Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 15/05/2025, n. 3766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3766 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03766/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06401/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6401 del 2024, proposto da
Consorzio Nazionale Servizi soc. coop a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Tognini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Città Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Massimo Marsico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
della sentenza definitiva n. 6662/2024 resa dal Tribunale di Napoli XI Sezione Civile in data 1.7.2024 e pubblicata in data 2.7.2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 5.12.2024 e depositato il 13.12.2024 il Consorzio Nazionale Servizi s. coop. a r.l. ricorreva ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), del c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sez. XI, n. 6662 del 2.7.2024 con cui la Città Metropolitana di Napoli, in qualità di ente succeduto alla Provincia di Napoli ai sensi dell’art. 1, comma 16, della L. n. 56/2014, è stata condannata al pagamento della somma di € 3.602.676,93 in relazione al contratto stipulato il 5.6.2008 e addendum del 12.6.2008 per la fornitura del servizio di energia elettrica con realizzazione di impianto fotovoltaico su edificio scolastico, fornitura di hardware e software con servizi connessi, per mancato pagamento di fatture emesse nel periodo dal 22.3.2011 al 31.7.2015 in ragione della diversa aliquota applicata (ordinaria anziché agevolata).
Con tale pronuncia il giudice ordinario rigettava la richiesta di condanna dell’amministrazione al pagamento di interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 escludendo che il credito riguardi transazioni commerciali, poneva a carico dei entrambe le parti processuali, in solido tra loro, il compenso del consulente tecnico nominato nel corso del giudizio (liquidato in € 5.116,32 con separato decreto del 29.6.2024; cfr. documento n. 6 allegato al ricorso) e compensava integralmente tra le parti le spese processuali.
Tanto premesso, con il ricorso in ottemperanza in esame, il Consorzio Nazionale Servizi si doleva dell’inadempimento della Città Metropolitana, esponendo di aver notificato la sentenza in data 5.7.2024 al procuratore costituito della controparte e di aver inoltrato in seguito una pec di sollecito all’amministrazione in data 8.7.2024.
Concludeva con la richiesta di condanna di Città Metropolitana al pagamento dell’importo liquidato dal giudice ordinario e alla metà del compenso del c.t.u. (€ 2.868,53) di pertinenza della controparte.
Chiedeva altresì nominarsi un commissario ad acta al fine di provvedere in via sostitutiva in caso di perdurante inerzia dell’ente, con applicazione delle penalità di mora ex art. 114, comma 1, lett. e), del c.p.a. e condanna al pagamento degli oneri processuali.
Si costituiva in giudizio la Città Metropolitana di Napoli eccependo la cessazione della materia del contendere per aver già provveduto al pagamento di quanto dovuto con mandati di pagamento quietanziati il 3.2.2025, giustificando il ritardo nell’adempimento con la necessità di provvedere al reperimento della provvista necessaria, tenuto conto della entità della somma, con delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel, approvata dal Consiglio Metropolitano in data 27.12.2024.
Alla camera di consiglio del 6.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avuto riguardo al comportamento satisfattivo serbato dalla Città Metropolitana che ha comprovato l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie discendenti dal provvedimento del giudice ordinario, con conseguente soddisfacimento della pretesa creditoria azionata in giudizio.
Venendo alla regolazione delle spese di giudizio, va disposta la compensazione dovendo tenersi conto della circostanza che non risulta comprovato il passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c) del c.p.a., circostanza che avrebbe potuto dar luogo all’inammissibilità del gravame, previo avviso ex art. 73 c.p.a., adempimento divenuto superfluo in ragione dell’esito del giudizio ex art. 34, ultimo comma, del c.p.a..
Inoltre, a corroborare la statuizione sul governo delle spese processuale vi è anche la considerazione che l’attività satisfattiva è giunta al termine di una articolata attività procedimentale posta in essere dalla Città Metropolitana di Napoli e descritta nella memoria difensiva, volta al reperimento della consistente provvista finanziaria occorrente al soddisfacimento della pretesa creditoria (deliberazione sindacale n 195 del 3.10.2024 e deliberazione consiliare del 27.11.2024, con cui è stata proposta ed approvata la variazione di bilancio), al fine della corretta predisposizione della proposta di deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del Tuel (approvata dal Consiglio Metropolitano del 27.12.2023) e della successiva adozione delle determinazioni dirigenziali di impegno di spesa del 30.12.2024 e del 23.1.2025 e di liquidazione del 29.1.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore
Fabio Maffei, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Di Vita | Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO