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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 5087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5087 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli - Sezione Persona, Famiglia e Minori - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Efisia Gaviano Presidente relatore
Dott.ssa Silvana Sica Consigliere
Dott.Stefano Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 51 del R.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto: appello avverso sentenza in materia di divorzio, vertente
TRA
nata a [...] il [...] ( cf ), elettivamente domiciliata Parte_1 CodiceFiscale_1 in Sant'Antimo alla via Matilde Serao n.13 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Puca (c.f.
) e dell'Avv. Angelina Sagliocco (c.f. ), che la C.F._2 C.F._3 rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente in virtù di procura in atti.
Per le comunicazioni: Fax: 0818335314, PEC: - Email_1
PEC: Email_2 appellante
E
nato a [...], il [...] (c.f. ), elettivamente CP_1 C.F._4 domiciliato in Casoria (NA), alla via Piave, n. 57, presso lo studio dell'Avv. NI Sito (c.f.
), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti. C.F._5
Per le comunicazioni fax 0817583728; pec: Email_3
appellato
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso reiterando le richieste di cui al proposto gravame, chiedendone l'accoglimento con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. L'appellato si è riportato ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni in essi rassegnate, confutando le argomentazioni di parte avversa e le richieste dalla stessa formulate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e avevano contratto matrimonio in data 09/07/1994 e dalla loro CP_1 Parte_1 unione erano nati i figli NI il 15.08.1995 e il 20.08.1998. Persona_1
Venuta meno l'affectio familiaris e divenuta pertanto non più proseguibile la vita in comune,
[...] aveva proposto ricorso per ottenere la separazione giudiziale dal coniuge e Pt_1 CP_1 nel corso del relativo giudizio di separazione, a seguito dell'accordo intervenuto tra le parti, con decreto del 17.03.2016 era stata pronunciata l'omologazione dei patti e delle condizioni di separazione che qui di seguito si riportano:
- la casa coniugale sita in Crispano (NA), alla via Torino, 22, di proprietà esclusiva del veniva CP_1 assegnata alla moglie, signora perché vi abitasse unitamente ai figli, ossia NI, già Pt_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e , ancora minore, affidata ad Persona_1 entrambi i genitori;
- veniva posto a carico del l'assegno di mantenimento di euro 500,00 per ciascun figlio, da CP_1 versare direttamente al primogenito per quanto riguardava la quota di quest'ultimo, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché l'assegno di mantenimento pari ad euro 500,00 in favore della Pt_1 dichiaratasi non autosufficiente economicamente.
Successivamente, con ricorso depositato il 3.11.2021 dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, CP_1
aveva chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti ed aveva
[...] chiesto altresì:
-che venisse revocata l'assegnazione della casa coniugale alla facente parte dell'accordo Pt_1 raggiunto in sede di separazione, in quanto la predetta se ne era allontanata in via definitiva stabilendo altrove la propria dimora;
- che venisse revocato l'assegno di mantenimento previsto a carico del Vitale per i figli NI e con lo stesso conviventi, ponendo a carico della l'obbligo di contribuzione al Persona_2 Pt_1 mantenimento dei figli in proporzione alle proprie sostanze, nella misura stabilita dal giudicante, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie;
- che venisse revocato l'assegno di mantenimento previsto in favore della non sussistendone Pt_1 più i presupposti, ovvero -in subordine- che ne venisse ridotto l'importo in ragione delle mutate circostanze di fatto e di diritto.
Spese vinte. A sostegno di quanto sopra il predetto aveva argomentato che in seguito alla separazione
[...] aveva svolto diverse attività lavorative, quale baby-sitter, cassiera di supermercati, Pt_1 procacciatore commerciale ed altro, sebbene il più delle volte in nero, riuscendo in tal modo a percepirne gli introiti senza rinunciare al mantenimento previsto in suo favore.
Ancora, in data 26.04.2017, ossia dopo la separazione, la resistente aveva acquistato un immobile sito in Napoli, alla via Cumana n. 43, concesso in locazione a terzi per l'importo mensile pari ad € 400,00, percependone i relativi frutti.
Inoltre, a far data dal mese di gennaio 2021 aveva definitivamente abbandonato la casa familiare, andando a vivere altrove insieme ad un altro uomo con il quale intratteneva da tempo una stabile relazione;
circostanza quest'ultima che comportava ipso iure la cessazione automatica del diritto a percepire qualsivoglia contribuzione da parte del coniuge, sul presupposto della stabilità del nuovo rapporto sentimentale che recideva definitivamente qualsiasi legame con la precedente vita matrimoniale.
Entrambi i figli della coppia vivevano stabilmente con il padre, il quale continuava a provvedere in via esclusiva ad ogni loro bisogno, sia di natura ordinaria che di natura straordinaria, mentre la Pt_1 ometteva di contribuire al mantenimento dei predetti pur godendo di una condizione economico- patrimoniale ben più florida di quella precedente in quanto percepiva ancora la somma mensile pari ad € 500,00 da parte del ricorrente a titolo di contributo al mantenimento del coniuge, prestava attività lavorativa – alternativamente in nero e dichiarata – percependone i guadagni, godeva della proprietà esclusiva dell'immobile sito in Napoli, alla via Cumana, 43 che, concesso in locazione, costituiva una rendita mensile per la resistente pari ad € 400,00.
Inoltre, stante l'attuale convivenza con il padre dei figli NI e , che ancora non Persona_1 avevano raggiunto l'indipendenza economica, l'assegno di mantenimento a carico del Vitale ed in favore dei predetti doveva essere revocato, mentre doveva essere stabilito l'obbligo di contribuzione al mantenimento ordinario e straordinario dei figli a carico della madre.
Infine, il deterioramento delle condizioni economico-patrimoniali del ricorrente ed il netto miglioramento delle sostanze economico-patrimoniali della unitamente alla stabile relazione Pt_1 intrattenuta da quest'ultima con un nuovo compagno, integravano le condizioni affinchè il giudice revocasse, sin da subito, la contribuzione prevista in sede di separazione in capo al ricorrente per il mantenimento del coniuge, per il venire meno di ogni presupposto di fatto e di diritto, prevedendo che nulla venisse disposto a titolo di assegno divorzile in suo favore.
Si era costituita la quale aveva argomentato che in costanza di matrimonio aveva Parte_1 collaborato con il coniuge presso il suo studio, riservandosi di agire in separata sede per le spettanze a lei dovute, mentre dal momento della separazione non aveva più avuto un lavoro, neppure part time, nonostante avesse continuato a sostenere diversi colloqui, ma considerata anche l'età, non era riuscita a trovare alcun tipo di occupazione.
Non aveva alcuna relazione stabile e viveva in una casa in affitto, pagando un canone di euro 450,00 mensili.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, grazie all'aiuto economico dei propri genitori aveva acquistato un piccolo appartamento a Fuorigrotta, sperando di poterne ricavare una piccola rendita, ma era stata costretta a risolvere il contratto con il conduttore moroso. Inoltre, non avendo potuto più contare sulla rendita sperata e non avendo rinvenuto subito un nuovo inquilino, era stata costretta a rivendere l'appartamento ed a restituire ai genitori le somme dagli stessi ricevute in prestito.
Per quanto atteneva ai figli, NI era attualmente architetto ed era autonomo lavorativamente;
in ogni caso sia lui sia la sorella , ora maggiorenne, erano liberi di trascorrere tutto il tempo Persona_1 che ritenevano opportuno sia con la madre che con il padre, fermo restando che lei non aveva la possibilità economica di provvedere al loro mantenimento, essendo assolutamente priva di reddito.
Inoltre, qualora il intendesse chiedere l'assegnazione della casa coniugale - oltre a dover CP_1 continuare a corrispondere l'assegno di mantenimento per la figlia e, se dovuto, anche al Persona_1 figlio NI – doveva essere condannato a corrispondere un assegno divorzile per la comparente di un importo non minore di euro 1.000,00 mensili.
La aveva quindi concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti richieste: Pt_1
- accertare e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in data
09.07.1994 in Afragola;
- stabilire un assegno divorzile di euro 1.000,00 in suo favore ed a carico del Vitale da versare entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
- confermare l'assegno di mantenimento in favore della figlia a carico del padre, da Persona_1 corrispondere direttamente alla figlia, ormai divenuta maggiorenne;
- disporre interamente a carico del padre, ove dovuto, l'assegno di mantenimento in favore del figlio, da versarsi direttamente nelle mani di quest'ultimo.
Spese vinte.
A seguito dell'udienza Presidenziale i coniugi erano stati autorizzati a continuare a vivere separati;
era stata revocata l'assegnazione della casa coniugale disposta in sede di separazione in favore di era stato confermato a carico del il pagamento a titolo di concorso nel Parte_1 CP_1 mantenimento della moglie dell'assegno mensile di €. 500,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT;
era stato revocato l'assegno di mantenimento a carico del padre ed in favore dei figli, stante la convivenza ed il mantenimento diretto dei predetti da parte del genitore;
era stato posto a carico della l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne e non economicamente Pt_1 autosufficiente con il versamento di un assegno mensile di €.200,00 ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nel corso del giudizio erano state disattese le istanze istruttorie formulate dalle parti ed il Tribunale di Napoli Nord, con la sentenza n. 4911/2023 aveva così deciso:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 9.7.1994 ad Afragola (NA) da e;
CP_1 Parte_1
b) dispone che versi mensilmente a , entro e non oltre il giorno cinque Parte_1 CP_1 di ogni mese, un assegno di euro 200,00 (duecento/00) a titolo di contributo al mantenimento della figlia , somma rivalutabile automaticamente ed annualmente in base agli indici ISTAT Persona_1
Foi;
c) dispone che contribuisca alle spese mediche non coperte dal servizio sanitario Parte_1 nazionale, a quelle scolastiche, ricreative ed a quelle straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia nella misura del 50 %, purché debitamente documentate;
Persona_1
d) rigetta la domanda di condanna al pagamento di un contributo al mantenimento del figlio NI avanzata dal ricorrente;
e) rigetta la domanda di condanna al pagamento di un assegno divorzile avanzata dalla resistente;
f) condanna al pagamento, in favore di , delle spese del giudizio…” Parte_1 CP_1
Avverso detta sentenza ha proposto appello la quale all'esito delle argomentazioni Parte_1 esposte, sulle quali si tornerà in seguito, ha coì concluso:
-dichiarare l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della moglie;
-rideterminare l'importo mensile del contributo economico da corrispondersi alla moglie in misura non inferiore ad euro 1.000,00 mensili;
- accertare e dichiarare l'inesistenza dei presupposti per la disposizione dell'assegno in favore della figlia a carico della signora Pt_1
- assegnare la casa coniugale alla appellante Pt_1
- con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Si è costituito il quale avverso l'appello proposto dalla ha preliminarmente CP_1 Pt_1 eccepito che la controparte aveva violato il divieto di proporre domande ed eccezioni nuove ed ancora di fornire nuovi mezzi di prova di cui all'art. 345 c.p.c.
Quanto sopra, con riferimento in particolare: alla richiesta di “assegnare la casa coniugale alla signora formulata per la prima volta in sede di gravame;
nonché alla produzione di documenti Pt_1 nuovi e di deduzioni altrettanto nuove, riguardanti l'immobile in Napoli alla Piazza Cumana n. 43 dalla stessa dapprima acquistato e poi rivenduto. Sulla scorta di quanto sopra il ha quindi CP_1 chiesto dichiararsi l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 345 c.p.c. della domanda di assegnazione della casa familiare, nonché delle eccezioni e della documentazione sopra menzionate.
Ancora il ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e nel CP_1 merito ha confutato le argomentazioni poste dalla controparte a sostegno del proposto gravame, evidenziandone l'infondatezza.
Il predetto ha inoltre sottolineato che la controparte nel giudizio di primo grado non aveva dato prova del proprio contributo o di eventuali sacrifici sopportati durante la vita coniugale per la formazione del patrimonio familiare, né di eventuali rinunce di concrete occasioni professionali-reddituali, limitandosi a richiedere un aumento dell'assegno di mantenimento fissato in sede di separazione, sebbene in possesso di mezzi adeguati per condurre una vita dignitosa, che le avevano permesso di acquistare addirittura un bene immobile in epoca successiva alla separazione e di procurarsi redditi dalla concessione dello stesso in locazione a terzi.
Il tutto, fermo restando che la non aveva provato la propria incapacità di procurarsi un reddito, Pt_1 né l'impossibilità oggettiva di trovare un'occupazione confacente alle proprie possibilità.
Il ha quindi concluso in via preliminare per l'accoglimento delle eccezioni proposte e nel CP_1 merito per il rigetto del gravame, con vittoria delle spese di lite.
Il presente procedimento si è svolto con le modalità della trattazione scritta per cui, depositate le note nelle quali le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive richieste, alla scadenza del previsto termine questo Collegio ha riservato la causa in decisione senza termini in quanto non previsti dal rito.
Tanto premesso, ritiene questa Corte di dover anzitutto ricordare che ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza di primo grado n. 4911/2023 emessa dal Tribunale di Napoli Nord per la parte in cui era stato posto a suo carico l'assegno di mantenimento in favore della figlia Persona_1 per l'importo di euro 200,00 mensili con rivalutazione istat, oltre al pagamento delle spese straordinarie per il 50% ed era stata rigettata la domanda da lei proposta volta ad ottenere il riconoscimento dell'assegno divorzile per un importo di euro 1000,00. La predetta ha inoltre chiesto l'assegnazione della casa coniugale.
In ragione di quanto sopra deve quindi ritenersi definitiva la sentenza in esame per la parte in cui ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti ed ha rigettato la domanda di condanna della al pagamento di un contributo al mantenimento del figlio NI, Pt_1 avanzata dal ricorrente. Prima di entrare nel merito delle questioni che ci occupano, ritiene questa Corte di dover esaminare l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., sollevata dell'appellato . CP_1
Detta eccezione non è fondata e va pertanto disattesa.
Si deve difatti rilevare che la Suprema Corte ( cfr. l'ordinanza resa a Sez.Un. n.36481/22 ) ha avuto modo di chiarire sull'argomento che: “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Ancora, la stessa Corte (cfr. Cass. ord. n. 2320/23 ) ha successivamente sottolineato che: “Essendo
l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti ed ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure”.
Tanto considerato in via di principio ritiene questa Corte che nel caso concreto la suddetta eccezione debba essere disattesa, in quanto dal gravame in esame ben possono evincersi gli elementi sopra richiamati, avendo la sufficientemente individuato il punto della decisione del primo giudice Pt_1 che intendeva confutare ed argomentato sostenendo la propria tesi finalizzata ad ottenerne la riforma.
In ordine poi alla eccezione formulata dal ex art. 345 c.p.c. ritiene questa Corte che la stessa CP_1 debba essere disattesa in quanto nel giudizio divorzile in appello, che si svolge secondo il rito camerale, di per sé caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, va esclusa la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario ed è quindi ammissibile l'acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie documenti, a condizione che sia assicurato un pieno e completo contraddittorio tra le parti ( cfr. Cass. ord.za n. 27234/20 ).
In ordine poi alla domanda avente ad oggetto l'assegnazione della casa familiare, la stessa può ritenersi ammissibile in ragione della prospettazione sostanzialmente economica posta a fondamento della stessa, fatte salve le considerazioni nel merito di cui in seguito. Tanto rilevato, si devono ora esaminare i motivi di gravame posti da a fondamento Parte_1 del gravame di cui si tratta:
1) riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della moglie, da corrispondersi in misura non inferiore ad euro 1.000,00 mensili.
Orbene, al fine di esaminare la suddetta doglianza è opportuno anzitutto ricordare che il Tribunale ha rigettato la domanda articolata dalla sul punto, evidenziando tra l'altro che quest'ultima non Pt_1 aveva provato di trovarsi nell'impossibilità oggettiva di procurarsi un reddito, circostanza questa che costituiva la precondizione logica e giuridica perché potesse valutarsi la sussistenza di una sperequazione reddituale tra le parti e le relative cause, con particolare riguardo alla funzione perequativo-compensativa dell'assegno. Quanto sopra, evidenziando la condivisibilità del provvedimento emesso dal giudice istruttore in ordine alle richieste di prova avanzate dalle parti, del resto non reiterate in sede di conclusioni. La inoltre non aveva fornito alcun elemento di Pt_1 conoscenza circa la propria posizione reddituale, mentre risultava dagli atti che la stessa era titolare di un appartamento poi rivenduto;
circostanza questa pacifica tra le parti.
Ancora va ricordato che a sostegno del motivo di gravame di cui si tratta l'appellante ha argomentato che nel corso del primo grado di giudizio aveva documentalmente provato la propria posizione economica depositando il modello isee relativo all'anno 2021 dal quale emergeva che i suoi redditi ammontavano ad euro 2.728,01. Aveva inoltre depositato l'estratto conto contributivo, dal quale emergeva un unico periodo lavorativo per la durata di nemmeno un mese nel 2016, sottolineando che da quanto sopra poteva evincersi che non aveva maturato alcuna esperienza lavorativa.
Il Tribunale tuttavia non aveva considerato che all'età di 52 anni non era in grado di trovare un lavoro, dopo aver dedicato l'intera vita alla famiglia e questo anche in virtù della totale assenza di titoli di studio e di curriculum adeguati. Nello stesso tempo il primo giudice non aveva tenuto conto dell'ausilio fornito dalla in favore dell'attività lavorativa dell'ex coniuge pur non avendo lei Pt_1 competenze specifiche, né aveva considerato la gestione delle incombenze domestiche e dell'allevamento dei figli, fatti questi che non erano stati contestati dalla controparte.
In ordine poi alla sua consistenza patrimoniale, la ha evidenziato che l'appartamento in Napoli Pt_1 alla Piazza Cumana n.43 acquistato nel 2017 con l'aiuto dei suoi genitori affinché potesse assicurarsi una piccola rendita, era stato rivenduto nel 2021 in quanto a causa del costante inadempimento dell'affittuario aveva maturato una debitoria per euro 44.571,00 derivata dal mancato pagamento del canone di locazione da parte del conduttore, dal mancato pagamento di una penale di euro 20.850 causata dalla mancata voltura dell'utenza del gas e di un'altra penale dello stesso importo per la mancata voltura delle utenze dell'energia elettrica, per cui era stata costretta a procedere alla vendita della suddetta unità abitativa, restituendo l'importo ricavato pari ad euro 33.000,00 ai propri genitori i quali avevano sovvenzionato l'acquisto dell'immobile.
Tanto premesso, ritiene questa Corte di dover anzitutto sottolineare, quanto all'argomento in esame, che i presupposti dell'assegno di separazione e di quello divorzile sono differenti, in quanto il primo presuppone la permanenza del vincolo coniugale e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi rispetto al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, mentre tale parametro non rileva con riferimento all'assegno divorzile, dovendo lo stesso essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario, alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Chiarito quanto sopra, al fine di esaminare la questione che ci occupa si ritiene opportuno rilevare che una recente pronunzia della Suprema Corte ( cfr. Cass. sent. n. 19670/2025 ), all'esito di un compiuto richiamo delle argomentazioni esposte nella nota sentenza resa dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite avente n. 18287/18, ha evidenziato che:
1) l'assegno di divorzio che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare che il coniuge che richiede l'assegno ha l'onere di dimostrare;
2) ove il coniuge richiedente l'assegno dimostri di avere contributo, in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in maniera esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli e/o mettendo a disposizione dell'altro coniuge sotto qualsiasi forma proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali al fine di contribuire ai bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, l'assegno deve essere riconosciuto ed adeguato in funzione perequativa, al contributo fornito dal richiedente e ciò, anche ove non sia provata la rinuncia da parte del richiedente a realistiche occasioni professionali-reddituali;
3) la mancata realizzazione professionale risulta incidere più propriamente sulla distinta funzione compensativa dell'assegno divorzile;
4) la determinazione dell'assegno divorzile in funzione perequativa assorbe anche l'eventuale profilo prettamente assistenziale.
In sostanza, con particolare riferimento alla funzione perequativo-compensativa dell'assegno in esame, va sottolineato che lo stesso sotto tale profilo va adeguato all'apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali- reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche o proprie risorse personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, restando di conseguenza assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale (Cass. n. 24795/2024).
Si deve inoltre tenere presente che il riconoscimento di detto assegno presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, ponendo rimedio, in presenza di tali presupposti, agli effetti derivanti dalla rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità (Cass. n. 32354/2024) mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive (Cass. n. 26520 del 11/10/2024).
Ciò posto si deve quindi accertare se vi sia uno squilibrio tra le condizioni economico-patrimoniali delle parti, se lo stesso sia o meno di modesta entità e se sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare.
Orbene, a tal proposito si deve rilevare - quanto al caso concreto - che la non risulta essere Pt_1 percettrice di reddito da lavoro ( cfr. il modello isee e l'estratto contributivo allegato in atti ) e del resto tale circostanza è stata riportata ( per il passato ) dallo stesso nel ricorso per la cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio, laddove ha riferito che in occasione degli accordi separativi era stato riconosciuto alla predetta un assegno di mantenimento pari ad euro 500,00 mensili in quanto dichiaratasi all'epoca non economicamente autosufficiente.
Nello stesso tempo, quanto all'attualità, il ha dedotto che successivamente alla separazione la CP_1 aveva lavorato come baby sitter, cassiera di supermercati, procacciatore commerciale ed altro, Pt_1 il più delle volte a nero ed ancora che aveva iniziato una convivenza stabile;
tali circostanze sono tuttavia rimaste del tutto sfornite di prova.
Diversamente il , ragioniere commercialista, libero professionista, ha riferito di percepire un CP_1 reddito da lavoro indicato in circa euro 1800,00 – 2000,00 che invero può presumersi sia di fatto maggiore se si considera che in sede di omologa della separazione il predetto si era impegnato al pagamento di complessivi euro 1500,00 mensili per il mantenimento della moglie e dei due figli oltre al 50% delle spese straordinarie per questi ultimi ed inoltre che la assegnazione della casa familiare non era stata disposta in suo favore. Va ancora evidenziato che rispetto all'epoca della separazione la posizione del ha subito delle CP_1 modifiche in melius in quanto egli non versa più l'assegno di mantenimento per il figlio NI, maggiorenne, divenuto indipendente e nemmeno per la figlia in quanto lo stesso è stato Persona_1 posto a carico della inoltre il predetto vive ormai da tempo nella abitazione familiare di sua Pt_1 proprietà e la lamentata riduzione degli introiti lavorativi non risulta di particolare rilievo.
Per quanto invece riguarda la va sottolineato che la predetta ha lasciato la casa coniugale ed è Pt_1 quindi onerata del pagamento di un canone di locazione pari ad euro 400,00 mensili ed inoltre è gravata del mantenimento della figlia per l'importo di euro 200,00 mensili oltre Persona_1 rivalutazione istat e spese straordinarie per il 50%.
Ancora, con riferimento alla posizione economica delle parti si deve rilevare che il è CP_1 proprietario esclusivo della abitazione familiare, mentre la allo stato non è proprietaria di beni Pt_1 immobili.
Va precisato sul punto che la predetta dopo la separazione, nel 2017, aveva acquistato ( a suo dire grazie all'aiuto economico da parte dei genitori, non documentato ) un bene immobile in Napoli alla via Cumana n. 43 di edilizia popolare A4, di vani 1,5 che aveva inizialmente concesso in locazione per poi procedere con la risoluzione del suddetto contratto a causa di debitorie ed inadempimenti del conduttore ( cfr la disdetta in atti ) e rivendere infine lo stesso immobile il 28.12.2021 per l'importo di euro 33.000,00 al fine di restituire quanto introitato agli stessi genitori.
Ciò posto si deve rilevare che, ove pure la predetta una volta venduto l'immobile avesse trattenuto per sé in tutto o in parte la somma ricavata dalla vendita, non avendo la stessa provato di aver restituito la relativa somma ai genitori, le posizioni economico – reddituali delle parti sarebbero comunque caratterizzate da un significativo squilibrio, che ben può ascriversi in via esclusiva o quantomeno prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare.
Va difatti rilevato che la si è sposata nel 1994 quando aveva 23 anni e che il primo figlio è nato Pt_1
l'anno successivo. La predetta, con diploma di istruzione tecnica in Amministrazione, Finanza e
Marketing ha riferito di non aver lavorato durante il matrimonio ( durato 22 anni ), fatta eccezione per l'aiuto dato al marito commercialista nel suo lavoro senza percepire reddito. Ebbene tale circostanza non contestata, in uno alla richiesta di un prestito per esigenze inerenti alla casa familiare sulla polizza Unipol intestata a lei (cfr in atti ) sono significative del contributo dato dalla stessa, coniuge più debole, ai bisogni della famiglia ed al sostegno per la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge.
Si deve a questo punto precisare che, come rilevato dalla Suprema Corte (cfr Cass. sent. n.
35434/2023), la natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costruzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda, ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio.». Sul tema dell'autoresponsabilità va ribadito, secondo quanto è stato chiarito di recente, che « l'autoresponsabilità deve (…) percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non comparire solo al momento della sua fine: dal primo momento di autoresponsabilità della coppia, quando all'inizio del matrimonio (o dell'unione civile) concordano tra loro le scelte fondamentali su come organizzarla e le principali regole che la governeranno;
alle varie fasi successive, quando le scelte iniziali vengono più volte ridiscusse ed eventualmente modificate, restando l'autoresponsabilità pur sempre di coppia. Quando poi la relazione di coppia giunge alla fine, l'autoresponsabilità diventa individuale, di ciascuna delle due parti: entrambe sono tenute a procurarsi i mezzi che permettano a ciascuno di vivere in autonomia e con dignità, anche quella più debole economicamente. Ma non si può prescindere da quanto avvenuto prima dando al principio di autoresponsabilità un'importanza decisiva solo in questa fase, ove finisce per essere applicato principalmente a danno della parte più debole»
Orbene, sulla scorta delle argomentazioni che precedono è opinione di questa Corte che nel caso di specie debbano ritenersi sussistenti i presupposti per il riconoscimento in favore della Pt_1 dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa e ciò in ragione dell'accertato squilibrio effettivo e di non modesta entità tra le posizioni economico-reddituali delle parti, nonché dell'apporto fornito dalla appellante alla vita familiare nel corso del matrimonio di significativa durata.
Tanto rilevato si ritiene di dover quantificare detto assegno in euro 300,00 mensili oltre rivalutazione istat, in considerazione degli elementi acquisiti e della presumibile difficoltà della a trovare una Pt_1 occupazione in ragione della sua età ( ad oggi 54 anni ) e della sua limitata capacità lavorativa.
2) accertare e dichiarare l'inesistenza dei presupposti per la disposizione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia , a carico della Persona_1 Pt_1
Al fine di esaminare la doglianza di cui si tratta va anzitutto ricordato che il giudice di primo grado ha ritenuto sussistente l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento della figlia
, maggiorenne ma non ancora indipendente. Lo stesso giudice ha inoltre sottolineato che Persona_1 la non aveva contestato la convivenza della figlia con il padre, per cui sussistevano i presupposti Pt_1 per l'accoglimento della domanda formulata dal , volta ad ottenere che venisse posto a carico CP_1 della madre l'obbligo di mantenimento di cui si tratta.
Ciò posto il primo giudice aveva quantificato in euro 200,00 mensili e nel 50% delle spese straordinarie il contributo da porre a carico della madre in favore della giovane , tenuto Persona_1 conto: delle esigenze di quest'ultima in ragione della sua età ( anni 25 ) e dei suoi impegni di studio, di vita e di relazione;
del fatto che i tempi di permanenza della predetta presso il genitore non convivente non erano valutabili, trattandosi di figlio maggiorenne, così come non lo erano i compiti domestici e di cura assunti dal predetto genitore ed ancora della circostanza che la aveva Pt_1 dichiarato di non svolgere alcuna attività lavorativa.
Tanto rilevato si deve ancora evidenziare che la a sostegno di tale doglianza ha posto in evidenza Pt_1 che non era titolare di alcun reddito e che doveva ricorrere all'aiuto dei genitori per il proprio sostentamento, risultando per lei difficoltoso il pagamento del canone mensile, così come delle spese per le utenze e del suo approvvigionamento alimentare, nonché il fatto che la figlia trascorreva presso di lei periodi di tempo equivalenti rispetto a quelli che trascorreva presso il padre, fermandosi quotidianamente a casa sua a pranzo ed a cena.
Orbene, ritiene questa Corte che detta doglianza non sia fondata e debba essere pertanto disattesa.
Tanto si afferma in quanto sulla scorta del disposto di cui agli artt. 147 e 315 bis c.c., entrambi i genitori hanno l'obbligo di mantenere, istruire, educare ed assistere moralmente i figli nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Nello specifico è incontestato tra le parti che la figlia , maggiorenne, non sia ancora autosufficiente economicamente, per cui l'obbligo Persona_1 di mantenimento della predetta da parte della madre, genitore non collocatario ha ad oggetto una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia.
Tanto rilevato si deve ancora sottolineare che la giurisprudenza è costante nel ritenere che anche il genitore disoccupato è obbligato a mantenere i figli. Neanche la perdita del lavoro costituisce oggettiva impossibilità di fare fronte alle obbligazioni economiche (Cass. sent. n. 39411/17 del
24.08.17). La Corte di Cassazione, infatti, ha stabilito il principio secondo il quale “il genitore separato o divorziato deve versare l'assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato”, sussistendo il dovere dell'obbligato di attivarsi ed impegnarsi ulteriormente nella ricerca di una occupazione, per essere in condizione di fare fronte agli impegni intrinseci alla scelta della genitorialità (cfr.. Cass ord. n.12283/24 ).
A quanto sopra deve aggiungersi che l'importo determinato dal primo giudice, oltre al 50% delle spese straordinarie, si ritiene congruo rispetto alle esigenze della figlia e proporzionato all'impegno assunto dall'altro genitore che con la stessa convive.
3-assegnazione della casa familiare alla Pt_1 Orbene, rileva questa Corte che a sostegno di tale domanda l'appellante ha evidenziato che la casa coniugale le era stata assegnata in sede di separazione, tuttavia era stata da lei lasciata a seguito di continue vessazioni psicologiche da parte dell'ex coniuge e della famiglia di lui.
Ancora, la privazione della casa coniugale subita dalla avrebbe dovuto comportare il Pt_1 riconoscimento di un assegno maggiore in favore della predetta e non certo l'eliminazione del contributo.
Tale motivo di gravame non è fondato e va pertanto disatteso.
Si deve difatti rilevare sull'argomento che l'assegnazione della casa familiare è finalizzata unicamente alla tutela della prole ed infatti la disciplina di cui all'art. 6, comma 6, l. n. 898 del 1970 risponde all'esigenza dei figli minori di preservare la continuità delle abitudini e delle relazioni domestiche nell'ambiente nel quale esse si sono sviluppate prima della separazione dei genitori.
La Suprema Corte ( cfr. la sentenza n. 1545/2006 ) ha difatti chiarito sull'argomento che in materia di separazione o divorzio, l'assegnazione della casa familiare, pur avendo riflessi anche economici, particolarmente valorizzati dall'art. 6, sesto comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (come sostituito dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74), è finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, e non può quindi essere disposta, come se fosse una componente degli assegni rispettivamente previsti dall'art. 156 cod. civ.
e dall'art. 5 della legge n. 898 del 1970, per sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, alle quali sono destinati unicamente i predetti assegni. Pertanto, anche nell'ipotesi in cui l'immobile sia di proprietà comune dei coniugi, la concessione del beneficio in questione resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti: diversamente, infatti, dovrebbe porsi in discussione la legittimità costituzionale del provvedimento, il quale, non risultando modificabile a seguito del raggiungimento della maggiore età e dell'indipendenza economica da parte dei figli, si tradurrebbe in una sostanziale espropriazione del diritto di proprietà, tendenzialmente per tutta la vita del coniuge assegnatario, in danno del contitolare.
In sostanza quindi l'assegnazione della casa coniugale non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma postula l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, mentre ogni questione relativa al diritto di proprietà di uno dei coniugi o al diritto di abitazione sull'immobile esula dalla competenza funzionale del giudice della separazione e va proposta con il giudizio di cognizione ordinaria.
Dalle considerazioni esposte deriva pertanto che, avendo la abbandonato la casa coniugale è di Pt_1 fatto venuta meno la convivenza con lei dei figli maggiorenni presso la suddetta abitazione a ciò conseguendo che il , proprietario esclusivo dell'abitazione di cui si tratta è rientrato nella piena CP_1 disponibilità della stessa.
Va inoltre sottolineato sull'argomento che la natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio, così come quelli attinenti al regime della separazione, postulano la possibilità di modularne la misura al sopravvenire di nuovi elementi di fatto. Si tratta difatti di statuizioni emesse "rebus sic stantibus", rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi. In sostanza, per quanto qui rileva, il provvedimento di assegnazione della casa familiare è revocabile in presenza di circostanze di fatto sopravvenute e, per quanto riguarda il caso di specie, della circostanza che la si è allontanata dalla abitazione familiare, trasferendosi altrove. Pt_1
La revoca della assegnazione della casa familiare alla appellante è pertanto legittima ed ampiamente condivisibile, per cui il motivo di gravame sin qui esaminato deve essere rigettato.
In ordine alle spese di lite ritiene questa Corte che, in ragione dell'oggetto dell'esito complessivo della controversia sussistano i presupposti per la integrale compensazione delle spese di lite, con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona, Famiglia e Minori – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_1 CP_1
4911/23 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, così provvede:
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto dispone che il versi a CP_1 [...]
a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di euro 300,00 entro e non oltre il Pt_1 giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione istat;
b) conferma nel resto la sentenza gravata;
c) compensa per intero tra le parti le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 16.7.2025
Il Presidente
(dott.ssa Efisia Gaviano)
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli - Sezione Persona, Famiglia e Minori - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Efisia Gaviano Presidente relatore
Dott.ssa Silvana Sica Consigliere
Dott.Stefano Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 51 del R.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto: appello avverso sentenza in materia di divorzio, vertente
TRA
nata a [...] il [...] ( cf ), elettivamente domiciliata Parte_1 CodiceFiscale_1 in Sant'Antimo alla via Matilde Serao n.13 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Puca (c.f.
) e dell'Avv. Angelina Sagliocco (c.f. ), che la C.F._2 C.F._3 rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente in virtù di procura in atti.
Per le comunicazioni: Fax: 0818335314, PEC: - Email_1
PEC: Email_2 appellante
E
nato a [...], il [...] (c.f. ), elettivamente CP_1 C.F._4 domiciliato in Casoria (NA), alla via Piave, n. 57, presso lo studio dell'Avv. NI Sito (c.f.
), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti. C.F._5
Per le comunicazioni fax 0817583728; pec: Email_3
appellato
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso reiterando le richieste di cui al proposto gravame, chiedendone l'accoglimento con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. L'appellato si è riportato ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni in essi rassegnate, confutando le argomentazioni di parte avversa e le richieste dalla stessa formulate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e avevano contratto matrimonio in data 09/07/1994 e dalla loro CP_1 Parte_1 unione erano nati i figli NI il 15.08.1995 e il 20.08.1998. Persona_1
Venuta meno l'affectio familiaris e divenuta pertanto non più proseguibile la vita in comune,
[...] aveva proposto ricorso per ottenere la separazione giudiziale dal coniuge e Pt_1 CP_1 nel corso del relativo giudizio di separazione, a seguito dell'accordo intervenuto tra le parti, con decreto del 17.03.2016 era stata pronunciata l'omologazione dei patti e delle condizioni di separazione che qui di seguito si riportano:
- la casa coniugale sita in Crispano (NA), alla via Torino, 22, di proprietà esclusiva del veniva CP_1 assegnata alla moglie, signora perché vi abitasse unitamente ai figli, ossia NI, già Pt_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e , ancora minore, affidata ad Persona_1 entrambi i genitori;
- veniva posto a carico del l'assegno di mantenimento di euro 500,00 per ciascun figlio, da CP_1 versare direttamente al primogenito per quanto riguardava la quota di quest'ultimo, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché l'assegno di mantenimento pari ad euro 500,00 in favore della Pt_1 dichiaratasi non autosufficiente economicamente.
Successivamente, con ricorso depositato il 3.11.2021 dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, CP_1
aveva chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti ed aveva
[...] chiesto altresì:
-che venisse revocata l'assegnazione della casa coniugale alla facente parte dell'accordo Pt_1 raggiunto in sede di separazione, in quanto la predetta se ne era allontanata in via definitiva stabilendo altrove la propria dimora;
- che venisse revocato l'assegno di mantenimento previsto a carico del Vitale per i figli NI e con lo stesso conviventi, ponendo a carico della l'obbligo di contribuzione al Persona_2 Pt_1 mantenimento dei figli in proporzione alle proprie sostanze, nella misura stabilita dal giudicante, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie;
- che venisse revocato l'assegno di mantenimento previsto in favore della non sussistendone Pt_1 più i presupposti, ovvero -in subordine- che ne venisse ridotto l'importo in ragione delle mutate circostanze di fatto e di diritto.
Spese vinte. A sostegno di quanto sopra il predetto aveva argomentato che in seguito alla separazione
[...] aveva svolto diverse attività lavorative, quale baby-sitter, cassiera di supermercati, Pt_1 procacciatore commerciale ed altro, sebbene il più delle volte in nero, riuscendo in tal modo a percepirne gli introiti senza rinunciare al mantenimento previsto in suo favore.
Ancora, in data 26.04.2017, ossia dopo la separazione, la resistente aveva acquistato un immobile sito in Napoli, alla via Cumana n. 43, concesso in locazione a terzi per l'importo mensile pari ad € 400,00, percependone i relativi frutti.
Inoltre, a far data dal mese di gennaio 2021 aveva definitivamente abbandonato la casa familiare, andando a vivere altrove insieme ad un altro uomo con il quale intratteneva da tempo una stabile relazione;
circostanza quest'ultima che comportava ipso iure la cessazione automatica del diritto a percepire qualsivoglia contribuzione da parte del coniuge, sul presupposto della stabilità del nuovo rapporto sentimentale che recideva definitivamente qualsiasi legame con la precedente vita matrimoniale.
Entrambi i figli della coppia vivevano stabilmente con il padre, il quale continuava a provvedere in via esclusiva ad ogni loro bisogno, sia di natura ordinaria che di natura straordinaria, mentre la Pt_1 ometteva di contribuire al mantenimento dei predetti pur godendo di una condizione economico- patrimoniale ben più florida di quella precedente in quanto percepiva ancora la somma mensile pari ad € 500,00 da parte del ricorrente a titolo di contributo al mantenimento del coniuge, prestava attività lavorativa – alternativamente in nero e dichiarata – percependone i guadagni, godeva della proprietà esclusiva dell'immobile sito in Napoli, alla via Cumana, 43 che, concesso in locazione, costituiva una rendita mensile per la resistente pari ad € 400,00.
Inoltre, stante l'attuale convivenza con il padre dei figli NI e , che ancora non Persona_1 avevano raggiunto l'indipendenza economica, l'assegno di mantenimento a carico del Vitale ed in favore dei predetti doveva essere revocato, mentre doveva essere stabilito l'obbligo di contribuzione al mantenimento ordinario e straordinario dei figli a carico della madre.
Infine, il deterioramento delle condizioni economico-patrimoniali del ricorrente ed il netto miglioramento delle sostanze economico-patrimoniali della unitamente alla stabile relazione Pt_1 intrattenuta da quest'ultima con un nuovo compagno, integravano le condizioni affinchè il giudice revocasse, sin da subito, la contribuzione prevista in sede di separazione in capo al ricorrente per il mantenimento del coniuge, per il venire meno di ogni presupposto di fatto e di diritto, prevedendo che nulla venisse disposto a titolo di assegno divorzile in suo favore.
Si era costituita la quale aveva argomentato che in costanza di matrimonio aveva Parte_1 collaborato con il coniuge presso il suo studio, riservandosi di agire in separata sede per le spettanze a lei dovute, mentre dal momento della separazione non aveva più avuto un lavoro, neppure part time, nonostante avesse continuato a sostenere diversi colloqui, ma considerata anche l'età, non era riuscita a trovare alcun tipo di occupazione.
Non aveva alcuna relazione stabile e viveva in una casa in affitto, pagando un canone di euro 450,00 mensili.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, grazie all'aiuto economico dei propri genitori aveva acquistato un piccolo appartamento a Fuorigrotta, sperando di poterne ricavare una piccola rendita, ma era stata costretta a risolvere il contratto con il conduttore moroso. Inoltre, non avendo potuto più contare sulla rendita sperata e non avendo rinvenuto subito un nuovo inquilino, era stata costretta a rivendere l'appartamento ed a restituire ai genitori le somme dagli stessi ricevute in prestito.
Per quanto atteneva ai figli, NI era attualmente architetto ed era autonomo lavorativamente;
in ogni caso sia lui sia la sorella , ora maggiorenne, erano liberi di trascorrere tutto il tempo Persona_1 che ritenevano opportuno sia con la madre che con il padre, fermo restando che lei non aveva la possibilità economica di provvedere al loro mantenimento, essendo assolutamente priva di reddito.
Inoltre, qualora il intendesse chiedere l'assegnazione della casa coniugale - oltre a dover CP_1 continuare a corrispondere l'assegno di mantenimento per la figlia e, se dovuto, anche al Persona_1 figlio NI – doveva essere condannato a corrispondere un assegno divorzile per la comparente di un importo non minore di euro 1.000,00 mensili.
La aveva quindi concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti richieste: Pt_1
- accertare e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in data
09.07.1994 in Afragola;
- stabilire un assegno divorzile di euro 1.000,00 in suo favore ed a carico del Vitale da versare entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
- confermare l'assegno di mantenimento in favore della figlia a carico del padre, da Persona_1 corrispondere direttamente alla figlia, ormai divenuta maggiorenne;
- disporre interamente a carico del padre, ove dovuto, l'assegno di mantenimento in favore del figlio, da versarsi direttamente nelle mani di quest'ultimo.
Spese vinte.
A seguito dell'udienza Presidenziale i coniugi erano stati autorizzati a continuare a vivere separati;
era stata revocata l'assegnazione della casa coniugale disposta in sede di separazione in favore di era stato confermato a carico del il pagamento a titolo di concorso nel Parte_1 CP_1 mantenimento della moglie dell'assegno mensile di €. 500,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT;
era stato revocato l'assegno di mantenimento a carico del padre ed in favore dei figli, stante la convivenza ed il mantenimento diretto dei predetti da parte del genitore;
era stato posto a carico della l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne e non economicamente Pt_1 autosufficiente con il versamento di un assegno mensile di €.200,00 ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nel corso del giudizio erano state disattese le istanze istruttorie formulate dalle parti ed il Tribunale di Napoli Nord, con la sentenza n. 4911/2023 aveva così deciso:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 9.7.1994 ad Afragola (NA) da e;
CP_1 Parte_1
b) dispone che versi mensilmente a , entro e non oltre il giorno cinque Parte_1 CP_1 di ogni mese, un assegno di euro 200,00 (duecento/00) a titolo di contributo al mantenimento della figlia , somma rivalutabile automaticamente ed annualmente in base agli indici ISTAT Persona_1
Foi;
c) dispone che contribuisca alle spese mediche non coperte dal servizio sanitario Parte_1 nazionale, a quelle scolastiche, ricreative ed a quelle straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia nella misura del 50 %, purché debitamente documentate;
Persona_1
d) rigetta la domanda di condanna al pagamento di un contributo al mantenimento del figlio NI avanzata dal ricorrente;
e) rigetta la domanda di condanna al pagamento di un assegno divorzile avanzata dalla resistente;
f) condanna al pagamento, in favore di , delle spese del giudizio…” Parte_1 CP_1
Avverso detta sentenza ha proposto appello la quale all'esito delle argomentazioni Parte_1 esposte, sulle quali si tornerà in seguito, ha coì concluso:
-dichiarare l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della moglie;
-rideterminare l'importo mensile del contributo economico da corrispondersi alla moglie in misura non inferiore ad euro 1.000,00 mensili;
- accertare e dichiarare l'inesistenza dei presupposti per la disposizione dell'assegno in favore della figlia a carico della signora Pt_1
- assegnare la casa coniugale alla appellante Pt_1
- con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Si è costituito il quale avverso l'appello proposto dalla ha preliminarmente CP_1 Pt_1 eccepito che la controparte aveva violato il divieto di proporre domande ed eccezioni nuove ed ancora di fornire nuovi mezzi di prova di cui all'art. 345 c.p.c.
Quanto sopra, con riferimento in particolare: alla richiesta di “assegnare la casa coniugale alla signora formulata per la prima volta in sede di gravame;
nonché alla produzione di documenti Pt_1 nuovi e di deduzioni altrettanto nuove, riguardanti l'immobile in Napoli alla Piazza Cumana n. 43 dalla stessa dapprima acquistato e poi rivenduto. Sulla scorta di quanto sopra il ha quindi CP_1 chiesto dichiararsi l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 345 c.p.c. della domanda di assegnazione della casa familiare, nonché delle eccezioni e della documentazione sopra menzionate.
Ancora il ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e nel CP_1 merito ha confutato le argomentazioni poste dalla controparte a sostegno del proposto gravame, evidenziandone l'infondatezza.
Il predetto ha inoltre sottolineato che la controparte nel giudizio di primo grado non aveva dato prova del proprio contributo o di eventuali sacrifici sopportati durante la vita coniugale per la formazione del patrimonio familiare, né di eventuali rinunce di concrete occasioni professionali-reddituali, limitandosi a richiedere un aumento dell'assegno di mantenimento fissato in sede di separazione, sebbene in possesso di mezzi adeguati per condurre una vita dignitosa, che le avevano permesso di acquistare addirittura un bene immobile in epoca successiva alla separazione e di procurarsi redditi dalla concessione dello stesso in locazione a terzi.
Il tutto, fermo restando che la non aveva provato la propria incapacità di procurarsi un reddito, Pt_1 né l'impossibilità oggettiva di trovare un'occupazione confacente alle proprie possibilità.
Il ha quindi concluso in via preliminare per l'accoglimento delle eccezioni proposte e nel CP_1 merito per il rigetto del gravame, con vittoria delle spese di lite.
Il presente procedimento si è svolto con le modalità della trattazione scritta per cui, depositate le note nelle quali le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive richieste, alla scadenza del previsto termine questo Collegio ha riservato la causa in decisione senza termini in quanto non previsti dal rito.
Tanto premesso, ritiene questa Corte di dover anzitutto ricordare che ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza di primo grado n. 4911/2023 emessa dal Tribunale di Napoli Nord per la parte in cui era stato posto a suo carico l'assegno di mantenimento in favore della figlia Persona_1 per l'importo di euro 200,00 mensili con rivalutazione istat, oltre al pagamento delle spese straordinarie per il 50% ed era stata rigettata la domanda da lei proposta volta ad ottenere il riconoscimento dell'assegno divorzile per un importo di euro 1000,00. La predetta ha inoltre chiesto l'assegnazione della casa coniugale.
In ragione di quanto sopra deve quindi ritenersi definitiva la sentenza in esame per la parte in cui ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti ed ha rigettato la domanda di condanna della al pagamento di un contributo al mantenimento del figlio NI, Pt_1 avanzata dal ricorrente. Prima di entrare nel merito delle questioni che ci occupano, ritiene questa Corte di dover esaminare l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., sollevata dell'appellato . CP_1
Detta eccezione non è fondata e va pertanto disattesa.
Si deve difatti rilevare che la Suprema Corte ( cfr. l'ordinanza resa a Sez.Un. n.36481/22 ) ha avuto modo di chiarire sull'argomento che: “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Ancora, la stessa Corte (cfr. Cass. ord. n. 2320/23 ) ha successivamente sottolineato che: “Essendo
l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti ed ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure”.
Tanto considerato in via di principio ritiene questa Corte che nel caso concreto la suddetta eccezione debba essere disattesa, in quanto dal gravame in esame ben possono evincersi gli elementi sopra richiamati, avendo la sufficientemente individuato il punto della decisione del primo giudice Pt_1 che intendeva confutare ed argomentato sostenendo la propria tesi finalizzata ad ottenerne la riforma.
In ordine poi alla eccezione formulata dal ex art. 345 c.p.c. ritiene questa Corte che la stessa CP_1 debba essere disattesa in quanto nel giudizio divorzile in appello, che si svolge secondo il rito camerale, di per sé caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, va esclusa la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario ed è quindi ammissibile l'acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie documenti, a condizione che sia assicurato un pieno e completo contraddittorio tra le parti ( cfr. Cass. ord.za n. 27234/20 ).
In ordine poi alla domanda avente ad oggetto l'assegnazione della casa familiare, la stessa può ritenersi ammissibile in ragione della prospettazione sostanzialmente economica posta a fondamento della stessa, fatte salve le considerazioni nel merito di cui in seguito. Tanto rilevato, si devono ora esaminare i motivi di gravame posti da a fondamento Parte_1 del gravame di cui si tratta:
1) riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della moglie, da corrispondersi in misura non inferiore ad euro 1.000,00 mensili.
Orbene, al fine di esaminare la suddetta doglianza è opportuno anzitutto ricordare che il Tribunale ha rigettato la domanda articolata dalla sul punto, evidenziando tra l'altro che quest'ultima non Pt_1 aveva provato di trovarsi nell'impossibilità oggettiva di procurarsi un reddito, circostanza questa che costituiva la precondizione logica e giuridica perché potesse valutarsi la sussistenza di una sperequazione reddituale tra le parti e le relative cause, con particolare riguardo alla funzione perequativo-compensativa dell'assegno. Quanto sopra, evidenziando la condivisibilità del provvedimento emesso dal giudice istruttore in ordine alle richieste di prova avanzate dalle parti, del resto non reiterate in sede di conclusioni. La inoltre non aveva fornito alcun elemento di Pt_1 conoscenza circa la propria posizione reddituale, mentre risultava dagli atti che la stessa era titolare di un appartamento poi rivenduto;
circostanza questa pacifica tra le parti.
Ancora va ricordato che a sostegno del motivo di gravame di cui si tratta l'appellante ha argomentato che nel corso del primo grado di giudizio aveva documentalmente provato la propria posizione economica depositando il modello isee relativo all'anno 2021 dal quale emergeva che i suoi redditi ammontavano ad euro 2.728,01. Aveva inoltre depositato l'estratto conto contributivo, dal quale emergeva un unico periodo lavorativo per la durata di nemmeno un mese nel 2016, sottolineando che da quanto sopra poteva evincersi che non aveva maturato alcuna esperienza lavorativa.
Il Tribunale tuttavia non aveva considerato che all'età di 52 anni non era in grado di trovare un lavoro, dopo aver dedicato l'intera vita alla famiglia e questo anche in virtù della totale assenza di titoli di studio e di curriculum adeguati. Nello stesso tempo il primo giudice non aveva tenuto conto dell'ausilio fornito dalla in favore dell'attività lavorativa dell'ex coniuge pur non avendo lei Pt_1 competenze specifiche, né aveva considerato la gestione delle incombenze domestiche e dell'allevamento dei figli, fatti questi che non erano stati contestati dalla controparte.
In ordine poi alla sua consistenza patrimoniale, la ha evidenziato che l'appartamento in Napoli Pt_1 alla Piazza Cumana n.43 acquistato nel 2017 con l'aiuto dei suoi genitori affinché potesse assicurarsi una piccola rendita, era stato rivenduto nel 2021 in quanto a causa del costante inadempimento dell'affittuario aveva maturato una debitoria per euro 44.571,00 derivata dal mancato pagamento del canone di locazione da parte del conduttore, dal mancato pagamento di una penale di euro 20.850 causata dalla mancata voltura dell'utenza del gas e di un'altra penale dello stesso importo per la mancata voltura delle utenze dell'energia elettrica, per cui era stata costretta a procedere alla vendita della suddetta unità abitativa, restituendo l'importo ricavato pari ad euro 33.000,00 ai propri genitori i quali avevano sovvenzionato l'acquisto dell'immobile.
Tanto premesso, ritiene questa Corte di dover anzitutto sottolineare, quanto all'argomento in esame, che i presupposti dell'assegno di separazione e di quello divorzile sono differenti, in quanto il primo presuppone la permanenza del vincolo coniugale e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi rispetto al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, mentre tale parametro non rileva con riferimento all'assegno divorzile, dovendo lo stesso essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario, alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Chiarito quanto sopra, al fine di esaminare la questione che ci occupa si ritiene opportuno rilevare che una recente pronunzia della Suprema Corte ( cfr. Cass. sent. n. 19670/2025 ), all'esito di un compiuto richiamo delle argomentazioni esposte nella nota sentenza resa dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite avente n. 18287/18, ha evidenziato che:
1) l'assegno di divorzio che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare che il coniuge che richiede l'assegno ha l'onere di dimostrare;
2) ove il coniuge richiedente l'assegno dimostri di avere contributo, in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in maniera esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli e/o mettendo a disposizione dell'altro coniuge sotto qualsiasi forma proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali al fine di contribuire ai bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, l'assegno deve essere riconosciuto ed adeguato in funzione perequativa, al contributo fornito dal richiedente e ciò, anche ove non sia provata la rinuncia da parte del richiedente a realistiche occasioni professionali-reddituali;
3) la mancata realizzazione professionale risulta incidere più propriamente sulla distinta funzione compensativa dell'assegno divorzile;
4) la determinazione dell'assegno divorzile in funzione perequativa assorbe anche l'eventuale profilo prettamente assistenziale.
In sostanza, con particolare riferimento alla funzione perequativo-compensativa dell'assegno in esame, va sottolineato che lo stesso sotto tale profilo va adeguato all'apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali- reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche o proprie risorse personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, restando di conseguenza assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale (Cass. n. 24795/2024).
Si deve inoltre tenere presente che il riconoscimento di detto assegno presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, ponendo rimedio, in presenza di tali presupposti, agli effetti derivanti dalla rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità (Cass. n. 32354/2024) mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive (Cass. n. 26520 del 11/10/2024).
Ciò posto si deve quindi accertare se vi sia uno squilibrio tra le condizioni economico-patrimoniali delle parti, se lo stesso sia o meno di modesta entità e se sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare.
Orbene, a tal proposito si deve rilevare - quanto al caso concreto - che la non risulta essere Pt_1 percettrice di reddito da lavoro ( cfr. il modello isee e l'estratto contributivo allegato in atti ) e del resto tale circostanza è stata riportata ( per il passato ) dallo stesso nel ricorso per la cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio, laddove ha riferito che in occasione degli accordi separativi era stato riconosciuto alla predetta un assegno di mantenimento pari ad euro 500,00 mensili in quanto dichiaratasi all'epoca non economicamente autosufficiente.
Nello stesso tempo, quanto all'attualità, il ha dedotto che successivamente alla separazione la CP_1 aveva lavorato come baby sitter, cassiera di supermercati, procacciatore commerciale ed altro, Pt_1 il più delle volte a nero ed ancora che aveva iniziato una convivenza stabile;
tali circostanze sono tuttavia rimaste del tutto sfornite di prova.
Diversamente il , ragioniere commercialista, libero professionista, ha riferito di percepire un CP_1 reddito da lavoro indicato in circa euro 1800,00 – 2000,00 che invero può presumersi sia di fatto maggiore se si considera che in sede di omologa della separazione il predetto si era impegnato al pagamento di complessivi euro 1500,00 mensili per il mantenimento della moglie e dei due figli oltre al 50% delle spese straordinarie per questi ultimi ed inoltre che la assegnazione della casa familiare non era stata disposta in suo favore. Va ancora evidenziato che rispetto all'epoca della separazione la posizione del ha subito delle CP_1 modifiche in melius in quanto egli non versa più l'assegno di mantenimento per il figlio NI, maggiorenne, divenuto indipendente e nemmeno per la figlia in quanto lo stesso è stato Persona_1 posto a carico della inoltre il predetto vive ormai da tempo nella abitazione familiare di sua Pt_1 proprietà e la lamentata riduzione degli introiti lavorativi non risulta di particolare rilievo.
Per quanto invece riguarda la va sottolineato che la predetta ha lasciato la casa coniugale ed è Pt_1 quindi onerata del pagamento di un canone di locazione pari ad euro 400,00 mensili ed inoltre è gravata del mantenimento della figlia per l'importo di euro 200,00 mensili oltre Persona_1 rivalutazione istat e spese straordinarie per il 50%.
Ancora, con riferimento alla posizione economica delle parti si deve rilevare che il è CP_1 proprietario esclusivo della abitazione familiare, mentre la allo stato non è proprietaria di beni Pt_1 immobili.
Va precisato sul punto che la predetta dopo la separazione, nel 2017, aveva acquistato ( a suo dire grazie all'aiuto economico da parte dei genitori, non documentato ) un bene immobile in Napoli alla via Cumana n. 43 di edilizia popolare A4, di vani 1,5 che aveva inizialmente concesso in locazione per poi procedere con la risoluzione del suddetto contratto a causa di debitorie ed inadempimenti del conduttore ( cfr la disdetta in atti ) e rivendere infine lo stesso immobile il 28.12.2021 per l'importo di euro 33.000,00 al fine di restituire quanto introitato agli stessi genitori.
Ciò posto si deve rilevare che, ove pure la predetta una volta venduto l'immobile avesse trattenuto per sé in tutto o in parte la somma ricavata dalla vendita, non avendo la stessa provato di aver restituito la relativa somma ai genitori, le posizioni economico – reddituali delle parti sarebbero comunque caratterizzate da un significativo squilibrio, che ben può ascriversi in via esclusiva o quantomeno prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare.
Va difatti rilevato che la si è sposata nel 1994 quando aveva 23 anni e che il primo figlio è nato Pt_1
l'anno successivo. La predetta, con diploma di istruzione tecnica in Amministrazione, Finanza e
Marketing ha riferito di non aver lavorato durante il matrimonio ( durato 22 anni ), fatta eccezione per l'aiuto dato al marito commercialista nel suo lavoro senza percepire reddito. Ebbene tale circostanza non contestata, in uno alla richiesta di un prestito per esigenze inerenti alla casa familiare sulla polizza Unipol intestata a lei (cfr in atti ) sono significative del contributo dato dalla stessa, coniuge più debole, ai bisogni della famiglia ed al sostegno per la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge.
Si deve a questo punto precisare che, come rilevato dalla Suprema Corte (cfr Cass. sent. n.
35434/2023), la natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costruzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda, ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio.». Sul tema dell'autoresponsabilità va ribadito, secondo quanto è stato chiarito di recente, che « l'autoresponsabilità deve (…) percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non comparire solo al momento della sua fine: dal primo momento di autoresponsabilità della coppia, quando all'inizio del matrimonio (o dell'unione civile) concordano tra loro le scelte fondamentali su come organizzarla e le principali regole che la governeranno;
alle varie fasi successive, quando le scelte iniziali vengono più volte ridiscusse ed eventualmente modificate, restando l'autoresponsabilità pur sempre di coppia. Quando poi la relazione di coppia giunge alla fine, l'autoresponsabilità diventa individuale, di ciascuna delle due parti: entrambe sono tenute a procurarsi i mezzi che permettano a ciascuno di vivere in autonomia e con dignità, anche quella più debole economicamente. Ma non si può prescindere da quanto avvenuto prima dando al principio di autoresponsabilità un'importanza decisiva solo in questa fase, ove finisce per essere applicato principalmente a danno della parte più debole»
Orbene, sulla scorta delle argomentazioni che precedono è opinione di questa Corte che nel caso di specie debbano ritenersi sussistenti i presupposti per il riconoscimento in favore della Pt_1 dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa e ciò in ragione dell'accertato squilibrio effettivo e di non modesta entità tra le posizioni economico-reddituali delle parti, nonché dell'apporto fornito dalla appellante alla vita familiare nel corso del matrimonio di significativa durata.
Tanto rilevato si ritiene di dover quantificare detto assegno in euro 300,00 mensili oltre rivalutazione istat, in considerazione degli elementi acquisiti e della presumibile difficoltà della a trovare una Pt_1 occupazione in ragione della sua età ( ad oggi 54 anni ) e della sua limitata capacità lavorativa.
2) accertare e dichiarare l'inesistenza dei presupposti per la disposizione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia , a carico della Persona_1 Pt_1
Al fine di esaminare la doglianza di cui si tratta va anzitutto ricordato che il giudice di primo grado ha ritenuto sussistente l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento della figlia
, maggiorenne ma non ancora indipendente. Lo stesso giudice ha inoltre sottolineato che Persona_1 la non aveva contestato la convivenza della figlia con il padre, per cui sussistevano i presupposti Pt_1 per l'accoglimento della domanda formulata dal , volta ad ottenere che venisse posto a carico CP_1 della madre l'obbligo di mantenimento di cui si tratta.
Ciò posto il primo giudice aveva quantificato in euro 200,00 mensili e nel 50% delle spese straordinarie il contributo da porre a carico della madre in favore della giovane , tenuto Persona_1 conto: delle esigenze di quest'ultima in ragione della sua età ( anni 25 ) e dei suoi impegni di studio, di vita e di relazione;
del fatto che i tempi di permanenza della predetta presso il genitore non convivente non erano valutabili, trattandosi di figlio maggiorenne, così come non lo erano i compiti domestici e di cura assunti dal predetto genitore ed ancora della circostanza che la aveva Pt_1 dichiarato di non svolgere alcuna attività lavorativa.
Tanto rilevato si deve ancora evidenziare che la a sostegno di tale doglianza ha posto in evidenza Pt_1 che non era titolare di alcun reddito e che doveva ricorrere all'aiuto dei genitori per il proprio sostentamento, risultando per lei difficoltoso il pagamento del canone mensile, così come delle spese per le utenze e del suo approvvigionamento alimentare, nonché il fatto che la figlia trascorreva presso di lei periodi di tempo equivalenti rispetto a quelli che trascorreva presso il padre, fermandosi quotidianamente a casa sua a pranzo ed a cena.
Orbene, ritiene questa Corte che detta doglianza non sia fondata e debba essere pertanto disattesa.
Tanto si afferma in quanto sulla scorta del disposto di cui agli artt. 147 e 315 bis c.c., entrambi i genitori hanno l'obbligo di mantenere, istruire, educare ed assistere moralmente i figli nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Nello specifico è incontestato tra le parti che la figlia , maggiorenne, non sia ancora autosufficiente economicamente, per cui l'obbligo Persona_1 di mantenimento della predetta da parte della madre, genitore non collocatario ha ad oggetto una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia.
Tanto rilevato si deve ancora sottolineare che la giurisprudenza è costante nel ritenere che anche il genitore disoccupato è obbligato a mantenere i figli. Neanche la perdita del lavoro costituisce oggettiva impossibilità di fare fronte alle obbligazioni economiche (Cass. sent. n. 39411/17 del
24.08.17). La Corte di Cassazione, infatti, ha stabilito il principio secondo il quale “il genitore separato o divorziato deve versare l'assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato”, sussistendo il dovere dell'obbligato di attivarsi ed impegnarsi ulteriormente nella ricerca di una occupazione, per essere in condizione di fare fronte agli impegni intrinseci alla scelta della genitorialità (cfr.. Cass ord. n.12283/24 ).
A quanto sopra deve aggiungersi che l'importo determinato dal primo giudice, oltre al 50% delle spese straordinarie, si ritiene congruo rispetto alle esigenze della figlia e proporzionato all'impegno assunto dall'altro genitore che con la stessa convive.
3-assegnazione della casa familiare alla Pt_1 Orbene, rileva questa Corte che a sostegno di tale domanda l'appellante ha evidenziato che la casa coniugale le era stata assegnata in sede di separazione, tuttavia era stata da lei lasciata a seguito di continue vessazioni psicologiche da parte dell'ex coniuge e della famiglia di lui.
Ancora, la privazione della casa coniugale subita dalla avrebbe dovuto comportare il Pt_1 riconoscimento di un assegno maggiore in favore della predetta e non certo l'eliminazione del contributo.
Tale motivo di gravame non è fondato e va pertanto disatteso.
Si deve difatti rilevare sull'argomento che l'assegnazione della casa familiare è finalizzata unicamente alla tutela della prole ed infatti la disciplina di cui all'art. 6, comma 6, l. n. 898 del 1970 risponde all'esigenza dei figli minori di preservare la continuità delle abitudini e delle relazioni domestiche nell'ambiente nel quale esse si sono sviluppate prima della separazione dei genitori.
La Suprema Corte ( cfr. la sentenza n. 1545/2006 ) ha difatti chiarito sull'argomento che in materia di separazione o divorzio, l'assegnazione della casa familiare, pur avendo riflessi anche economici, particolarmente valorizzati dall'art. 6, sesto comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (come sostituito dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74), è finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, e non può quindi essere disposta, come se fosse una componente degli assegni rispettivamente previsti dall'art. 156 cod. civ.
e dall'art. 5 della legge n. 898 del 1970, per sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, alle quali sono destinati unicamente i predetti assegni. Pertanto, anche nell'ipotesi in cui l'immobile sia di proprietà comune dei coniugi, la concessione del beneficio in questione resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti: diversamente, infatti, dovrebbe porsi in discussione la legittimità costituzionale del provvedimento, il quale, non risultando modificabile a seguito del raggiungimento della maggiore età e dell'indipendenza economica da parte dei figli, si tradurrebbe in una sostanziale espropriazione del diritto di proprietà, tendenzialmente per tutta la vita del coniuge assegnatario, in danno del contitolare.
In sostanza quindi l'assegnazione della casa coniugale non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma postula l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, mentre ogni questione relativa al diritto di proprietà di uno dei coniugi o al diritto di abitazione sull'immobile esula dalla competenza funzionale del giudice della separazione e va proposta con il giudizio di cognizione ordinaria.
Dalle considerazioni esposte deriva pertanto che, avendo la abbandonato la casa coniugale è di Pt_1 fatto venuta meno la convivenza con lei dei figli maggiorenni presso la suddetta abitazione a ciò conseguendo che il , proprietario esclusivo dell'abitazione di cui si tratta è rientrato nella piena CP_1 disponibilità della stessa.
Va inoltre sottolineato sull'argomento che la natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio, così come quelli attinenti al regime della separazione, postulano la possibilità di modularne la misura al sopravvenire di nuovi elementi di fatto. Si tratta difatti di statuizioni emesse "rebus sic stantibus", rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi. In sostanza, per quanto qui rileva, il provvedimento di assegnazione della casa familiare è revocabile in presenza di circostanze di fatto sopravvenute e, per quanto riguarda il caso di specie, della circostanza che la si è allontanata dalla abitazione familiare, trasferendosi altrove. Pt_1
La revoca della assegnazione della casa familiare alla appellante è pertanto legittima ed ampiamente condivisibile, per cui il motivo di gravame sin qui esaminato deve essere rigettato.
In ordine alle spese di lite ritiene questa Corte che, in ragione dell'oggetto dell'esito complessivo della controversia sussistano i presupposti per la integrale compensazione delle spese di lite, con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona, Famiglia e Minori – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_1 CP_1
4911/23 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, così provvede:
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto dispone che il versi a CP_1 [...]
a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di euro 300,00 entro e non oltre il Pt_1 giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione istat;
b) conferma nel resto la sentenza gravata;
c) compensa per intero tra le parti le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 16.7.2025
Il Presidente
(dott.ssa Efisia Gaviano)