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Decreto 3 giugno 2025
Decreto 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, decreto 03/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Arezzo
N. 909/2025 R.G.
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice dott. Marina Rossi,
letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da Parte_1
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
rilevato che i resistenti risultano rivestire la qualità di consumatore;
rilevato che il ricorso monitorio è stato ritualmente proposto avanti al Tribunale territorialmente competente in ragione della residenza dei consumatori risultante dalla documentazione disponibile;
ritenuto che ai fini del riconoscimento del preteso credito rilevino le clausole relative alla quantificazione della somma da restituire ed alla modalità di restituzione;
rilevato che, nel caso di specie, risultano determinate e valide le pattuizioni relative alla rateazione nel rimborso ed all'ammontare degli interessi debitori, che non presentano profili di abusività;
rilevato che non risultano nel contratto di mutuo ulteriori clausole abusive ai sensi degli artt. 33 e ss.
del D. Lgs. n. 206/2005 suscettibili di incidere sulla pretesa creditoria azionata in via monitoria (cfr.
Cass., SS.UU., n. 9479/2023)
ritenuto che la fideiussione all'origine della pretesa monitoria presenti alcune clausole abusive che, limitando la facoltà del garante di opporre eccezioni risultano in violazione dell'articolo 33 II c. lett.
t Codice del Consumo;
si tratta della clausola di deroga all'articolo 1957 c.c.; di deroga all'articolo
1939 c.c.;
ritenuto peraltro che la presenza di dette clausole non impedisca di pronunziare il provvedimento monitorio, giacchè la valutazione di abusività si limita a ripristinare alcune facoltà difensive del garante, cui spetta però la valutazione discrezionale e l'onere eventualmente di attivarle in sede di opposizione a decreto ingiuntivo;
ritenuto invece che non presenti caratteri di abusività la clausola che prevede il pagamento a semplice richiesta scritta da parte del creditore e la clausola di reviviscenza;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;
INGIUNGE
a e di pagare in solido alla parte ricorrente per le causali di CP_1 CP_2
cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 27492,68 limitatamente alla somma di € 22.650,00) CP_2
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 1370,00 per compensi, € 286,00 per spese, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge ed oltre alle successive occorrende;
AVVERTE
la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in mancanza il presente decreto diverrà esecutivo e definitivo, non sarà possibile far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali ai sensi degli artt. 33 e ss. del D. Lgs. n. 206/2005.
Arezzo, 1.6.2025
Il Giudice
dott. Marina Rossi