Articolo 55 della Legge 28 luglio 1967, n. 641
Articolo 54Articolo 56
Versione
9 agosto 1967
Art. 55.
Sono estese all'emissione del prestito le esenzioni ed agevolazioni di cui all' articolo 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356 .
Entrata in vigore il 9 agosto 1967