'appello va dunque rigettato risultando la motivazione del Tribunale congrua, logica e non affetta da errori, pertanto del tutto condivisibile a fronte, in primis, dell'inoperatività del collegamento negoziale invocato dall'appellante.
pagina 5 di 6 Al rigetto dell'impugnazione consegue la condanna della parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio.
Le stesse vengono liquidate alla stregua dei parametri medi di cui al DM n.147/22, considerato il valore della causa, la media complessità delle questioni trattate, con riduzione alla metà dei compensi per fase di trattazione ed esclusione della fase istruttoria qui non svolta, nonché
l'ulteriore riduzione a metà dei compensi previsti per la fase di discussione svoltasi oralmente senza il deposito degli scritti conclusivi finali.
Da ultimo, va accertata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della società appellante dell'ulteriore importo corrispondente al doppio contributo unificato ex D.P.R. n.
115/2002, art. 13 c.1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello introdotto da nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_1 Controparte_1
5285/2024 resa in data 20.5.2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellata, spese liquidate in complessivi € 6.734,00 il tutto oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
3. accerta la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al doppio contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c.1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano il 29.4.2025
Il cons. est. La Presidente
Maria Carla Rossi Maria Grazia Federici
pagina 6 di 6