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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 31/05/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Matteo Marini ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. R.G. 267/2023 promosso da:
cod. fisc. rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. BOCCACCINI STEFANIA;
- parte attrice opponente - contro
cod. fisc. rappresentata e di- Controparte_1 C.F._1 fesa dall'avv. BERTI ENRICO e GORI MASSIMILIANO;
- parte convenuta opposta –
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo.
Conclusioni parte attrice: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istan- za, domanda e/o eccezione disattesa, in accoglimento della presente opposizione dichiara- re il sig. socio occulto della società “Canapa Club srls” avendo di fatto Controparte_1 svolto in quasi totale esclusiva la gestione e amministrazione della medesima società e di conseguenza dichiarare che nulla è dovuto dall'ingiunta al ricorrente e per l'effetto revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo oppo- sto. Con condanna di al rimborso delle spese del presente giudizio CP_1
Conclusioni parte convenuta: “”nel merito: IN TESI accertatane e dichiaratane l'infondatezza in fatto ed in diritto, rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1293/2022 del 15.11.2022, R.G. n. 2016/2022 emesso dal Tribunale di Pistoia, per le ra- gioni di cui in premessa;
IN IPOTESI, previa revoca dell'opposto decreto sopradescritto, condannare l'opponente, come in atti, al pagamento in favore del Sig. della Controparte_1 minor somma che riterrà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria. Con vittoria, in ogni caso, di spese e compensi professionali
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1.- ha depositato ricorso per decreto ingiuntivo sostenen- Controparte_1 do di avere concesso a OC FA un prestito di € 26.900,00 per l'apertura della sua attività commerciale denominata “Canapa Club srls”.
Il Tribunale in accoglimento della domanda aveva emesso il decreto in- giuntivo 15 novembre 2022 n. 1293.
Avverso di esso ha proposto opposizione eccependo che: Parte_1
a) “la comparente svolgeva l'attività di commessa di negozio … e dava ese- cuzione alle disposizioni dello zio che gestiva la società”;
b) la firma apposta sul cap. 11 non era a lei riferibile;
c) la momento che essa era “non era l'amministratore unico e la titolare del- la Canapa Club, ma solo il prestanome del sig. ”, il credito sarebbe Controparte_1 inesistente in quanto destinato ad attività di proprietà del presunto creditore.
, costituitosi in giudizio, ha dedotto: Controparte_1
a) di non voler avanzare istanza di verificazione del documento discono- sciuto;
b) che “è vero sì che lo zio (ovvero sé stesso) ha eseguito i bonifici bancari sul conto della nipote…, in ragione di complessivi € 26.900,00 … ma l'accipiens ha
(ri)trasferito sul conto corrente societario la minor somma di € 21.236,00, ciò che smentisce l'affermazione secondo cui i danari sarebbero stati utilizzati per l'attività commerciale dello zio”;
c) l'opponente “ha utilizzato parte della somma mutatale per l'acquisto di un'automobile a lei intestata”;
d) “la simulazione di una società di capitali iscritta nel registro delle imprese non è configurabile”;
e) egli non si era mai ingerito nella gestione della società.
2.- Oggetto della presente decisione è costituito dalla verifica delle eccezio- ni di parte opponente volte sostanzialmente a dimostrare che il prestito pacifica- mente erogato dall'opposto, sia stato in realtà rivolto ad una società di proprietà di questi, con conseguente venir meno dell'obbligo di restituzione dei denari.
Assumono rilievo in questo contesto le conversazione WhatsApp allegate dalla parte opponente e non contestate dall'opposto. Nel messaggio 24 novembre
2020 (doc. 2) si legge: “se apro il negozio lo apro a pistoia .. quanti cavilli bisogna studiare per vi delle tue cugine… leggevo per la costituzione per non farmi e farci
2 inculcare andrai messa te al 99% io al 1% con poteri decisionali al 50% così se arri- vasse pignoramento pignorano l'1% che vuol dire niente. Ma con i poteri decisionali
a tutti e due se non c'è uno o l'altro le cose di possono fare… questo è il conto dove sono i soldi per l'attività giriamo con questo la rata arriva qui poi quando abbiamo fatto il conto aziendale questo lo chiudo e me lo faccio addebitare sul mio conto si preleva poi la rata dal conto aziendale come ci eravamo detti … poi vai in banca e fai assegno circolare intestato a Canapa Club srls di Ti faccio Parte_1 bonifico di 1600 e fai assegno stesso importo questo è per il capitale sociale”. Il doc. 4 attiene invece a corrispondenza per l'apertura dell'attività tenuta esclusi- vamente dall'opposto con il Comune di Pistoia, commercialisti ed il notaio per l'atto di costituzione della società. Il doc. 10 attiene alla richiesta di Parte_2
verso la nipote per chiederle “la lista incassi del registratore di cassa mensi-
[...] le da gennaio a luglio… mi servono ogni mese l incasso registratore di cassa e ba- sta”.
Da questi documenti si può evincere che fosse stato a Controparte_1 promuovere l'apertura della società ma che avesse bisogno di non “figurare” in essa a causa di probabili azioni giudiziarie da parte delle figlie volte al recupero di crediti: in questa ottica si giustifica anche il fatto che avesse Controparte_1 preteso che il capitale fosse intestato per il 99% alla nipote e solo l'1% a sé stesso
“così se arrivasse pignoramento pignorano l'1% che vuol dire niente”.
L'amministrazione invece doveva essere affidata ad ambedue di modo che “se non
c'è uno o l'altro le cose di possono fare”. Tutti i contatti con i vari professionisti coinvolti nell'apertura della società erano stati esclusivamente tenuti da CP_1 il quale era anche interessato alla verifica degli incassi del negozio. Dunque, non si è trattato di “consigli e supporto alla nipote in vista dell'apertura di una attività commerciale” da parte di “una persona esperta, per di più un familiare” che “forni- sca aiuto nel porre le fondamenta di una futura attività”.
Ininfluente è poi la circostanza della mancata ingerenza da parte dell'opposto nella gestione dell'attività, in quanto da un lato non si trattava di provare la ricorrenza della figura dell'“amministratore occulto” quanto piuttosto della riferibilità della proprietà in capo allo stesso, dall'altro, trattandosi di vendi- ta al dettaglio, non vi sarebbe stata nemmeno la necessità di una diretta ingeren-
3 za del proprietario nell'attività che poteva essere validamente gestita anche da un dipendente.
Ciò che tuttavia è emerso chiaramente è che in tutto questo CP_2 mantha non aveva minimante contribuito in nulla, né a livello di ideazione del progetto commerciale, né di regolamentazione dell'assetto societario e neppure i merito al conferimento del capitale, unico vero indizio di una tangibile ed oggetti- va cointeressenza da parte della nipote.
L'opposta deduzione relativa al l'utilizzo di parte della somma per l'acquisto di una autovettura è rimasta priva di riscontro: infatti, non si com- prende in che modo il bonifico di € 6.000,00 affluito nelle casse sociali da parte dell'opposto sia stato utilizzato per l'acquisto l'11 giugno 2021 del nuovo mezzo per € 8.520,00 se l'opposto - invece di depositare prove idonee a ricondurre la provvista dell'acquisto a quella da lui fornita - si è limitato ad allegare il solo cer- tificato di proprietà del nuovo veicolo (doc. 19).
Gli assunti della parte opponente devono quindi ritenersi fondati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- in accoglimento della proposta opposizione, revoca il decreto ingiuntivo
15 novembre 2022 n. 1293;
- condanna a rifondere le spese legali sostenute da Controparte_1 [...]
che si liquidano in € 5.500,00 oltre accessori come per legge. CP_3
Pistoia, 28/05/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
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