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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/06/2025, n. 7467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7467 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Lavoro IV
n. 7434/2024 R.a.c.c.
Il giudice designato, dott.ssa Paola Crisanti nella causa
T R A
, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Parioli 12, Parte_1
presso lo studio degli avv.ti Anna Maria Calvano e Rosangela Musillo
che lo rappresentano e lo difendono per procura in atti;
ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Roma, via
Tibullo, 10, presso lo studio dell'avv. Rosalba Valenzano in virtù di procura depositata in atti;
resistente oggetto: dequalificazione, risarcimento danni;
conclusioni delle parti: come in atti;
all'udienza del 25 giugno 2025 ha pronunciato
SENTENZA
con motivazione contestuale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22 febbraio 2024 e ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma, quale giudice del lavoro,
l' per sentire: “1. condannare Controparte_1
l' al risarcimento del danno patrimoniale e Controparte_1
del danno non patrimoniale, nella misura determinata in euro € 135.910,60 quale valore parametrato al 50% dell'ultima retribuzione mensile base a far data dalla diffida del 30/07/2021 con retroattività decennale più i mesi successivi a detta data e fino alla ulteriore diffida del 07/04/2023, oltre gli ulteriori identici danni da calcolarsi a far data dalla ultima diffida fino a totale soddisfo, con interessi legali e rivalutazione monetaria o nella misura maggiore o minore che risulterà di giustizia.
2. In via subordinata, condannare la al Controparte_1
risarcimento del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale, nella misura determinata in euro € 90.607,06 quale valore parametrato al 1/3 dell'ultima retribuzione mensile base a far data dalla diffida del 30/07/2021 con retroattività decennale più i mesi successivi a detta data e fino alla ulteriore diffida del
07/04/2023, oltre gli ulteriori identici danni da calcolarsi a far data dalla ultima diffida fino a totale soddisfo, con interessi legali e rivalutazione monetaria o nella misura maggiore o minore che risulterà di giustizia.
3. In via ulteriormente subordinata, condannare l Controparte_1
al risarcimento del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale, nella
[...]
misura determinata in euro € 116.494,48 quale valore parametrato al 50% dell'ultima retribuzione mensile base, oppure alla somma di € 77.663,20 quale valore parametrato al 1/3 dell'ultima retribuzione mensile base a far data dalla diffida 07/04/2023 con retroattività decennale, oltre gli ulteriori identici danni da calcolarsi a far data dalla diffida fino a totale soddisfo, con interessi legali e rivalutazione monetaria o nella misura maggiore o minore che risulterà di giustizia.”
A fondamento della domanda ha premesso di prestare dal mese di Parte_1
maggio 2002 attività lavorativa subordinata a tempo indeterminato alle dipendenze dell , con la qualifica di infermiere professionale e Controparte_1
attuale inquadramento nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari del
CCNL- Relativo al personale del Comparto Sanità - Triennio 2019-2021, applicato in azienda (doc.1 allegato al ricorso), ex categoria D6, presso il Reparto di Chirurgia
Generale ed Oncologica e di essere stata adibita, fin dall'assunzione, presso tale reparto dove presta ancora oggi servizio;
ha esposto di avere sempre svolto attività lavorativa articolata su tre turni: 6:45/14:15- 13:45/21:15- 20:45/07:15; ha dedotto di avere svolto nel corso della propria attività lavorativa, suo malgrado, oltre ai compiti propri dell'infermiere, in modo ordinario e strutturato, anche compiti relativi alla c.d. assistenza diretta, cioè mansioni igienico-domestico-alberghiere di competenza degli
OSS, profilo professionale inferiore, del tutto mancante in organico;
ha esposto che dette mansioni erano state da lui svolte fino al marzo 2019, allorquando la CP_1
resistente avrebbe inserito la figura dell'O.S.S. nella struttura, ma solo durante il turno di mattina e durante il turno di pomeriggio lasciando, tuttavia, scoperto il turno notturno (ossia dalla 19:30 alle 07:30); ha dedotto che a causa della descritta carenza di OSS, ancora ad oggi, durante i turni di notte, era costretta a sopperire alle mansioni degli operatori socio sanitari;
ha esposto che tale situazione le aveva causato un danno da demansionamento, protrattosi per ben 22 anni, che non le avrebbe consentito “di coltivare ed incrementare la propria esperienza e competenza lavorativa specifica di infermiere vivendo, invece, la quotidiana mortificazione della propria immagine professionale”; tutto ciò premesso rassegnava le conclusioni sopra trascritte. Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio l Controparte_1
rilevando l'infondatezza della domanda proposta dalla
[...]
controparte, concludendo per il suo rigetto, con vittoria di spese di giudizio.
Istruita la causa in via documentale, la stessa era decisa all'odierna udienza con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Ritiene il giudicante che il ricorso non possa essere accolto.
Le ragioni che determinano l'infondatezza della domanda sono state espresse, con ampiezza di motivazioni, dalle sentenze della corte d'appello di Roma n. 867/2024 e n. 2192/2024 in fattispecie del tutto sovrapponibile a quella che forma oggetto del presente giudizio. Per tale ragione, le ragioni di quelle decisioni vengono in questa sede richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. C.p.c., poiché ritenute pienamente condivisibili dal giudicante. <risulta opportuno premettere la declaratoria contrattuale e il contenuto dell'attività infermieristica nonché di quelle interesse così come riportati anche nella sentenza impugnata. categoria d del ccnl riferimento sono inquadrati “i lavoratori che ricoprono posizioni lavoro richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche o gestionali in relazione ai titoli studio professionali conseguiti, autonomia responsabilità proprie, capacità organizzative, coordinamento caratterizzate da discrezionalità operativa” tra questi i collaboratori sanitari e, quindi, personale infermieristico cui al decreto ministeriale n. 739 1994.
Il citato DM definisce la figura professionale dell'infermiere come “l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica”, precisando che: “L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria” e che “L'infermiere: a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;
g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero- professionale.
4. L'infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca”.
Nella categoria A del CCNL, propria dell'Ausiliario Specializzato, sono invece compresi i lavoratori “che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità, nell'ambito di istruzioni fornite, riferita al corretto svolgimento della propria attività”.
L'Ausiliario Specializzato in particolare “svolge le attività semplici di tipo manuale che richiedono una normale capacità nella qualificazione professionale posseduta, quali ad esempio l'utilizzazione di macchinari e attrezzature specifici, la pulizia e il riordino degli ambienti interni ed esterni e tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiali in uso, nell'ambito dei settori o servizi di assegnazione, le operazioni elementari e di supporto richieste, necessarie al funzionamento dell'unità operativa...
L'ausiliario specializzato operante nei servizi socio -assistenziali provvede all'accompagnamento e allo spostamento dei degenti, in relazione alle tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unità operative interessate”.
La categoria B del CCNL in cui è compresa la figura dell'Operatore Tecnico addetto all'Assistenza (O.T.A.) è propria dei lavori che “richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima”. In particolare, l'O.T.A. “svolge attività alberghiere relative alla degenza comprese l'assistenza ai degenti per la loro igiene personale, il trasporto del materiale, la pulizia e manutenzione di utensili e apparecchiature”.
Tale livello di inquadramento comprende anche l'Operatore Socio -Sanitario (O.S.S.) il quale, in base all'Accordo Conferenza Stato Regioni del 22/2/2001 svolge
“l'attività indirizzata a: a) soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale sia sanitario;
b) favorisce il benessere e l'autonomia dell'utente” e che , oltre ai compiti dell'O.T.A.,
“sa garantire la raccolta e lo stoccaggio corretto dei rifiuti, il trasporto del materiale biologico sanitario, e dei campioni per gli esami diagnostici, secondo protocolli stabiliti;
sa svolgere attività finalizzate all'igiene personale, al cambio della biancheria, all'espletamento delle funzioni fisiologiche, all'aiuto nella deambulazione, all'uso corretto di presidi, ausili e attrezzature, all'apprendimento e mantenimento di posture corrette”.
Così come rilevato dal Tribunale l'O.S.S. coadiuva il personale medico e infermieristico nello svolgimento delle sue attività, dedicandosi, in ambito ospedaliero, ai bisogni primari del paziente, nonché alle attività igienico, domestico - alberghiere di quest'ultimo, e può essere considerata come una figura di supporto.
Così come rilevato dall'appellante, l'art. 49 del Codice Deontologico dell'infermiere prevede però che quest'ultimo “… nell'interesse primario degli assistiti, compensa le carenze ed i disservizi che possono eccezionalmente verificarsi nelle strutture in cui opera…”.
Deve quindi ritenersi gravante sull'infermiere l'obbligo di svolgere un'attività di compensazione sancito nell'interesse primario degli assistiti e dell'organizzazione del servizio con conseguente attribuzione agli infermieri professionali di un'ampia responsabilità su tutti gli aspetti igienico sanitari del reparto in cui operano.” (…)
“L'appellata non lamenta però il mancato svolgimento nel periodo in contestazione anche dell'attività infermieristica propria del suo inquadramento contrattuale, denunciando come dequalificante il fatto di avere provveduto in modo abituale e asseritamente “prevalente”, stante l'assenza di organico di personale ausiliario specializzato, anche alle mansioni proprie di tale figura professionale.
La sentenza di primo grado ha ritenuto la prevalenza dello svolgimento di tali mansioni in quanto svolte abitualmente in sostituzione delle figure professionali mancanti, ma si tratta di conclusioni che il Collegio non ritiene meritevoli di conferma alla stregua delle considerazioni che seguono.
Si richiamano i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore può essere adibito a mansioni accessorie inferiori rispetto a quelle di assegnazione, a condizione che sia garantito al lavoratore medesimo lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza, che le mansioni accessorie non siano completamente estranee alla sua professionalità e che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, restando ininfluente che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto alla integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività (cfr. Cass. n. 19419 del 17/9/2020; sempre nel senso della legittimità della adibizione del dipendente a mansioni inferiori “per esigenze di servizio”, sempre che sia assicurato in modo prevalente ed assorbente l'espletamento di quelle concernenti la qualifica di appartenenza cfr.
Cass. n. 4301 del 21/2 /2013). Nel corpo della motivazione la Suprema Corte puntualizza che nel pubblico impiego contrattualizzato “La tutela del lavoratore è assicurata: dall'esercizio, in modo prevalente ed assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza;
dalla assenza di una estraneità di carattere assoluto delle mansioni accessorie rispetto alla sua professionalità. In tale ipotesi, l'unica ulteriore condizione del legittimo esercizio da parte del datore di lavoro pubblico del potere di specificazione e/o conformazione dell'attività dovuta è costituita dalla esistenza di una obiettiva esigenza aziendale. Il fatto che le mansioni assegnate siano proprie di un profilo professionale di categoria meno elevata non costituisce, invece, un limite, in quanto detta eventualità è intrinseca nel carattere inferiore delle mansioni accessorie. Sono rimesse, poi, alla pubblica amministrazione, nell'esercizio di discrezionalità amministrativa, le scelte relative alla consistenza della pianta organica e dunque le valutazioni sulla opportunità di prevedere (o meno) in organico una o più figure del profilo inferiore. Ed anche nel caso di mancata copertura degli organici (ad esempio, per esigenze di finanza pubblica) verrebbe in rilievo il dovere di leale collaborazione del lavoratore, in attuazione non solo del principio di correttezza e buona fede di cui all'articolo 1375 cod.civ. ma anche dell'obbligo dei pubblici impiegati di tutelare l'intesse pubblico sotteso all'esercizio delle loro attività. I doveri posti a carico del dipendente pubblico dalla legge, dal codice di comportamento, dalla contrattazione collettiva tengono conto della particolare natura del rapporto di lavoro pubblico, ancorché contrattualizzato, che pone l'impiegato al «servizio della Nazione» (articolo 98, comma 1 Cost.) e, quindi, lo impegna ad ispirare la propria condotta al rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico, efficacemente riassunti nell'attuale versione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 54” (cfr.
Cass. 19419/2020 cit.).
In altre parole, non è sufficiente dedurre che l'adibizione a mansioni proprie degli ausiliari era stabile e continuativa perché volta a sopperire carenze di organico senza, però, fornire allegazioni specifiche idonee a fare ritenere che lo svolgimento abituale di tali mansioni fosse realmente e in concreto prevalente, anche sotto il profilo quantitativo, su quelle specifiche della qualifica infermiere in possesso dell'appellata.
Nel caso di specie l'appellata non ha lamentato il mancato svolgimento delle mansioni proprie della sua qualifica di infermiere, mansioni che, in assenza di allegazioni diverso tenore, deve affermarsi abbia continuato a svolgere, in via principale, anche nel periodo in contestazione, così come pure risulta dalla prova testimoniale assunta in primo grado>>. Proprio sul tema della prevalenza delle mansioni svolte, osserva il giudicante che nell'atto introduttivo del giudizio il riferimento a tale caratteristica è contenuta esclusivamente a pagina 15 dell'atto in questione, con riguardo a quanto espresso dalla Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19419 del 17.9.2020 e non invece al caso concreto riguardante l'odierna parte ricorrente.
A tale proposito, non può non rilevarsi, pertanto, l'assoluta genericità delle allegazioni svolte dal dipendente sul punto e, pertanto, tale difetto determina l'impossibilità di dare ingresso alla prova testimoniale relativa alle caratteristiche delle mansioni svolte dall'odierna parte ricorrente, non potendo l'eventuale esito positivo dell'istruttoria orale sopperire alla mancanza di allegazioni in ordine al carattere della prevalenza delle mansioni dequalificanti svolte dall'interessato in termini utili rispetto a quanto forma oggetto del presente giudizio.
Peraltro, le citate pronunce della Corte d'appello hanno inoltre evidenziato quanto segue: “Infine, la Corte rileva che la parte ha descritto del tutto genericamente il danno alla professionalità asseritamente patito e, soprattutto, i criteri in base ai quali è giunta a quantificarlo. Espressioni come “L'infermiere prevalentemente adibito a compiti propri del personale inferiore con inquadramento non infermieristico, subisce un'evidente nocumento alla propria immagine professionale, una lesione della propria identità personale, in altre parole una lesione di un diritto fondamentale della persona, consistente nella rappresentazione che di lui ha la collettività e nel caso di specie di fronte ai pazienti la ricorrente, infermiera professionale, che dovrebbe coordinare, organizzare e formare le risorse di supporto, si è trovata costretta a sostituire in tutto e per tutto le figure subalterne , che dovrebbero essere presenti in modo omogeneo per tutto il turno e risultato invece palesemente assenti, determinando tale dequalificazione una vera e propria mortificazione della lavoratrice, la cui immagine è legata a ciò che costantemente fa” (così l'originario ricorso introduttivo), o l'affermare che le mansioni dequalificanti hanno determinato per la lavoratrice, una vera e propria mortificazione azzerando in toto la professionalità e la competenza acquisite in anni di sacrifici e di studio sono generiche ed affatto inidonee a determinare quale sia il danno asseritamente subito.
Ne consegue l'impossibilità di dimostrare l'esistenza e la consistenza del danno lamentato, con conseguente rigetto della domanda.
Sussiste invero un onere di specifica allegazione del danno subito da parte del lavoratore che lamenta un demansionamento (ossia un inadempimento datoriale) solo parziale, trattandosi non di sottrazione delle mansioni qualificanti e tipiche della professionalità acquisita e del suo inquadramento contrattuale ma piuttosto dell'assegnazione, in parallelo ed in aggiunta, di altri compiti, peraltro comunque, in larga parte ad esse strumentali e complementari in quanto attinenti alla sfera di assistenza del paziente.>>.
Prova di tanto, peraltro, si trae anche a quanto affermato a pagina 2 del ricorso ove è scritto: “La signora fin dalla sua assunzione, maggio 2002, e quindi per ben Pt_1
22 anni, oltre ai propri compiti di infermiere, è stata costretta a svolgere anche la c.d. assistenza diretta, cioè mansioni “igienico domestiche-alberghiere” di competenza di un profilo professionale inferiore al proprio almeno di 2 categorie, gli OSS, personale assente totalmente fino ad aprile 2019.” Da tale affermazione, pertanto, risulta inequivocabilmente che l'odierna parte ricorrente oltre a svolgere le mansioni per le quali è stata assunta (e cioè quelle di infermiere) ha svolto anche mansioni riguardanti la cosiddetta assistenza diretta del paziente, da ritenere pienamente legittime alla luce delle considerazioni espresse dalla Corte di appello di Roma sopra riportate, ritenute pienamente condivisibili dal giudicante.
Ciò, < assistenza risultavano necessitate dalla cronica carenza di personale presso il reparto ove il lavoratore prestava servizio (con conseguente insorgere dei doveri di supplenza imposti dal codice deontologico) e della ulteriore considerazione che una parte rilevante di tali mansioni (quali ad esempio, l'alimentazione e la movimentazione del paziente immobilizzato a letto o comunque non autosufficiente, al fine ad es. di provvedere alla sua igiene personale o allo spostamento dal letto alla barella viceversa) ben possono dirsi strettamente complementari rispetto all'attività dell'infermiere (presupponendo un bagaglio di nozioni necessarie a non causare, attraverso tale attività, lesioni al paziente) e quindi non dequalificanti (in quanto comunque ricomprese in quelle proprie dell'attività infermieristica), mentre solo alcuni dei compiti descritti nel ricorso (quali ad esempio il trasporto del paziente o mansioni tipicamente alberghiere quali il rifacimento dei letti) possono ritenersi propri esclusivamente delle qualifiche inferiori in quanto del tutto estranei alla professionalità propria dell'infermiere, mansioni queste ultime il cui svolgimento, nel complessivo contesto precedentemente descritto, deve però ritenersi marginale e tale da non integrare l'illecito demansionamento dedotto.>>.
Per tutte le ragioni sin qui evidenziate il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite devono essere compensate in ragione dell'esistenza di giurisprudenza contrastante sulla materia oggetto di giudizio.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- Rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Roma, 25.6.2025 Il Giudice
dott.ssa Paola Crisanti