TRIB
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 19/06/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4228/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Elisa Iannelli Parte_1
opponente
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con Avv. Domenico Spanò opposta
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Stefania CP_2
Di Cato, Marcello Carnovale e Umberto Ferrato opposta
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv. Giovanni CP_3
Arcidiacono opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 4.11.2024 ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
03476202400000511000 notificata il 16.10.2024 nella parte relativa alla cartella di pagamento n. 03420140001556765000 ed agli avvisi di addebito n. 33420130000664276000, n. 33420130003473078000, n. CP_2
33420140000184606000, n. 33420140003691817000, n.
1 33420150003267737000, n. 33420170003839346000 limitatamente ai crediti per l'anno 2015, chiedendone la declaratoria di illegittimità/nullità/inefficacia.
Lamentava la illegittimità dell'atto impugnato deducendo che gli atti presupposti erano stati oggetto di precedente intimazione di pagamento e che, proposta opposizione avverso detta intimazione, il relativo giudizio si era concluso con sentenza n. 1170/2024 del 3.6.2024 con la quale era stata dichiarata l'intervenuta prescrizione dei crediti portati da tali atti.
Dopo aver lamentato, altresì, l'omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi concludeva come innanzi indicato.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo dichiararsi il difetto di legittimazione CP_2 passiva.
L' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_3
si costituiva in giudizio chiedendo la declaratoria di Controparte_1 cessazione della materia del contendere deducendo che in forza della sentenza richiamata da parte opponente i ruoli in questione risultavano sospesi.
Istruita documentalmente, causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del
18.6.2025 – sostituita ex art.127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Premesso che è documentato (cfr. fasc. opponente) che con sentenza n.
1170/2024 del 3.6.2024 – resa nel giudizio iscritto al n. 4967/2023 R.G. ed avente ad oggetto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
03420239003910306000 – è stata dichiarata la prescrizione dei crediti portati dagli atti presupposti qui di interesse, si osserva che non può addivenirsi, per come chiesto dall'agente della riscossione, alla declaratoria di cessazione della materia del contendere poiché il mero riconoscimento della fondatezza della doglianza di parte opponente (relativa all'accertata prescrizione dei crediti) non determina affatto il venir meno delle ragioni di contrasto inter partes non essendo sufficiente la allegazione secondo cui “i ruoli in questione risultano sospesi” posto che in data 16.10.2024, e dunque in epoca successiva CP_4 alla pronuncia adesso richiamata, ha notificato all'opponente l'atto in questa sede impugnato e, in esito al deposito e notifica dell'odierno ricorso, non ha neppure provveduto al parziale annullamento in autotutela di tale atto.
Deve quindi dichiararsi in parte qua l'inefficacia della comunicazione preventiva di iscrizione impugnata.
2 Assorbite le altre doglianze.
Le spese di lite relative ai rapporti tra parte ricorrente e agente della riscossione seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo mentre possono essere compensate quelle relative ai rapporti con l' e CP_2
l' stante la loro estraneità della parte al motivo della decisione. CP_3
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca impugnata nei limiti indicati in parte motiva;
condanna al pagamento delle spese di lite nei Controparte_1 confronti di parte ricorrente che liquida in complessive € 4.638,00 oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta;
compensa le spese di lite relative ai rapporti con l' e con l' CP_2 CP_3
Così deciso in Cosenza, 19 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
3
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4228/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Elisa Iannelli Parte_1
opponente
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con Avv. Domenico Spanò opposta
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Stefania CP_2
Di Cato, Marcello Carnovale e Umberto Ferrato opposta
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv. Giovanni CP_3
Arcidiacono opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 4.11.2024 ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
03476202400000511000 notificata il 16.10.2024 nella parte relativa alla cartella di pagamento n. 03420140001556765000 ed agli avvisi di addebito n. 33420130000664276000, n. 33420130003473078000, n. CP_2
33420140000184606000, n. 33420140003691817000, n.
1 33420150003267737000, n. 33420170003839346000 limitatamente ai crediti per l'anno 2015, chiedendone la declaratoria di illegittimità/nullità/inefficacia.
Lamentava la illegittimità dell'atto impugnato deducendo che gli atti presupposti erano stati oggetto di precedente intimazione di pagamento e che, proposta opposizione avverso detta intimazione, il relativo giudizio si era concluso con sentenza n. 1170/2024 del 3.6.2024 con la quale era stata dichiarata l'intervenuta prescrizione dei crediti portati da tali atti.
Dopo aver lamentato, altresì, l'omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi concludeva come innanzi indicato.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo dichiararsi il difetto di legittimazione CP_2 passiva.
L' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_3
si costituiva in giudizio chiedendo la declaratoria di Controparte_1 cessazione della materia del contendere deducendo che in forza della sentenza richiamata da parte opponente i ruoli in questione risultavano sospesi.
Istruita documentalmente, causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del
18.6.2025 – sostituita ex art.127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Premesso che è documentato (cfr. fasc. opponente) che con sentenza n.
1170/2024 del 3.6.2024 – resa nel giudizio iscritto al n. 4967/2023 R.G. ed avente ad oggetto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
03420239003910306000 – è stata dichiarata la prescrizione dei crediti portati dagli atti presupposti qui di interesse, si osserva che non può addivenirsi, per come chiesto dall'agente della riscossione, alla declaratoria di cessazione della materia del contendere poiché il mero riconoscimento della fondatezza della doglianza di parte opponente (relativa all'accertata prescrizione dei crediti) non determina affatto il venir meno delle ragioni di contrasto inter partes non essendo sufficiente la allegazione secondo cui “i ruoli in questione risultano sospesi” posto che in data 16.10.2024, e dunque in epoca successiva CP_4 alla pronuncia adesso richiamata, ha notificato all'opponente l'atto in questa sede impugnato e, in esito al deposito e notifica dell'odierno ricorso, non ha neppure provveduto al parziale annullamento in autotutela di tale atto.
Deve quindi dichiararsi in parte qua l'inefficacia della comunicazione preventiva di iscrizione impugnata.
2 Assorbite le altre doglianze.
Le spese di lite relative ai rapporti tra parte ricorrente e agente della riscossione seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo mentre possono essere compensate quelle relative ai rapporti con l' e CP_2
l' stante la loro estraneità della parte al motivo della decisione. CP_3
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca impugnata nei limiti indicati in parte motiva;
condanna al pagamento delle spese di lite nei Controparte_1 confronti di parte ricorrente che liquida in complessive € 4.638,00 oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta;
compensa le spese di lite relative ai rapporti con l' e con l' CP_2 CP_3
Così deciso in Cosenza, 19 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
3