Ordinanza collegiale 7 dicembre 2022
Sentenza 23 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 23/06/2023, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2023
N. 00537/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00087/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di RE (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 87 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Boifava e Marco Velliscig, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in RE, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi, del decreto -OMISSIS- emesso il 09/12/2020, notificato in data 15/12/2020 (cfr. All. n. 1), per mezzo del quale il Questore di Bergamo ha disposto il diniego alla istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia avanzata dal ricorrente;
- e per il conseguente accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con decreto del 9 dicembre 2020 notificato il 15 dicembre successivo, il Questore della Provincia di Bergamo ha respinto l’istanza del sig. -OMISSIS-di rinnovo del porto di fucile per uso caccia; il Questore ha ritenuto che il richiedente non offra sufficienti garanzie di non abusare delle armi, e tale giudizio è stato formulato alla luce di una serie di numerose denunce che hanno attinto l’interessato in un arco temporale esteso dal 2004 al 2019, per diverse fattispecie di reato, quali, in ordine cronologico: -OMISSIS- Il provvedimento è stato preceduto dalla comunicazione del preavviso di diniego ex art. 10 bis L. 241/90, a cui l’interessato ha dato seguito depositando memoria di osservazioni a mezzo del proprio legale, che tuttavia il Questore ha confutato nella motivazione dell’atto conclusivo, “non avendo apprezzabilmente attenuato, sul piano storico fattuale, il disvalore dei fatti contestati, sintomatici di inaffidabilità al mantenimento di autorizzazioni di polizia in materia di armi”; nel bilanciamento dei contrapposti interessi, il Questore ha ritenuto recessivo l’interesse del richiedente a praticare l’attività venatoria rispetto all’esigenza di tutelare l’incolumità pubblica.
2. Con ricorso notificato il 5 febbraio 2021 e ritualmente depositato, l’interessato, premesso di rivestire la carica di legale rappresentante di impresa edile e di essere stato titolare della licenza di fucile per uso caccia dal 1985 al 2020 senza soluzioni di continuità, ha impugnato il predetto diniego e ne ha chiesto l’annullamento sulla base di un unico motivo, con cui ha dedotto vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto plurimi profili sintomatici; secondo il ricorrente, il provvedimento impugnato sarebbe affetto da difetto di istruttoria e di motivazione, dal momento che il giudizio di inaffidabilità formulato dal Questore sarebbe stato desunto dalla mera pendenza di procedimenti penali, senza alcuna valutazione in ordine alla verosimiglianza delle varie denunce e alla effettiva idoneità di queste ultime ad attestare un cattivo uso delle armi; né sarebbe stata valutata la personalità dell’interessato e la condotta complessiva da lui tenuta nel corso dei circa 35 anni in cui è stato titolare del porto d’armi; alcune delle denunce, in particolare quelle per reati di natura edilizia e fiscale, riguarderebbero fatti estranei all’uso delle armi e comunque non sarebbero sfociate in alcuna condanna; altre, come quelle per minaccia aggravata e lesioni personali, vedrebbero il ricorrente come parte lesa e querelante, con conseguente depotenziamento dei fatti; le denunce per estorsione e autoriciclaggio riguarderebbero fattispecie di natura fiscale prive di valenza ostativa in relazione al porto d’armi; anche la fattispecie di cui all’art. 388 c.p. sarebbe priva di alcun rilievo ostativo, a seguito della remissione della querela; in generale, nessuna delle denunce elencate nel provvedimento atterrebbe all’utilizzo di armi, salvo quella per minaccia aggravata, dove però il ricorrente sarebbe la parte denunciante; il provvedimento impugnato si fonderebbe su formule asettiche e stereotipate.
3. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio depositando relazione della Questura sui fatti di causa e atto di stile dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Con ordinanza collegiale n. 1266 del 7 dicembre 2022 la Sezione, anche al fine di valutare la sussistenza dei presupposti di procedibilità del ricorso, ha ordinato alla Questura di Bergamo di depositare in giudizio copia decreto nr. 002515 del 26 marzo 2021 con cui il Prefetto di Bergamo ha disposto nei confronti del ricorrente il divieto di detenere armi munizioni e materie esplodenti (provvedimento menzionato dalla Questura nella relazione integrativa prodotta in giudizio il 3 novembre 2022, ma non allegato agli atti).
5. La Questura ha ottemperato depositando copia del predetto provvedimento, notificato all’interessato in data 21 aprile 2021.
6. All’udienza pubblica del 24 maggio 2023, in prossimità della quale la difesa di parte ricorrente ha depositato una memoria conclusiva, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso si presenta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Dopo la notifica del ricorso, infatti, il ricorrente ha ricevuto la notifica del decreto del Prefetto della provincia di Bergamo con cui gli è stato imposto il divieto di detenere armi munizioni e materie esplodenti. Il ricorrente non ha impugnato tale provvedimento, determinando il consolidamento dei suoi effetti.
Per quanto si tratti di atti distinti e autonomi, è evidente che il divieto di detenzione armi determini, di fatto, anche l’effetto inevitabile di impedire all’intimato di portare armi al di fuori della propria abitazione, non potendo ritenersi consentito di portare armi ad un soggetto a cui sia stato persino vietato, in ragione della sua inaffidabilità, di detenerle nella propria abitazione.
2. Il ricorso è peraltro anche infondato nel merito.
2.1. L’art. 43 TULPS prevede che la licenza di porto d’armi può essere ricusata dal questore, non soltanto a chi abbia riportato condanne per talune tipologie di reati (comma 1), ma anche, più in generale, a chi “non dà affidamento di non abusare delle armi” (comma 2).
2.2. Al riguardo, che secondo noti principi, l’Autorità di pubblica sicurezza, dovendo perseguire la finalità di prevenire la commissione di reati e/o di fatti lesivi dell'ordine pubblico, ha un'ampia discrezionalità nel valutare l'affidabilità della persona di fare buon uso delle armi, per cui la persona, che detiene armi, deve essere esente da mende ed al di sopra di ogni sospetto e/o indizio negativo e nei suoi confronti deve esistere la perfetta e completa sicurezza circa il corretto uso delle armi, in modo da scongiurare dubbi o perplessità sotto il profilo della tutela dell'ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività.
La valutazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, caratterizzata da ampia discrezionalità, persegue infatti lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l'abuso di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili, tanto che il giudizio di non affidabilità è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente ascrivibili a cattiva condotta o a carenza di sufficiente autocontrollo.
In particolare, la prognosi negativa di abuso del porto d'armi può formarsi su fattispecie diverse, non necessariamente correlate a pregressi episodi di cattivo uso delle armi, ma poggianti in ogni caso su di una scarsa propensione del soggetto al rispetto delle regole, come quella che si concretizza nella volontà fraudolenta di sottrarsi ad obblighi stabiliti dalla legge.
Un altro caso tipico, tra i tanti che giustificano una valutazione di inaffidabilità del soggetto ai fini de quibus , è notoriamente quello delle situazioni di conflittualità che possono crearsi nei rapporti familiari, di convivenza o di vicinato, trattandosi di situazioni in cui la tensione nelle relazioni interpersonali, unita alla contiguità dei rapporti, tende ad acuirsi e ad esasperarsi con il decorso del tempo, rendendo inopportuno, a tutela della pubblica e della privata incolumità, che i protagonisti di tali conflitti abbiano la disponibilità di armi da sparo, ancorchè l'uso improprio di esse non si sia già verificato.
2.3. Nel caso di specie, il giudizio di inaffidabilità del ricorrente in ordine al possesso e all’uso delle armi è stato desunto da una serie di deferimenti dell’intimato all’autorità giudiziaria per fatti che, quand’anche non sfociati in pronunce di condanna, assumono rilievo ai fini qui in esame in quanto riferite a fattispecie anche di rilevante gravità (come le denunce per lesioni personali ed estorsione) di per sé indicative di una personalità potenzialmente incline alla violenza e alla mancanza di autocontrollo: significativa, al riguardo, appare la denuncia sporta nei confronti del ricorrente da parte di un imprenditore straniero riportata nella relazione sui fatti della Questura (pagg. 2 e ss.).
2.4. La denuncia per il reato di minaccia aggravata, benchè sporta dal ricorrente nei confronti del padre, è comunque indicativa di un contesto di estrema conflittualità familiare che di per sé sarebbe idonea a giustificare il diniego di rinnovo del porto d’armi., alla stregua dei principi sopra esposti.
2.5. Le stesse denunce per reati di carattere edilizio e fiscale, per quanto di minore rilievo criminale, appaiono comunque sintomatiche di una personalità incline all’inosservanza delle leggi e delle regole del vivere civile: il che certamente giustifica il sospetto che, anche nell’uso delle armi, l’interessato possa operare al di fuori delle regole poste dal legislatore a presidio della pubblica sicurezza e della pubblica incolumità.
2.6. La recente assoluzione del ricorrente dalle imputazioni di natura fiscale con la formula “perché il fatto non costituisce reato” (sostanzialmente per insufficienza di prove) non consente di pervenire a diverse conclusioni, sia alla luce delle ulteriori denunce richiamate nel provvedimento impugnato, sia alla luce del carattere preventivo e cautelare dell’atto impugnato; e peraltro nemmeno la sentenza ha escluso con certezza l’assenza di responsabilità dell’imputato, ma si è dovuta arrestare alla constatazione della insufficienza del materiale probatorio a giustificare una condanna.
3. In definitiva, alla luce delle considerazioni di cui sopra, il provvedimento impugnato appare esente dai vizi denunciati dal ricorrente, sicchè il ricorso va respinto perché infondato.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di RE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente a rifondere al Ministero dell’Interno le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in RE nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore
Luca Pavia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ariberto Sabino Limongelli | Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.