Decreto 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, decreto 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
n. 10225/2024 r.g.a.c.
Tribunale Ordinario di Perugia
Seconda sezione Civile
Ufficio della volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone EI seguenti magistrati: dott. Andrea Ausili Presidente dott. Giulia Maria Lignani Giudice dott. Luca Marzullo Giudice Relatore est.
all'esito della camera di consiglio del 25.3.2025 nel procedimento per al n. r.g.v.g. 10225/2024 promosso da:
- (C.F. ) con il patrocinio CP_1 Controparte_2 C.F._1 dell'avv. CENNAMO DIEGO e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CENNAMO DIEGO ANNA - N.Q. (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. elettivamente Controparte_3 domiciliato in pr
- N.Q. (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. elettivamente CP_4 Controparte_5 to in pr
Istante/i In relazione all'eredità accettata con beneficio d'inventario di Controparte_6
Rilevato che gli istanti hanno rappresentato che in data 17.2.2024 si è aperta la successione della sig.ra Controparte_6 rilevato ancora che gli istanti hanno rappresentato che nel patrimonio relitto in favore EI minori la quota pari ad 1/4 ciascuno dell'immobile sito in AS MB (PG) in via delle Fosse Ardeatine n.20 censito catastalmente al foglio 4 num. 582 sub 16 e relativa pertinenza censita catastalmente al foglio 4 num. 582 sub 42; meglio descritto in atto di provenienza in data 17 febbraio 2020 per notaio Dottoressa Repertorio n. 142 Raccolta n.101; Persona_1 rilev a rappresentato di essersi trasferito in Lusciano (CE), anche al fine di ricevere un adeguato supporto, sia morale che organizzativo, nella gestione EI minori sicché l'immobile costituisce, allo stato, un costo per la relativa manutenzione e gestione dello stesso;
rilevato che l'istante ha rappresentato che l'immobile è stato stimato in un importo compreso tra
€ 120.000,00 ed € 130.000,00 e che, a seguito di richiesta di integrazione documentale, è stata prodotta una perizia giurata da cui risulta un valore di € 135.000,00; rilevato che a fronte di tale valore è pervenuta offerta di acquisto dell'immobile al prezzo di € 142.000,00, dunque ad un prezzo maggiore rispetto alla perizia;
considerato come in tema di liquidazione dell'eredità accettata con beneficio d'inventario, l'autorizzazione per la vendita di beni al fine di liquidare il patrimonio ereditario sia preordinata al solo scopo di valutare la necessità o l'utilità e convenienza della vendita stessa, in relazione ai prezzi di mercato, restando perciò in capo all'istante l'onere di fornire al giudice gli elementi occorrenti per la sua valutazione;
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ritenuto, alla luce di quanto precede, che la vendita appare rispondere all'interesse degli eredi beneficiati tenuto conto dello stato di conservazione del bene, siccome rappresentato in perizia, e del prezzo offerto, superiore al valore di stima, e dell'avvenuto trasferimento, fuori Regione, del nucleo familiare, per effetto del quale tale il bene diviene foriero di costi di gestione;
rilevato, altresì, in punto di diritto che la competenza ad autorizzare la vendita di immobili ereditari del minore soggetto alla potestà EI genitori appartiene al giudice tutelare del luogo di residenza del minore, a norma dell'art. 320 c.c., comma 3, unicamente per quei beni che, provenendo da una successione ereditaria, si possano considerare acquisiti definitivamente al patrimonio del minore;
laddove l'autorizzazione spetta, sentito il giudice tutelare, al tribunale del luogo dell'apertura della successione, in virtù dell'art. 747 cod. proc. civ., comma 1 tutte le volte in cui il procedimento dell'acquisto iure hereditario non si sia ancora esaurito, come quando sia pendente la procedura di accettazione con beneficio d'inventario: e ciò sia perché in tal caso l'indagine del giudice non è limitata alla tutela del minore, alla quale soltanto è circoscritta dall'art. 320 cod. civ., ma si estende a quella degli altri soggetti interessati alla liquidazione dell'eredità, sia perché altrimenti si determinerebbe una disparità di trattamento fra minori in potestate e minori sotto tutela, riguardo alla diversa competenza a provvedere per i primi (giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 cod. civ.) ed i secondi (tribunale quale giudice delle successioni in base all'art. 747 cod. proc. civ.) (Cass., Sez. 1, 7 aprile 1997, n. 2994; Cass., Sez. 1, 10 ottobre 2002, n. 14477; cfr. altresì Cass. civ. sez. II, 27 luglio 2012, n. 13520); dato atto del provvedimento del Giudice Tutelare;
rilevato che l'istante dà atto che in sede di stipula dell'atto di vendita dell'immobile, parte del ricavato verrà immediatamente impiegato per la disposizione di pagamento a favore della banca creditrice/mutuante, NT EI HI di NA (che pare costituire la sola passività dell'eredità relitta), per la somma utile all'estinzione del residuo mutuo e necessaria alla cancellazione della iscrizione ipotecaria laddove, quanto alla residua somma, la stessa verrà ripartita secondo disposizione testamentaria in misura pari al 50% al sig. e 50% diviso in parti uguali, 25% Controparte_7 ciascuno, ai piccoli AN e CP_4 ritenuto, in conclusi i poter autorizzare la vendita dell'immobile, osservandosi unicamente che esulano dal presente provvedimento determinazioni in ordine alla gestione del ricavato, rimessa agli istanti, dandosi unicamente atto che il ricavato della vendita del bene costituisce attivo ereditario che potrebbe dover essere destinato al soddisfacimento di eventuali pesi dell'eredità; ritenuto pertanto di invitare l'istante a dare evidenza dell'operazione compiuta avuto riguardo all'estinzione della posizione del creditore ipotecario, ai sensi dell'art. 499 c.c.;
P.Q.M.
Letti ed applicati gli artt. 493 c.c., 747 c.p.c. Il Tribunale, in composizione collegiale:
➢ autorizza la vendita del bene immobile sito in AS MB (PG) in via delle Fosse Ardeatine n.20 censito catastalmente al foglio 4 num. 582 sub 16 e relativa pertinenza censita catastalmente al foglio 4 num. 582 sub 42; meglio descritto in atto di provenienza in data 17 febbraio 2020 per notaio Dottoressa Repertorio n. 142 Raccolta n.101 ad un Persona_1 prezzo non inferiore ad € 142.000,00.
➢ invita l'istante a dare evidenza dell'operazione compiuta avuto riguardo all'estinzione della posizione del creditore ipotecario.
Perugia, li 01/04/2025
Il Relatore Il Presidente
(dott. Luca Marzullo) (dott. Andrea Ausili)
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