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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/07/2025, n. 3160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3160 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. 14723 /2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie Martini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. COZZOLINO ROSA presso lo studio della quale n Ercolano Via
Belvedere n. 34 ha eletto domicilio come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall' avv. VIVIAN CP_1 P.IVA_1
TI con domicilio eletto presso l'Ufficio in Milano Via Savarè n. 1 come da procura in atti
- RESISTENTE -
Oggetto: Prestazione: malattia
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.12.2024, il ricorrente Parte_1
, premesso di essere lavoratore marittimo con la qualifica di
[...]
Ufficiale di coperta con matricola n.61641 del compartimento di Torre del Greco, ha convenuto in giudizio per sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1 “1) in accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza del provvedimento datato 1 CP_1 febbraio 2024, comunicato al ricorrente con lettera ricevuta il 6 febbraio 2024 e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad essa presupposto, collegato, connesso, precedente e/o successivo;
2) accertare e dichiarare che il sig. ha il diritto a vedersi Parte_1 riconosciuta l' indennità di malattia complementare per i certificati dal 18 marzo
2023 al 19 maggio 2023 avendo come base di calcolo la retribuzione media mensile;
3) per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore al pagamento della indennità di malattia dal 18 marzo 2023 al 19 maggio 2023 nella misura che emergerà in corso di causa all'esito della richiesta
CTU medico – legale, oltre interessi legali, moratori e rivalutazione monetaria”.
Con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L' , nel costituirsi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per CP_1 intervenuta decadenza sostanziale ex art. 47 dpr 639/71, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto “l'indennizzo di malattia complementare n.
2300461917 è stato dunque corrisposto solo fino al 17.3.2023 in quanto a giudizio del medico del CML dell' non risultavano esserci i requisiti sanitari CP_1 per il riconoscimento della restante malattia che proseguiva fino al 19.5.2023”. CP_ In particolare, l' convenuto sostiene che, come da doc. 3 di parte resistente, i medici di “hanno evidenziato una prognosi eccessiva per il quadro CP_1 patologico come refertato dal medico certificatore, in considerazione sempre della medesima patologia … i medici a partire dalla visita ambulatoriale CP_1 del 10.5.2023 hanno richiesto RMN rachide del periodo in questione o altra documentazione medica rilasciata da struttura pubblica a sostegno di quanto certificato. Ma tale documentazione, richiesta al lavoratore, non è mai stata prodotta”.
Il Giudice, ritenuta la causa di natura documentale, ha fissato per la discussione l'udienza del 3.7.2025 all'esito della quale la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
2 *
Sull'eccezione di decadenza ex art. 47, comma 3 e comma 6, del D.P.R. n.
639/1971.
L'art 47 Dpr 639/70 prevede che “esauriti i ricorsi in via amministrativa, puo' essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile. (…) Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (prestazioni contro disoccupazione involontaria), l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
Nello specifico, entro un anno “dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.”
In ordine, al dies a quo di decorrenza del termine di decadenza la predetta disposizione (art. 47 cit.), nella nuova formulazione, prevede quanto alla decorrenza del termine decadenziale per l'esercizio dell'azione giudiziaria, alternativamente, tre ipotesi di dies a quo:
1) dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto, allorquando il ricorso amministrativo sia stato tempestivamente proposto;
2) dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione;
3) dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento
3 amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione;
ove manchi il ricorso amministrativo, alla data della richiesta, dunque, si sommano i termini presuntivi di 300 giorni
(risultante dalla somma del termine presuntivo di 120 giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui all'art. 7 legge n. 533 del
1973, e di 180 giorni previsto dall'art. 46 commi 5 e 6 della legge n. 88 del
1989) per l'esaurimento del procedimento amministrativo ai quali si aggiungono i tre anni o un anno di decadenza a secondo della prestazione richiesta.
Alla luce della richiamata normativa, parte ricorrente ha dedotto che il termine annuale di decadenza non sarebbe maturato nel caso di specie, in quanto sarebbe iniziato a decorrere dal 1° febbraio 2024, data di pronuncia del Comitato
Provinciale circa il ricorso amministrativo inoltrato in data 11 gennaio 2024 da
, ed il ricorso giudiziale è stato depositato in data 13.12.2024. Parte_1
Di contro, richiamato l'art. 47, commi 3 e 6, del DPR 639/1970 e la recente CP_1 pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n. 12400 del 7.5.2024, ha sottolineato come “in caso di pagamento/accoglimento parziale della prestazione il termine annuale di decadenza non decorre dal perfezionamento del procedimento amministrativo (un anno+300 giorni dalla domanda), bensì dall'accoglimento/pagamento parziale”, rilevando come “Nel caso che ci occupa la data dell'ultimo pagamento, come riferita dallo stesso ricorrente, è del 17 marzo 2023 mentre il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio è datato dicembre
2024, e dunque la presente azione giudiziale è stata incardinata oltre un anno dopo il pagamento/riconoscimento parziale della prestazione”.
L'eccezione di è infondata nei termini di seguito esposti. CP_1
Lo scrivente giudice è consapevole che l'ultimo comma dell'art. 47 del D.P.R.
n.639/1970 (comma introdotto dall'art. 38 comma 1 lett. D del D.L. n.98/2011) dispone che “Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di
4 decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.
È documentale che l' ha eseguito un pagamento parziale in data 27.3.2023 CP_1 per l'importo di euro 6.699,02 per indennità di malattia dal 7.1.2023 al 17.3.2023
(doc. 2 ). CP_1
Tuttavia, la stessa documentazione prodotta di dà contezza del fatto che CP_1 ancora in data 11.8.2023 ha richiesto al ricorrente “documentazione medica CP_1 integrativa per valutazione clinica malattia complementare n2300461917” ed in particolare “Buongiorno, con riferimento all'oggetto, è richiesta copia della documentazione medica specialistica (es. RMN rachide, Cons Ortopedia, EMG,
Referti visite specialisticheetc) eventualmente già rilasciata a Lei da strutture pubbliche e redatta nelle date comprese tra il 20 marzo ed il 19 maggio 2023”
(doc. 4 ). CP_1
Come pure è documentale che nell'ottobre 2023 il ricorrente abbia sollecitato in merito alla sua pratica ed ancora è incontestato che in data 3.11.2023 CP_1
abbia respinto la suddetta richiesta (di indennità di malattia) per i certificati CP_1
a partire dal 18/03/2023 al 19/05/2023 in quanto “l'indennizzo di malattia è subordinato all'accertamento dei requisiti sanitari da parte dei medici e questo accertamento – nel suo caso – non è stato riconosciuto e quindi Le chiudiamo in anticipo lo SLOT del 6/11/2023 CY6 delle ore 9.20 in quanto presso la scrivente sede non è presente personale del ruolo medico”.
Tanto basta per ritenere che, nel caso di specie, non sia maturata alcun termine di decadenza che, a tutto concedere, sarebbe iniziato a decorrere, come dedotto dal ricorrente, a far data dal 1° febbraio 2024, data di pronuncia del Comitato
Provinciale circa il ricorso amministrativo inoltrato in data 11 gennaio 2024 da
, ed il ricorso giudiziale è stato depositato in data 13.12.2024. Parte_1
*
Nel merito, il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorrente si duole del mancato riconoscimento da parte di della indennità CP_1 di malattia complementare per i certificati dal 18 marzo 2023 al 19 maggio 2023,
5
considerato che
l'Ente gliela riconosceva e pagava solo per il periodo dal 3.1.2023 al 17.3.2023.
gli ha rigettato la richiesta di indennità di malattia per i certificati a partire CP_1 dal 18/03/2023 al 19/05/2023 con la seguente motivazione: “l'indennizzo di malattia è subordinato all'accertamento dei requisiti sanitari da parte dei medici
e questo accertamento – nel suo caso – non è stato riconosciuto e quindi Le chiudiamo in anticipo lo SLOT del 6/11/2023 CY6 delle ore 9.20 in quanto presso la scrivente sede non è presente personale del ruolo medico”.
Il ricorrente si duole del fatto che ha rigettato la sua richiesta senza CP_1 considerare il certificato di malattia reso dal proprio medico curante sulla base degli esami ecografici, che attestavano la permanenza della sintomatologia e lamentandosi altresì del fatto che “nel caso di specie non vi è stata alcuna visita di controllo da parte di e gli accertamenti medici eseguiti mostrano per CP_1
l'intero periodo di malattia la persistenza della relativa sintomatologia.
Né tantomeno il mancato riconoscimento della malattia può essere negato e/o subordinato alla dichiarata (con pec) mancanza di personale medico presso la sede . CP_1
Il ricorrente pare fondare la pretesa illegittimità del provvedimento di sul CP_1 presupposto che, nonostante la sua richiesta di essere visitato dal medico CP_1 inoltrata il 20.3.2024 (doc. 6 ric. “ferma la disponibilità del sig. Parte_1
di sottoporsi a visita medica presso Vs personale medico qualificato”)
[...]
l'Ente non vi abbia provveduto, rigettando l'indennità di malattia per il periodo richiesto nonostante la documentazione medica prodotta.
La doglianza non coglie nel segno.
Come dedotto da , nel caso dei lavoratori marittimi, “la malattia è certificata CP_1 degli ambulatori USMAF - SASN ovvero dei medici fiduciari, ovvero, nei casi previsti, dal medico della ASL competente.
Tuttavia, come si evince dal messaggio il 2184/2018 dell' il riconoscimento CP_1 della tutela previdenziale di malattia a carico dell' è subordinato alla CP_1 valutazione medico-legale svolta dai medici dell'Istituto tesa a riscontrare la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti, avuto riguardo anche a criteri di
6 congruità tra diagnosi e prognosi, rammentando che, per due delle specifiche tutele per malattia riconoscibili ai lavoratori marittimi, il rischio assicurato è definito dal R.D.L. 23 settembre 1937, n. 1918, “Assicurazione contro le malattie per la gente di mare”, come “ogni alterazione dello stato di salute, non dipendente da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, da cui derivi una inabilità al lavoro, assoluta o parziale, e che richieda assistenza medica e somministrazione di mezzi terapeutici”.
Pacifico che il ricorrente non sia stato visitato da personale medico , ma CP_1 alcuna disposizione di legge, in ogni caso il ricorrente non ne invoca alcuna, impone ad di dover necessariamente visitare il richiedente la indennità di CP_1 malattia per poter effettuare la “valutazione medico-legale … tesa a riscontrare la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti, avuto riguardo anche a criteri di congruità tra diagnosi e prognosi”.
Nel caso del , ha dato prova documentale del fatto che “come Parte_1 CP_1 risulta dalla documentazione medica del Ministero della Salute (doc. 1) il ricorrente – affetto da emorroidi e lombalgia – è stato ritenuto dal competente ente non inabile al lavoro con riconoscimento di periodi di malattia a decorrere da gennaio 2023; la prognosi è stata poi procrastinata ininterrottamente dal
20.3.23 al 28.3.23, dal 28.3.23 all11.4.23, dal 13..4.23 al 26.4.23, dal 26.4.23 al
10.5.23, dal 10.5.23 al 19.5.23.
L' ha ritenuto congrua la prognosi per il periodo 7/1/23-17/3/23, CP_1 disponendo il pagamento dell'indennità di malattia per un importo di euro
6699,02. DOC 2”.
Sicché l'indennizzo di malattia complementare n. 2300461917 è stato corrisposto dall' solo fino al 17.3.2023 in quanto, a giudizio del medico del CML CP_3 dell' , non risultavano esserci i requisiti sanitari per il riconoscimento della CP_1 restante malattia che proseguiva fino al 19.5.2023.
ha precisato di aver quindi sospeso i certificati medici dal 17.3.23 fino al CP_1 termine della malattia, ossia fino al 19.5.23, in quanto ritenuti, dal punto di vista della prognosi, “non congrui” dal CML dell' , che ha sospeso il giudizio CP_1 sanitario su tutti i certificati medici (doc. 3 ). CP_1
7 Tale determinazione dei medici si evince chiaramente dal doc. 3 di parte CP_1 resistente, ove i medici dell'Ente hanno evidenziato una prognosi eccessiva per il quadro patologico come refertato dal medico certificatore, in considerazione sempre della medesima patologia.
È poi sempre documentale che , già a partire dalla visita ambulatoriale del CP_1
10.5.2023 abbia richiesto al ricorrente ulteriore documentazione medica, in particolare, abbia richiesto RMN rachide del periodo in questione o altra documentazione medica rilasciata da struttura pubblica a sostegno di quanto certificato.
Richiesta reiterata da al Nogaretto con comunicazione pec dell'11.8.2023 CP_1 ove si legge:
“Buongiorno, con riferimento all'oggetto, è richiesta copia della documentazione medica specialistica (es. RMN rachide, Cons Ortopedia, EMG, Referti visite specialisticheetc) eventualmente già rilasciata a Lei da strutture pubbliche e redatta nelle date comprese tra il 20 marzo ed il 19 maggio 2023.Cordiali saluti”.
ha dedotto che “tale documentazione, richiesta al lavoratore, non è mai CP_1 stata prodotta”.
A seguito di integrazione documentale autorizzata dal giudice, parte ricorrente ha depositato in data 5.6.2025 la risposta del ad in data 14.8.2023: Parte_1 CP_1
All'udienza del 3.7.2025 il procuratore di parte ricorrente ha precisato che il
, in risposta aveva inviato ad “il certificato medico di visita Parte_1 CP_1 specialistica del 3.2.2023 e poi anche altri documenti sanitari. Si richiama al doc.
3 di parte ricorrente”.
Il doc. 3 di parte ricorrente è lo scambio mail tra e ma non CP_1 Parte_1 contiene alcun certificato medico né documento sanitario, il ricorrente non ha dato alcuna prova della documentazione inviata ad in risposta alla richiesta CP_1 dell'Istituto dell'11.8.2023. Di certo non ha dato prova di aver mandato ad CP_1
8 la documentazione sanitaria integrativa richiesta dall'Ente “copia della documentazione medica specialistica (es. RMN rachide, Cons Ortopedia, EMG,
Referti visite specialisticheetc) eventualmente già rilasciata a Lei da strutture pubbliche e redatta nelle date comprese tra il 20 marzo ed il 19 maggio 2023”.
La condotta di , quindi, va esente da vizi e censure. CP_1
I medici , ritenendo insufficiente il certificato di malattia del medico curante CP_1
e rilevando una prognosi eccessiva per il quadro patologico come refertato dallo stesso medico certificatore, in considerazione sempre della medesima patologia, hanno sospeso i certificati di malattia ed hanno chiesto al ricorrente l'integrazione di documentazione sanitaria, in mancanza della quale, ha poi correttamente CP_1 stabilito che “l'indennizzo di malattia è subordinato all'accertamento dei requisiti sanitari da parte dei medici e questo accertamento – nel suo caso – non è stato riconosciuto e quindi Le chiudiamo in anticipo lo SLOT del 6/11/2023 CY6 delle ore 9.20 in quanto presso la scrivente sede non è presente personale del ruolo medico”.
La circostanza, pure lamentata dal ricorrente che “presso la scrivente sede non è presente personale del ruolo medico”, appare del tutto irrilevante ai fini del decidere e, peraltro, neppure è chiaro perché l'Ente l'abbia scritto, posto che la decisione di è stata assunta sul presupposto che, in mancanza della CP_1 documentazione sanitaria richiesta, i medici dell'Istituto non hanno ritenuto sussistenti i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di malattia nel periodo 18.3.2023 – 19.5.2023.
Per tali ragioni il ricorso va rigettato.
Tenuto conto della posizione delle parti e della complessità della questione, si ritiene che sussistano giustificate ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta il ricorso;
9 compensa le spese di lite tra le parti.
Indica in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 3 luglio 2025. il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Julie Martini
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie Martini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. COZZOLINO ROSA presso lo studio della quale n Ercolano Via
Belvedere n. 34 ha eletto domicilio come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall' avv. VIVIAN CP_1 P.IVA_1
TI con domicilio eletto presso l'Ufficio in Milano Via Savarè n. 1 come da procura in atti
- RESISTENTE -
Oggetto: Prestazione: malattia
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.12.2024, il ricorrente Parte_1
, premesso di essere lavoratore marittimo con la qualifica di
[...]
Ufficiale di coperta con matricola n.61641 del compartimento di Torre del Greco, ha convenuto in giudizio per sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1 “1) in accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza del provvedimento datato 1 CP_1 febbraio 2024, comunicato al ricorrente con lettera ricevuta il 6 febbraio 2024 e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad essa presupposto, collegato, connesso, precedente e/o successivo;
2) accertare e dichiarare che il sig. ha il diritto a vedersi Parte_1 riconosciuta l' indennità di malattia complementare per i certificati dal 18 marzo
2023 al 19 maggio 2023 avendo come base di calcolo la retribuzione media mensile;
3) per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore al pagamento della indennità di malattia dal 18 marzo 2023 al 19 maggio 2023 nella misura che emergerà in corso di causa all'esito della richiesta
CTU medico – legale, oltre interessi legali, moratori e rivalutazione monetaria”.
Con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L' , nel costituirsi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per CP_1 intervenuta decadenza sostanziale ex art. 47 dpr 639/71, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto “l'indennizzo di malattia complementare n.
2300461917 è stato dunque corrisposto solo fino al 17.3.2023 in quanto a giudizio del medico del CML dell' non risultavano esserci i requisiti sanitari CP_1 per il riconoscimento della restante malattia che proseguiva fino al 19.5.2023”. CP_ In particolare, l' convenuto sostiene che, come da doc. 3 di parte resistente, i medici di “hanno evidenziato una prognosi eccessiva per il quadro CP_1 patologico come refertato dal medico certificatore, in considerazione sempre della medesima patologia … i medici a partire dalla visita ambulatoriale CP_1 del 10.5.2023 hanno richiesto RMN rachide del periodo in questione o altra documentazione medica rilasciata da struttura pubblica a sostegno di quanto certificato. Ma tale documentazione, richiesta al lavoratore, non è mai stata prodotta”.
Il Giudice, ritenuta la causa di natura documentale, ha fissato per la discussione l'udienza del 3.7.2025 all'esito della quale la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
2 *
Sull'eccezione di decadenza ex art. 47, comma 3 e comma 6, del D.P.R. n.
639/1971.
L'art 47 Dpr 639/70 prevede che “esauriti i ricorsi in via amministrativa, puo' essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile. (…) Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (prestazioni contro disoccupazione involontaria), l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
Nello specifico, entro un anno “dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.”
In ordine, al dies a quo di decorrenza del termine di decadenza la predetta disposizione (art. 47 cit.), nella nuova formulazione, prevede quanto alla decorrenza del termine decadenziale per l'esercizio dell'azione giudiziaria, alternativamente, tre ipotesi di dies a quo:
1) dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto, allorquando il ricorso amministrativo sia stato tempestivamente proposto;
2) dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione;
3) dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento
3 amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione;
ove manchi il ricorso amministrativo, alla data della richiesta, dunque, si sommano i termini presuntivi di 300 giorni
(risultante dalla somma del termine presuntivo di 120 giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui all'art. 7 legge n. 533 del
1973, e di 180 giorni previsto dall'art. 46 commi 5 e 6 della legge n. 88 del
1989) per l'esaurimento del procedimento amministrativo ai quali si aggiungono i tre anni o un anno di decadenza a secondo della prestazione richiesta.
Alla luce della richiamata normativa, parte ricorrente ha dedotto che il termine annuale di decadenza non sarebbe maturato nel caso di specie, in quanto sarebbe iniziato a decorrere dal 1° febbraio 2024, data di pronuncia del Comitato
Provinciale circa il ricorso amministrativo inoltrato in data 11 gennaio 2024 da
, ed il ricorso giudiziale è stato depositato in data 13.12.2024. Parte_1
Di contro, richiamato l'art. 47, commi 3 e 6, del DPR 639/1970 e la recente CP_1 pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n. 12400 del 7.5.2024, ha sottolineato come “in caso di pagamento/accoglimento parziale della prestazione il termine annuale di decadenza non decorre dal perfezionamento del procedimento amministrativo (un anno+300 giorni dalla domanda), bensì dall'accoglimento/pagamento parziale”, rilevando come “Nel caso che ci occupa la data dell'ultimo pagamento, come riferita dallo stesso ricorrente, è del 17 marzo 2023 mentre il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio è datato dicembre
2024, e dunque la presente azione giudiziale è stata incardinata oltre un anno dopo il pagamento/riconoscimento parziale della prestazione”.
L'eccezione di è infondata nei termini di seguito esposti. CP_1
Lo scrivente giudice è consapevole che l'ultimo comma dell'art. 47 del D.P.R.
n.639/1970 (comma introdotto dall'art. 38 comma 1 lett. D del D.L. n.98/2011) dispone che “Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di
4 decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.
È documentale che l' ha eseguito un pagamento parziale in data 27.3.2023 CP_1 per l'importo di euro 6.699,02 per indennità di malattia dal 7.1.2023 al 17.3.2023
(doc. 2 ). CP_1
Tuttavia, la stessa documentazione prodotta di dà contezza del fatto che CP_1 ancora in data 11.8.2023 ha richiesto al ricorrente “documentazione medica CP_1 integrativa per valutazione clinica malattia complementare n2300461917” ed in particolare “Buongiorno, con riferimento all'oggetto, è richiesta copia della documentazione medica specialistica (es. RMN rachide, Cons Ortopedia, EMG,
Referti visite specialisticheetc) eventualmente già rilasciata a Lei da strutture pubbliche e redatta nelle date comprese tra il 20 marzo ed il 19 maggio 2023”
(doc. 4 ). CP_1
Come pure è documentale che nell'ottobre 2023 il ricorrente abbia sollecitato in merito alla sua pratica ed ancora è incontestato che in data 3.11.2023 CP_1
abbia respinto la suddetta richiesta (di indennità di malattia) per i certificati CP_1
a partire dal 18/03/2023 al 19/05/2023 in quanto “l'indennizzo di malattia è subordinato all'accertamento dei requisiti sanitari da parte dei medici e questo accertamento – nel suo caso – non è stato riconosciuto e quindi Le chiudiamo in anticipo lo SLOT del 6/11/2023 CY6 delle ore 9.20 in quanto presso la scrivente sede non è presente personale del ruolo medico”.
Tanto basta per ritenere che, nel caso di specie, non sia maturata alcun termine di decadenza che, a tutto concedere, sarebbe iniziato a decorrere, come dedotto dal ricorrente, a far data dal 1° febbraio 2024, data di pronuncia del Comitato
Provinciale circa il ricorso amministrativo inoltrato in data 11 gennaio 2024 da
, ed il ricorso giudiziale è stato depositato in data 13.12.2024. Parte_1
*
Nel merito, il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorrente si duole del mancato riconoscimento da parte di della indennità CP_1 di malattia complementare per i certificati dal 18 marzo 2023 al 19 maggio 2023,
5
considerato che
l'Ente gliela riconosceva e pagava solo per il periodo dal 3.1.2023 al 17.3.2023.
gli ha rigettato la richiesta di indennità di malattia per i certificati a partire CP_1 dal 18/03/2023 al 19/05/2023 con la seguente motivazione: “l'indennizzo di malattia è subordinato all'accertamento dei requisiti sanitari da parte dei medici
e questo accertamento – nel suo caso – non è stato riconosciuto e quindi Le chiudiamo in anticipo lo SLOT del 6/11/2023 CY6 delle ore 9.20 in quanto presso la scrivente sede non è presente personale del ruolo medico”.
Il ricorrente si duole del fatto che ha rigettato la sua richiesta senza CP_1 considerare il certificato di malattia reso dal proprio medico curante sulla base degli esami ecografici, che attestavano la permanenza della sintomatologia e lamentandosi altresì del fatto che “nel caso di specie non vi è stata alcuna visita di controllo da parte di e gli accertamenti medici eseguiti mostrano per CP_1
l'intero periodo di malattia la persistenza della relativa sintomatologia.
Né tantomeno il mancato riconoscimento della malattia può essere negato e/o subordinato alla dichiarata (con pec) mancanza di personale medico presso la sede . CP_1
Il ricorrente pare fondare la pretesa illegittimità del provvedimento di sul CP_1 presupposto che, nonostante la sua richiesta di essere visitato dal medico CP_1 inoltrata il 20.3.2024 (doc. 6 ric. “ferma la disponibilità del sig. Parte_1
di sottoporsi a visita medica presso Vs personale medico qualificato”)
[...]
l'Ente non vi abbia provveduto, rigettando l'indennità di malattia per il periodo richiesto nonostante la documentazione medica prodotta.
La doglianza non coglie nel segno.
Come dedotto da , nel caso dei lavoratori marittimi, “la malattia è certificata CP_1 degli ambulatori USMAF - SASN ovvero dei medici fiduciari, ovvero, nei casi previsti, dal medico della ASL competente.
Tuttavia, come si evince dal messaggio il 2184/2018 dell' il riconoscimento CP_1 della tutela previdenziale di malattia a carico dell' è subordinato alla CP_1 valutazione medico-legale svolta dai medici dell'Istituto tesa a riscontrare la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti, avuto riguardo anche a criteri di
6 congruità tra diagnosi e prognosi, rammentando che, per due delle specifiche tutele per malattia riconoscibili ai lavoratori marittimi, il rischio assicurato è definito dal R.D.L. 23 settembre 1937, n. 1918, “Assicurazione contro le malattie per la gente di mare”, come “ogni alterazione dello stato di salute, non dipendente da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, da cui derivi una inabilità al lavoro, assoluta o parziale, e che richieda assistenza medica e somministrazione di mezzi terapeutici”.
Pacifico che il ricorrente non sia stato visitato da personale medico , ma CP_1 alcuna disposizione di legge, in ogni caso il ricorrente non ne invoca alcuna, impone ad di dover necessariamente visitare il richiedente la indennità di CP_1 malattia per poter effettuare la “valutazione medico-legale … tesa a riscontrare la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti, avuto riguardo anche a criteri di congruità tra diagnosi e prognosi”.
Nel caso del , ha dato prova documentale del fatto che “come Parte_1 CP_1 risulta dalla documentazione medica del Ministero della Salute (doc. 1) il ricorrente – affetto da emorroidi e lombalgia – è stato ritenuto dal competente ente non inabile al lavoro con riconoscimento di periodi di malattia a decorrere da gennaio 2023; la prognosi è stata poi procrastinata ininterrottamente dal
20.3.23 al 28.3.23, dal 28.3.23 all11.4.23, dal 13..4.23 al 26.4.23, dal 26.4.23 al
10.5.23, dal 10.5.23 al 19.5.23.
L' ha ritenuto congrua la prognosi per il periodo 7/1/23-17/3/23, CP_1 disponendo il pagamento dell'indennità di malattia per un importo di euro
6699,02. DOC 2”.
Sicché l'indennizzo di malattia complementare n. 2300461917 è stato corrisposto dall' solo fino al 17.3.2023 in quanto, a giudizio del medico del CML CP_3 dell' , non risultavano esserci i requisiti sanitari per il riconoscimento della CP_1 restante malattia che proseguiva fino al 19.5.2023.
ha precisato di aver quindi sospeso i certificati medici dal 17.3.23 fino al CP_1 termine della malattia, ossia fino al 19.5.23, in quanto ritenuti, dal punto di vista della prognosi, “non congrui” dal CML dell' , che ha sospeso il giudizio CP_1 sanitario su tutti i certificati medici (doc. 3 ). CP_1
7 Tale determinazione dei medici si evince chiaramente dal doc. 3 di parte CP_1 resistente, ove i medici dell'Ente hanno evidenziato una prognosi eccessiva per il quadro patologico come refertato dal medico certificatore, in considerazione sempre della medesima patologia.
È poi sempre documentale che , già a partire dalla visita ambulatoriale del CP_1
10.5.2023 abbia richiesto al ricorrente ulteriore documentazione medica, in particolare, abbia richiesto RMN rachide del periodo in questione o altra documentazione medica rilasciata da struttura pubblica a sostegno di quanto certificato.
Richiesta reiterata da al Nogaretto con comunicazione pec dell'11.8.2023 CP_1 ove si legge:
“Buongiorno, con riferimento all'oggetto, è richiesta copia della documentazione medica specialistica (es. RMN rachide, Cons Ortopedia, EMG, Referti visite specialisticheetc) eventualmente già rilasciata a Lei da strutture pubbliche e redatta nelle date comprese tra il 20 marzo ed il 19 maggio 2023.Cordiali saluti”.
ha dedotto che “tale documentazione, richiesta al lavoratore, non è mai CP_1 stata prodotta”.
A seguito di integrazione documentale autorizzata dal giudice, parte ricorrente ha depositato in data 5.6.2025 la risposta del ad in data 14.8.2023: Parte_1 CP_1
All'udienza del 3.7.2025 il procuratore di parte ricorrente ha precisato che il
, in risposta aveva inviato ad “il certificato medico di visita Parte_1 CP_1 specialistica del 3.2.2023 e poi anche altri documenti sanitari. Si richiama al doc.
3 di parte ricorrente”.
Il doc. 3 di parte ricorrente è lo scambio mail tra e ma non CP_1 Parte_1 contiene alcun certificato medico né documento sanitario, il ricorrente non ha dato alcuna prova della documentazione inviata ad in risposta alla richiesta CP_1 dell'Istituto dell'11.8.2023. Di certo non ha dato prova di aver mandato ad CP_1
8 la documentazione sanitaria integrativa richiesta dall'Ente “copia della documentazione medica specialistica (es. RMN rachide, Cons Ortopedia, EMG,
Referti visite specialisticheetc) eventualmente già rilasciata a Lei da strutture pubbliche e redatta nelle date comprese tra il 20 marzo ed il 19 maggio 2023”.
La condotta di , quindi, va esente da vizi e censure. CP_1
I medici , ritenendo insufficiente il certificato di malattia del medico curante CP_1
e rilevando una prognosi eccessiva per il quadro patologico come refertato dallo stesso medico certificatore, in considerazione sempre della medesima patologia, hanno sospeso i certificati di malattia ed hanno chiesto al ricorrente l'integrazione di documentazione sanitaria, in mancanza della quale, ha poi correttamente CP_1 stabilito che “l'indennizzo di malattia è subordinato all'accertamento dei requisiti sanitari da parte dei medici e questo accertamento – nel suo caso – non è stato riconosciuto e quindi Le chiudiamo in anticipo lo SLOT del 6/11/2023 CY6 delle ore 9.20 in quanto presso la scrivente sede non è presente personale del ruolo medico”.
La circostanza, pure lamentata dal ricorrente che “presso la scrivente sede non è presente personale del ruolo medico”, appare del tutto irrilevante ai fini del decidere e, peraltro, neppure è chiaro perché l'Ente l'abbia scritto, posto che la decisione di è stata assunta sul presupposto che, in mancanza della CP_1 documentazione sanitaria richiesta, i medici dell'Istituto non hanno ritenuto sussistenti i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di malattia nel periodo 18.3.2023 – 19.5.2023.
Per tali ragioni il ricorso va rigettato.
Tenuto conto della posizione delle parti e della complessità della questione, si ritiene che sussistano giustificate ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta il ricorso;
9 compensa le spese di lite tra le parti.
Indica in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 3 luglio 2025. il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Julie Martini
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