Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/06/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa di II grado iscritta al n. 4/2024 RGA promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Marco MISEROCCHI Parte_1 appellante contro e in proprio e quali Controparte_1 Controparte_2 esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore , con il patrocinio Persona_1 dell'avv. Giuseppe MAZZINI MILANESI s.r.l., con il patrocinio dell'avv. Ivan CARIOLI appellati
Oggetto: Risarcimento danni da infortunio posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 29/5/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza del Tribunale di Forlì del 19/9/2023 qui appellata, “con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 26 novembre 2019 e ritualmente notificato e Controparte_1 [...]
, in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul Controparte_2 figlio minore (nato a [...] il [...]), hanno convenuto in Persona_1 giudizio MILANESI S.R.L., esponendo che , in qualità di operaio Controparte_1 presso la società resistente con funzioni di muratore ed inquadramento nel I livello del CCNL edilizia, avrebbe subito un infortunio sul lavoro in data 02.02.2017, rimanendo travolto nello svolgimento delle proprie mansioni da una parte del muro che era intento a demolire da terra mediante martello pneumatico.
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di Forlì, un grado di invalidità permanente pari al 55% (comprensivo del Per_2 danno psichico), oltre ad un periodo di invalidità temporanea. Le cause del sinistro sarebbero da ricondurre, in tesi di parte ricorrente, alla omessa formazione ed informazione del lavoratore infortunato da parte della datrice di lavoro circa i rischi derivanti dalla attività lavorativa da questi svolta ed all'omesso idoneo addestramento dello stesso in ordine a strumenti e modalità di lavoro, nonché all'assenza di strutture o sistemi idonei ad evitare la caduta di blocchi di muratura durante la demolizione. In aggiunta, la resistente avrebbe omesso di redigere CP_4 un adeguato piano operativo di sicurezza ed un piano di sicurezza e coordinamento del cantiere, così come di predisporre un idoneo documento di valutazione dei rischi, mancando peraltro di fornire al proprio dipendente i dispositivi di protezione individuali necessari allo svolgimento delle proprie mansioni in sicurezza. Tanto premesso, i ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire condannare Milanesi s.r.l., previo accertamento e declaratoria dell'esclusiva responsabilità della medesima società rispetto alla causazione dell'infortunio occorso a , al risarcimento di tutti i Controparte_1 danni da questo patiti per complessivi € 2.199.470,00, dei quali € 1.086.670,00 a titolo di danno non patrimoniale ed € 1.012.800,00 a titolo di danno patrimoniale, nonché al risarcimento dei danni non patrimoniali da rimbalzo patiti dalla di lui coniuge e dal figlio minore, ammontanti a € 220.000,00 cadauno, ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. Con memoria difensiva tempestivamente depositata si è costituita in giudizio MILANESI S.R.L., che preliminarmente ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa della società Controparte_5
verso la quale ha svolto domanda riconvenzionale di manleva in caso di
[...] condanna al risarcimento dei danni invocati da parte ricorrente, comunque contestati nell'an e nel quantum. Nel merito, la società resistente ha contestato integralmente l'avverso ricorso, allegando innanzitutto di essere in regola con la documentazione antinfortunistica prevista dalla legge, ed inoltre deducendo che il ricorrente avrebbe svolto sin dalla sua assunzione, avvenuta nel 2010, attività di demolizione con uso di martello pneumatico presso la società datrice di lavoro, la quale a tal fine – anche in occasione dell'infortunio lamentato – avrebbe adeguatamente edotto il medesimo delle informazioni necessarie allo svolgimento della propria mansione e lo avrebbe equipaggiato degli idonei dispositivi di protezione individuale.
pag. 2 di 8 Pertanto, negando ogni addebito di responsabilità a suo carico per l'infortunio occorso al ricorrente, ed anzi eccependo in via riconvenzionale la responsabilità esclusiva ovvero concorrente di nella causazione dello stesso, Controparte_1 la società ricorrente ha concluso per il rigetto del ricorso introduttivo. Autorizzatane la chiamata in causa, con memoria difensiva si è costituita in giudizio
Controparte_5
(di seguito, anche solo , la quale preliminarmente ha Parte_1 sollevato il difetto di competenza funzionale del giudice adito a decidere delle domande risarcitorie avanzate da in proprio e Controparte_2 unitamente a quali esercenti la responsabilità genitoriale sul Controparte_1 figlio minore , non ritenendo tali domande sussumibili nell'art. 409 Persona_1
c.p.c. ed individuando nel Giudice Ordinario l'organo giurisdizionale competente a conoscere delle stesse. Nel merito, ha negato ogni addebito di responsabilità in capo alla società resistente, per essersi l'infortunio verificato per responsabilità esclusiva ovvero concorrente del ricorrente, e non ha contestato l'operatività del contratto di assicurazione stipulato con Milanesi s.r.l., seppur entro il massimale di complessivi € 1.600.000,00. Pertanto, contestato inoltre nel quantum l'ammontare del risarcimento richiesto dai ricorrenti, ha concluso per il rigetto del ricorso introduttivo” La causa era istruita con prova documentale e testimoniale, nonché a mezzo CTU medico-legale sulla persona del ricorrente e veniva decisa Controparte_1 all'udienza del 16/5/2023, all'esito della quale il Tribunale dichiarava la responsabilità concorrente in misura paritaria ex art. 1227 c.c. del ricorrente e della società resistente MILANESI S.R.L. in ordine alla Controparte_1 causazione del sinistro occorso a in data 2/2/2017 e - Controparte_1 liquidato il danno con riferimento ad una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica nella misura del 43% oltre c.d. personalizzazione nella misura massima (25%) e oltre al danno morale e dell'ITT di 7 mesi (210 giorni), ITP al 75% di 3 mesi (90 giorni) e ITP al 50% di 4 mesi (120 giorni), dimezzata la spettanza per il visto concorso e detratto quanto oggetto di già costituita tutela , condannava la CP_3 società datrice di lavoro al pagamento della somma di €.97.998,75 oltre interessi compensativi calcolati al tasso legale sull'importo del danno devalutato all'epoca del sinistro e successivamente rivalutato anno per anno, oltre interessi legali dalla data della pronuncia sino al saldo. Il Tribunale riconosceva altresì il danno morale riflesso riportato dai congiunti del lavoratore, liquidato, con la vista compensazione, nella misura di €.15.000,00 per ciascuno di essi. Rilevato infine che non vi era contestazione sulla sussistenza della garanzia per la quale la società aveva convenuto in giudizio la società assicuratrice, condannava quest'ultima a tenere indenne la prima dalle conseguenze della condanna, regolando le spese del grado secondo soccombenza, parzialmente reciproca.
2. Ha proposto appello la società ricordando che Parte_1
– come verbalizzato all'udienza del 16/5/2023 – l'avv. Miserocchi dava atto che nelle more era stato effettuato un pagamento di €.269.598,00, che l'avv. Mazzini
pag. 3 di 8 dichiarava di accettare a titolo di acconto, e ha articolato qui, quale unico motivo di impugnazione, il mancato scomputo nella liquidazione dei danni in favore dei ricorrenti del pagamento della somma di cui sopra, chiedendo dunque “accertare e dichiarare che in seguito all'offerta ed al conseguente pagamento della somma di € 269.598,00 effettuata in data 28.4.2023 da ogni danno Parte_1
a qualsiasi titolo rivendicato dai sig.ri e Controparte_1 Controparte_2
in proprio e quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore è stato
[...] integralmente soddisfatto, risarcito con conseguente tacitazione di ogni loro pretesa ed estinzione di ogni domanda risarcitoria, conseguente all'infortunio sul lavoro occorso in data 2.2.2017 il Sig. , dipendente della ilanesi Controparte_1 Pt_2
S.r.l.”.
3. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione del lavoratore e dei suoi congiunti nonchè della Milanesi s.r.l.. CP_4
I primi, non contestata la circostanza addotta a fondamento dell'appello principale, ne hanno dedotto l'irrilevanza, proponendo infatti appello incidentale (tempestivo) per la ritenuta inadeguatezza degli importi liquidati dal Tribunale a ristoro del danno e ciò sulla scorta di tre - articolati - motivi di censura: erronea ricostruzione del fatto storico da cui è scaturito l'infortunio; erronea considerazione di un concorso di colpa del lavoratore;
incompleta e riduttiva liquidazione dei danni (mancato riconoscimento dei danni morali ai prossimi congiunti;
liquidazione meramente equitativa e simbolica del danno parentale, senza considerare le pesanti ricadute della menomazione sulla vita familiare;
omessa considerazione del danno esistenziale, sia del lavoratore che dei suoi congiunti;
riduttiva liquidazione del danno morale del lavoratore;
erronea valutazione del danno patrimoniale riportato dal lavoratore, di cui è stata totalmente abolita la capacità lavorativa specifica – come peraltro accertato dalla CTU e comprovato dalla sopravvenuta perdita del lavoro per licenziamento;
omessa considerazione del danno pensionistico, del danno alla professionalità e della perdita di chance lavorative;
insufficiente liquidazione del danno biologico, sia perchè non adeguatamente incrementato il punto percentuale, sia perchè non considerata una parte di invalidità temporanea, di giorni trenta, riconosciuta dal CTU a seguito delle osservazioni del CTP). Ancora, il Tribunale avrebbe errato nella liquidazione degli interessi, impropriamente indicati al tasso “legale” e non “pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” di cui all'art. 1284 comma 4° c.c., applicabile anche ad obbligazioni risarcitorie. Gli appellanti incidentali hanno poi censurato la decisione con riferimento alla regolamentazione delle spese legali, ritenuta inosservante dei criteri degli artt. 91 e 92 c.p.c. La società Milanesi s.r.l. ha partitamente contestato le ragioni dell'appello incidentale e ne ha chiesto il rigetto;
solo in via di subordine ha chiesto liquidazione dei danni nella inferiore misura di giustizia, con manleva da parte della propria assicuratrice, anche quanto alle spese processuali del grado.
pag. 4 di 8 4. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa in parte come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
5. I primi due motivi, concernenti la ricostruzione del fatto storico e l'attribuzione al lavoratore di un concorso di colpa, devono essere esaminati congiuntamente per la loro inevitabile interconnessione e sono fondati. Va innanzi tutto osservato che il lavoratore non ha mai dedotto di procedere alla demolizione del muro partendo dal basso;
la frase “dopo aver demolito la parte superiore del muro, provvedeva da terra a demolire la parte inferiore alta oltre 2 metri” (punto 4 pag. 2 ricorso) può e deve essere intesa infatti (come peraltro successivamente precisato) nel senso che nella demolizione della porzione inferiore del muro il si trovava a terra. CP_1
Deve dunque correggersi la motivazione laddove ricostruisce la condotta come demolizione “dal basso verso l'alto” (pag. 12 sentenza). Ciò determina evidentemente una diversa valutazione in ordine al concorso di colpa
– riferito dal Tribunale nel presupposto dell'irragionevolezza di una demolizione dal basso verso l'alto. Che il lavoratore provvedesse alla demolizione della residua parte di muro, alta oltre due metri, stando a terra (modalità qui confermata – cfr. pag. 12 appello) è bensì comunque condotta poco appropriata, perchè le operazioni si svolgevano con un martello pneumatico e si può affermare nozione di comune esperienza che lo stesso vada impugnato e azionato ad altezza coerente con quella delle spalle, per un maggiore controllo che questo permette nel maneggio dello strumento e per la conseguente maggior precisione dell'operazione. A ciò si aggiunga che il lavoratore è alto cm. 177, il rendeva ulteriormente inappropriata l'operazione in questione. Può infatti ritenersi che forse anche proprio per questa ragione si sia staccata una porzione di muro più grande e pesante di quella che, operando con modalità più precise, si sarebbe potuta staccare. Tuttavia va ricordato che solo l'abnormità della condotta elide la responsabilità datoriale e, nel caso di concorso “colposo”, va tenuto in considerazione il complesso di attività formative e informative che permettano di qualificare la negligenza del lavoratore. Si veda ex multis Cassazione civile sez. lav., 16/12/2022, n. 37019, nella cui motivazione si legge: “19. Si è ulteriormente precisato che il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2087 c.c., è tenuto a prevenire anche le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore, dimostrando di aver messo in atto a tal fine ogni mezzo preventivo idoneo, con l'unico limite del cd. rischio elettivo, da intendere come condotta personalissima del dipendente, intrapresa volontariamente e per motivazioni personali, al di fuori delle attività lavorative ed in modo da interrompere il nesso eziologico tra prestazione e attività assicurata (v. Cass. n. 16026 del 2018). Al di fuori dei casi di rischio elettivo, eventuali comportamenti colposi del lavoratore possono rilevare ai fini dell'art. 1227 c.c., comma 1. Si è, tuttavia, affermato che la condotta incauta del lavoratore non comporta un concorso idoneo a ridurre la misura del risarcimento quando, ad pag. 5 di 8 esempio, l'infortunio si sia realizzato per l'osservanza di specifici ordini o disposizioni datoriali che impongano colpevolmente al lavoratore di affrontare il rischio (così Cass. n. 30679 del 2019) e che l'art. 2087 c.c., sanziona la omessa predisposizione, da parte del datore di lavoro, delle misure e cautele idonee a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore in relazione alla specifica situazione di pericolosità, inclusa la mancata adozione di direttive inibitorie nei confronti del lavoratore medesimo (così Cass. n. 15112 del 2020)”. Nel caso di specie, la datrice di lavoro ha allegato e provato la formazione del ricorrente per lo svolgimento di un'attività non coincidente con quella nel corso del quale lo stesso si è infortunato e invero neppure alla stessa analoga (cfr. pagg. 14 e 15 della sentenza, non impugnata da alcuno in parte qua1). Va dunque interamente ascritto a responsabilità datoriale il danno riportato dal ricorrente/appellante incidentale, poichè una maggiore e più accurata illustrazione delle modalità operative avrebbe pressochè certamente indotto il a maggiore CP_1 attenzione e prudenza e avrebbe tolto l'impropria sicurezza datagli dall'avere già operato con lo strumento (ma in altro contesto). 1 “Si rende necessario precisare che, rientrando la prova orale nel novero delle prove liberamente valutabili dal giudice, nel caso di specie, a parere dello scrivente, le dichiarazioni rese all'udienza del 14.07.2021 dal teste (“Non ricordo di averlo visto fare altre demolizioni. Anzi ricordo di Testimone_1 aver fatto una demolizione con lui presso la . Penso abbiamo demolito un muro”) e Parte_3
(“Non ricordo se dal 2014, ma quelli indicati sono compiti che il ricorrente ha sempre Persona_3 fatto a grandi linee”) sono meno attendibili rispetto a quelle del testimone precedentemente richiamato, giacché essi hanno dimostrato nel corso della escussione di non avere ricordi nitidi sulla specifica circostanza richiesta loro. Parimenti, non pienamente attendibili appaiono le dichiarazioni rese alla medesima udienza dal teste (“Ho ricordo di aver visto in altre occasioni, in Testimone_2 precedenza, il ricorrente lavorare ed effettuare demolizioni con martello pneumatico in altri cantieri:
[...]
, in cui ha demolito pareti o rivestimento (…) Podere del Nespoli, anche lì demolizioni di pareti Parte_3 e capannoni”), in quanto generiche e non specificamente circostanziate, in difetto di alcun riscontro documentale in atti. Del resto, a supporto della evidenziata carenza probatoria della società datrice in ordine all'offerta di una adeguata formazione ed informazione al ricorrente sull'attività lavorativa cui era stato preposto in occasione dell'infortunio occorsogli, soccorrono le produzioni documentali offerte dalla stessa resistente, le quali – limitate a tre attestati di frequenza e ad una richiesta di partecipazione a corsi per lavoratori –
o sono riferite a corsi non pertinenti con l'attività di demolizione con martello pneumatico (cfr. doc. 5:
“gru rotazione sia in basso che in alto”; “corso di aggiornamento della formazione dei lavoratori addetti alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”) o non sono sufficientemente dettagliate sull'oggetto dei medesimi (cfr. doc. 5 “Informazione/formazione per dipendenti di imprese edili”; cfr. doc. 6: “scheda di iscrizione ai corsi per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro per lavoratori”). Neppure rileva, in senso contrario, che il lavoratore abbia affermato ad in sede di denuncia del CP_3 sinistro occorsogli di avere frequentato “corsi di formazione a scuola” (cfr. pag. 2 documentazione CP_3 depositato il 29.06.2023), trattandosi di dichiarazione generica e non sufficiente per ritenere assolto l'onere di formazione incombente sul datore di lavoro. In definitiva, da un lato il lavoratore ricorrente disponeva sicuramente di una certa dimestichezza con l'uso del martello pneumatico per lo svolgimento dell'attività di demolizione in ragione delle pregresse esperienze, ed era stato edotto, nel caso specifico, delle modalità di esecuzione del lavoro cui era stato preposto;
dall'altro lato, però, la datrice non ha provato che fosse effettivamente in possesso di CP_1 formazione e informazione pregresse necessarie allo svolgimento della specifica attività di demolizione di muratura per cui è causa in ragione delle dimensioni, consistenza e peculiarità della lavorazione.”
pag. 6 di 8 6. Il terzo motivo, articolato con riferimento alle diverse voci di danno, sia di quello riportato dal lavoratore sia dai di lui congiunti, è fondato, per quanto concerne il danno non patrimoniale, nei limiti di quanto appresso. Gli argomenti addotti a sostegno di una completamente diversa liquidazione, sia per quanto riguarda quelli del lavoratore, sia per quelli derivati alla compromissione dei rapporti con i familiari e della stessa loro personale sofferenza, per quanto in gran parte consistenti nella proposizione di principi e massime di giurisprudenza, valgono tuttavia a indurre l'esame della congruità contabile di quanto liquidato in prime cure. Il Tribunale ha fatto applicazione dei parametri in uso per la liquidazione del danno non patrimoniale – le cc.dd. Tabelle di Milano – ma i risultati contabili cui si deve pervenire sono diversi: l'importo base dalle stesse previsto per l'epoca è infatti pari a €.287.443,00 che va maggiorato della massima personalizzazione, considerata la natura della lesione e le ricadute sotto tutti i profili, funzionali e relazionali, con finale liquidazione del danno a questo titolo nella somma di €.335.351,00. La somma va ulteriormente maggiorata di quanto dovuto per l'invalidità temporanea, pari a complessivi €.51.817,00: con specifico riferimento a questo danno, infatti, correttamente rileva l'appellante incidentale che il CTU aveva accolto le osservazioni del relativo consulente in parte qua, riconoscendo ulteriori 30 giorni di invalidità al 50%. Il totale del risarcimento dovuto ai ricorrenti/appellanti incidentali è dunque pari
➢ a €.387.168,50 per danno non patrimoniale permanente e temporaneo alla data dell'infortunio (liquidata secondo le Tabelle di Milano dell'epoca)
➢ a €.430.983,78 per danno non patrimoniale permanente e temporaneo comprensivo di interessi e rivalutazione alla data odierna
➢ a €.296.427,00 per danno differenziale (detratto quanto percepito da
) CP_3
➢ a e.30.000,00 in favore di ciascuno dei congiunti alla data della decisione e dunque a € 66.819,19 in totale, con interessi e rivalutazione alla data odierna
Il totale a credito dei ricorrenti, maggiorato di rivalutazione e interessi dalla data del sinistro ad oggi, ammonta a €. 363.246,00. Stante il pagamento della somma di €.269.598,00, residuano loro dovuti €.93.648,00 – oltre interessi legali dalla data odierna al saldo. Per questo importo può disporsi sin da ora condanna, anche se, per come si dirà appresso, il pagamento non esaurisce il credito del lavoratore.
E' infatti fondato anche il motivo d'appello riferito al danno patrimoniale. E' noto che
“in tema di danno differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 d.lg. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri CP_3 civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto pag. 7 di 8 infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall' secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo CP_3 presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla CP_3 retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico CP_3 permanente” (Cassazione civile sez. lav., 7/2/2023, n.3694 ex multis) Nel caso di specie, è evidente – e accertata espressamente dal CTU – l'abolizione totale della capacità lavorativa specifica. Per la sua determinazione la causa deve proseguire in istruttoria, come da separata ordinanza.
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, non definitivamente pronunciando sugli appelli principale e incidentale proposti rispettivamente da Parte_1
e da e , in proprio e quali Controparte_1 Controparte_2 esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore avverso la sentenza Persona_1
n. 142/2023 del Tribunale di Forlì resa e pubblicata il giorno 19/9/2023, in accoglimento dell'appello incidentale per questa parte, 1. dichiara la responsabilità esclusiva della società datrice di lavoro nella causazione dell'infortunio occorso a;
Controparte_1
2. condanna la al pagamento in favore degli appellanti Parte_4 incidentali della complessiva somma di €.93.648,00 per le causali indicate nella parte motiva oltre interessi legali dalla data odierna al saldo;
3. dichiara tenuta a manleva per la somma che Parte_1 precede;
4. dispone come da separata ordinanza per il prosieguo, rimettendosi la causa su ruolo d'udienza del 6/11/2025 ad ore 10:45. Bologna, 29/5/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
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