CA
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 06/03/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 693/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
Sezione specializzata agraria
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Claudio Baglioni Consigliere rel.
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere
Dott. Luigi Menaguale Esperto
Dott. Emiliano Lasagna Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. ex 436 bis, 350, 3° comma, 350 bis, 1° comma, e 281 sexies, ult. comma,
c.p.c. nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 690/2023
promossa da:
, c.f. , in persona del l.r.p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa per procura su foglio separato da considerarsi congiunto al ricorso in appello dall'avv. Alessia Fiacco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Foligno, piazza Santa Angela n. 3 appellante contro
pagina 1 di 15 , con sede in Assisi, via delle Ginestre n. 5, p.iva Controparte_1
, in persona della titolare c.f. , ed P.IVA_2 CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Foligno, via Nazario Sauro n° 16, presso lo studio dell'Avv.
Giulio Famà, dal quale è rappresentata e difesa per delega allegata alla memoria di costituzione ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.,
appellata
********
Oggetto: accertamento di scadenza di contratto agrario di locazione di immobili ad uso abitativo e condanna al rilascio
Conclusioni delle parti
Come nel verbale dell'udienza del 22.1.2025.
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
(in seguito solo con ricorso depositato Parte_1 Parte_1 il 22.11.2024 ha impugnato la sentenza del Tribunale di Spoleto, Sezione specializzata agraria, n. 777/2024, pubblicata il 23.10.2024, con la quale, accogliendo il ricorso dell' (da ora in poi anche , veniva accertata: a) Controparte_1 Pt_2
l'avvenuta risoluzione dell'accordo di stallaggio, sottoscritto inter partes l'1.2.2020, alla data dell'1.11.2021; b) l'occupazione abusiva della porzione di annesso agricolo oggetto del contratto da parte della resistente dall'1.11.2021. Parte_1
Ha esposto in fatto che: con scrittura privata denominata “Accordo stallaggio cavalli” in data 1.2.2020 aveva convenuto con l' un asserito “stallaggio” e Pt_2 pattuito la durata del contratto, la facoltà di recesso delle parti e il pagamento del canone, prevedendo espressamente quali “impianti utilizzabili” alcune strutture poste all'interno di un maneggio sito in Spello, via Mastinelle n. 12, di proprietà della predetta azienda agricola ovvero quindici postazioni per l'alloggio di equini, e in particolare di una capannina e di un totale di 14 box: sei in muratura di proprietà della otto Pt_2 in legno di proprietà di essa appellante, da installare, a proprie spese, previo rilascio delle prescritte autorizzazioni amministrative;
contestualmente da e da Parte_3 nei terreni concessi in godimento erano stati posizionati vari beni mobili CP_1
pagina 2 di 15 di proprietà esclusiva di , tra cui varie attrezzature per il maneggio, 4 box nuovi Pt_3 in legno e un trattore;
si prevedeva anche la concessione in “prestito gratuito”, da parte di , all' i 4 box in legno usati “per un periodo di 4-6 mesi dalla sottoscrizione Pt_3 Pt_2 del primo contratto (11 agosto 2019) tempo necessario per la richiesta in Comune delle concessioni edilizie da parte dell'azienda agricola di ”; in realtà, come CP_1 riconosciuto espressamente dalla el ricorso di primo grado, l'appellante aveva Pt_2 goduto di tutti i dieci box in muratura presenti nel maneggio, nonché di quattro box in legno di sua proprietà e di una capannina;
poiché l'accordo prevedeva 15 postazioni, tutti i dieci box in muratura le sono stati dati in uso per consentirle il ricovero del numero di cavalli pattuito tra le parti in attesa dell'installazione degli otto box in legno previsti nel contratto a carico di in attesa che quest'ultima si attivasse per CP_1 ottenere le autorizzazioni necessarie per la realizzazione della massicciata e rendere possibile all'appellante l'installazione dei box in legno;
contestualmente, CP_1 essendosi dovuta privare dei quattro box in muratura, aveva chiesto ad di Pt_3 utilizzare per le proprie esigenze quattro box in legno usati di proprietà di quest'ultima che sono stati successivamente posizionati in uno dei fondi agricoli coltivati dall' in modo da poter proseguire il servizio di stallaggio e di allevamento a Pt_2 cavalli;
il termine previsto per l'installazione di otto box in legno era trascorso senza che l' i fosse attivata per fare autorizzare le opere dal Comune e di conseguenza, nel Pt_2 mese di settembre 2020, aveva chiesto a quali fossero le sue intenzioni in ordine CP_1 ai box, perché aveva necessità di utilizzare quelli dati in uso a quest'ultima, nonché di iniziare i lavori per la massicciata di appoggio dei box in legno, ma era stato risposto che stavano valutando l'acquisto dei suoi box;
a seguito del deteriorarsi dei rapporti tra le parti con racc. a.r. in data 22.10.2021 l' aveva comunicato il recesso anticipato Pt_2 previsto nell'art. 3, punto 2) del contratto 1.2.2020 e successivamente aveva informato che i 4 box in legno erano stati smontati invitando a “procedere immediatamente al ritiro”, che aveva avuto luogo poco dopo.
Ha aggiunto: di aver contestato la legittimità e l'efficacia del recesso sostenendo che era stato stipulato un contratto di locazione di immobili a uso non abitativo avente, quindi, durata legale inderogabile di 6 anni + 6 e si era rifiutata di rilasciare il maneggio sino al mese di maggio 2023; di aver eccepito nel giudizio instaurato dalla Parte_1
pagina 3 di 15 l'incompetenza della Sezione specializzata agraria, in quanto il contratto inter partes non era riconducibile alla disciplina di cui alla l. n. 203/1982 e alla l. n. 150/2011, non essendo sufficiente a tal fine la mera qualifica di imprenditore agricolo in capo alla ricorrente, e che, trattandosi di locazione, il recesso dal contratto comunicato dall' era Pt_2 illegittimo e privo di efficacia;
in via subordinata, ove ritenuto un contratto di affitto di fondo rustico, doveva ritenersi risolto per grave inadempimento dell' Pt_2
Col primo motivo di appello, rubricato “erronea ricostruzione dei fatti e qualificazione giuridica del contratto;
omessa motivazione e violazione dell'art. 132, 2° co, n. 4, c.p.c. e degli artt. 1362 e 2135 c.p.c.”, ha censurato la sentenza nella parte che ha ritenuto la competenza del Tribunale adito e qualificato stallaggio il contratto inter partes sulla base delle seguenti circostanze: a) è piccolo imprenditore agricolo ed esercita, CP_1 quindi, le attività di cui all'art. 2135 c.c.; b) i box che la parte ricorrente aveva destinato al servizio di ricovero per cavalli erano alcuni dei dieci box di cui si compone l'annesso agricolo della parte ricorrente;
c) il contratto concluso sarebbe, quindi, un contratto agrario non rilevando l'attribuzione nel recesso della resistente di un codice tributo che individuava le locazioni immobiliari;
d) essere pacifico che l'1.2.2020, per CP_1
l' e il presidente avessero un accordo di Pt_2 Controparte_2 Parte_1 stallaggio cavalli per n. 6 box in muratura componenti l'annesso agricolo dell' Pt_2
Ha sostenuto che: il contratto non avrebbe avuto ad oggetto lo stallaggio di cavalli in sei box in muratura posti nell'annesso agricolo di proprietà dell'azienda ensì Pt_2
l'intera struttura adibita a maneggio sita in Spello, via Mastinelle n. 12; essendo definita stallaggio ogni attività che comporta il ricovero di animali, permanente o temporaneo, di proprietà del titolare o di terzi, in cui è possibile anche il maneggio/scuderia/centro ippico, costituiti dall'insieme di elementi immobiliari e mobiliari entro i quali sono ospitati cavalli addestrati (in cui si può svolgere attività di equitazione) di proprietà di terzi che fruiscono del relativo servizio di custodia e cura ovvero della predisposizione di un'organizzazione volta a fornire ai loro proprietari un vero e proprio servizio
(nutrimento, cura, pulizia, ecc.), nella specie non vi sarebbe tale contratto perché tali attività non sono state previste nel contratto datato 1.2.2020, che si limita a indicare gli
“impianti utilizzabili” dall'associazione appellante, né di fatto, alcun servizio sarebbe stato reso dalla anzi sarebbe stato espressamente escluso perché la pulizia del Pt_2
pagina 4 di 15 box, del cavallo e la sua movimentazione erano a carico del cliente, attività che aveva effettivamente svolto;
non si spigherebbe la differenza tra il corrispettivo mensile pattuito nei contratti precedenti per il vero e proprio stallaggio di un equide in un singolo box con quello (800 euro mensili) previsto nel contratto 1.2.2020 per 15 alloggiamenti;
il “tariffario servizio stallaggio cavalli” prodotto in giudizio dalla Pt_2 dimostrerebbe che anche lei considera elementi essenziali della fattispecie “stallaggio” la somministrazione dei pasti e la pulizia dei box, servizi che non sarebbero mai stati prestati dall'azienda nel corso del rapporto;
nella email del 17.3.2020 il consulente della aveva espresso il parere che si trattasse di locazione e quanto precisato CP_3 nella successiva email datata 18.3.2020 secondo cui nella fattispecie si sarebbe in presenza di un vero e proprio servizio in quanto tutte le utenze sono a carico Part dell' non della non sarebbe veritiero perché l'unica utenza degli immobili Pt_2 sarebbe quella per l'energia elettrica, perché i costi dell'utenza elettrica, intestata ad erano stati rimborsati mediante compensazione con i ricavi di un distributore Pt_2 automatico di bevande e alimenti che la aveva fatto installare nella Parte_1 struttura;
la è affiliata FISE, il cui regolamento prevede la disponibilità Parte_1 giuridica esclusiva di un impianto sportivo a titolo di comodato o di affitto sicché le parti non avrebbero potuto stipulare un contratto di stallaggio perché ciò avrebbe precluso l'affiliazione; la struttura in oggetto era destinata esclusivamente a maneggio e durante tutta la durata del rapporto l'unica attività che vi era stata svolta era quella della quanto meno a far data dal 1° febbraio 2020 non aveva Parte_1 CP_1 svolto attività agricola nella struttura in questione, destinata esclusivamente a maneggio, né in alcuno dei terreni circostanti, né vi aveva depositati propri beni.
Ha rimarcato la violazione dell'art. 132, 2° co., n. 4, c.p.c. perché il Tribunale sarebbe venuto meno al dovere di rendere palese il processo cognitivo della decisione, e avrebbe omesso di esaminare elementi probatori idonei a determinare una diversa decisione.
Ha precisato che: solo l'attività di allevamento di animali equini costituisce attività agricola principale ex art. 2135, 1° co., c.c., mentre le altre, ad eccezione di quella di maneggio, se svolte congiuntamente a quella di allevamento possono essere ritenute attività agricole “connesse” ove mantengano un carattere di accessorietà e strumentalità rispetto all'attività di allevamento, che deve restare prevalente;
per valutare la pagina 5 di 15 connessione rispetto alla principale di allevamento occorre prendere in esame il numero di capi destinati all'attività connessa rispetto a quelli in allevamento, parametri che non erano stati né allegati né indimostrati;
vi sarebbe anche la violazione dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 1362 c.c. perché il Giudice si sarebbe limitato al tenore letterale del contratto senza indagare quale fosse stata la comune intenzione delle parti.
Col secondo motivo di appello, rubricato “erronea affermazione della competenza della
Sezione specializzata agraria”, ha criticato la sentenza, nella parte in cui non ha rilevato il difetto di competenza della sezione specializzata agraria, deducendo che: se è vero che essa, ancorché si pronunzi negativamente sulla questione devoluta alla sua competenza, rimane competente, in base al principio della devoluzione unitaria della controversia, a decidere tutte le questioni attinenti alla disciplina del rapporto anche se riservate al
Giudice ordinario, ed è libera, all'esito del giudizio, di qualificare nel merito il rapporto, definendolo, eventualmente, non agrario, tuttavia nel caso di specie l'insussistenza di un contratto agrario emergerebbe prima facie già dalla lettura del ricorso, mancando indicazioni circa lo svolgimento effettivo dell'attività di allevamento cavalli e della sua prevalenza rispetto a quella asseritamente connessa di stallaggio, nonché di qualsiasi parametro in base al quale determinare se l'asserito stallaggio possa essere considerato attività agricola connessa;
i documenti prodotti consentirebbero di escludere, per tabulas, che la controversia possa rientrare tra quelle agrarie poiché la domanda non trova titolo in un contratto agrario non essendo sufficiente la mera concessione del godimento di terreni agricoli e/o di fabbricati destinati ad uso agricolo occorrendo, invece, che su di essi venga svolta un'attività agricola (o un'attività ad essa connessa) ricompresa nella previsione dell'art. 2135 c.c.; il contratto non prevedeva la prestazione di alcun servizio da parte della ma solo il godimento di alcuni beni immobili da parte della Pt_2 [...]
che vi svolgeva attività di maneggio e sport equestri, attività non connessa a Pt_1 quella agricola, tanto più se destinata ad attività sportiva.
Ha aggiunto che: qualora tuttavia si ritenesse di decidere le questioni attinenti al merito del rapporto sarebbe provato che non ricorre un contratto di servizi poiché non sono stati previsti, né eseguiti servizi di alcun genere, ma piuttosto la concessione del godimento di immobili a fronte di un corrispettivo, e, quindi, non essendo configurabile un contratto agrario, si tratterebbe di un contratto di locazione ad uso non abitativo pagina 6 di 15 disciplinato dalla l. 27.7.1978, n. 392, il cui art. 27 prevede la durata minima inderogabile di sei anni e concede esclusivamente al conduttore la facoltà di recesso ad nutum con preavviso;
il successivo art. 79 prevede che le pattuizioni dirette a limitare la durata legale del contratto o ad attribuire al locatore vantaggi in contrasto con le norme dettate dalla legge sono nulle;
la clausola del contratto 1.2.2020 che prevede la facoltà di recesso ad nutum dell'azienda locatrice sarebbe quindi insanabilmente nulla e la comunicazione di recesso inviata il 22.10.2020 improduttiva di effetti;
la Parte_1 ha detenuto pertanto legittimamente gli immobili perché aveva diritto di goderne pacificamente per tutta la durata legale del contratto sino alla sua scadenza.
Col terzo motivo, rubricato “mancata ammissione delle prove testimoniali;
omessa/carente motivazione;
violazione dell'art. 1362 c.c.”, si è doluta della mancata ammissione delle prove testimoniali volte a dimostrare il concreto svolgimento del rapporto inter partes valutando il loro comportamento complessivo e pervenire così alla corretta qualificazione del contratto a prescindere dalla sua intitolazione “stallaggio cavalli” evidenziando che ciò si è risolto in un vizio della motivazione perché idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato la decisione impugnata.
Col quarto motivo, rubricato “asserita risoluzione del contratto per inadempimento”, ha censurato la sentenza perché si è limitata a dichiarare l'intervenuta “risoluzione” del contratto per effetto della dichiarazione dell' senza pronunciare sulla domanda Pt_2 subordinata di risoluzione per inadempimento ex art. 1454 c.c. formulata da quest'ultima, sicché, ex art. 346 c.p.c., ha riproposto le eccezioni svolte in primo grado.
Si è costituita l' ccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. per Pt_2 mancanza di chiarezza e sinteticità degli atti processuali che ha reso oscura l'esposizione dei fatti per mancanza di specificità delle censure e di indicazione sia della violazione di legge sia dell'errata motivazione.
Ha premesso che: dopo essere state esaminate le visure camerali della Camera di
Commercio, è stato ritenuto provato il fatto che svolga l'attività agricola CP_1 dal 2008 e quella connessa di stallaggio dal 2017 sicché i testimoni indicati dall'appellante su fatti asseritamente avvenuti in epoca successiva al novembre 2020, sarebbero risultati privi di interesse ai fini decisori;
la causa era stata assunta in pagina 7 di 15 decisione per pronunciare sulla natura dell'accordo di stallaggio del febbraio 2020; nell'atto di appello non si fa menzione dell'iscrizione del 10.6.2008 dell' nel Pt_2 registro della Camera di Commercio con la quale è formalmente divenuta CP_1
“piccolo imprenditore agricolo”.
Ha eccepito anche la manifesta infondatezza del ricorso di appello deducendo che: le argomentazioni addotte circa l'incompetenza della Sezione specializzata agraria sarebbero inidonee a far comprendere il motivo per il quale si debba ritenere lo stallaggio una locazione di immobili, laddove con tale termine si definirebbe “il ricovero di animali da sella, da tiro o da soma, in una stalla o in un altro ambiente adatto”; il Tribunale avrebbe motivato le ragioni per il quale l'accordo di stallaggio debba considerarsi un contratto agrario non essendo rilevante l'attribuzione, operata unilateralmente dalla solo successivamente (novembre 2020) all'avvenuta ricezione (26.10.2020) Parte_1 della raccomandata con cui l' aveva comunicato il recesso, di un codice tributo Pt_2 individuante le locazioni immobiliari, e avrebbe ritenuto che il contenzioso relativo all'accordo di stallaggio rientrerebbe, ai sensi dell'art. 11, nelle “Controversie agrarie” commi 1 e 2 d.lgs 150/2011 in forza della circostanza che la ricorrente è CP_1 iscritta alla Camera di Commercio, dal 10.6.2008, quale titolare di impresa individuale, nello specifico con la qualifica di “piccolo imprenditore coltivatore diretto”, ricordando che ai fini della qualificazione come “imprenditore agricolo” rilevi anche l'esercizio di attività di allevamento di cavalli di animali proprio in connessione con l'attività agricola che era svolta da i box che la ricorrente aveva destinato al servizio di ricovero CP_1 per cavalli erano stati alcuni dei dieci box di cui si compone l'annesso agricolo di CP_1
e a fronte del pagamento mensile, veniva rilasciata fattura per “servizio stallaggio”.
Ha precisato che: il 18.7.2022 il Giudice designato aveva emesso ordinanza non impugnabile, nel procedimento rubricato al N.R.G. 2022/354, con la quale era stata dichiarata l'inammissibilità della domanda proposta dall' itenendo competente, Pt_2 stante l'oggetto del contendere, la del Tribunale di Spoleto;
l' Parte_4 Pt_2 essendo imprenditore agricolo può fornire “servizi di stallaggio” all'interno dell'azienda e il certificato della visura camerale attesta che svolge: 1) l'attività prevalente di coltivazione di frumento e “colture varie”, 2) l'allevamento di cavalli e 3) dal maggio 2017, l'attività connessa di servizi di stallaggio cavalli, offrendo l'alloggio pagina 8 di 15 per cavalli in sei dei dieci box di cui è composto l'annesso agricolo, riservandosene quattro per l'allevamento di cavalli e lo stallaggio;
all'interno dell'azienda è stato realizzato un annesso agricolo con degli spazi utilizzati per l'attività di stallaggio, come descritto nel fascicolo aziendale AGEA rilasciato dalla CIA ed aggiornato il 6.5.2022; non avendo mai inteso cessare l'attività di coltivatore diretto, né quella di stallaggio, né tantomeno concedere in locazione i terreni coltivati e ogni struttura o annesso posti all'interno dell'Azienda, aveva precisato all'appellante che avrebbe potuto offrire l'alloggio per sei cavalli dell' e dei suoi tesserati, ma nulla di più. Parte_1
Ha sostenuto che: l'accordo de quo è un contratto agrario in base al quale l'attore si è riservato quattro box in muratura, per continuare a svolgere l'attività prevalente di allevamento cavalli e quella connessa di servizi e non un contratto di locazione dovendo tenersi conto della volontà manifestata dalle parti e degli interessi delle stesse al momento della stipula del contratto;
l'intenzione comune delle parti rispondeva unicamente alle necessità dell' di trovare un rifugio per i propri cavalli, a Parte_1 causa dello sfratto dalla vecchia stalla e all'attività secondaria di stallaggio cavalli svolta dall'Azienda agricola;
il tenore del contratto e la volontà delle parti confermerebbero la fondatezza della domanda della ricorrente sulla scorta del comportamento tenuto dal proponente durante e dopo le trattative e dell'accettazione da parte dell' Parte_1 come confermato dal fatto che, ogni mese, la resistente ha pagato alla ricorrente, senza mai sollevare alcun rilievo o contestazione, una fattura per un “servizio di stallaggio”.
Ha eccepito ancora l'inammissibilità del terzo motivo di appello perché nessuna richiesta istruttoria era stata avanzata all'udienza di discussione del 23.10.2024 avendo entrambe le parti, di fatto, confermato all'udienza collegiale di voler rinunciare sia alla domanda riconvenzionale sia all'ammissione delle prove testimoniali.
Infine, ha eccepito l'inammissibilità del quarto motivo di appello avendo l'appellante rinunciato ad una declaratoria sulla “asserita ricostruzione del contratto per inadempimento” vertendo la causa esclusivamente sulla definizione della natura del contratto di stallaggio.
All'udienza del 22.1.2025 il Collegio ex 436 bis, 350, 3° comma, 350 bis, 1° comma, e
281 sexies, 3° comma, c.p.c. riservava la decisione.
pagina 9 di 15 L'eccezione di inammissibilità dell'appello va disattesa avendo l'appellante indicato con sufficiente precisione le parti della sentenza che ha inteso impugnare nonché esplicitato in modo determinato i motivi specifici dell'impugnazione con indicazione sia delle modifiche richieste, ovvero l'accoglimento dell'eccezione di difetto di competenza della Sezione specializzata agraria, previa ricostruzione dei fatti ed esatta qualificazione giuridica del contratto ai sensi degli artt. 1362 e 2135 c.c., sia delle circostanze che hanno comportato la violazione della legge, formulando le ragioni giuridiche del dissenso al sintetico percorso argomentativo del primo Giudice nella pronuncia impugnata, sia la rilevanza concreta delle argomentazioni critiche svolte anche sotto il profilo della qualificazione giuridica del contrato come locazione di immobili ad uso non abitativo anziché come contratto agrario.
Il primo motivo di appello è fondato.
Va anzitutto chiarito che il Giudice monocratico del Tribunale di Spoleto con l'ordinanza in data 18.7.2022 dichiarando l'inammissibilità della domanda proposta da
, sulla premessa di essere un imprenditore agricolo ex Controparte_1 art. 2135 c.c., per ottenere la declaratoria di estinzione del contratto di stallaggio sottoscritto con l' in data 1 febbraio 2020 e alla Parte_1 conseguente restituzione delle chiavi e rilascio dei box in tesi occupati abusivamente, non ha, infine, dichiarato affatto la propria incompetenza in favore della Sezione specializzata agraria di quel Tribunale sul presupposto che quello sottoposto al suo esame fosse effettivamente un contratto di stallaggio, perché di ciò, nonostante l'enunciato apparentemente drastico del terzo capoverso della motivazione, non vi è traccia nel dispositivo ove si dichiara, appunto, l'inammissibilità del ricorso, in coerenza con il resto della motivazione. Invero, premesso che le “controversie agrarie” ricadenti nella disciplina dell'art. 11 del d.lgs. 2011 n. 150 “vanno identificate secondo il criterio oggettivo di cui al comma primo, nel fatto di vertere sulla “materia di contratti agrari” ha rilevato che affinché si realizzi la competenza specializzata “…è sufficiente che venga dedotta in giudizio, in via di azione o di eccezione, l'esistenza di un rapporto di affitto di fondo rustico e che tale deduzione non risulti prima facie pretestuosa in base alle stesse argomentazioni delle parti senza necessità di altre indagini”, sicché, ha rimarcato, per ciò che qui conta, che
“appartiene alla competenza della Sezione specializzata agraria non soltanto la cognizione delle
pagina 10 di 15 controversie che hanno come oggetto esclusivo ed immediato rapporti dei quali sia pacifica, o già accertata, la natura agraria, ma anche quelle per le quali si renda ancora necessario
l'accertamento delle caratteristiche, della validità e della stessa esistenza del rapporto da qualificare, anche se solo per stabilire se siano effettivamente comprese, o meno, fra le fattispecie cui è applicabile la disciplina in materia di contratti agrari” facendo riferimento alla sola domanda dell'attore o all'eccezione del convenuto.
Pertanto, sulla scorta di tale ragionamento, trattandosi non già di una questione di incompetenza in senso proprio, bensì di rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata facenti parte del medesimo ufficio giudiziario, ovvero di distribuzione degli affari civili all'interno dello stesso ufficio giudiziario, il Giudice monocratico avrebbe dovuto trasmettere gli atti alla Sezione specializzata agraria, precostituita per conoscere tale tipologia di cause. Essendosi invece limitato a dichiarare il ricorso inammissibile per non rientrare tra quelle indicate dall'art. 702 bis c.p.c. non può ritenersi che abbia declinato in senso tecnico la propria competenza in favore della predetta Sezione specializzata.
Tale premessa ha un effetto rispetto alle conseguenze che derivano delle considerazioni che si vanno a svolgere.
Avendo la Sezione specializzata adita in seguito in primo grado affermato la propria competenza ritenendo che il contratto intercorso tra le parti fosse un contratto di stallaggio deve esaminarsi ora nel merito il primo motivo di appello.
Si deve partire dalla scrittura privata datata 1.2.2020, prodotta in giudizio alla base della controversia. Si legge che: l' e la ASd “ Controparte_1 Parte_1
” hanno stipulato un accordo della durata di anni 5 a partire dalla data di
[...] sottoscrizione;
gli impianti utilizzabili sono la scuderia all'inglese, il club house, n. 6 box
4 x 4 in muratura, la letamaia, il paddock, il maneggio in sabbia 30 x 60, il campo in erba
60 x 120, 8 box aggiuntivi ed installati dal cliente;
il canone è pattuito in € 800,00 mensili da versarsi entro il 15 di ogni mese e la morosità protratta tre mesi dà facoltà all'Azienda concedente di recedere dal contratto.
Sono poi rilevanti ai nostri fini i punti 4 e 6 del regolamento. Il primo pone a carico del “cliente” l'obbligo di “mantenere inalterate le strutture utilizzate con particolare pagina 11 di 15 attenzione al decoro e alla pulizia” mentre il secondo pone a suo carico l'obbligo di pulizia dei box, del cavallo e la sua movimentazione.
Ritiene la Corte che il secondo aspetto acquista decisiva rilevanza perché per l'integrazione dell'accordo di stallaggio non è sufficiente la messa a disposizione di terzi, in modo temporaneo o permanente, dei manufatti posti all'interno del fondo agricolo per il mero ricovero degli animali (nella specie i cavalli), bensì è necessario il requisito dell'organizzazione di mezzi idonei a rendere la prestazione di un servizio ulteriore all'interno della struttura di ricovero, ovvero la predisposizione anche degli strumenti necessari per la cura degli animali e degli spazi per custodire gli attrezzi e per collocare il fieno e i mangimi, nonché l'approntamento delle iniziative anche contrattuali per acquistare tutto ciò che in genere è necessario per la cura e il sostentamento degli animali, e, infine, l'assunzione di personale per provvedere alla pulizia, cura e assistenza degli stessi.
Avendo le parti pattuito espressamente che tali attività di cura dei cavalli sarebbero state eseguite direttamente dal cliente non si può configurare il c.d. contratto di stallaggio che impone la prevalenza del profilo dell'organizzazione del servizio di cura rispetto alla messa in godimento dei locali di alloggio dei cavalli. Né si può ritenere che siffatta esclusione contrattuale di incombenti è stata in concreto irrilevante perché di fatto la ha provveduto a svolgere tutte le attività di cura e assistenza degli Pt_2 animali anche mediante la pulizia dei locali ove sono stati effettivamente alloggiati anche mediante asportazione della letamaia mediante tale Infatti, nessuna prova Per_1
è stata fornita in tal senso e anzi sono state prodotte dall'appellante le fatture relative all'acquisto dei foraggi e i contratti stipulati con coloro che sono stati destinati alla pulizia delle stalle (v. doc.ti da 2 a 11 del fascicolo di primo grado della parte appellante). La cennata prova documentale rende superfluo attardarsi sul terzo motivo di appello che ha censurato la pronuncia di primo grado nella parte in cui non ha ammesso le prove testimoniali dirette a provare l'attività di cura dei cavalli direttamente da parte della cliente.
Neanche coglie nel segno l'argomento secondo cui si tratterebbe di un vero e proprio servizio di alloggio e cura dei cavalli in quanto le utenze sarebbero a carico dell' perché la circostanza è contestata (esiterebbe pozzo nell'immobile per Pt_2
pagina 12 di 15 attingere l'acqua) e non provata salvo che per l'utenza dell'energia elettrica per la quale l'appellante ha ammesso l'intestazione all'appellata, precisando, tuttavia, che i relativi costi sono stati rimborsati mediante compensazione con i ricavi di un distributore automatico di bevande e alimenti che aveva fatto installare nella struttura Parte_1 prendendo direttamente accordi con la concedente CH Matic s.r.l., circostanza da ritenersi pacifica non essendo stata oggetto di alcuna contestazione dalla controparte.
Peraltro, è appena il caso di aggiungere che il canone mensile di € 800,00, previsto nel contratto in oggetto per offrire 15 alloggi per cavalli, sarebbe all'evidenza del tutto incongruo se comprendesse anche la cura, la pulizia e l'alimentazione degli animali per cinque anni. E anche la previsione nelle condizioni accessorie dell'aumento del canone di € 50,00 per il montaggio di ogni ulteriore box aggiuntivo, non avrebbe alcun senso per la sua evidente mancanza di congruità se riguardasse anche la cura e alimentazione mensile di un altro cavallo.
In conclusione, l'accordo in oggetto non essendo configurabile quale contratto di stallaggio e neanche come contratto agrario perché non risulta anzitutto allegato, ma neanche provato, lo svolgimento, unitamente all'attività di maneggio, di un'attività prevalente di allevamento dei cavalli con prodotti coltivati sul fondo, ove sono collocati gli immobili dati in godimento, connessa, quindi, all'attività di coltivazione del fondo svolta dall' x art. 2135 c.c., deve ritenersi fondata la tesi dell'appellante secondo Pt_2 cui si è in presenza di un'attività scollegata dal fondo rustico e di un contratto di locazione urbana ad uso commerciale essendo oggetto dell'affitto aree coperte o scoperte destinate non all'allevamento ma alla sosta od al ricovero degli animali equini od al loro addestramento (maneggi) od alle loro esibizioni sportive (cfr. Cass. 1990/9687 citata in modo pertinente dall'appellante).
Invero, per costante giurisprudenza, come non può ravvisarsi un'"impresa agricola" di coltivazione del suolo se non vi è la combinazione tra i fattori di produzione costituti dalla forza lavoro e dal fondo coltivato, così non si può configurare un'impresa agricola di allevamento di bestiame se questa non è svolta su di un appezzamento di terreno e se, quindi, anche in questa fattispecie la terra non rientri, unitamente alla forza-lavoro, nello svolgimento dell'attività zootecnica. In tale ottica risulta evidente che nel caso che ci occupa non ha alcuna rilevanza il dato formale fornita dalla certificazione relativa pagina 13 di 15 all'iscrizione di alla Camera di commercio come coltivatore diretto CP_1 dall'anno 2017.
Ne segue la fondatezza anche del secondo motivo di appello essendo immediatamente evidente dalla lettura del ricorso originario introduttivo del giudizio di primo grado l'insussistenza di un contratto agrario per la mancata allegazione di qualsiasi elemento che possa indurre un'indagine circa lo svolgimento effettivo di un'attività di allevamento di animali sul fondo prevalente rispetto a quella connessa di ricovero dei cavalli e di svolgimento di attività di maneggio e sport equestri.
Non avendo il Giudice monocratico del Tribunale di Spoleto con l'ordinanza in data
18.7.2022 (antecedente al presente giudizio) declinato la propria competenza nel merito in favore della Sezione specializzata agraria, essendosi limitato, viceversa, come s'è detto, a dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta da Controparte_1
nelle forme dell'art. 702 bis c.p.c. non è preclusa la declaratoria di difetto
[...] di giurisdizione della Sezione specializzata senza necessità di sollevare il regolamento di competenza.
La soccombenza integrale dell'appellata comporta la sua condanna alla refusione all'appellante delle spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come in dispositivo, nei minimi di legge stante l'oggettiva semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Spoleto, Sezione specializzata agraria, n. 777/2024, pubblicata il 23.10.2024, e dichiara che tra le parti è intercorso un contratto di locazione in data 1.2.2020 avente ad oggetto immobili ad uso non abitativo e per l'effetto dichiara il difetto di competenza della Sezione specializzata agraria essendo competente il Tribunale ordinario di Spoleto e annulla la sentenza impugnata;
condanna l'appellata a rifondere all'appellante i compensi di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano per il primo grado in complessivi € 2.800,00 per compensi professionali e per il grado di appello in € 3.400,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfetario, i.v.a., c.p. come per legge per tutte le somme liquidate.
pagina 14 di 15 Perugia, 22 gennaio 2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
dott. Claudio Baglioni dott. Simone Salcerini
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
Sezione specializzata agraria
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Claudio Baglioni Consigliere rel.
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere
Dott. Luigi Menaguale Esperto
Dott. Emiliano Lasagna Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. ex 436 bis, 350, 3° comma, 350 bis, 1° comma, e 281 sexies, ult. comma,
c.p.c. nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 690/2023
promossa da:
, c.f. , in persona del l.r.p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa per procura su foglio separato da considerarsi congiunto al ricorso in appello dall'avv. Alessia Fiacco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Foligno, piazza Santa Angela n. 3 appellante contro
pagina 1 di 15 , con sede in Assisi, via delle Ginestre n. 5, p.iva Controparte_1
, in persona della titolare c.f. , ed P.IVA_2 CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Foligno, via Nazario Sauro n° 16, presso lo studio dell'Avv.
Giulio Famà, dal quale è rappresentata e difesa per delega allegata alla memoria di costituzione ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.,
appellata
********
Oggetto: accertamento di scadenza di contratto agrario di locazione di immobili ad uso abitativo e condanna al rilascio
Conclusioni delle parti
Come nel verbale dell'udienza del 22.1.2025.
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
(in seguito solo con ricorso depositato Parte_1 Parte_1 il 22.11.2024 ha impugnato la sentenza del Tribunale di Spoleto, Sezione specializzata agraria, n. 777/2024, pubblicata il 23.10.2024, con la quale, accogliendo il ricorso dell' (da ora in poi anche , veniva accertata: a) Controparte_1 Pt_2
l'avvenuta risoluzione dell'accordo di stallaggio, sottoscritto inter partes l'1.2.2020, alla data dell'1.11.2021; b) l'occupazione abusiva della porzione di annesso agricolo oggetto del contratto da parte della resistente dall'1.11.2021. Parte_1
Ha esposto in fatto che: con scrittura privata denominata “Accordo stallaggio cavalli” in data 1.2.2020 aveva convenuto con l' un asserito “stallaggio” e Pt_2 pattuito la durata del contratto, la facoltà di recesso delle parti e il pagamento del canone, prevedendo espressamente quali “impianti utilizzabili” alcune strutture poste all'interno di un maneggio sito in Spello, via Mastinelle n. 12, di proprietà della predetta azienda agricola ovvero quindici postazioni per l'alloggio di equini, e in particolare di una capannina e di un totale di 14 box: sei in muratura di proprietà della otto Pt_2 in legno di proprietà di essa appellante, da installare, a proprie spese, previo rilascio delle prescritte autorizzazioni amministrative;
contestualmente da e da Parte_3 nei terreni concessi in godimento erano stati posizionati vari beni mobili CP_1
pagina 2 di 15 di proprietà esclusiva di , tra cui varie attrezzature per il maneggio, 4 box nuovi Pt_3 in legno e un trattore;
si prevedeva anche la concessione in “prestito gratuito”, da parte di , all' i 4 box in legno usati “per un periodo di 4-6 mesi dalla sottoscrizione Pt_3 Pt_2 del primo contratto (11 agosto 2019) tempo necessario per la richiesta in Comune delle concessioni edilizie da parte dell'azienda agricola di ”; in realtà, come CP_1 riconosciuto espressamente dalla el ricorso di primo grado, l'appellante aveva Pt_2 goduto di tutti i dieci box in muratura presenti nel maneggio, nonché di quattro box in legno di sua proprietà e di una capannina;
poiché l'accordo prevedeva 15 postazioni, tutti i dieci box in muratura le sono stati dati in uso per consentirle il ricovero del numero di cavalli pattuito tra le parti in attesa dell'installazione degli otto box in legno previsti nel contratto a carico di in attesa che quest'ultima si attivasse per CP_1 ottenere le autorizzazioni necessarie per la realizzazione della massicciata e rendere possibile all'appellante l'installazione dei box in legno;
contestualmente, CP_1 essendosi dovuta privare dei quattro box in muratura, aveva chiesto ad di Pt_3 utilizzare per le proprie esigenze quattro box in legno usati di proprietà di quest'ultima che sono stati successivamente posizionati in uno dei fondi agricoli coltivati dall' in modo da poter proseguire il servizio di stallaggio e di allevamento a Pt_2 cavalli;
il termine previsto per l'installazione di otto box in legno era trascorso senza che l' i fosse attivata per fare autorizzare le opere dal Comune e di conseguenza, nel Pt_2 mese di settembre 2020, aveva chiesto a quali fossero le sue intenzioni in ordine CP_1 ai box, perché aveva necessità di utilizzare quelli dati in uso a quest'ultima, nonché di iniziare i lavori per la massicciata di appoggio dei box in legno, ma era stato risposto che stavano valutando l'acquisto dei suoi box;
a seguito del deteriorarsi dei rapporti tra le parti con racc. a.r. in data 22.10.2021 l' aveva comunicato il recesso anticipato Pt_2 previsto nell'art. 3, punto 2) del contratto 1.2.2020 e successivamente aveva informato che i 4 box in legno erano stati smontati invitando a “procedere immediatamente al ritiro”, che aveva avuto luogo poco dopo.
Ha aggiunto: di aver contestato la legittimità e l'efficacia del recesso sostenendo che era stato stipulato un contratto di locazione di immobili a uso non abitativo avente, quindi, durata legale inderogabile di 6 anni + 6 e si era rifiutata di rilasciare il maneggio sino al mese di maggio 2023; di aver eccepito nel giudizio instaurato dalla Parte_1
pagina 3 di 15 l'incompetenza della Sezione specializzata agraria, in quanto il contratto inter partes non era riconducibile alla disciplina di cui alla l. n. 203/1982 e alla l. n. 150/2011, non essendo sufficiente a tal fine la mera qualifica di imprenditore agricolo in capo alla ricorrente, e che, trattandosi di locazione, il recesso dal contratto comunicato dall' era Pt_2 illegittimo e privo di efficacia;
in via subordinata, ove ritenuto un contratto di affitto di fondo rustico, doveva ritenersi risolto per grave inadempimento dell' Pt_2
Col primo motivo di appello, rubricato “erronea ricostruzione dei fatti e qualificazione giuridica del contratto;
omessa motivazione e violazione dell'art. 132, 2° co, n. 4, c.p.c. e degli artt. 1362 e 2135 c.p.c.”, ha censurato la sentenza nella parte che ha ritenuto la competenza del Tribunale adito e qualificato stallaggio il contratto inter partes sulla base delle seguenti circostanze: a) è piccolo imprenditore agricolo ed esercita, CP_1 quindi, le attività di cui all'art. 2135 c.c.; b) i box che la parte ricorrente aveva destinato al servizio di ricovero per cavalli erano alcuni dei dieci box di cui si compone l'annesso agricolo della parte ricorrente;
c) il contratto concluso sarebbe, quindi, un contratto agrario non rilevando l'attribuzione nel recesso della resistente di un codice tributo che individuava le locazioni immobiliari;
d) essere pacifico che l'1.2.2020, per CP_1
l' e il presidente avessero un accordo di Pt_2 Controparte_2 Parte_1 stallaggio cavalli per n. 6 box in muratura componenti l'annesso agricolo dell' Pt_2
Ha sostenuto che: il contratto non avrebbe avuto ad oggetto lo stallaggio di cavalli in sei box in muratura posti nell'annesso agricolo di proprietà dell'azienda ensì Pt_2
l'intera struttura adibita a maneggio sita in Spello, via Mastinelle n. 12; essendo definita stallaggio ogni attività che comporta il ricovero di animali, permanente o temporaneo, di proprietà del titolare o di terzi, in cui è possibile anche il maneggio/scuderia/centro ippico, costituiti dall'insieme di elementi immobiliari e mobiliari entro i quali sono ospitati cavalli addestrati (in cui si può svolgere attività di equitazione) di proprietà di terzi che fruiscono del relativo servizio di custodia e cura ovvero della predisposizione di un'organizzazione volta a fornire ai loro proprietari un vero e proprio servizio
(nutrimento, cura, pulizia, ecc.), nella specie non vi sarebbe tale contratto perché tali attività non sono state previste nel contratto datato 1.2.2020, che si limita a indicare gli
“impianti utilizzabili” dall'associazione appellante, né di fatto, alcun servizio sarebbe stato reso dalla anzi sarebbe stato espressamente escluso perché la pulizia del Pt_2
pagina 4 di 15 box, del cavallo e la sua movimentazione erano a carico del cliente, attività che aveva effettivamente svolto;
non si spigherebbe la differenza tra il corrispettivo mensile pattuito nei contratti precedenti per il vero e proprio stallaggio di un equide in un singolo box con quello (800 euro mensili) previsto nel contratto 1.2.2020 per 15 alloggiamenti;
il “tariffario servizio stallaggio cavalli” prodotto in giudizio dalla Pt_2 dimostrerebbe che anche lei considera elementi essenziali della fattispecie “stallaggio” la somministrazione dei pasti e la pulizia dei box, servizi che non sarebbero mai stati prestati dall'azienda nel corso del rapporto;
nella email del 17.3.2020 il consulente della aveva espresso il parere che si trattasse di locazione e quanto precisato CP_3 nella successiva email datata 18.3.2020 secondo cui nella fattispecie si sarebbe in presenza di un vero e proprio servizio in quanto tutte le utenze sono a carico Part dell' non della non sarebbe veritiero perché l'unica utenza degli immobili Pt_2 sarebbe quella per l'energia elettrica, perché i costi dell'utenza elettrica, intestata ad erano stati rimborsati mediante compensazione con i ricavi di un distributore Pt_2 automatico di bevande e alimenti che la aveva fatto installare nella Parte_1 struttura;
la è affiliata FISE, il cui regolamento prevede la disponibilità Parte_1 giuridica esclusiva di un impianto sportivo a titolo di comodato o di affitto sicché le parti non avrebbero potuto stipulare un contratto di stallaggio perché ciò avrebbe precluso l'affiliazione; la struttura in oggetto era destinata esclusivamente a maneggio e durante tutta la durata del rapporto l'unica attività che vi era stata svolta era quella della quanto meno a far data dal 1° febbraio 2020 non aveva Parte_1 CP_1 svolto attività agricola nella struttura in questione, destinata esclusivamente a maneggio, né in alcuno dei terreni circostanti, né vi aveva depositati propri beni.
Ha rimarcato la violazione dell'art. 132, 2° co., n. 4, c.p.c. perché il Tribunale sarebbe venuto meno al dovere di rendere palese il processo cognitivo della decisione, e avrebbe omesso di esaminare elementi probatori idonei a determinare una diversa decisione.
Ha precisato che: solo l'attività di allevamento di animali equini costituisce attività agricola principale ex art. 2135, 1° co., c.c., mentre le altre, ad eccezione di quella di maneggio, se svolte congiuntamente a quella di allevamento possono essere ritenute attività agricole “connesse” ove mantengano un carattere di accessorietà e strumentalità rispetto all'attività di allevamento, che deve restare prevalente;
per valutare la pagina 5 di 15 connessione rispetto alla principale di allevamento occorre prendere in esame il numero di capi destinati all'attività connessa rispetto a quelli in allevamento, parametri che non erano stati né allegati né indimostrati;
vi sarebbe anche la violazione dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 1362 c.c. perché il Giudice si sarebbe limitato al tenore letterale del contratto senza indagare quale fosse stata la comune intenzione delle parti.
Col secondo motivo di appello, rubricato “erronea affermazione della competenza della
Sezione specializzata agraria”, ha criticato la sentenza, nella parte in cui non ha rilevato il difetto di competenza della sezione specializzata agraria, deducendo che: se è vero che essa, ancorché si pronunzi negativamente sulla questione devoluta alla sua competenza, rimane competente, in base al principio della devoluzione unitaria della controversia, a decidere tutte le questioni attinenti alla disciplina del rapporto anche se riservate al
Giudice ordinario, ed è libera, all'esito del giudizio, di qualificare nel merito il rapporto, definendolo, eventualmente, non agrario, tuttavia nel caso di specie l'insussistenza di un contratto agrario emergerebbe prima facie già dalla lettura del ricorso, mancando indicazioni circa lo svolgimento effettivo dell'attività di allevamento cavalli e della sua prevalenza rispetto a quella asseritamente connessa di stallaggio, nonché di qualsiasi parametro in base al quale determinare se l'asserito stallaggio possa essere considerato attività agricola connessa;
i documenti prodotti consentirebbero di escludere, per tabulas, che la controversia possa rientrare tra quelle agrarie poiché la domanda non trova titolo in un contratto agrario non essendo sufficiente la mera concessione del godimento di terreni agricoli e/o di fabbricati destinati ad uso agricolo occorrendo, invece, che su di essi venga svolta un'attività agricola (o un'attività ad essa connessa) ricompresa nella previsione dell'art. 2135 c.c.; il contratto non prevedeva la prestazione di alcun servizio da parte della ma solo il godimento di alcuni beni immobili da parte della Pt_2 [...]
che vi svolgeva attività di maneggio e sport equestri, attività non connessa a Pt_1 quella agricola, tanto più se destinata ad attività sportiva.
Ha aggiunto che: qualora tuttavia si ritenesse di decidere le questioni attinenti al merito del rapporto sarebbe provato che non ricorre un contratto di servizi poiché non sono stati previsti, né eseguiti servizi di alcun genere, ma piuttosto la concessione del godimento di immobili a fronte di un corrispettivo, e, quindi, non essendo configurabile un contratto agrario, si tratterebbe di un contratto di locazione ad uso non abitativo pagina 6 di 15 disciplinato dalla l. 27.7.1978, n. 392, il cui art. 27 prevede la durata minima inderogabile di sei anni e concede esclusivamente al conduttore la facoltà di recesso ad nutum con preavviso;
il successivo art. 79 prevede che le pattuizioni dirette a limitare la durata legale del contratto o ad attribuire al locatore vantaggi in contrasto con le norme dettate dalla legge sono nulle;
la clausola del contratto 1.2.2020 che prevede la facoltà di recesso ad nutum dell'azienda locatrice sarebbe quindi insanabilmente nulla e la comunicazione di recesso inviata il 22.10.2020 improduttiva di effetti;
la Parte_1 ha detenuto pertanto legittimamente gli immobili perché aveva diritto di goderne pacificamente per tutta la durata legale del contratto sino alla sua scadenza.
Col terzo motivo, rubricato “mancata ammissione delle prove testimoniali;
omessa/carente motivazione;
violazione dell'art. 1362 c.c.”, si è doluta della mancata ammissione delle prove testimoniali volte a dimostrare il concreto svolgimento del rapporto inter partes valutando il loro comportamento complessivo e pervenire così alla corretta qualificazione del contratto a prescindere dalla sua intitolazione “stallaggio cavalli” evidenziando che ciò si è risolto in un vizio della motivazione perché idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato la decisione impugnata.
Col quarto motivo, rubricato “asserita risoluzione del contratto per inadempimento”, ha censurato la sentenza perché si è limitata a dichiarare l'intervenuta “risoluzione” del contratto per effetto della dichiarazione dell' senza pronunciare sulla domanda Pt_2 subordinata di risoluzione per inadempimento ex art. 1454 c.c. formulata da quest'ultima, sicché, ex art. 346 c.p.c., ha riproposto le eccezioni svolte in primo grado.
Si è costituita l' ccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. per Pt_2 mancanza di chiarezza e sinteticità degli atti processuali che ha reso oscura l'esposizione dei fatti per mancanza di specificità delle censure e di indicazione sia della violazione di legge sia dell'errata motivazione.
Ha premesso che: dopo essere state esaminate le visure camerali della Camera di
Commercio, è stato ritenuto provato il fatto che svolga l'attività agricola CP_1 dal 2008 e quella connessa di stallaggio dal 2017 sicché i testimoni indicati dall'appellante su fatti asseritamente avvenuti in epoca successiva al novembre 2020, sarebbero risultati privi di interesse ai fini decisori;
la causa era stata assunta in pagina 7 di 15 decisione per pronunciare sulla natura dell'accordo di stallaggio del febbraio 2020; nell'atto di appello non si fa menzione dell'iscrizione del 10.6.2008 dell' nel Pt_2 registro della Camera di Commercio con la quale è formalmente divenuta CP_1
“piccolo imprenditore agricolo”.
Ha eccepito anche la manifesta infondatezza del ricorso di appello deducendo che: le argomentazioni addotte circa l'incompetenza della Sezione specializzata agraria sarebbero inidonee a far comprendere il motivo per il quale si debba ritenere lo stallaggio una locazione di immobili, laddove con tale termine si definirebbe “il ricovero di animali da sella, da tiro o da soma, in una stalla o in un altro ambiente adatto”; il Tribunale avrebbe motivato le ragioni per il quale l'accordo di stallaggio debba considerarsi un contratto agrario non essendo rilevante l'attribuzione, operata unilateralmente dalla solo successivamente (novembre 2020) all'avvenuta ricezione (26.10.2020) Parte_1 della raccomandata con cui l' aveva comunicato il recesso, di un codice tributo Pt_2 individuante le locazioni immobiliari, e avrebbe ritenuto che il contenzioso relativo all'accordo di stallaggio rientrerebbe, ai sensi dell'art. 11, nelle “Controversie agrarie” commi 1 e 2 d.lgs 150/2011 in forza della circostanza che la ricorrente è CP_1 iscritta alla Camera di Commercio, dal 10.6.2008, quale titolare di impresa individuale, nello specifico con la qualifica di “piccolo imprenditore coltivatore diretto”, ricordando che ai fini della qualificazione come “imprenditore agricolo” rilevi anche l'esercizio di attività di allevamento di cavalli di animali proprio in connessione con l'attività agricola che era svolta da i box che la ricorrente aveva destinato al servizio di ricovero CP_1 per cavalli erano stati alcuni dei dieci box di cui si compone l'annesso agricolo di CP_1
e a fronte del pagamento mensile, veniva rilasciata fattura per “servizio stallaggio”.
Ha precisato che: il 18.7.2022 il Giudice designato aveva emesso ordinanza non impugnabile, nel procedimento rubricato al N.R.G. 2022/354, con la quale era stata dichiarata l'inammissibilità della domanda proposta dall' itenendo competente, Pt_2 stante l'oggetto del contendere, la del Tribunale di Spoleto;
l' Parte_4 Pt_2 essendo imprenditore agricolo può fornire “servizi di stallaggio” all'interno dell'azienda e il certificato della visura camerale attesta che svolge: 1) l'attività prevalente di coltivazione di frumento e “colture varie”, 2) l'allevamento di cavalli e 3) dal maggio 2017, l'attività connessa di servizi di stallaggio cavalli, offrendo l'alloggio pagina 8 di 15 per cavalli in sei dei dieci box di cui è composto l'annesso agricolo, riservandosene quattro per l'allevamento di cavalli e lo stallaggio;
all'interno dell'azienda è stato realizzato un annesso agricolo con degli spazi utilizzati per l'attività di stallaggio, come descritto nel fascicolo aziendale AGEA rilasciato dalla CIA ed aggiornato il 6.5.2022; non avendo mai inteso cessare l'attività di coltivatore diretto, né quella di stallaggio, né tantomeno concedere in locazione i terreni coltivati e ogni struttura o annesso posti all'interno dell'Azienda, aveva precisato all'appellante che avrebbe potuto offrire l'alloggio per sei cavalli dell' e dei suoi tesserati, ma nulla di più. Parte_1
Ha sostenuto che: l'accordo de quo è un contratto agrario in base al quale l'attore si è riservato quattro box in muratura, per continuare a svolgere l'attività prevalente di allevamento cavalli e quella connessa di servizi e non un contratto di locazione dovendo tenersi conto della volontà manifestata dalle parti e degli interessi delle stesse al momento della stipula del contratto;
l'intenzione comune delle parti rispondeva unicamente alle necessità dell' di trovare un rifugio per i propri cavalli, a Parte_1 causa dello sfratto dalla vecchia stalla e all'attività secondaria di stallaggio cavalli svolta dall'Azienda agricola;
il tenore del contratto e la volontà delle parti confermerebbero la fondatezza della domanda della ricorrente sulla scorta del comportamento tenuto dal proponente durante e dopo le trattative e dell'accettazione da parte dell' Parte_1 come confermato dal fatto che, ogni mese, la resistente ha pagato alla ricorrente, senza mai sollevare alcun rilievo o contestazione, una fattura per un “servizio di stallaggio”.
Ha eccepito ancora l'inammissibilità del terzo motivo di appello perché nessuna richiesta istruttoria era stata avanzata all'udienza di discussione del 23.10.2024 avendo entrambe le parti, di fatto, confermato all'udienza collegiale di voler rinunciare sia alla domanda riconvenzionale sia all'ammissione delle prove testimoniali.
Infine, ha eccepito l'inammissibilità del quarto motivo di appello avendo l'appellante rinunciato ad una declaratoria sulla “asserita ricostruzione del contratto per inadempimento” vertendo la causa esclusivamente sulla definizione della natura del contratto di stallaggio.
All'udienza del 22.1.2025 il Collegio ex 436 bis, 350, 3° comma, 350 bis, 1° comma, e
281 sexies, 3° comma, c.p.c. riservava la decisione.
pagina 9 di 15 L'eccezione di inammissibilità dell'appello va disattesa avendo l'appellante indicato con sufficiente precisione le parti della sentenza che ha inteso impugnare nonché esplicitato in modo determinato i motivi specifici dell'impugnazione con indicazione sia delle modifiche richieste, ovvero l'accoglimento dell'eccezione di difetto di competenza della Sezione specializzata agraria, previa ricostruzione dei fatti ed esatta qualificazione giuridica del contratto ai sensi degli artt. 1362 e 2135 c.c., sia delle circostanze che hanno comportato la violazione della legge, formulando le ragioni giuridiche del dissenso al sintetico percorso argomentativo del primo Giudice nella pronuncia impugnata, sia la rilevanza concreta delle argomentazioni critiche svolte anche sotto il profilo della qualificazione giuridica del contrato come locazione di immobili ad uso non abitativo anziché come contratto agrario.
Il primo motivo di appello è fondato.
Va anzitutto chiarito che il Giudice monocratico del Tribunale di Spoleto con l'ordinanza in data 18.7.2022 dichiarando l'inammissibilità della domanda proposta da
, sulla premessa di essere un imprenditore agricolo ex Controparte_1 art. 2135 c.c., per ottenere la declaratoria di estinzione del contratto di stallaggio sottoscritto con l' in data 1 febbraio 2020 e alla Parte_1 conseguente restituzione delle chiavi e rilascio dei box in tesi occupati abusivamente, non ha, infine, dichiarato affatto la propria incompetenza in favore della Sezione specializzata agraria di quel Tribunale sul presupposto che quello sottoposto al suo esame fosse effettivamente un contratto di stallaggio, perché di ciò, nonostante l'enunciato apparentemente drastico del terzo capoverso della motivazione, non vi è traccia nel dispositivo ove si dichiara, appunto, l'inammissibilità del ricorso, in coerenza con il resto della motivazione. Invero, premesso che le “controversie agrarie” ricadenti nella disciplina dell'art. 11 del d.lgs. 2011 n. 150 “vanno identificate secondo il criterio oggettivo di cui al comma primo, nel fatto di vertere sulla “materia di contratti agrari” ha rilevato che affinché si realizzi la competenza specializzata “…è sufficiente che venga dedotta in giudizio, in via di azione o di eccezione, l'esistenza di un rapporto di affitto di fondo rustico e che tale deduzione non risulti prima facie pretestuosa in base alle stesse argomentazioni delle parti senza necessità di altre indagini”, sicché, ha rimarcato, per ciò che qui conta, che
“appartiene alla competenza della Sezione specializzata agraria non soltanto la cognizione delle
pagina 10 di 15 controversie che hanno come oggetto esclusivo ed immediato rapporti dei quali sia pacifica, o già accertata, la natura agraria, ma anche quelle per le quali si renda ancora necessario
l'accertamento delle caratteristiche, della validità e della stessa esistenza del rapporto da qualificare, anche se solo per stabilire se siano effettivamente comprese, o meno, fra le fattispecie cui è applicabile la disciplina in materia di contratti agrari” facendo riferimento alla sola domanda dell'attore o all'eccezione del convenuto.
Pertanto, sulla scorta di tale ragionamento, trattandosi non già di una questione di incompetenza in senso proprio, bensì di rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata facenti parte del medesimo ufficio giudiziario, ovvero di distribuzione degli affari civili all'interno dello stesso ufficio giudiziario, il Giudice monocratico avrebbe dovuto trasmettere gli atti alla Sezione specializzata agraria, precostituita per conoscere tale tipologia di cause. Essendosi invece limitato a dichiarare il ricorso inammissibile per non rientrare tra quelle indicate dall'art. 702 bis c.p.c. non può ritenersi che abbia declinato in senso tecnico la propria competenza in favore della predetta Sezione specializzata.
Tale premessa ha un effetto rispetto alle conseguenze che derivano delle considerazioni che si vanno a svolgere.
Avendo la Sezione specializzata adita in seguito in primo grado affermato la propria competenza ritenendo che il contratto intercorso tra le parti fosse un contratto di stallaggio deve esaminarsi ora nel merito il primo motivo di appello.
Si deve partire dalla scrittura privata datata 1.2.2020, prodotta in giudizio alla base della controversia. Si legge che: l' e la ASd “ Controparte_1 Parte_1
” hanno stipulato un accordo della durata di anni 5 a partire dalla data di
[...] sottoscrizione;
gli impianti utilizzabili sono la scuderia all'inglese, il club house, n. 6 box
4 x 4 in muratura, la letamaia, il paddock, il maneggio in sabbia 30 x 60, il campo in erba
60 x 120, 8 box aggiuntivi ed installati dal cliente;
il canone è pattuito in € 800,00 mensili da versarsi entro il 15 di ogni mese e la morosità protratta tre mesi dà facoltà all'Azienda concedente di recedere dal contratto.
Sono poi rilevanti ai nostri fini i punti 4 e 6 del regolamento. Il primo pone a carico del “cliente” l'obbligo di “mantenere inalterate le strutture utilizzate con particolare pagina 11 di 15 attenzione al decoro e alla pulizia” mentre il secondo pone a suo carico l'obbligo di pulizia dei box, del cavallo e la sua movimentazione.
Ritiene la Corte che il secondo aspetto acquista decisiva rilevanza perché per l'integrazione dell'accordo di stallaggio non è sufficiente la messa a disposizione di terzi, in modo temporaneo o permanente, dei manufatti posti all'interno del fondo agricolo per il mero ricovero degli animali (nella specie i cavalli), bensì è necessario il requisito dell'organizzazione di mezzi idonei a rendere la prestazione di un servizio ulteriore all'interno della struttura di ricovero, ovvero la predisposizione anche degli strumenti necessari per la cura degli animali e degli spazi per custodire gli attrezzi e per collocare il fieno e i mangimi, nonché l'approntamento delle iniziative anche contrattuali per acquistare tutto ciò che in genere è necessario per la cura e il sostentamento degli animali, e, infine, l'assunzione di personale per provvedere alla pulizia, cura e assistenza degli stessi.
Avendo le parti pattuito espressamente che tali attività di cura dei cavalli sarebbero state eseguite direttamente dal cliente non si può configurare il c.d. contratto di stallaggio che impone la prevalenza del profilo dell'organizzazione del servizio di cura rispetto alla messa in godimento dei locali di alloggio dei cavalli. Né si può ritenere che siffatta esclusione contrattuale di incombenti è stata in concreto irrilevante perché di fatto la ha provveduto a svolgere tutte le attività di cura e assistenza degli Pt_2 animali anche mediante la pulizia dei locali ove sono stati effettivamente alloggiati anche mediante asportazione della letamaia mediante tale Infatti, nessuna prova Per_1
è stata fornita in tal senso e anzi sono state prodotte dall'appellante le fatture relative all'acquisto dei foraggi e i contratti stipulati con coloro che sono stati destinati alla pulizia delle stalle (v. doc.ti da 2 a 11 del fascicolo di primo grado della parte appellante). La cennata prova documentale rende superfluo attardarsi sul terzo motivo di appello che ha censurato la pronuncia di primo grado nella parte in cui non ha ammesso le prove testimoniali dirette a provare l'attività di cura dei cavalli direttamente da parte della cliente.
Neanche coglie nel segno l'argomento secondo cui si tratterebbe di un vero e proprio servizio di alloggio e cura dei cavalli in quanto le utenze sarebbero a carico dell' perché la circostanza è contestata (esiterebbe pozzo nell'immobile per Pt_2
pagina 12 di 15 attingere l'acqua) e non provata salvo che per l'utenza dell'energia elettrica per la quale l'appellante ha ammesso l'intestazione all'appellata, precisando, tuttavia, che i relativi costi sono stati rimborsati mediante compensazione con i ricavi di un distributore automatico di bevande e alimenti che aveva fatto installare nella struttura Parte_1 prendendo direttamente accordi con la concedente CH Matic s.r.l., circostanza da ritenersi pacifica non essendo stata oggetto di alcuna contestazione dalla controparte.
Peraltro, è appena il caso di aggiungere che il canone mensile di € 800,00, previsto nel contratto in oggetto per offrire 15 alloggi per cavalli, sarebbe all'evidenza del tutto incongruo se comprendesse anche la cura, la pulizia e l'alimentazione degli animali per cinque anni. E anche la previsione nelle condizioni accessorie dell'aumento del canone di € 50,00 per il montaggio di ogni ulteriore box aggiuntivo, non avrebbe alcun senso per la sua evidente mancanza di congruità se riguardasse anche la cura e alimentazione mensile di un altro cavallo.
In conclusione, l'accordo in oggetto non essendo configurabile quale contratto di stallaggio e neanche come contratto agrario perché non risulta anzitutto allegato, ma neanche provato, lo svolgimento, unitamente all'attività di maneggio, di un'attività prevalente di allevamento dei cavalli con prodotti coltivati sul fondo, ove sono collocati gli immobili dati in godimento, connessa, quindi, all'attività di coltivazione del fondo svolta dall' x art. 2135 c.c., deve ritenersi fondata la tesi dell'appellante secondo Pt_2 cui si è in presenza di un'attività scollegata dal fondo rustico e di un contratto di locazione urbana ad uso commerciale essendo oggetto dell'affitto aree coperte o scoperte destinate non all'allevamento ma alla sosta od al ricovero degli animali equini od al loro addestramento (maneggi) od alle loro esibizioni sportive (cfr. Cass. 1990/9687 citata in modo pertinente dall'appellante).
Invero, per costante giurisprudenza, come non può ravvisarsi un'"impresa agricola" di coltivazione del suolo se non vi è la combinazione tra i fattori di produzione costituti dalla forza lavoro e dal fondo coltivato, così non si può configurare un'impresa agricola di allevamento di bestiame se questa non è svolta su di un appezzamento di terreno e se, quindi, anche in questa fattispecie la terra non rientri, unitamente alla forza-lavoro, nello svolgimento dell'attività zootecnica. In tale ottica risulta evidente che nel caso che ci occupa non ha alcuna rilevanza il dato formale fornita dalla certificazione relativa pagina 13 di 15 all'iscrizione di alla Camera di commercio come coltivatore diretto CP_1 dall'anno 2017.
Ne segue la fondatezza anche del secondo motivo di appello essendo immediatamente evidente dalla lettura del ricorso originario introduttivo del giudizio di primo grado l'insussistenza di un contratto agrario per la mancata allegazione di qualsiasi elemento che possa indurre un'indagine circa lo svolgimento effettivo di un'attività di allevamento di animali sul fondo prevalente rispetto a quella connessa di ricovero dei cavalli e di svolgimento di attività di maneggio e sport equestri.
Non avendo il Giudice monocratico del Tribunale di Spoleto con l'ordinanza in data
18.7.2022 (antecedente al presente giudizio) declinato la propria competenza nel merito in favore della Sezione specializzata agraria, essendosi limitato, viceversa, come s'è detto, a dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta da Controparte_1
nelle forme dell'art. 702 bis c.p.c. non è preclusa la declaratoria di difetto
[...] di giurisdizione della Sezione specializzata senza necessità di sollevare il regolamento di competenza.
La soccombenza integrale dell'appellata comporta la sua condanna alla refusione all'appellante delle spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come in dispositivo, nei minimi di legge stante l'oggettiva semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Spoleto, Sezione specializzata agraria, n. 777/2024, pubblicata il 23.10.2024, e dichiara che tra le parti è intercorso un contratto di locazione in data 1.2.2020 avente ad oggetto immobili ad uso non abitativo e per l'effetto dichiara il difetto di competenza della Sezione specializzata agraria essendo competente il Tribunale ordinario di Spoleto e annulla la sentenza impugnata;
condanna l'appellata a rifondere all'appellante i compensi di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano per il primo grado in complessivi € 2.800,00 per compensi professionali e per il grado di appello in € 3.400,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfetario, i.v.a., c.p. come per legge per tutte le somme liquidate.
pagina 14 di 15 Perugia, 22 gennaio 2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
dott. Claudio Baglioni dott. Simone Salcerini
pagina 15 di 15