Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 21/02/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.2128/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. DURANTE PIETRO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_1
Convenuto
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE La parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile e la condanna dell' al pagamento della prestazione, contestando le CP_1 conclusioni del CTU in fase di ATP, già introdotto ai sensi dell'art.445 bis c.p.c. L' ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di CP_1 interesse ad agire e, nel merito, ha chiesto il rigetto delle avverse pretese. Deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire della parte ricorrente, atteso che dalla documentazione prodotta dall' in allegato CP_1 alla propria memoria difensiva emerge che la parte ricorrente percepisce annualmente dal 2018 una pensione ai superstiti di importo superiore al limite reddituale annuale fissato dalla legge per poter beneficiare dell'assegno di invalidità civile.
La questione è assorbente e determina l'inammissibilità del ricorso per carenza di una condizione dell'azione (nello specifico, quella dell'interesse ad agire).
Spese irripetibili ex art.152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Spese irripetibili.
Crotone, 21/02/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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