TRIB
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/09/2025, n. 12908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12908 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11373 /2023
VERBALE DELLA CAUSA
tra
Parte_1
ATTORE
e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 22 settembre 2025, alle ore 9:50, innanzi al dott. Guido Marcelli sono comparsi: per parte appellante l'avvocato CAPECE STEFANO il quale discute oralmente la causa e chiede la decisione. Rinuncia a presenziare alla lettura della sentenza.
Per parte appellata (contumace) nessuno è comparso.
Il giudice si riserva di dare lettura del dispositivo e della sentenza al termine dell'udienza.
Il Giudice
dott. Guido Marcelli
Alle ore 16:25 il Giudice dà lettura della sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE 1 Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. GUIDO MARCELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 437 c.p.c.
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 11373/2023 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. CAPECE STEFANO , elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA DELLA GIULIANA 37 00195 ITALIA CP_1 CP_1
APPELLANTE
CONTRO
CP_1
con il patrocinio dell'avv. BATTISTELLA BARBARA , elettivamente domiciliato presso VIA DEL
TEMPIO DI GIOVE, 21 00186 CP_1
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace (opposizione a verbali di accertamento)
CONCLUSIONI
2 Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
IN FATTO E IN DIRITTO
La ha evocato in giudizio per sentir annullare n. 66 Parte_1 CP_1
verbali di accertamento elevati dall'Ente per violazione dell'art. 7/9 del CdS per accesso alla
ZTL (anello ferroviario) senza la prescritta autorizzazione dell'Autobus tg. EZ618FE immatricolato come veicolo NCC.
Ha dedotto a sostegno del gravame che l'accesso alla ZTL Anello Ferroviario, ai sensi delle delibere della Giunta capitolina n. 329/2015 e n. 84/2016, era vietato ai veicoli a motore di lunghezza superiore a metri 7,50 (quindi agli autocarri ed autobus), ma non agli stessi veicoli in servizio pubblico non di linea, come risultava dalla deroga prevista all'art. 6 della delib. n.
329/2015. Censurava quindi la sentenza del giudice di pace, che non si era pronunciata sul punto.
In secondo luogo il trasporto scolastico, cui era stato adibito l'autobus in questione, andava considerato come servizio pubblico.
Ancora, l'accesso alla ZTL doveva considerarsi consentito ai sensi della legge n. 21/1992, il cui art. 11 permetteva l'uso delle corsie preferenziali e le altre facilitazioni previste per i taxi e gli altri servizi pubblici ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente.
Ha quindi concluso l'appellante per l'annullamento dei verbali di accertamento in questione con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
------------------
Si è costituita in giudizio argomentando che dall'1.7.2018 l'accesso alla ZTL CP_1
da parte degli autobus turistici era soggetto al regolamento approvato con delibera capitolina n. 55 del 15.5.2018 il cui art. 8 prevede che esso è ammesso solo a seguito del rilascio di
3 permessi in abbonamento da assoggettare a pagamento di una tariffa e che tale autorizzazione non era stata fornita.
Ha quindi chiesto il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
---------------
L'appello è fondato e va accolto.
Costituisce circostanza incontestata il fatto che l'autobus in questione risulta immatricolato per il servizio di noleggio con conducente e che esso, nel periodo delle violazioni contestate, era concretamente adibito al trasporto di alunni per alcune scuole private (sono stati prodotti i relativi contratti di trasporto).
Il giudice di pace ha respinto la domanda di annullamento dei verbali di accertamento affermando che il caso in esame trova la sua disciplina nell'art. 8 della delibera capitolina n.
55 del 15.5.2018, a tenore del quale l'accesso alle ZTL dei veicoli dedicati al servizio scolastico privato è ammesso solo a seguito di rilascio dei permessi di abbonamento da assoggettare a pagamento a tariffa e che nella fattispecie non è stata fornita prova del rilascio del titolo autorizzativo.
Ebbene, in effetti l'art. 8 sopra richiamato stabilisce che l'accesso degli automezzi dedicati – tra gli altri – al servizio scolastico privato nelle aree comprese nelle ZTL BUS A, B e/o C è ammesso solo a seguito di rilascio di permessi in abbonamento in relazione all'itinerario e ai percorsi accordati dall'ente autorizzante, da assoggettare a pagamento di una tariffa.
Nondimeno va considerato che la delibera n. 329 del 21 ottobre 2015 della giunta capitolina, dopo aver istituito la ZTL Anello Ferroviario, prevede all'art.
6.1 alcune ipotesi di deroga al divieto di accesso. Tra le ipotesi di deroga viene contemplato quello per i veicoli a motore con lunghezza superiore a 7,50 metri “in servizio pubblico non di linea”.
Ciò premesso, ritiene il giudicante che la previsione di cui all'art. 8 della delib. n. 55/2018, in difetto di elementi di segno contrario, riguardi solo gli automezzi adibiti a trasporto scolastico privato non immatricolati per servizio NCC, tanto che la norma, nell'imporre il pagamento di un abbonamento, fa espresso riferimento agli automezzi “dedicati al servizio di linea” Gran
Turismo, Commerciale e Scolastico privato. Poiché invece l'autobus di cui trattasi svolgeva
4 servizio di noleggio con conducente (e quindi servizio non di linea), deve desumersene che la fattispecie trovi la propria disciplina nell'art.
6.1 della delibera n. 329/2015.
Ne consegue l'accoglimento del gravame.
La complessità della normativa secondaria in materia, che si presta sul punto ad interpretazioni non univoche, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di ambo i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- accoglie l'appello e in riforma della sentenza gravata dispone l'annullamento dei seguenti verbali di accertamento:
1. 13220137786 del 31.01.2022 targa EZ618FE, not. 10.03.2022
2. 13220154607 del 04.02.2022 targa EZ618FE, not. 10.03.2022
3. 13220170419 del 07.02.2022 targa EZ618FE, not. 18.03.2022
4. 13220191957 del 11.02.2022 targa EZ618FE, not. 18.03.2022
5. 13220205663 del 14.02.2022 targa EZ618FE, not. 25.03.2022
6. 13220211646 del 15.02.2022 targa EZ618FE, not. 25.03.2022
7. 13220211635 del 15.02.2022 targa EZ618FE, not. 25.03.2022
8. 13220218398 del 16.02.2022 targa EZ618FE, not. 25.03.2022
9. 13220226577 del 18.02.2022 targa EZ618FE, not. 25.03.2022
10. 13220144398 del 01.02.2022 targa EZ615FE, not. 10.03.2022
11. 13220151230 del 02.02.2022 targa EZ615FE, not. 10.03.2022
5 12. 13220176687 del 08.02.2022 targa EZ615FE, not. 18.03.2022
13. 13220182113 del 09.02.2022 targa EZ615FE, not. 18.03.2022
14. 13220186956 del 10.02.2022 targa EZ615FE, not. 18.03.2022
15. 13220211657 del 15.02.2022 targa EZ615FE, not. 25.03.2022
16. 13220218400 del 16.02.2022 targa EZ615FE, not. 25.03.2022
17. 13220218404 del 16.02.2022 targa EZ615FE, not. 25.03.2022
18. 13220221448 del 17.02.2022 targa EZ615FE, not. 25.03.2022
19. 13220137270 del 31.01.2022 targa FR073FN, not. 10.03.2022
20. 13220144395 del 01.02.2022 targa FR073FN, not. 10.03.2022
21. 13220151233 del 02.02.2022 targa FR073FN, not. 10.03.2022
22. 13220151255 del 03.02.2022 targa FR073FN, not. 10.03.2022
23. 13220151261 del 03.02.2022 targa FR073FN, not. 10.03.2022
24. 13220154591 del 04.02.2022 targa FR073FN, not. 10.03.2022
25. 13220186954 del 10.02.2022 targa FR073FN, not. 18.03.2022
26. 13220211623 del 15.02.2022 targa FR073FN, not. 25.03.2022
27. 13220218388 del 16.02.2022 targa FR073FN, not. 25.03.2022
28. 13220221453 del 17.02.2022 targa FR073FN, not. 25.03.2022
29. 13220221473 del 17.02.2022 targa FR073FN, not. 25.03.2022
30. 13220226565 del 18.02.2022 targa FR073FN, not. 25.03.2022
31. 13220137288 del 31.01.2022 targa FK275LV, not. 10.03.2022
32. 13220137269 del 31.01.2022 targa FK275LV, not. 10.03.2022
33. 13220144380 del 01.02.2022 targa FK275LV, not. 10.03.2022
6 34. 13220144397 del 01.02.2022 targa FK275LV, not. 10.03.2022
35. 13220151231 del 02.02.2022 targa FK275LV, not. 10.03.2022
36. 13220151260 del 03.02.2022 targa FK275LV, not. 10.03.2022
37. 13220151257 del 03.02.2022 targa FK275LV, not. 10.03.2022
38. 13220154590 del 04.02.2022 targa FK275LV, not. 10.03.2022
39. 13220170421 del 07.02.2022 targa FK275LV, not. 18.03.2022
40. 13220182110 del 09.02.2022 targa FK275LV, not. 18.03.2022
41. 13220186955 del 10.02.2022 targa FK275LV, not. 18.03.2022
42. 13220205664 del 14.02.2022 targa FK275LV, not. 25.03.2022
43. 13220211654 del 15.02.2022 targa FK275LV, not. 25.03.2022
44. 13220211622 del 15.02.2022 targa FK275LV, not. 25.03.2022
45. 13220218390 del 16.02.2022 targa FK275LV, not. 25.03.2022
46. 13220221455 del 17.02.2022 targa FK275LV, not. 25.03.2022
47. 13220221475 del 17.02.2022 targa FK275LV, not. 25.03.2022
48. 13220226566 del 18.02.2022 targa FK275LV, not. 25.03.2022
49. 13220234534 del 20.02.2022 targa FK275LV, not. 01.04.2022
50. 13220234533 del 20.02.2022 targa FK275LV, not. 01.04.2022
51. 13220144381 del 01.02.2022 targa EJ614EC, not. 10.03.2022
52. 13220151235 del 02.02.2022 targa EJ614EC, not. 10.03.2022
53. 13220151234 del 02.02.2022 targa EJ614EC, not. 10.03.2022
54. 13220151256 del 03.02.2022 targa EJ614EC, not. 10.03.2022
55. 13220154593 del 04.02.2022 targa EJ614EC, not. 10.03.2022
7 56. 13220154603 del 04.02.2022 targa EJ614EC, not. 10.03.2022
57. 13220170410 del 07.02.2022 targa EJ614EC, not. 18.03.2022
58. 13220186946 del 10.02.2022 targa EJ614EC, not. 18.03.2022
59. 13220211624 del 15.02.2022 targa EJ614EC, not. 25.03.2022
60. 13220218389 del 16.02.2022 targa EJ614EC, not. 25.03.2022
61. 13220218395 del 16.02.2022 targa EJ614EC, not. 25.03.2022
62. 13220221468 del 17.02.2022 targa EJ614EC, not. 25.03.2022
63. 13220226574 del 18.02.2022 targa EJ614EC, not. 25.03.2022
64. 13220226573 del 18.02.2022 targa EJ614EC, not. 25.03.2022
65. 13220226567 del 18.02.2022 targa EJ614EC, not. 25.03.2022
66. 13220205665 del 14.02.2022 targa FA544HB, not. 25.03.2022
- dispone la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
Sentenza resa ex art. 437 c.p.c. e pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale alle ore 16:25
Roma, 22 settembre 2025
Il Giudice
dott. Guido Marcelli
8
VERBALE DELLA CAUSA
tra
Parte_1
ATTORE
e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 22 settembre 2025, alle ore 9:50, innanzi al dott. Guido Marcelli sono comparsi: per parte appellante l'avvocato CAPECE STEFANO il quale discute oralmente la causa e chiede la decisione. Rinuncia a presenziare alla lettura della sentenza.
Per parte appellata (contumace) nessuno è comparso.
Il giudice si riserva di dare lettura del dispositivo e della sentenza al termine dell'udienza.
Il Giudice
dott. Guido Marcelli
Alle ore 16:25 il Giudice dà lettura della sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE 1 Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. GUIDO MARCELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 437 c.p.c.
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 11373/2023 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. CAPECE STEFANO , elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA DELLA GIULIANA 37 00195 ITALIA CP_1 CP_1
APPELLANTE
CONTRO
CP_1
con il patrocinio dell'avv. BATTISTELLA BARBARA , elettivamente domiciliato presso VIA DEL
TEMPIO DI GIOVE, 21 00186 CP_1
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace (opposizione a verbali di accertamento)
CONCLUSIONI
2 Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
IN FATTO E IN DIRITTO
La ha evocato in giudizio per sentir annullare n. 66 Parte_1 CP_1
verbali di accertamento elevati dall'Ente per violazione dell'art. 7/9 del CdS per accesso alla
ZTL (anello ferroviario) senza la prescritta autorizzazione dell'Autobus tg. EZ618FE immatricolato come veicolo NCC.
Ha dedotto a sostegno del gravame che l'accesso alla ZTL Anello Ferroviario, ai sensi delle delibere della Giunta capitolina n. 329/2015 e n. 84/2016, era vietato ai veicoli a motore di lunghezza superiore a metri 7,50 (quindi agli autocarri ed autobus), ma non agli stessi veicoli in servizio pubblico non di linea, come risultava dalla deroga prevista all'art. 6 della delib. n.
329/2015. Censurava quindi la sentenza del giudice di pace, che non si era pronunciata sul punto.
In secondo luogo il trasporto scolastico, cui era stato adibito l'autobus in questione, andava considerato come servizio pubblico.
Ancora, l'accesso alla ZTL doveva considerarsi consentito ai sensi della legge n. 21/1992, il cui art. 11 permetteva l'uso delle corsie preferenziali e le altre facilitazioni previste per i taxi e gli altri servizi pubblici ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente.
Ha quindi concluso l'appellante per l'annullamento dei verbali di accertamento in questione con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
------------------
Si è costituita in giudizio argomentando che dall'1.7.2018 l'accesso alla ZTL CP_1
da parte degli autobus turistici era soggetto al regolamento approvato con delibera capitolina n. 55 del 15.5.2018 il cui art. 8 prevede che esso è ammesso solo a seguito del rilascio di
3 permessi in abbonamento da assoggettare a pagamento di una tariffa e che tale autorizzazione non era stata fornita.
Ha quindi chiesto il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
---------------
L'appello è fondato e va accolto.
Costituisce circostanza incontestata il fatto che l'autobus in questione risulta immatricolato per il servizio di noleggio con conducente e che esso, nel periodo delle violazioni contestate, era concretamente adibito al trasporto di alunni per alcune scuole private (sono stati prodotti i relativi contratti di trasporto).
Il giudice di pace ha respinto la domanda di annullamento dei verbali di accertamento affermando che il caso in esame trova la sua disciplina nell'art. 8 della delibera capitolina n.
55 del 15.5.2018, a tenore del quale l'accesso alle ZTL dei veicoli dedicati al servizio scolastico privato è ammesso solo a seguito di rilascio dei permessi di abbonamento da assoggettare a pagamento a tariffa e che nella fattispecie non è stata fornita prova del rilascio del titolo autorizzativo.
Ebbene, in effetti l'art. 8 sopra richiamato stabilisce che l'accesso degli automezzi dedicati – tra gli altri – al servizio scolastico privato nelle aree comprese nelle ZTL BUS A, B e/o C è ammesso solo a seguito di rilascio di permessi in abbonamento in relazione all'itinerario e ai percorsi accordati dall'ente autorizzante, da assoggettare a pagamento di una tariffa.
Nondimeno va considerato che la delibera n. 329 del 21 ottobre 2015 della giunta capitolina, dopo aver istituito la ZTL Anello Ferroviario, prevede all'art.
6.1 alcune ipotesi di deroga al divieto di accesso. Tra le ipotesi di deroga viene contemplato quello per i veicoli a motore con lunghezza superiore a 7,50 metri “in servizio pubblico non di linea”.
Ciò premesso, ritiene il giudicante che la previsione di cui all'art. 8 della delib. n. 55/2018, in difetto di elementi di segno contrario, riguardi solo gli automezzi adibiti a trasporto scolastico privato non immatricolati per servizio NCC, tanto che la norma, nell'imporre il pagamento di un abbonamento, fa espresso riferimento agli automezzi “dedicati al servizio di linea” Gran
Turismo, Commerciale e Scolastico privato. Poiché invece l'autobus di cui trattasi svolgeva
4 servizio di noleggio con conducente (e quindi servizio non di linea), deve desumersene che la fattispecie trovi la propria disciplina nell'art.
6.1 della delibera n. 329/2015.
Ne consegue l'accoglimento del gravame.
La complessità della normativa secondaria in materia, che si presta sul punto ad interpretazioni non univoche, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di ambo i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- accoglie l'appello e in riforma della sentenza gravata dispone l'annullamento dei seguenti verbali di accertamento:
1. 13220137786 del 31.01.2022 targa EZ618FE, not. 10.03.2022
2. 13220154607 del 04.02.2022 targa EZ618FE, not. 10.03.2022
3. 13220170419 del 07.02.2022 targa EZ618FE, not. 18.03.2022
4. 13220191957 del 11.02.2022 targa EZ618FE, not. 18.03.2022
5. 13220205663 del 14.02.2022 targa EZ618FE, not. 25.03.2022
6. 13220211646 del 15.02.2022 targa EZ618FE, not. 25.03.2022
7. 13220211635 del 15.02.2022 targa EZ618FE, not. 25.03.2022
8. 13220218398 del 16.02.2022 targa EZ618FE, not. 25.03.2022
9. 13220226577 del 18.02.2022 targa EZ618FE, not. 25.03.2022
10. 13220144398 del 01.02.2022 targa EZ615FE, not. 10.03.2022
11. 13220151230 del 02.02.2022 targa EZ615FE, not. 10.03.2022
5 12. 13220176687 del 08.02.2022 targa EZ615FE, not. 18.03.2022
13. 13220182113 del 09.02.2022 targa EZ615FE, not. 18.03.2022
14. 13220186956 del 10.02.2022 targa EZ615FE, not. 18.03.2022
15. 13220211657 del 15.02.2022 targa EZ615FE, not. 25.03.2022
16. 13220218400 del 16.02.2022 targa EZ615FE, not. 25.03.2022
17. 13220218404 del 16.02.2022 targa EZ615FE, not. 25.03.2022
18. 13220221448 del 17.02.2022 targa EZ615FE, not. 25.03.2022
19. 13220137270 del 31.01.2022 targa FR073FN, not. 10.03.2022
20. 13220144395 del 01.02.2022 targa FR073FN, not. 10.03.2022
21. 13220151233 del 02.02.2022 targa FR073FN, not. 10.03.2022
22. 13220151255 del 03.02.2022 targa FR073FN, not. 10.03.2022
23. 13220151261 del 03.02.2022 targa FR073FN, not. 10.03.2022
24. 13220154591 del 04.02.2022 targa FR073FN, not. 10.03.2022
25. 13220186954 del 10.02.2022 targa FR073FN, not. 18.03.2022
26. 13220211623 del 15.02.2022 targa FR073FN, not. 25.03.2022
27. 13220218388 del 16.02.2022 targa FR073FN, not. 25.03.2022
28. 13220221453 del 17.02.2022 targa FR073FN, not. 25.03.2022
29. 13220221473 del 17.02.2022 targa FR073FN, not. 25.03.2022
30. 13220226565 del 18.02.2022 targa FR073FN, not. 25.03.2022
31. 13220137288 del 31.01.2022 targa FK275LV, not. 10.03.2022
32. 13220137269 del 31.01.2022 targa FK275LV, not. 10.03.2022
33. 13220144380 del 01.02.2022 targa FK275LV, not. 10.03.2022
6 34. 13220144397 del 01.02.2022 targa FK275LV, not. 10.03.2022
35. 13220151231 del 02.02.2022 targa FK275LV, not. 10.03.2022
36. 13220151260 del 03.02.2022 targa FK275LV, not. 10.03.2022
37. 13220151257 del 03.02.2022 targa FK275LV, not. 10.03.2022
38. 13220154590 del 04.02.2022 targa FK275LV, not. 10.03.2022
39. 13220170421 del 07.02.2022 targa FK275LV, not. 18.03.2022
40. 13220182110 del 09.02.2022 targa FK275LV, not. 18.03.2022
41. 13220186955 del 10.02.2022 targa FK275LV, not. 18.03.2022
42. 13220205664 del 14.02.2022 targa FK275LV, not. 25.03.2022
43. 13220211654 del 15.02.2022 targa FK275LV, not. 25.03.2022
44. 13220211622 del 15.02.2022 targa FK275LV, not. 25.03.2022
45. 13220218390 del 16.02.2022 targa FK275LV, not. 25.03.2022
46. 13220221455 del 17.02.2022 targa FK275LV, not. 25.03.2022
47. 13220221475 del 17.02.2022 targa FK275LV, not. 25.03.2022
48. 13220226566 del 18.02.2022 targa FK275LV, not. 25.03.2022
49. 13220234534 del 20.02.2022 targa FK275LV, not. 01.04.2022
50. 13220234533 del 20.02.2022 targa FK275LV, not. 01.04.2022
51. 13220144381 del 01.02.2022 targa EJ614EC, not. 10.03.2022
52. 13220151235 del 02.02.2022 targa EJ614EC, not. 10.03.2022
53. 13220151234 del 02.02.2022 targa EJ614EC, not. 10.03.2022
54. 13220151256 del 03.02.2022 targa EJ614EC, not. 10.03.2022
55. 13220154593 del 04.02.2022 targa EJ614EC, not. 10.03.2022
7 56. 13220154603 del 04.02.2022 targa EJ614EC, not. 10.03.2022
57. 13220170410 del 07.02.2022 targa EJ614EC, not. 18.03.2022
58. 13220186946 del 10.02.2022 targa EJ614EC, not. 18.03.2022
59. 13220211624 del 15.02.2022 targa EJ614EC, not. 25.03.2022
60. 13220218389 del 16.02.2022 targa EJ614EC, not. 25.03.2022
61. 13220218395 del 16.02.2022 targa EJ614EC, not. 25.03.2022
62. 13220221468 del 17.02.2022 targa EJ614EC, not. 25.03.2022
63. 13220226574 del 18.02.2022 targa EJ614EC, not. 25.03.2022
64. 13220226573 del 18.02.2022 targa EJ614EC, not. 25.03.2022
65. 13220226567 del 18.02.2022 targa EJ614EC, not. 25.03.2022
66. 13220205665 del 14.02.2022 targa FA544HB, not. 25.03.2022
- dispone la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
Sentenza resa ex art. 437 c.p.c. e pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale alle ore 16:25
Roma, 22 settembre 2025
Il Giudice
dott. Guido Marcelli
8