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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/06/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 575/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 575/2025 V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], Controparte_1
beneficiario di Amministrazione di Sostegno in forza del provvedimento del Giudice
Contr Tutelare di Pescara del 17.10.2024 – nominata Avv. Greta Colantonio giusta verbale di giuramento del 07.11.2024; assistito e difeso dall'avv. COLASANTE MIRKO
e
, nata a [...] il [...], Controparte_3
assistita e difesa dall'avv. COLASANTE MIRKO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/03/2025, Controparte_1
(beneficiario di Amministrazione di Sostegno in forza del provvedimento del Contr Giudice Tutelare di Pescara del 17.10.2024 – nominata Avv. Greta Colantonio giusta verbale di giuramento del 07.11.2024) e Controparte_3
esponevano che in data 07/10/1995 avevano contratto matrimonio con rito civile, in
MONTESILVANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
24/05/2011, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi CP
((beneficiario di Amministrazione di Sostegno in forza del provvedimento
[...]
Contr del Giudice Tutelare di Pescara del 17.10.2024 – nominata Avv. Greta
Colantonio giusta verbale di giuramento del 07.11.2024) e CP_3
, provvede come segue:
[...]
pagina 2 di 3 DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in MONTESILVANO il
07/10/1995, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di MONTESILVANO, nell'anno 1995 atto numero 26 parte I, serie -, alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 15/05/2025:
- la figlia , maggiorenne, ha ormai raggiunto l'indipendenza Persona_1
economica; pertanto, non verrà corrisposto alcun mantenimento economico in favore della stessa;
- nessun contributo verrà versato da uno dei coniugi in favore dell'altro, a titolo di assegno divorzile;
- ogni altra questione di ordine patrimoniale esse è stata già in precedenza regolata e definita.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
MONTESILVANO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio
1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 13/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 575/2025 V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], Controparte_1
beneficiario di Amministrazione di Sostegno in forza del provvedimento del Giudice
Contr Tutelare di Pescara del 17.10.2024 – nominata Avv. Greta Colantonio giusta verbale di giuramento del 07.11.2024; assistito e difeso dall'avv. COLASANTE MIRKO
e
, nata a [...] il [...], Controparte_3
assistita e difesa dall'avv. COLASANTE MIRKO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/03/2025, Controparte_1
(beneficiario di Amministrazione di Sostegno in forza del provvedimento del Contr Giudice Tutelare di Pescara del 17.10.2024 – nominata Avv. Greta Colantonio giusta verbale di giuramento del 07.11.2024) e Controparte_3
esponevano che in data 07/10/1995 avevano contratto matrimonio con rito civile, in
MONTESILVANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
24/05/2011, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi CP
((beneficiario di Amministrazione di Sostegno in forza del provvedimento
[...]
Contr del Giudice Tutelare di Pescara del 17.10.2024 – nominata Avv. Greta
Colantonio giusta verbale di giuramento del 07.11.2024) e CP_3
, provvede come segue:
[...]
pagina 2 di 3 DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in MONTESILVANO il
07/10/1995, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di MONTESILVANO, nell'anno 1995 atto numero 26 parte I, serie -, alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 15/05/2025:
- la figlia , maggiorenne, ha ormai raggiunto l'indipendenza Persona_1
economica; pertanto, non verrà corrisposto alcun mantenimento economico in favore della stessa;
- nessun contributo verrà versato da uno dei coniugi in favore dell'altro, a titolo di assegno divorzile;
- ogni altra questione di ordine patrimoniale esse è stata già in precedenza regolata e definita.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
MONTESILVANO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio
1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 13/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 3 di 3