Art. 3. Senatori a vita 1. All' articolo 59 della Costituzione , il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Il Presidente della Repubblica puo' nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non puo' in alcun caso essere superiore a cinque».
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell' art. 59 della Costituzione , come modificato dalla presente legge:
«Art. 59. E' senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi e' stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica puo' nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non puo' in alcun caso essere superiore a cinque.»
«Il Presidente della Repubblica puo' nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non puo' in alcun caso essere superiore a cinque».
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell' art. 59 della Costituzione , come modificato dalla presente legge:
«Art. 59. E' senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi e' stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica puo' nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non puo' in alcun caso essere superiore a cinque.»