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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 19/11/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCO
-Ufficio del Giudice del lavoro-
n. 304/2025 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa promossa da
– con Avv. OT TE;
Parte_1
contro
– con Avv. Controparte_1
PEREGO NADIA;
oggi 19/11/2025 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, sono comparsi: per la parte ricorrente Avv. OT TE e l'Avv. ELENA
LI, per la parte resistente l'Avv. PEREGO NADIA.
Le parti concordano sulla cessazione della materia del contendere.
L'Avv. PEREGO dichiara la disponibilità dell'Istituto ad accettare la rinuncia agli atti a spese di lite compensate.
I procuratori di parte ricorrente insistono per la liquidazione delle spese di lite.
Il Giudice invita le parti alla discussione.
La parte ricorrente, stante l'intervenuto annullamento ed in ragione dei motivi di opposizione, chiede la liquidazione delle spese di lite.
L'Avv. PEREGO chiede la compensazione delle spese di lite in ragione della condotta processuale, evidenziando che -in disparte l'eccezione di decadenza- gli altri motivi di opposizione sono infondati.
I procuratori dichiarano che non presenzieranno alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice Federica Trovò
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 304/2025, avente per oggetto “opposizione all'ordinanza-ingiunzione”, promossa
DA
(c.f. - con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
TE OT e ELENA LI, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) - con Controparte_1 P.IVA_1
il patrocinio dell'Avv. NADIA PEREGO, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 20/5/2025, ha proposto opposizione Parte_1
avverso l'ordinanza ingiunzione OI-002314979 (prot. .2401.07/04/2025.0066771), con CP_2
la quale l gli ha comminato, nella sua asserita qualità di legale rappresentante della CP_2
società F.LLI MOTTA S.R.L., la sanzione di € 12.2760,00 per omesso pagamento di ritenute previdenziali riferite all'anno 2019.
A fondamento delle interposte opposizioni il ricorrente ha dedotto la decadenza ex art. 14 legge
689/1981, la prescrizione del credito contributivo, l'inesistenza delle ipotetiche violazioni per non essere state pagate le retribuzioni, il difetto di motivazione.
3 L si è costituito in giudizio, documentando l'annullamento in autotutela dell'ordinanza CP_2
ingiunzione impugnata e chiedendo la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
All'odierna udienza i procuratori hanno dato congiuntamente atto che la materia del contendere
è cessata, ma la parte ricorrente ha chiesto la liquidazione delle spese di lite.
La causa va pertanto decisa con sentenza.
È pacificamente cessata la materia del contendere, come dichiarato dalle parti.
Va accolta la domanda di liquidazione delle spese di lite formulata dalla difesa attorea, in quanto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione è sopravvenuto alla proposizione dell'odierno ricorso ed è stato disposto per la ragione che “l'ordinanza ingiunzione n. oi-002314979 è stata notificata oltre il termine di 90 giorni dalla contestazione dell'atto di accertamento,” (doc. n. 1 di parte opposta), che rappresenta uno dei motivi di opposizione.
Tenuto conto dell'attività difensiva svolta con la proposizione del ricorso (per le fasi di esame ed introduttiva, mentre non vi è stata trattazione/istruttoria, né discussione) e del valore della causa, appare congrua la liquidazione dell'importo di € 1.000,00 per onorari, determinato sulla base delle tabelle allegate al DM 55/2014 per le cause di previdenza e del valore della causa, nonché della possibilità di riduzione ex art. 4, comma 1, DM cit..
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Parte_1
nei confronti dell ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od
[...] CP_2
assorbita, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in € 43,00 per spese anticipate e € 1.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge.
Lecco, 19 novembre 2025.
Il Giudice Federica Trovò 4
-Ufficio del Giudice del lavoro-
n. 304/2025 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa promossa da
– con Avv. OT TE;
Parte_1
contro
– con Avv. Controparte_1
PEREGO NADIA;
oggi 19/11/2025 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, sono comparsi: per la parte ricorrente Avv. OT TE e l'Avv. ELENA
LI, per la parte resistente l'Avv. PEREGO NADIA.
Le parti concordano sulla cessazione della materia del contendere.
L'Avv. PEREGO dichiara la disponibilità dell'Istituto ad accettare la rinuncia agli atti a spese di lite compensate.
I procuratori di parte ricorrente insistono per la liquidazione delle spese di lite.
Il Giudice invita le parti alla discussione.
La parte ricorrente, stante l'intervenuto annullamento ed in ragione dei motivi di opposizione, chiede la liquidazione delle spese di lite.
L'Avv. PEREGO chiede la compensazione delle spese di lite in ragione della condotta processuale, evidenziando che -in disparte l'eccezione di decadenza- gli altri motivi di opposizione sono infondati.
I procuratori dichiarano che non presenzieranno alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice Federica Trovò
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 304/2025, avente per oggetto “opposizione all'ordinanza-ingiunzione”, promossa
DA
(c.f. - con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
TE OT e ELENA LI, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) - con Controparte_1 P.IVA_1
il patrocinio dell'Avv. NADIA PEREGO, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 20/5/2025, ha proposto opposizione Parte_1
avverso l'ordinanza ingiunzione OI-002314979 (prot. .2401.07/04/2025.0066771), con CP_2
la quale l gli ha comminato, nella sua asserita qualità di legale rappresentante della CP_2
società F.LLI MOTTA S.R.L., la sanzione di € 12.2760,00 per omesso pagamento di ritenute previdenziali riferite all'anno 2019.
A fondamento delle interposte opposizioni il ricorrente ha dedotto la decadenza ex art. 14 legge
689/1981, la prescrizione del credito contributivo, l'inesistenza delle ipotetiche violazioni per non essere state pagate le retribuzioni, il difetto di motivazione.
3 L si è costituito in giudizio, documentando l'annullamento in autotutela dell'ordinanza CP_2
ingiunzione impugnata e chiedendo la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
All'odierna udienza i procuratori hanno dato congiuntamente atto che la materia del contendere
è cessata, ma la parte ricorrente ha chiesto la liquidazione delle spese di lite.
La causa va pertanto decisa con sentenza.
È pacificamente cessata la materia del contendere, come dichiarato dalle parti.
Va accolta la domanda di liquidazione delle spese di lite formulata dalla difesa attorea, in quanto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione è sopravvenuto alla proposizione dell'odierno ricorso ed è stato disposto per la ragione che “l'ordinanza ingiunzione n. oi-002314979 è stata notificata oltre il termine di 90 giorni dalla contestazione dell'atto di accertamento,” (doc. n. 1 di parte opposta), che rappresenta uno dei motivi di opposizione.
Tenuto conto dell'attività difensiva svolta con la proposizione del ricorso (per le fasi di esame ed introduttiva, mentre non vi è stata trattazione/istruttoria, né discussione) e del valore della causa, appare congrua la liquidazione dell'importo di € 1.000,00 per onorari, determinato sulla base delle tabelle allegate al DM 55/2014 per le cause di previdenza e del valore della causa, nonché della possibilità di riduzione ex art. 4, comma 1, DM cit..
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Parte_1
nei confronti dell ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od
[...] CP_2
assorbita, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in € 43,00 per spese anticipate e € 1.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge.
Lecco, 19 novembre 2025.
Il Giudice Federica Trovò 4