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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 2107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2107 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc per il giorno 18.2.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4288/2023 del ruolo generale vertente tra
, rapp.to e difeso dall' avv. NUCIFERO GIOVANNI, con cui è Parte_1 domiciliato telematicamente ricorrente
e rapp.ta e difesa dall' avv. FASCIANO GIANLIVIO, con cui è elett.te CP_1 domiciliata come in atti resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 3.3.2023, l'istante di cui in epigrafe, premesso che prestava attività di lavoro subordinata, a far data dal 01.09.1997, come operatore ecologico addetto alla raccolta dei rifiuti presso il Comune di Monte di Procida (Na) ed in forza della clausola sociale di riassorbimento del personale, sancita dall'art. 6 del C.C.N.L. Fise (doc. n 2), a far data dal 01.01.2013 passava CP_2 alle dipendenze della nuova società appaltatrice del servizio, (doc. CP_1
n 3); che, in particolare, svolgeva le mansioni di operatore ecologico, livello A3
CCNL, provvedendo al servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nel Comune di
Monte di Procida, osservando l'orario di lavoro dalle ore 6.00 alle ore 12,20 per 6 giorni a settimana;
che svolgeva la propria prestazione lavorativa anche nei giorni festivi infrasettimanali;
che il trattamento economico da corrispondere ai lavoratori, sia pubblici che privati, per l'attività resa nei giorni festivi infrasettimanali è disciplinato dall'art. 5 L. 260/1949, come modificato dalla L.
90/54; che, accanto alle disposizioni legislative richiamate, assume rilievo la normativa contrattuale di cui al CCNL Fise Assoambiente applicato dalla società convenuta, che all'art. 22, relativo al trattamento economico del lavoro svolto nelle festività infrasettimanali stabilisce che:” al personale che presti la propria opera nei giorni festivi di cui all'art. 21 comma 1 lett b) e c) è assicurata una prestazione di durata non inferiore a quella dell'orario normale di lavoro. Il relativo trattamento maggiorato ai sensi dell'art. 20, si aggiunge al normale trattamento contrattualmente dovuto”; che, la società convenuta sino al mese di novembre
2017, a fronte dell'attività lavorativa resa nei giorni festivi infrasettimanali, provvedeva a dare applicazione al dettato normativo corrispondendo al lavoratore la cosiddetta “doppia giornata”, erogando sia il trattamento economico ordinario, contraddistinto in busta paga dal codice 1, ossia € 76,31 x 26 gg. lavorati e la relativa maggiorazione per il lavoro straordinario festivo, sia l'ulteriore voce
“festività retribuita” contraddistinta in busta paga dal codice 9, ossia € 76,31 per ciascun giorno festivo infrasettimanale lavorato nel corrispondente mese di paga, come si evince dalle buste paga antecedenti al novembre 2017 (doc. n. 4) che, a decorrere dal mese di dicembre 2017 la , in maniera arbitraria e in assenza CP_1 di qualunque consultazione del sindacato, per le prestazioni lavorative rese nei giorni festivi infrasettimanali, corrispondeva soltanto la retribuzione ordinaria, contraddistinta dal codice 1 con la maggiorazione per lavoro straordinario festivo, mentre non pagava più la voce “festività retribuita”, codice 9, ossia la cosiddetta
“doppia giornata” come si evince dalle buste paga depositate;
che, dal mese di dicembre 2017 sino ad oggi, pur prestando attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali, percepiva esclusivamente il trattamento economico ordinario non percependo più alcuna somma a titolo di festività retribuita.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare
l'illegittimità della omessa erogazione da parte della a decorrere dal CP_1
01.12.2027 del trattamento economico previsto dalla L. 260/49 ed art. 20 e 22
CCNL per il lavoro reso dal ricorrente nei giorni festivi infrasettimanali;
per l'effetto condannare la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di €. 4.229,23, di cui € 3.916,24 per differenze per il lavoro festivo ed €.312,99 per differenze sul TFR, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dalla maturazione di ciascun credito all'effettivo soddisfo;
condannare infine la al pagamento delle spese CP_1 diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al procuratore che si dichiara anticipatario di tutte le spese”.
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio la società convenuta chiedendo: “1) accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda per i motivi di cui alla presente memoria e per l'effetto accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto del Sig. nei confronti di al riconoscimento Parte_1 CP_1 dell'indennità per le festività maturate e di tutte le altre differenze retributive reclamate in ricorso;
2) in via del tutto gradata, provvedere anche a mente di quanto previsto dall'art. 22 del CCNL di settore in combinato con l'art. 20, fornendo
l'interpretazione autentica della norma con ogni conseguente applicazione anche a mente di quanto previsto dall'art. 420 bis c.p.c. 3) in ogni caso condannare il lavoratore al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa”.
La domanda è fondata e, come tale, può essere accolta.
Va osservato che con riferimento alla medesima questione portata all'attenzione della scrivente sono, di recente, intervenute varie sentenze ( cfr. ex multis sent. Per_ n.46/2022 dott.ssa e sent. n.4902/2024 dott. ), che hanno vagliato Per_1 la identica questione oggetto del presente giudizio: il decisum appare certamente condivisibile e questo giudice ritiene, dunque, di prestare adesione al medesimo, come consentito dall'art. 118 disp. att. c.p.c., secondo la previsione introdotta dall'art. 52, co. 5, della legge n. 69 del 2009.
Inoltre, la questione per cui è causa è stata oggetto di pronuncia della Corte di
Cassazione con la sentenza del 22/05/2024, n. 14246.
Ed invero, il CCNL di settore prevede espressamente all'articolo 20 la disciplina per il “Lavoro nei giorni festivi”: 5. “Si considera lavoro festivo quello autorizzato e compiuto nei giorni festivi individuati dall'art. 21, comma 1. Il lavoratore è tenuto a svolgere la prestazione lavorativa anche nei giorni festivi, richiesta dall'azienda in base a previsioni contenute nel contratto di servizio o derivanti da specifiche richieste della committenza. Al comma 6 è previsto: “Le prestazioni di lavoro festivo sono compensate con la retribuzione individuale oraria maggiorata delle seguenti percentuali: - festivo diurno: 50%; - festivo notturno: 75%.
Tale retribuzione è stata, pacificamente, corrisposta.
Al successivo articolo 22 che: “1. Al personale che presti la propria opera nei giorni festivi di cui all'art. 21 comma 1, lett. b) e c), è assicurata una prestazione di durata non inferiore a quella dell'orario normale di lavoro. Il relativo trattamento, maggiorato ai sensi dell'art. 20, si aggiunge al normale trattamento contrattualmente dovuto.
2. Al personale che sia chiamato in servizio nel prestabilito giorno di riposo settimanale domenicale ovvero di riposo settimanale compensativo è riconosciuto il trattamento di cui all'art. 25, comma 4.
L'assunto su cui si fonda la pretesa del ricorrente/opposto è che l'attività lavorativa prestata nelle festività infrasettimanali dal lavoratore turnista debba essere retribuita non soltanto con la maggiorazione prevista dall'articolo 20,
COMMA 6°, del CCNL di settore (FISE ASSOAMBIENTE) ma altresì con l'ulteriore retribuzione, a titolo di riposo settimanale obbligatoriamente dovuto previsto dall'art. 22 del CCNL cit.
In particolare, secondo l'opposto, lo stesso avrebbe diritto a ricevere una quota di retribuzione corrispondente alla festività retribuita in aggiunta alla retribuzione ordinaria e alla maggiorazione per il lavoro festivo.
Occorre quindi partire dalla disamina dell''articolo 22 del CCNL di settore, richiamato dal ricorrente, che al primo comma stabilisce: “Al personale che presti la propria opera nei giorni festivi di cui all'art.21 comma 1, lett. B) e c) è assicurata una prestazione di durata non inferiore a quella dell'orario normale di lavoro. Il relativo trattamento, maggiorato ai sensi dell'art.20, si aggiunge al normale trattamento contrattualmente dovuto.” Ai sensi del successivo comma 2 è, poi, stabilito: “Al personale che sia chiamato in servizio nel prestabilito giorno di riposo settimanale domenicale ovvero di riposo settimanale compensativo è riconosciuto il trattamento di cui all'art. 25, comma 4.”: in tale ultimo caso, il lavoratore è retribuito anche con la “maggiorazione di lavoro straordinario festivo per le ore effettivamente lavorate” (v. art. 25, comma 4, del CCNL di settore).
Giova, tuttavia, rilevare che, nel caso di specie, il ricorrente non ha allegato di aver reso la propria prestazione lavorativa in giornata festiva destinata al riposo settimanale, quale presupposto di cui all'ulteriore trattamento retributivo previsto dalla normativa cit. ma unicamente di aver svolto una prestazione lavorativa in un giorno festivo.
Oggetto della presente controversia è quindi la esatta determinazione della retribuzione per il lavoro prestato nelle giornate festive.
Ai sensi del quinto comma dell'art.20 del CCNL settore Fise “Si CP_2 considera lavoro festivo quello autorizzato e compiuto nei giorni festivi individuati dall'art.21, comma 1. Il lavoratore è tenuto a svolgere la prestazione lavorativa anche nei giorni festivi, richiesta dall'azienda in base a previsioni contenute nel contratto di servizio e/o derivanti da specifiche richieste dalla committenza”.
Il comma sesto dell'art.20 prevede una maggiorazione per il lavoro reso nei giorni festivi di cui all'art.21.
Ai sensi dell'art.22 lettera A) comma primo: “al personale che presti la propria opera nei giorni festivi di cui all'art.21 comma 1, lett. b) e c) – ed è il caso di specie-
è assicurata una prestazione di durata non inferiore a quella dell'orario normale di lavoro. Il relativo trattamento, maggiorato ai sensi dell'art.20, si aggiunge al normale trattamento contrattualmente dovuto”.
Dalla lettura sistematica delle disposizioni di cui all'art.22 si evince che, ferma restando la retribuzione individuale oraria maggiorata ai sensi dell'art.20, ove il lavoratore presti la propria attività, specificatamente nei giorni coincidenti con le festività, civili e religiose, espressamente elencate all'art.21 lett. b) e c) (dunque escluse le domeniche ed i giorni destinati a riposo compensativo) spetta in sostanza una doppia retribuzione, della quale una sola delle due componenti ottiene la maggiorazione ai sensi dell'art.20. Diversamente argomentando, si accederebbe alla tesi paradossale secondo la quale nei casi in cui, come stabilito dal comma 4, la stessa festività di cui alla elencazione citata coincida con la domenica, giorno destinato al riposo settimanale, il lavoratore, che benefici di detto riposo, fruisca di una “quota giornaliera di retribuzione globale da aggiungersi al normale trattamento contrattualmente dovuto”, dunque di un trattamento retributivo complessivo, in relazione a quel giorno, superiore a quello spettante nell'ipotesi in cui in quello stesso giorno, invece, lo stesso lavoratore presti servizio. Analogamente accadrebbe ove una delle festività di cui sopra cadesse nella giornata destinata a riposo settimanale compensativo di cui all'art.25 comma 4 ed il lavoratore fruisse di detto riposo.
La pretesa del lavoratore di ottenere il riconoscimento di un particolare trattamento retributivo, che tenga conto dell'espletamento del servizio non in un normale giorno festivo quale la domenica o in un giorno destinato a riposo compensativo ma in una delle specifiche festività civili e religiose elencate dall'art. 21, che svolga una funzione interamente compensativa del disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro, appare fondata.
Le argomentazioni svolte da questo Tribunale, sopra riportate, sono state recentemente condivise dalla Corte di Cassazione la quale nella sentenza del
22/05/2024, n. 14246 pronunciandosi proprio su un ricorso in Cassazione della società scrive: “Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione e CP_1 falsa applicazione degli art. 20, 21 e 22 del ex art. 360 Controparte_3
c.p.c. n. 3 error in iudicando, perché la Corte d'appello aveva errato ad interpretare
l'art. 22 del CCNL quando ha riconosciuto il pagamento della Controparte_3 doppia giornata, oltre la maggiorazione, per quelle prestazioni rese nei giorni festivi
- come Natale, Capodanno, Epifania, ecc. - indicate dall'articolo 21 comma 1, lett. b)
e c). Tale interpretazione non meritava di essere accolta in quanto non si fondava su una lettura logico sistematica di tutte le disposizioni del CCNL di settore in tema di festività. Al fine di confutare la tesi della cosiddetta doppia giornata per la fattispecie dedotta in giudizio andava infatti analizzata la normativa codicistica nel suo complesso.
2. Il motivo è infondato atteso che la norma collettiva all'art. 22 del CCNL prevede che al personale che presti la propria opera nei giorni festivi di cui all'art. 21 comma
1, lett. B e C è assicurato una prestazione di durata non inferiore a quella dell'orario normale di lavoro. Il relativo trattamento, maggiorato ai sensi dell'art. 20, si aggiunge al normale trattamento contrattualmente dovuto.
È del tutto evidente pertanto che, come affermato dalla Corte d'appello, sotto il profilo del trattamento retributivo spettino al lavoratore spettino tre differenti componenti: il trattamento previsto per il lavoro festivo, la maggiorazione, il normale trattamento contrattualmente dovuto.
L' interpretazione della normativa effettuata dalla Corte di appello appare conforme alla regole ermeneutiche sotto il profilo logico, letterale e sistematico.
L'errore della ricorrente consiste invece nel considerare l' intero periodo di cui si compone la disposizione contrattuale senza la virgola, che è invece posta dopo la parola trattamento. La ricorrente legge l'espressione trattamento maggiorato come un tutt'uno, equivalente a maggiorazione;
e riduce a due le componenti che invece sono state fissate in numero di tre dalla contrattazione. Posto che la norma collettiva prevede, come già detto:
1. il relativo trattamento;
2. la maggiorazione ai sensi dell'art. 20; 3. il normale trattamento in aggiunta.
A nulla rileva che per la giornata di Pasqua sia replicata la stessa disposizione seppure con una diversa formulazione (nella giornata di Pasqua è corrisposto in aggiunta al normale trattamento contrattualmente dovuto una quota giornaliera di retribuzione globale).
E non è vero che la Corte di appello abbia equivocato e confuso la festività retribuita con il lavoro nel giorno festivo. L'art. 22 del CCNL di cui si tratta, si riferisce invero al personale che presti la propria opera nei giorni festivi di cui all'art. 21 comma 1, lett. B e C e stabilisce che per la prestazione effettuata (di durata non inferiore a quella dell'orario orario normale di lavoro) spetti "il relativo trattamento, maggiorato ai sensi dell'articolo articolo 20, (che ndr) si aggiunge al normale trattamento contrattualmente dovuto." Sulla scorta delle premesse, il ricorso va rigettato” .
Pertanto, condividendosi integralmente le motivazioni espresse nella recentissima sentenza della Corte di Cassazione sopra riportata in fattispecie perfettamente sovrapponibili all'oggetto del presente giudizio, il ricorso deve essere integralmente accolto.
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano nella misura indicata nella parte dispositiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
A) Accoglie la domanda e, per l'effetto, accertata l'illegittimità della omessa erogazione da parte della a decorrere dal 01.12.2017 del CP_1 trattamento economico previsto dalla L. 260/49 ed art. 20 e 22 CCNL per il lavoro reso dal ricorrente nei giorni festivi infrasettimanali, condanna la al pagamento in favore di della complessiva CP_1 Parte_2 di4.229,23, di cui € 3.916,24 per differenze per il lavoro festivo ed €.312,99 per differenze sul TFR, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dalla maturazione di ciascun credito all'effettivo soddisfo;
B) condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.300,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 18/03/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo